TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35234/2019 di R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cicale Lucio (C.F. ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), al Largo S. M. delle Grazie n. 5.
OPPONENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
San Giorgio a Cremano (NA) alla via Cavalli di Bronzo n. 19 presso lo studio dell'Avv. Sorrentino Alfredo (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce al presente atto.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose immobili. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.09.2024 tenutasi in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 4774/2011, emesso in data 23.06.2011, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso presentato da contro CP_1 [...] per il pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 5.480,20, Parte_1
oltre gli interessi legali dalla notifica del decreto al soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in euro 105,00 per esborsi, euro 255,00 per diritti ed euro 200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali come per legge ed
I.V.A. e C.P.A. con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva: a) CP_1
di avere stipulato atto di compravendita per notaio, con la IG.ra
[...]
debitamente registrato in data 28.06.2007, avente ad oggetto un Parte_1
appartamento, sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Pittore n. 117, facente parte del complesso condominiale “Parco Belvedere”; b) che, all'atto di compravendita, erano in corso dei lavori di ristrutturazione condominiale;
c) che parte venditrice era a conoscenza della imminente contabilizzazione dei relativi costi, prevista per il novembre 2007; d) che la IG.ra si era Pt_1 impegnata, in forza all'art. 4 dell'atto di compravendita, a tenere indenne l'acquirente da tutte le spese e gli oneri relativi alla gestione delle parti comuni del parco e ai lavori di ristrutturazione in corso, a rimborsare all'acquirente qualsiasi somma richiesta dal per i suddetti lavori;
CP_2
e) di avere ricevuto due comunicazioni da parte dell'Avv. Sorrentino Alfredo, attestanti: un debito iniziale verso il di euro 3763,34; un CP_2
successivo aggiornamento del debito ad euro 5480,20, con richiesta di saldo entro 15 giorni;
f) di avere sollecitato la IG.ra ad adempiere agli Pt_1
impegni contrattuali assunti, provvedendo al pagamento degli oneri condominiali in questione, e che la relativa richiesta era rimasta inevasa;
g) di avere provveduto al pagamento della somma di euro 5480,20 al , CP_2
- 2 - effettuato al fine di evitare un'esecuzione in danno, come documentalmente provato;
h) di avere richiesto alla IG.ra il rimborso delle relative Pt_1
spese e, pertanto, di essere suo creditore per la somma di euro 5.480,20, in forza della clausola contrattuale di cui all'art 4 dell'atto di compravendita.
Avverso il predetto decreto, ritualmente notificato, proponeva tardivamente opposizione l'ingiunta, IG.ra eccependo, in via Parte_1
preliminare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data
30.06.2011, in quanto effettuata presso un indirizzo in cui la odierna opponente non aveva la residenza da circa tre anni;
preliminarmente, rilevava, altresì, la conseguente nullità dell'opposizione al decreto in oggetto della formula esecutiva e chiedeva, pertanto, la sospensione della esecutività dello stesso. Nel merito, deduceva la carenza di legittimazione del IG. CP_1
al pagamento dei lavori condominiali, in forza della clausola di manleva
[...] di cui all'art. 4 del contratto, nonché in ragione della data delle delibere assembleari autorizzative dei lavori di manutenzione straordinaria, rispettivamente del 04.05.2005 e 19.04.2006, in quanto entrambe precedenti alla stipula dell'atto traslativo. Invero, richiamando il principio di diritto statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 1847/2018, non essendo condomino alla data di approvazione delle delibere, in quanto precedenti l'atto di compravendita, mancava un titolo legittimante il pagamento dei lavori al condominio, cui il IG. avrebbe dovuto opporsi. Da ultimo, CP_1
la IG.ra contestava la pretesa creditoria in quanto non Pt_1
sufficientemente dettagliata, e, dunque, pregiudizievole per il proprio diritto di difesa. Concludeva, pertanto, affinché il Tribunale volesse:“In via preliminare sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo n.4774/2011; In accoglimento delle difese suesposte, revocare il decreto ingiuntivo
n.4774/2011 ed in accoglimento delle odierne difese rigettare nel merito le avverse istanze;
Condannare Il Dott. al pagamento delle spese CP_1
e delle competenze del presente giudizio”.
- 3 - Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva l'opposto, IG. , il quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'atto di citazione in opposizione, non avendo parte opponente dimostrato il caso fortuito e/o la forza maggiore che le avrebbero impedito la conoscenza del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento della propria difesa, parte opposta deduceva che in caso di lavori di manutenzione appaltati dal ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato, a rilevare è la CP_2 titolarità effettiva del bene al momento del compimento dell'attività di gestione e non già la data della delibera assembleare di approvazione dei lavori: sicché, essendo l'esecuzione dell'appalto successiva al perfezionamento della compravendita, la richiesta di pagamento formulata dal
Condominio al IG. risultava pienamente legittima. Rilevava, inoltre, CP_1 che al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, l'odierno opposto era solidalmente obbligato con la venditrice al pagamento degli oneri condominiali maturati nel biennio precedente all'atto traslativo, e, pertanto, risultava aver operato correttamente. Chiedeva, infine, condannarsi parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per la mala fede della stessa e l'intento meramente dilatorio dell'opposizione proposta. Dopo aver quindi articolato le proprie istanze, difese ed eccezioni, concludeva affinché il Tribunale adito volesse: “1)
Rigettare l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata. 2) Solo in via subordinata, condannare in ogni caso la IG.ra al Parte_1 pagamento della somma di € 7314,37, oltre spese successive, interessi legali
– maturati e maturandi – e rivalutazione monetaria, dalla data di notifica dell'atto di precetto all'effettivo soddisfo. 3) In via ancor più gradata, condannare la IG.ra al pagamento di quella somma – Parte_1
inferiore o superiore – che l'adito Magistrato dovesse ritenere anche all'esito della fase istruttoria, oltre spese successive, interessi legali – maturati e
- 4 - maturandi – e rivalutazione monetaria, dalla data di notifica dell'atto di precetto all'effettivo soddisfo. 4) Condannare la IG.ra al Parte_1
risarcimento del danno per lite temeraria in favore del Dott. , CP_1 nella misura che sarà stabilita dall'On.le Giudice adito ai sensi dell'art. 96 cpc. 5) Con vittoria si spese e competenze di causa”.
Sulle posizioni così riassunte e confermate all'udienza di trattazione, il
Giudice assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'esperimento della procedura di mediazione. Conclusasi questa con esito negativo in data
11.02.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 13.06.2022. Rilevato, poi, che l'opponente, aveva tempestivamente richiesto i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc, reiterando sempre detta richiesta a tutte le udienze successive, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e rinvia la causa all'udienza del 1.2.2024. All'udienza del 26.09.2024, assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Depositata dal solo ricorrente la comparsa conclusionale nel termine, la causa giunge ora a questo Tribunale ai fini della decisione.
Preliminarmente, va disattesa la eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo formulata da parte opponente in quanto effettuata presso un indirizzo in cui la destinataria non aveva più residenza da circa tre anni.
Invero, “la notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione in giudizio del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice, quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi
- 5 - da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario” (Cass. Civ.
Sez. II sent. n. 25350/2009). Orbene, l'infondatezza dell'eccezione esperita dalla IG.ra emerge dalla circostanza per cui la medesima, Pt_1
costituitasi in giudizio, sia pur tardivamente, risulta aver in concreto avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e, dunque, la nullità della notifica è sanata.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito precisati.
Va anzitutto premesso che è pacifica la circostanza per cui i lavori condominiali in oggetto sono classificabili alla stregua di lavori di manutenzione straordinaria, alla luce dell'oggetto del verbale di consegna e inizio dei lavori redatto e sottoscritto in data 15.11.2006, risultante per tabulas, recante l'indicazione “Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate del fabbricato urbano ad uso abitativo in San Giorgio a Cremano –
Napoli – alla Via Pittore n. 117 Fabbricato D”.
Orbene, in tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente
- 6 - convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro (Corte di cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021). Il principio di diritto ora enunciato fonda sul fatto che l'obbligo di sostenere le spese legali è strettamente correlato alla delibera che ha deciso di intraprendere l'azione, e quindi a chi era titolare del diritto reale sull'immobile in quel momento.
Nel caso di specie, l'atto di compravendita per notaio avente ad oggetto l'immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Pittore n. 117, appartenente al complesso condominiale “Parco Belvedere” fu stipulato in data 25.06.2007, mentre le delibere assembleari autorizzative dei lavori di manutenzione straordinaria risalgono al 27.06.2005 ed al 19.04.2006, momento in cui era la IG.ra a risultare proprietaria dell'immobile. Pt_1
Orbene, nonostante fosse la odierna opponente ad essere gravata dell'obbligo di corresponsione delle spese condominiali in oggetto, anche in forza della clausola di manleva inserita nel regolamento contrattuale, segnatamente all'art. 4, essendo questa risultata inadempiente, l'Amministratore del
Condominio, l'Avv. Sorrentini si rivolgeva per il pagamento delle spese al nuovo proprietario, il IG. , che risultava adempiente, con CP_1 conseguente diritto di quest'ultimo di rivalersi nei confronti della precedente proprietaria. Invero, la Cassazione, con sentenza n. 10405/2010, ha stabilito che “l'acquirente dell'unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino;
e se, in virtù del principio dell'ambulatorietà passiva di tali obbligazioni, sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa” (cfr. anche Cass. Civ. sent. 1956 del 22 febbraio 2000).
Pertanto, poiché l'unità immobiliare è stata acquistata in data 28.06.2007 e nel rogito parte venditrice si è impegnata a “tenere indenne la parte acquirente da tutte le spese ed oneri, anche se in parte non ancora quantificati e notificati,
- 7 - relativi alla gestione delle parti comuni del parco .., nonché ai lavori di ristrutturazione in corso” ed a manlevare “espressamente la parte acquirente da qualsiasi responsabilità per il pagamento di detti oneri condominiali”, avendo il IG. provveduto al pagamento dell'importo dei lavori CP_1 condominiali, nonostante l'anteriorità della delibera autorizzativa dei lavori rispetto all'acquisto della proprietà dell'immobile, questi ha diritto di rivalsa nei confronti della IG.ra odierna opponente. Pt_1
Per tutte le ragioni esposte l'opposizione deve essere respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va, invece, rigettata la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che, qualora si possa ritenere sussistere la prova dell'elemento soggettivo nell'opponente, consistente nell'avere agito con mala fede (dolo) o colpa grave, non sussiste la prova dell'elemento oggettivo, ovvero di un danno subito dalla parte come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento, danno che deve essere distinto dal semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria infondata, che, in ipotesi, è integralmente risarcibile con la rifusione delle spese legali.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 come aggiornati dal D.M.
147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati, ridotti del 30% per la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli -XII Sezione civile- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
4774/2011 dichiarandone la definitiva esecutorietà;
- 8 - - Condanna la IG.ra al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 7314,37, oltre spese successive, interessi legali – maturati e maturandi – e rivalutazione monetaria, dalla data di notifica dell'atto di precetto all'effettivo soddisfo.
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 5.077, 00 di cui € 919,00 per la CP_1 fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisionale, ridotte del 30%, oltre rimborso forfettario, iva e c p a.
Così deciso in Napoli il 10/03/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
- 9 -