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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:52, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI Parte_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BOTTAZZOLI FEDERICO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
FIRENZE
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI FIRENZE
pagina 1 di 6 PARTI CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “al Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., previa disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto emesso dal , Controparte_1 [...]
Controparte_3
Voglia: - accertare e dichiarare il riconoscimento in capo alla ricorrente Sig.ra dello status di Vittima Parte_1 del Dovere ai sensi dei commi 262 e ss dell'art. 1 della Legge 266/2005, in seguito all'infortunio occorso
08.01.2000 mentre si trovava in servizio e non contestato dal , a seguito di istanza per il Controparte_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere del 25.01.2023, ciò trattandosi di diritto riguardante la persona e pertanto rientrante tra i diritti indisponibili e non soggetti a prescrizioni/decadenze. - Al contempo e in conseguenza di quanto sopra, riconoscere il diritto a percepire la speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge 206/2004,
e per l'ef etto condannare il al pagamento della somma di euro euro 57.777,08 così ottenuta: - euro CP_1
32.000,00 (euro 2000,00 x 16 punti = 32.00,00 euro) a titolo di indennizzo oltre rivalutazione ISTAT, alla quale aggiungere una somma a titolo di invalidità temporanea stimata in giorni 45 di cui 30 giorni al 100% e 45 al 50% pari ad euro 2.666,25 così ottenuta (euro 50,79 x 30 giorni [invalidità al 100%] pari ad euro 1.523,70 euro + euro 25,39 x 45 giorni [invalidità al 50%] pari ad euro 1.142,55 per un Totale di euro 2.666,25) oltre al danno morale, ai sensi dell'art.4 del DPR 181/2009, da intendere come lesione alla dignità della persona col conseguente adeguamento del risarcimento pari ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico, che in questo caso sarebbe pari ad euro 23.110,83. - Riepilogo euro 34.666,25 risarcimento + ⅔ (euro 23.110,83) danno morale = euro 57.777,08. - La concessione dei benefici di cui al paragrafo 4, facenti capo in parte al DPR 243/2006 e in parte alla legge 407/1998.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente di aver inoltrato, in data 25.11.2023 al Controparte_1
Controparte_3
, in Roma, una missiva con
[...] richiesta di riconoscimento dello status di Vittima del Dovere e concessione dei benefici e delle provvidenze previste dal D.P.R. 07/07/2006 n. 243, in favore delle vittime del dovere, o categorie pagina 2 di 6 equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 23.12.2005 n. 266, poiché in data 8.01.2000, a seguito di sinistro stradale verificatosi mentre svolgeva attività di servizio, essa ricorrente riportava una menomazione permanente conseguente a trauma cranico frontale, trauma indiretto rachide cervicale e trauma contusivo ginocchio sinistro. Deduceva, quindi, parte attrice che il , con risposta del 24.2.2023, rigettava quanto richiesto, essenzialmente, Controparte_1 per intervenuta prescrizione decennale.
Si costituivano il e il variamente Controparte_1 Controparte_2 contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedevano il rigetto. In particolare, poi, eccepito il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
parte resistente insisteva per la prescrittibilità del diritto, unitariamente considerato, al
[...] riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ovvero per l'intervenuta prescrizione del diritto alle singole prestazioni economiche contestando, anche nel merito, il ricorso attoreo.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU medico-legale, era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto ritenersi superata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in memoria atteso che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti di tale
Amministrazione (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, giova osservare che con l'ordinanza n. 8960/2023 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello affermando che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440, cui hanno dato continuità Cass. nn. 37522 del 2022 e 3868 del 2023)”.
Esclusa, dunque, la prescrizione dell'azione volta ad accertare lo status di equiparato a vittima del dovere, in conformità al principio di diritto enunciato nell'ordinanza richiamata, la domanda va esaminata nel merito con riferimento, anzitutto, alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, co. 563 legge 266/2005 (secondo cui, come noto, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di
pagina 3 di 6 soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”), atteso che con tutta evidenza l'evento lesivo si è verificato durante il servizio mentre la ricorrente era impegnata in attività di contrasto all'attività delittuosa.
Deve ricordarsi infatti che, come chiarito dalla Suprema Corte costituisce condizione sufficiente per il riconoscimento dello status di vittima del dovere il fatto che l'evento dannoso “sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta
l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria” (Cass. sez. Lav. n. 26012/2018).
Non è contestato che, a seguito di segnalazione diramata dalla Sala operativa, la ricorrente era comandata a svolgere attività di prevenzione di attività criminose, di talché si recava con la volante sul posto per intervenire mentre la volante su cui viaggiava che procedeva a sirene spiegate veniva urtata ad un incrocio da altra autovettura, con prognosi per la di 7 giorni (cfr. doc. 2 allegato Pt_1 al ricorso).
Tanto premesso, in merito alle ulteriori domande, riguardanti benefici economici connessi a tale status, deve preliminarmente rilevarsi la prescrizione del diritto alla speciale elargizione, prevista dalla legge n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed estesa dalla legge n. 266 del 2005 ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con effetto dal
1.1.2006.
Si tratta, come noto, di un emolumento erogato una tantum, che la ricorrente poteva richiedere a decorrere dal 23.8.2006, data di entrata in vigore degli artt. 3 e 4 D.P.R. 243 del 2006, contenenti termini e modalità delle procedure di riconoscimento delle provvidenze dovute a seguito della citata estensione di cui all'art. 1, co. 565, L. 266/2005.
Nella specie, è incontestato che la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data
25.1.2023, ben oltre dieci anni dopo dal momento in cui era possibile esercitare il diritto alla speciale elargizione, con conseguente prescrizione del credito (cfr. in questo senso la sentenza n.
184/2024 della Corte di Appello di Genova che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., poiché condivisa).
Quanto agli ulteriori benefici oggetto di causa (alla luce delle conclusioni di cui al ricorso “La concessione dei benefici (..) facenti capo in parte al DPR 243/2006 e in parte alla legge 407/1998”) - aventi pagina 4 di 6 carattere permanente e per i quali la prescrizione investe solo i crediti maturati nel decennio antecedente il 25.1.2023 - si è reso necessario verificare l'esistenza dei presupposti dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, l. 407/1998 e dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3, l. 206/2004, posto che, a mente delle disposizioni citate, il diritto alle provvidenze sorge solo in presenza di un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
È stata pertanto espletata CTU medico-legale per l'accertamento dei postumi derivati dall'evento e la eventuale quantificazione secondo i criteri previsti dagli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009 (S.U.
6214/2022).
Nella relazione di CTU depositata in data 20.3.2025 il consulente d'ufficio ha accertato che la percentuale complessiva di invalidità residuata al ricorrente è pari al 21%
Ne discende che sulla base delle condivisibili conclusioni del CTU, fondate su argomentazioni logiche e coerenti con le risultanze documentali e con l'esito degli accertamenti, l'invalidità della ricorrente non raggiunge la soglia del 25% prevista per il diritto ai due assegni vitalizi (ed avendo a ben vedere il procuratore di parte ricorrente chiarito di non agire per gli assegni, cfr. verbale di udienza odierna).
Meritano invece accoglimento, nei limiti della prescrizione decennale, le residue domande, aventi ad oggetto rispettivamente l'esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie ex art. 4 comma 1 lettera a) n.2 DPR 243/2006, l'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 4 comma 1 lettera c) n.2
DPR 243/2006, l'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4, co. 1, lett. c), n. 3, D.P.R. 243/2006, i benefici in materia di assunzioni dirette ex art. 1, co. 2, L. 407/1998 ed i benefici in materia di borse di studio o ex art. 4, L.
407/1998.
La soccombenza reciproca in ragione dell'esito della lite (con il limitato accoglimento delle domande della ricorrente rispetto alle pretese azionate di maggiore valore) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Gli oneri di CTU vanno invece posti a carico del
, come liquidati con separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che è vittima del dovere;
Parte_1
pagina 5 di 6 - accerta e dichiara il diritto della ricorrente ai benefici assistenziali dell'esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie ex art. 4, co. 1, lett. a), n. 2, D.P.R. 243/2006, dell'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 4, co. 1, lett. c), n. 2, D.P.R. 243/2006, dell'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4, co. 1, lett. c), n. 3,
D.P.R. 243/2006, nonché dei benefici in materia di assunzioni dirette ex art. 1, co. 2, L. 407/1998 e in materia di borse di studio o ex art. 4, L. 407/1998, rigettando per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- pone definitivamente a carico del le spese di CTU liquidate con separato Controparte_1 decreto.
LIVORNO, 29 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:52, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI Parte_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BOTTAZZOLI FEDERICO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
FIRENZE
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI FIRENZE
pagina 1 di 6 PARTI CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “al Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., previa disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto emesso dal , Controparte_1 [...]
Controparte_3
Voglia: - accertare e dichiarare il riconoscimento in capo alla ricorrente Sig.ra dello status di Vittima Parte_1 del Dovere ai sensi dei commi 262 e ss dell'art. 1 della Legge 266/2005, in seguito all'infortunio occorso
08.01.2000 mentre si trovava in servizio e non contestato dal , a seguito di istanza per il Controparte_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere del 25.01.2023, ciò trattandosi di diritto riguardante la persona e pertanto rientrante tra i diritti indisponibili e non soggetti a prescrizioni/decadenze. - Al contempo e in conseguenza di quanto sopra, riconoscere il diritto a percepire la speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge 206/2004,
e per l'ef etto condannare il al pagamento della somma di euro euro 57.777,08 così ottenuta: - euro CP_1
32.000,00 (euro 2000,00 x 16 punti = 32.00,00 euro) a titolo di indennizzo oltre rivalutazione ISTAT, alla quale aggiungere una somma a titolo di invalidità temporanea stimata in giorni 45 di cui 30 giorni al 100% e 45 al 50% pari ad euro 2.666,25 così ottenuta (euro 50,79 x 30 giorni [invalidità al 100%] pari ad euro 1.523,70 euro + euro 25,39 x 45 giorni [invalidità al 50%] pari ad euro 1.142,55 per un Totale di euro 2.666,25) oltre al danno morale, ai sensi dell'art.4 del DPR 181/2009, da intendere come lesione alla dignità della persona col conseguente adeguamento del risarcimento pari ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico, che in questo caso sarebbe pari ad euro 23.110,83. - Riepilogo euro 34.666,25 risarcimento + ⅔ (euro 23.110,83) danno morale = euro 57.777,08. - La concessione dei benefici di cui al paragrafo 4, facenti capo in parte al DPR 243/2006 e in parte alla legge 407/1998.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente di aver inoltrato, in data 25.11.2023 al Controparte_1
Controparte_3
, in Roma, una missiva con
[...] richiesta di riconoscimento dello status di Vittima del Dovere e concessione dei benefici e delle provvidenze previste dal D.P.R. 07/07/2006 n. 243, in favore delle vittime del dovere, o categorie pagina 2 di 6 equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 23.12.2005 n. 266, poiché in data 8.01.2000, a seguito di sinistro stradale verificatosi mentre svolgeva attività di servizio, essa ricorrente riportava una menomazione permanente conseguente a trauma cranico frontale, trauma indiretto rachide cervicale e trauma contusivo ginocchio sinistro. Deduceva, quindi, parte attrice che il , con risposta del 24.2.2023, rigettava quanto richiesto, essenzialmente, Controparte_1 per intervenuta prescrizione decennale.
Si costituivano il e il variamente Controparte_1 Controparte_2 contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedevano il rigetto. In particolare, poi, eccepito il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
parte resistente insisteva per la prescrittibilità del diritto, unitariamente considerato, al
[...] riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ovvero per l'intervenuta prescrizione del diritto alle singole prestazioni economiche contestando, anche nel merito, il ricorso attoreo.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU medico-legale, era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto ritenersi superata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in memoria atteso che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti di tale
Amministrazione (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, giova osservare che con l'ordinanza n. 8960/2023 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello affermando che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440, cui hanno dato continuità Cass. nn. 37522 del 2022 e 3868 del 2023)”.
Esclusa, dunque, la prescrizione dell'azione volta ad accertare lo status di equiparato a vittima del dovere, in conformità al principio di diritto enunciato nell'ordinanza richiamata, la domanda va esaminata nel merito con riferimento, anzitutto, alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, co. 563 legge 266/2005 (secondo cui, come noto, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di
pagina 3 di 6 soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”), atteso che con tutta evidenza l'evento lesivo si è verificato durante il servizio mentre la ricorrente era impegnata in attività di contrasto all'attività delittuosa.
Deve ricordarsi infatti che, come chiarito dalla Suprema Corte costituisce condizione sufficiente per il riconoscimento dello status di vittima del dovere il fatto che l'evento dannoso “sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta
l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria” (Cass. sez. Lav. n. 26012/2018).
Non è contestato che, a seguito di segnalazione diramata dalla Sala operativa, la ricorrente era comandata a svolgere attività di prevenzione di attività criminose, di talché si recava con la volante sul posto per intervenire mentre la volante su cui viaggiava che procedeva a sirene spiegate veniva urtata ad un incrocio da altra autovettura, con prognosi per la di 7 giorni (cfr. doc. 2 allegato Pt_1 al ricorso).
Tanto premesso, in merito alle ulteriori domande, riguardanti benefici economici connessi a tale status, deve preliminarmente rilevarsi la prescrizione del diritto alla speciale elargizione, prevista dalla legge n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed estesa dalla legge n. 266 del 2005 ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con effetto dal
1.1.2006.
Si tratta, come noto, di un emolumento erogato una tantum, che la ricorrente poteva richiedere a decorrere dal 23.8.2006, data di entrata in vigore degli artt. 3 e 4 D.P.R. 243 del 2006, contenenti termini e modalità delle procedure di riconoscimento delle provvidenze dovute a seguito della citata estensione di cui all'art. 1, co. 565, L. 266/2005.
Nella specie, è incontestato che la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data
25.1.2023, ben oltre dieci anni dopo dal momento in cui era possibile esercitare il diritto alla speciale elargizione, con conseguente prescrizione del credito (cfr. in questo senso la sentenza n.
184/2024 della Corte di Appello di Genova che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., poiché condivisa).
Quanto agli ulteriori benefici oggetto di causa (alla luce delle conclusioni di cui al ricorso “La concessione dei benefici (..) facenti capo in parte al DPR 243/2006 e in parte alla legge 407/1998”) - aventi pagina 4 di 6 carattere permanente e per i quali la prescrizione investe solo i crediti maturati nel decennio antecedente il 25.1.2023 - si è reso necessario verificare l'esistenza dei presupposti dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, l. 407/1998 e dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3, l. 206/2004, posto che, a mente delle disposizioni citate, il diritto alle provvidenze sorge solo in presenza di un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
È stata pertanto espletata CTU medico-legale per l'accertamento dei postumi derivati dall'evento e la eventuale quantificazione secondo i criteri previsti dagli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009 (S.U.
6214/2022).
Nella relazione di CTU depositata in data 20.3.2025 il consulente d'ufficio ha accertato che la percentuale complessiva di invalidità residuata al ricorrente è pari al 21%
Ne discende che sulla base delle condivisibili conclusioni del CTU, fondate su argomentazioni logiche e coerenti con le risultanze documentali e con l'esito degli accertamenti, l'invalidità della ricorrente non raggiunge la soglia del 25% prevista per il diritto ai due assegni vitalizi (ed avendo a ben vedere il procuratore di parte ricorrente chiarito di non agire per gli assegni, cfr. verbale di udienza odierna).
Meritano invece accoglimento, nei limiti della prescrizione decennale, le residue domande, aventi ad oggetto rispettivamente l'esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie ex art. 4 comma 1 lettera a) n.2 DPR 243/2006, l'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 4 comma 1 lettera c) n.2
DPR 243/2006, l'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4, co. 1, lett. c), n. 3, D.P.R. 243/2006, i benefici in materia di assunzioni dirette ex art. 1, co. 2, L. 407/1998 ed i benefici in materia di borse di studio o ex art. 4, L.
407/1998.
La soccombenza reciproca in ragione dell'esito della lite (con il limitato accoglimento delle domande della ricorrente rispetto alle pretese azionate di maggiore valore) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Gli oneri di CTU vanno invece posti a carico del
, come liquidati con separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che è vittima del dovere;
Parte_1
pagina 5 di 6 - accerta e dichiara il diritto della ricorrente ai benefici assistenziali dell'esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie ex art. 4, co. 1, lett. a), n. 2, D.P.R. 243/2006, dell'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 4, co. 1, lett. c), n. 2, D.P.R. 243/2006, dell'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4, co. 1, lett. c), n. 3,
D.P.R. 243/2006, nonché dei benefici in materia di assunzioni dirette ex art. 1, co. 2, L. 407/1998 e in materia di borse di studio o ex art. 4, L. 407/1998, rigettando per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- pone definitivamente a carico del le spese di CTU liquidate con separato Controparte_1 decreto.
LIVORNO, 29 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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