TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3735/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3735/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio promossa da , C.F. , e da , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. C.F._2
PINOTTI GIANLUCA, elettivamente domiciliati presso lo studio del nominato difensore,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i sig.ri Pt_1
e in Villadose (RO) in data 11.08.2010 e trascritto nel Registro atti di
[...] Parte_2 matrimonio del predetto Comune all'anno 2010 come Atto n. 1, Parte 1, Anno 2010, ordinandosi ex art. 10 della L. 01.12.70 N. 898, la trasmissione della sentenza, in copia conforme a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le incombenze di cui al
R.D. 09.07.39 n. 1238, accogliendo poi le seguenti CONDIZIONI DIVORZILI stabilite anche in conformità del piano genitoriale allegato: il figlio minore sarà affidato ad entrambi Persona_1
i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre, eventuali cambi di residenza di ciascun genitore andranno comunicati l'uno verso l'altro non appena uno dei due maturi tale esigenza;
si conferma in capo al sig. l'assegnazione definitiva della casa familiare Parte_1 sita in Villadose (RO), Via G. Puccini n. 16/F, verso la quale la sig.ra rinuncia ad Parte_2 ogni pretesa;
2. le decisioni su questioni afferenti l'ordinaria amministrazione del figlio minore saranno assunte in modo separato da ciascuno dei genitori, i quali, invece, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno pertanto assumere di comune accordo, nel 1 rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, tutte le decisioni di maggior interesse per la crescita del minore, relativamente alla sua istruzione con particolare riguardo al trasferimento presso altra sede scolastica, formazione, educazione e salute. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio minore;
nell'esclusivo interesse del figlio minore, in favore della stabilità e precisione dei riferimenti oggettivi e soggettivi derivanti dal principio della bigenitorialità, atteso il suo diritto a mantenere con entrambi i genitori un proficuo rapporto personale, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre adottato con congruo anticipo e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze di salute e scolastico/ricreative del minore;
5. in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate nel piano genitoriale quivi allegato e di seguito riportate: A) almeno due giorni la settimana e precisamente il martedì e giovedì dalle 13.00 alle 21.30; B) i fine settimana fine settimana alternatati dall'uscita di scuola del sabato alle 21.30.30 di domenica;
C) tre giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, compreso il Natale o il Capodanno, due giorni durante quelle Pasquali e quindici giorni durante le ferie estive anche non continuativi. D)
Le vacanze scolastiche di carnevale, i ponti per le festività civili e religiose, verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Il minore trascorrerà con la madre e con il padre, indipendentemente dal calendario di visita, i giorni dei rispettivi compleanni e quelli della Festa della Mamma e del Papà. I compleanni del figlio minore verranno trascorsi e saranno festeggiati con alternanza annuale presso ciascun genitore. Preso atto della collocazione della minore presso la madre, il padre corrisponderà alla madre la somma di € 450,00 a titolo di assegno mensile di concorso nel mantenimento del figlio , assegno da corrispondersi entro il giorno 25 Persona_1 di ciascun mese, a far data dalla sentenza di divorzio, rivalutatile annualmente con l'applicazione degli indici ISTAT nazionali e la prima volta dal maggio 2026 con riferimento al maggio 2025, il tutto, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario in unica soluzione sul conto corrente postale intestato alla madre;
sono a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie secondo il seguente Protocollo approvato dal Tribunale di Rovigo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e
2 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi alla richiesta. I genitori convengono che gli assegni per il nucleo familiare (ANF) e/o l'assegno unico e universale
(AUU) continueranno ad essere richiesti e integralmente percepiti dalla madre che provvederà a restituire al padre il 50% dell'importo percepito dalla stessa, fatto salvo diverso accordo che prevedeva comunque la suddivisione, al 50% tra i genitori, degli assegni per il nucleo familiare
(ANF) e/o l'assegno unico e universale (AUU). I genitori, convengono altresì che la detrazione fiscale per il figlio a carico verrà ripartita tra gli stessi in misura pari al 50% per ciascuno dei due genitori;
per accordo espresso tra i genitori, il padre verserà l'importo di € 8.500,00 sul conto
3 Per_ corrente intestato al figlio minore (acceso presso Intesa SanPaolo – IBAN
[...]), versamento, finalizzato a costituire un accantonamento per le Per_ future necessità del figlio . Tali somme, ovviamente, potranno essere utilizzate unicamente per gli interessi del minore, previo accordo tra i genitori e/o autorizzazione del Giudice Tutelare;
i genitori prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio sia a proprio favore, sia a favore del figlio minore ma per mero scopo turistico, consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire il nominativo della figlia nel proprio passaporto;
i ricorrenti dichiarano infine di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente avendo provveduto a regolare ogni rapporto sia di natura personale che patrimoniale, compresa la suddivisione dei risparmi famigliari. Conseguentemente, le parti dichiarano di non aver nulla pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione, rinunciando pertanto ad ogni diversa valutazione sulla operata divisione patrimoniale;
le spese e le competenze relative alla presente procedura sono a carico del marito.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/11/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto al Tribunale intestato di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato il figlio in data Per_1
30.11.2015, precisando che con decreto del 12.9.2022, il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza presidenziale del 9.9.2022.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 26.11.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 28.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore in data 3.12.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
4 La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 9.9.2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del di questo Tribunale del 10.9.2022.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e non contrastanti con l'interesse degli stessi.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerato che
le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/08/2010 tra Parte_1 ed , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Villadose Parte_2
(RO), Atto n. 1, Parte 1, Anno 2010;
RECEPISCE le ulteriori condizioni del divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3735/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio promossa da , C.F. , e da , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. C.F._2
PINOTTI GIANLUCA, elettivamente domiciliati presso lo studio del nominato difensore,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i sig.ri Pt_1
e in Villadose (RO) in data 11.08.2010 e trascritto nel Registro atti di
[...] Parte_2 matrimonio del predetto Comune all'anno 2010 come Atto n. 1, Parte 1, Anno 2010, ordinandosi ex art. 10 della L. 01.12.70 N. 898, la trasmissione della sentenza, in copia conforme a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le incombenze di cui al
R.D. 09.07.39 n. 1238, accogliendo poi le seguenti CONDIZIONI DIVORZILI stabilite anche in conformità del piano genitoriale allegato: il figlio minore sarà affidato ad entrambi Persona_1
i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre, eventuali cambi di residenza di ciascun genitore andranno comunicati l'uno verso l'altro non appena uno dei due maturi tale esigenza;
si conferma in capo al sig. l'assegnazione definitiva della casa familiare Parte_1 sita in Villadose (RO), Via G. Puccini n. 16/F, verso la quale la sig.ra rinuncia ad Parte_2 ogni pretesa;
2. le decisioni su questioni afferenti l'ordinaria amministrazione del figlio minore saranno assunte in modo separato da ciascuno dei genitori, i quali, invece, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno pertanto assumere di comune accordo, nel 1 rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, tutte le decisioni di maggior interesse per la crescita del minore, relativamente alla sua istruzione con particolare riguardo al trasferimento presso altra sede scolastica, formazione, educazione e salute. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio minore;
nell'esclusivo interesse del figlio minore, in favore della stabilità e precisione dei riferimenti oggettivi e soggettivi derivanti dal principio della bigenitorialità, atteso il suo diritto a mantenere con entrambi i genitori un proficuo rapporto personale, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre adottato con congruo anticipo e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze di salute e scolastico/ricreative del minore;
5. in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate nel piano genitoriale quivi allegato e di seguito riportate: A) almeno due giorni la settimana e precisamente il martedì e giovedì dalle 13.00 alle 21.30; B) i fine settimana fine settimana alternatati dall'uscita di scuola del sabato alle 21.30.30 di domenica;
C) tre giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, compreso il Natale o il Capodanno, due giorni durante quelle Pasquali e quindici giorni durante le ferie estive anche non continuativi. D)
Le vacanze scolastiche di carnevale, i ponti per le festività civili e religiose, verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Il minore trascorrerà con la madre e con il padre, indipendentemente dal calendario di visita, i giorni dei rispettivi compleanni e quelli della Festa della Mamma e del Papà. I compleanni del figlio minore verranno trascorsi e saranno festeggiati con alternanza annuale presso ciascun genitore. Preso atto della collocazione della minore presso la madre, il padre corrisponderà alla madre la somma di € 450,00 a titolo di assegno mensile di concorso nel mantenimento del figlio , assegno da corrispondersi entro il giorno 25 Persona_1 di ciascun mese, a far data dalla sentenza di divorzio, rivalutatile annualmente con l'applicazione degli indici ISTAT nazionali e la prima volta dal maggio 2026 con riferimento al maggio 2025, il tutto, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario in unica soluzione sul conto corrente postale intestato alla madre;
sono a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie secondo il seguente Protocollo approvato dal Tribunale di Rovigo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e
2 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi alla richiesta. I genitori convengono che gli assegni per il nucleo familiare (ANF) e/o l'assegno unico e universale
(AUU) continueranno ad essere richiesti e integralmente percepiti dalla madre che provvederà a restituire al padre il 50% dell'importo percepito dalla stessa, fatto salvo diverso accordo che prevedeva comunque la suddivisione, al 50% tra i genitori, degli assegni per il nucleo familiare
(ANF) e/o l'assegno unico e universale (AUU). I genitori, convengono altresì che la detrazione fiscale per il figlio a carico verrà ripartita tra gli stessi in misura pari al 50% per ciascuno dei due genitori;
per accordo espresso tra i genitori, il padre verserà l'importo di € 8.500,00 sul conto
3 Per_ corrente intestato al figlio minore (acceso presso Intesa SanPaolo – IBAN
[...]), versamento, finalizzato a costituire un accantonamento per le Per_ future necessità del figlio . Tali somme, ovviamente, potranno essere utilizzate unicamente per gli interessi del minore, previo accordo tra i genitori e/o autorizzazione del Giudice Tutelare;
i genitori prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio sia a proprio favore, sia a favore del figlio minore ma per mero scopo turistico, consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire il nominativo della figlia nel proprio passaporto;
i ricorrenti dichiarano infine di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente avendo provveduto a regolare ogni rapporto sia di natura personale che patrimoniale, compresa la suddivisione dei risparmi famigliari. Conseguentemente, le parti dichiarano di non aver nulla pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione, rinunciando pertanto ad ogni diversa valutazione sulla operata divisione patrimoniale;
le spese e le competenze relative alla presente procedura sono a carico del marito.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/11/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto al Tribunale intestato di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato il figlio in data Per_1
30.11.2015, precisando che con decreto del 12.9.2022, il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza presidenziale del 9.9.2022.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 26.11.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 28.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore in data 3.12.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
4 La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 9.9.2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del di questo Tribunale del 10.9.2022.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e non contrastanti con l'interesse degli stessi.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerato che
le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/08/2010 tra Parte_1 ed , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Villadose Parte_2
(RO), Atto n. 1, Parte 1, Anno 2010;
RECEPISCE le ulteriori condizioni del divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
5