Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 229-3/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE I
riunito in camera di consiglio, composto da:
dott.ssa Silvia Bianchi Presidente estensore dott.ssa Ivana Morandin Giudice
dott.ssa Sara Pitinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 229-3/2023
promosso da
, con sede legale in Chioggia (VE), via Domenico Schiavo 94/A, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vianello
nei confronti di
, in persona del Commissario giudiziale dott. Controparte_1 [...]
CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vista l'istanza depositata da in data 22.11.2024 diretta ad ottenere Parte_1
l'omologa del concordato preventivo ai sensi dell'art. 112 comma 2 ccii;
considerato che la ricorrente ha dato atto di aver presentato in data 16.4.2024 la proposta e il piano di concordato preventivo aventi ad oggetto la continuità dell'impresa in forma indiretta;
di aver modificato la predetta proposta a seguito del provvedimento assunto il 9.5.2024;
di aver suddiviso i creditori in 5 classi;
1
rilevato che, a sostegno dell'odierna istanza, ha invocato il disposto dell'art. Parte_1
109 comma 5 ccii, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale, si applichi l'art. 112 co. 2 ccii, e ha dedotto la sussistenza di tutte le condizioni previste da tale ultima norma per l'omologa del concordato stesso;
rilevato che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'ammissione di Parte_1 alla procedura di concordato preventivo ai sensi della norma da ultimo citata;
rilevato, infatti, che - in base alla proposta ed al piano depositati dal debitore- è previsto che il valore di liquidazione venga distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, come previsto dalla lettera a) dell'art. 112 comma 2 ccii;
rilevato che, come si evince dalla proposta e dalla attestazione ex art. 84 comma 5 ccii, il credito della classe dissenziente è pari a 0 e non vi sono classi inferiori, così che risulta rispettata la lettera b) dell'art. 112 comma
2 CCII;
rilevato che anche la condizione di cui alla lettera c) dell'art. 112 comma 2 ccii risulta rispettata, non essendo prevista la soddisfazione di creditori in misura superiore al valore nominale del credito;
rilevato, infine, che la proposta è stata votata favorevolmente da 4 classi su 5 votanti, delle quali una (classe
1) risulta formata da creditori titolari di diritti di prelazione, come specificamente previsto dalla lettera d) dell'art. 112 comma 2 ccii;
ritenuto, per quanto sopra esposto, che in presenza dei presupposti di legge la proposta concordataria debba essere omologata da parte del Collegio;
considerato che la azienda è già stata ceduta in corso di procedura e l'istante ha indicato come non necessaria la nomina di un Liquidatore;
rilevato che, ai sensi dell'art. 118 CCII, il Commissario giudiziale dovrà sorvegliare l'adempimento del concordato e riferire al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
rilevato che il Commissario giudiziale, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCII, dovrà redigere un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 CCII e trasmetterlo ai creditori;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente procedimento:
- omologa il concordato preventivo proposto da ai sensi dell'art. 112 comma Parte_1
2 CCII;
- conferma Giudice Delegato alla procedura nella dott.ssa Silvia Bianchi;
- conferma il dott. quale Commissario Giudiziale;
Controparte_2
- conferisce al dott. l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento da parte della società debitrice CP_2 degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa e di riferire al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
2 - dispone che il Commissario giudiziale, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCII, rediga un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9
CCII e lo trasmetta ai creditori;
- dispone la pubblicazione della sentenza a norma degli artt. 45 e 48 CCII e la sua comunicazione, a cura della
Cancelleria, al debitore, al Pubblico Ministero nonché al Liquidatore ed al Commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.
Venezia, 23.1.2025
Il Presidente estensore
Dott. Silvia Bianchi
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