Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 7.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9243 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PAGNOZZI UGO
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
E contro
Controparte_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Opposizione preavviso di fermo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.3.2024 la ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.097 8020 23000533 04 000 sull'autovettura Suzuki Ignis 1.2 2WD tg. FH 209 PT, notificata in data 15.2.2024, con la quale veniva intimato il pagamento di €.1.223,03 a titolo di indebito riscosso dalla madre della ricorrente, deceduta in data 25/04/2018, richiesto con avviso di Persona_1
addebito n.39720200000055271000 notificato in data 07/02/2020.
1
stessa sin dal 18.8.2011 aveva provveduto a corrispondere all' l'importo di € Per_1 CP_1
1.135,00 per l'indebito per cui è causa.
Assumendo pertanto l'inesistenza del credito vantato dall' la ricorrente ha CP_1
chiesto disporsi l'annullamento del preavviso di fermo opposto.
Costituitosi in giudizio l' pur contestando l'ammissibilità dell'opposizione, ha CP_1
riconosciuto il pagamento eseguito in data 18.8.2011 dalla ed ha pertanto chiesto Per_1
dichiararsi cessata la materia del contendere.
non si è costituita malgrado la rituale notifica del ricorso e del Controparte_2
decreto di comparizione in data 18.3.2024.
Sollecitato l' a disporre formalmente lo sgravio del debito contributivo vantato CP_1
con l'avviso di addebito n.39720200000055271000, ritualmente notificato alla odierna ricorrente in data 7.2.2020, l'ente non vi ha provveduto.
La domanda dell' di cessazione della materia del contendere in considerazione CP_1
della riconosciuta estinzione del credito vantato a titolo di indebito, stante la restituzione dello stesso da parte della de cuius sin dal 2011, induce a ritenere la volontà Per_1
dell' di non procedere ad esecuzione, malgrado la rituale notifica dell'avviso di CP_1
addebito portato dal preavviso di fermo opposto in questa sede e, conseguentemente, la inammissibilità del motivo di opposizione del merito della pretesa creditoria dell' CP_1
stante l'omessa tempestiva opposizione al suddetto avviso di addebito.
Ciò consente di dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria dell' CP_1
conseguentemente l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione con l'opposto preavviso di fermo amministrativo.
Le spese di lite fra la ricorrente e l' seguono la soccombenza e si liquidano come CP_1
da dispositivo tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (scaglione sino ad
€ 5.200,00) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, tenuto conto dell'assenza di questioni di particolare rilievo giuridico.
Compensa le spese di lite fra la ricorrente ed tenuto conto che i motivi di CP_2
opposizione attengono tutti al merito della pretesa.
P.Q.M.
2 Dichiara l'inesistenza del credito vantato dall' con l'avviso di addebito n. CP_1
n.39720200000055271000 e, per l'effetto l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione in forza del preavviso di fermo amministrativo opposto n. 097 8020 23000533 04 000 sull'autovettura Suzuki Ignis 1.2 2WD tg. FH 209 PT;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € CP_1
885,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi a favore dell'antistatario procuratore;
compensa le spese di lite fra la ricorrente ed Agenzia.
Si comunichi
Roma 10.1.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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