Ordinanza cautelare 10 gennaio 2024
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2023, proposto da
Adriajet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Castagnoli e Linda Brunelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Carla' e Francesco Matranga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro - Direzione Regionale Emilia Romagna, Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro - Sede di Cesena, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Emmegieffe s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'INAIL, Sede di Cesena, comunicato a mezzo PEC il 16.10.2023, recante il rigetto delle osservazioni riferite alla valutazione di non ammissibilità a contributo del progetto presentato dalla ricorrente, relativo all'avviso pubblico ISI 2021;
- del provvedimento dell'INAIL, Sede di Cesena, comunicato a mezzo PEC il 14.9.2023, di preavviso di rigetto della domanda di ammissione a contributo;
- dell'avviso pubblico ISI 2021 di cui alla Delibera n. 364 del 30.11.2021 dell'INAIL e relativo allegato, e dell'avviso pubblico ISI 2021 della Direzione regionale Emilia Romagna dell'INAIL, e relativi allegati, se e in quanto pregiudizievoli;
- per quanto occorrer possa della graduatoria definitiva, di data ed estremi non conosciuti, nella parte in cui non ammetta la ricorrente ad ottenere il contributo di cui all'avviso pubblico ISI 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, relativo alla procedura selettiva di cui all'avviso pubblico ISI 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail;
Visto l’atto di rinuncia al ricorso depositato il 7 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RA GN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato a un bando, pubblicato dall’INAIL di Bologna, per il finanziamento di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all’interno delle tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1, allegata al bando, coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche ivi riportate, nonché nelle schede di dettaglio relative a ciascuna tipologia di intervento.
La Adriajet ha chiesto, nello specifico, il finanziamento della sostituzione di una cisterna spurgo montata su autocarro di proprietà, da retrocedere in permuta, ma dopo la comunicazione del preavviso di rigetto e la presentazione delle osservazioni, INAIL ha ritenuto che l’investimento proposto non incidesse su rischi infortunistici e non rispondesse ai requisiti richiesti dal bando.
Avverso il provvedimento di non ammissione al contributo, parte ricorrente ha, quindi, proposto il ricorso in esame, deducendo la violazione di legge per violazione e comunque erronea applicazione della lex specialis costituita dall'Avviso pubblico ISI 2021 dell'INAIL - Direzione Regionale Emilia-Romagna, con riferimento in particolare agli artt. 1, 3, 18 e 19, e all'Allegato 1.1-Progetti di investimento; dell'art. 5 del d.lgs. 31.3.1998 n. 123; degli artt. 1, 3 e 12 della L. 7.8.1990 n. 241; dell'art. 97 della Costituzione Italiana.
L’istanza cautelare è stata, però, rigettata, sottolineando come nella stessa perizia asseverata redatta nell’interesse della ricorrente si desse atto che il progetto per il quale è stata richiesta l’ammissione a contributo prevedesse la sostituzione di una macchina non più idonea, in modo da superare il rischio da contaminazione da parte di agenti cancerogeni, chimici e biologici ovvero rischi che “non sono rischi infortunistici”.
Parte ricorrente, dopo aver presentato (in data 3 maggio 2024) istanza di prelievo motivata dalla necessità di una pronta fissazione nel merito a fronte degli impegni contrattuali assunti con il proprio fornitore, il 7 gennaio 2026 ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, corredato dell’accettazione della controparte con riferimento alla richiesta compensazione delle spese del giudizio.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato estinto, disponendo la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
RA GN, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA GN | AO ER |
IL SEGRETARIO