Decreto ingiuntivo 30 maggio 2019
Decreto presidenziale 24 maggio 2021
Ordinanza collegiale 31 maggio 2021
Ordinanza collegiale 30 luglio 2021
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2019, proposto da
Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Ottaviano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tamburello, Angela Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’opposizione
al decreto ingiuntivo n. 1943 del 30 maggio 2019, emesso in favore dell'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto depositato congiuntamente dalle parti in data 16.11.2024, è stato rappresentato quanto segue:
«premesso
che l’ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in Liquidazione con ricorso iscritto al n. 522/2019 R. G. ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1943/2019, con cui è stato intimato al Comune di Vittoria il pagamento della somma di €. 7.260.172,06, oltre interessi di mora, spese e compensi del procedimento monitorio;
che il Comune di Vittoria con ricorso del 10/07/2019, confluito nello stesso giudizio iscritto al n. 522/2019 R.G. proposto dall’ATO per l’emanazione del provvedimento monitorio, ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo;
che nel corso del procedimento di opposizione, l’ATO, a seguito dell’approvazione da parte del competente Assessorato Regionale, con efficacia retroattiva, della tariffa a consuntivo per il conferimento dei r.s.u. nella discarica di c.da Pozzo Bollente, ha emesso note di credito per complessivi €. 2.687.285,00 e fatture integrative per €. 423.462,34, incidenti sulle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, con conseguente riduzione del credito/debito a complessivi €. 4.996.349,40;
che ciò ha favorito la stipula di un accordo transattivo, che è stato definitivamente sottoscritto il 28-31/10/2024 (accordo che si allega in copia), con cui le parti hanno, tra l’altro, definito bonariamente ogni questione relativa al credito vantato dall’ATO in virtù del decreto ingiuntivo sopra indicato, mediante pagamento rateizzato della sola sorte capitale dovuta, pari ad €. 4.996.349,40, oltre spese di lite, come ivi specificate;
che il Comune di Vittoria ha già corrisposto all’ATO la prima rata concordata, mediante i mandati elencati nell’avviso di pagamento del 05/11/2024 (che si allega);
CONSIDERATO che a seguito della stipula del suddetto accordo transattivo è venuto meno l’interesse delle parti alla decisione del ricorso di opposizione al sopra indicato d. i.;
tutto ciò premesso e considerato,
CHIEDONO
che il ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1943/2019, confluito nel giudizio iscritto al n. 522/2019 R.G., venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; nulla per le spese (già regolamentate transattivamente dalle parti)».
Con memoria depositata il 3.1.2025, l’ATO Ragusa ha così concluso:
«PREMESSO
1) il decreto ingiuntivo n. 1943/2019, con cui è stato intimato al Comune di Vittoria il pagamento della somma di €. 7.260.172,06, oltre interessi di mora, spese e compensi del procedimento monitorio in favore della società ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione;
2) il ricorso in opposizione proposto dal Comune di Vittoria con ricorso del 10/07/2019, confluito nello stesso giudizio iscritto al n. 522/2019 R.G.
3) che nel corso del procedimento di opposizione, l’ATO, a seguito dell’approvazione da parte del competente Assessorato Regionale, con efficacia retroattiva, della tariffa a consuntivo per il conferimento dei r.s.u. nella discarica di c.da Pozzo Bollente, ha emesso note di credito per complessivi €. 2.687.285,00 e fatture integrative per €. 423.462,34, incidenti sulle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, con conseguente riduzione del credito/debito a complessivi €. 4.996.349,40;
4) che le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo il 28-31/10/2024 (accordo che si allega in copia), con cui hanno, tra l’altro, definito bonariamente ogni questione relativa al credito vantato dall’ATO in virtù del decreto ingiuntivo sopra indicato, mediante pagamento rateizzato della sola sorte capitale dovuta, pari ad €. 4.996.349,40, oltre spese di lite, come ivi specificate;
5) che secondo la previsione del punto 3 dell’accordo “L’ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in Liquidazione si obbliga a non dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1943/2019 per tutta la durata della rateazione di pagamento sopra stabilita, subordinatamente al rispetto da parte del Comune delle scadenze rateali concordate; e si obbliga, altresì, a rinunciare al suddetto decreto ingiuntivo ed a consegnarne l’originale al Comune, non appena questi avrà completato il pagamento del suddetto importo di euro 4.996.349,40 oltre spese legali come sopra quantificate, per un importo totale pari ad euro 44.364,60 per complessivi euro 5.040.714,00; come stabilito con il presente accordo".
6) che, in buona sostanza, con l’accordo in questione:
- le parti hanno concordato il pagamento della somma di €. 4.996.349,40, in n. 7 rate annuali (punto 1)
- quindi, il Comune opponente rinuncia alla fase di opposizione a d.i. (punto 2) e,
- di conseguenza, ATO rinuncia a portare ad esecuzione il titolo a condizione del rispetto del piano di rientro del debito (punto 3);
CONSIDERATO che a seguito della stipula del suddetto accordo transattivo:
- è venuto meno l’interesse del Comune di Vittoria alla decisione del ricorso di opposizione al sopra indicato d. i.;
- invece, persiste l’interesse dell’ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione alla pronuncia di definitività del decreto ingiuntivo n. 1943/2019 da eseguirsi nel solo caso del mancato pagamento delle rate del debito (punto 4);
tutto ciò premesso e considerato,
CHIEDE 1) che il ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1943/2019, confluito nel giudizio iscritto al n. 522/2019 R.G., venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; spese compensate;
2) che il decreto ingiuntivo n. 1943/2019 venga dichiarato definitivo per mancata opposizione».
Con memoria depositata il 7.1.2025, il Comune di Vittoria ha così concluso:
«Si richiama espressamente e si conferma in questa sede l’istanza congiunta del 14/11/2024, depositata il 16/11/2024, con cui entrambe le parti, a seguito di accordo transattivo sottoscritto il 28-31/10/2024 (depositato unitamente alla suddetta istanza), hanno dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1943/2019, confluito nel giudizio n. 522/2019 RG; ed hanno chiesto che detto ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, con la suddetta istanza, le parti “Premesso che l’ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in Liquidazione con ricorso iscritto al n. 522/2019 R. G. ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1943/2019, con cui è stato intimato al Comune di Vittoria il pagamento della somma di €. 7.260.172,06, oltre interessi di mora, spese e compensi del procedimento monitorio;
che il Comune di Vittoria con ricorso del 10/07/2019, confluito nello stesso giudizio iscritto al n. 522/2019 R.G. proposto dall’ATO per l’emanazione del provvedimento monitorio, ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo;
che nel corso del procedimento di opposizione, l’ATO, a seguito dell’approvazione da parte del competente Assessorato Regionale, con efficacia retroattiva, della tariffa a consuntivo per il conferimento dei r.s.u. nella discarica di c.da Pozzo Bollente, ha emesso note di credito per complessivi €. 2.687.285,00 e fatture integrative per €. 423.462,34, incidenti sulle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, con conseguente riduzione del credito/debito a complessivi €. 4.996.349,40;
che ciò ha favorito la stipula di un accordo transattivo, che è stato definitivamente sottoscritto il 28-31/10/2024 (accordo che si allega in copia), con cui le parti hanno, tra l’altro, definito bonariamente ogni questione relativa al credito vantato dall’ATO in virtù del decreto ingiuntivo sopra indicato, mediante pagamento rateizzato della sola sorte capitale dovuta, pari ad €. 4.996.349,40, oltre spese di lite, come ivi specificate; che il Comune di Vittoria ha già corrisposto all’ATO la prima rata concordata, mediante i mandati elencati nell’avviso di pagamento del 05/11/2024 (che si allega);
considerato che a seguito della stipula del suddetto accordo transattivo è venuto meno l’interesse delle parti alla decisione del ricorso di opposizione al sopra indicato d. i.;
tutto ciò premesso e considerato”, le parti hanno chiesto “che il ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1943/2019, confluito nel giudizio iscritto al n. 522/2019 R.G., venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; nulla per le spese (già regolamentate transattivamente dalle parti)”.
Si insiste, pertanto, nella richiesta congiunta in questione».
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti, il ricorso in opposizione, assorbita ogni ulteriore questione in rito, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n.2216; Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256).
Tale effetto è tanto più evidente a fronte di reciproche concessioni tra le parti che hanno definito transattivamente il giudizio in opposizione, sia pure con tutte le riserve relative al soddisfacimento integrale del credito derivante dal decreto ingiuntivo.
Va delibata la domanda secondo la quale persiste l’interesse dell’ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione alla pronuncia di definitività del decreto ingiuntivo n. 1943/2019 da eseguirsi nel solo caso del mancato pagamento delle rate del debito (punto 4) e, quindi, della connessa richiesta che il decreto ingiuntivo n. 1943/2019 venga dichiarato definitivo per mancata opposizione.
Va premesso, che l’art. 6 dell’accordo transattivo, così recita: «Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non ha natura novativa del credito e che in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, decorso un periodo di tolleranza di sessanta giorni, ovvero ancora nel caso di mancata rinuncia da parte del Comune di Vittoria al giudizio innanzi il Tribunale di Ragusa R.G. n. 571/2023, il presente accordo si riterrà risolto e l'ATO potrà agire per il pagamento, in unica soluzione, dell'intero importo ancora dovuto nei limiti dell'importo ridotto».
Soccorre per regolare la materia l’art. 652 c.p.c., invero non invocato dalle parti, volto a regolare con una norma processuale speciale l’estinzione della composita vicenda processuale decreto ingiuntivo – giudizio di opposizione, laddove quest’ultimo venga meno, come nel caso di specie, per accordo transattivo delle parti.
La norma, così recita: “Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari”.
Consegue che, ferma l’improcedibilità del ricorso per il giudizio di opposizione, avendo le parti regolato contrattualmente il rapporto addivenendo a una modifica della somma originariamente trasfusa nel decreto ingiuntivo, va ridotta la somma secondo quanto stabilito dalle parti all’art. 6 dell’accordo transattivo, a mente del quale residuano «euro 5.040.714,00, oltre agli interessi moratori dovuti sulle somme non ancora pagate con decorrenza dalla data delle relative fatture», cui va ulteriormente detratto quanto già versato quale prima rata.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il giudizio in opposizione;
- dispone la riduzione della somma originariamente stabilita con il decreto ingiuntivo, che viene rideterminata in euro 5.040.714,00, oltre agli interessi moratori dovuti sulle somme non ancora pagate con decorrenza dalla data delle relative fatture, detratte ulteriormente le somme già corrisposte;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO