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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14881/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 14881/2016 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Savito Parte_1
-
OPPONENTE-
E
Avv. SARDANO GIUSEPPE, in proprio
- OPPOSTO -
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 22.4.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con decreto n. 2954/2016 del 15.7.2016 il giudice del Tribunale di Bari ingiungeva a di pagare all'avv. DA PP la somma complessiva di euro14.871,82, Parte_1
oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi spettanti per l'attività
professionale svolta dall'ingiungente in favore dell'odierna opponente.
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato in data 1°.10.2016, ha Parte_1
proposto opposizione, chiedendo in revocarsi il d.i., “dichiarando e riconoscendo che nessun
1 compenso è dovuto all'Avv. PP DA per l'opera professionale prestata” nell'ambito del giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari e conclusosi con sentenza n. 1537/15,
“dichiarando la nullità della procura allo stesso conferita, in ragione del riconoscendo e
dichiarando conflitto di interessi con le difese svolte dallo stesso difensore in favore di
[...]
sia in ragione dei riconoscendi e dichiarandi errori professionali indicati nella parte Pt_2
espositiva del predetto atto”. Ha, altresì, spiegato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'avv. DA al risarcimento dei danni subiti “a titolo di responsabilità
professionale”.
L'avv. DA si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata il
22.2.2017, istando per la reiezione dell'opposizione ex adverso proposta.
Il processo è stato istruito con produzione documentale.
Con ordinanza dell'8.1.2018 il precedente giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., alla quale parte opponente ha dichiarato di non aderire.
All'udienza del 22.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
senza assegnazione dei relativi termini, cui le parti hanno rinunciato.
2 - L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito precisati.
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, invece, è destituita di fondamento e,
pertanto, va rigettata.
2.1 - In primo luogo, in ordine all'an debeatur, s'impone di rimarcare che parte opponente non ha contestato l'avvenuto svolgimento dell'attività professionale da parte dell'avv. DA,
essendosi limitata a contestare la sussistenza del credito da quest'ultimo vantato, senza tuttavia negare che il professionista abbia svolto in concreto l'attività difensiva in questione.
In altri termini, costituisce circostanza pacifica e incontestata tra le parti il fatto che l'istante ha svolto attività difensiva nell'ambito del procedimento di atp iscritto al n. 9825/2004 e del successivo giudizio di merito iscritto al n. 95000319/2005 svoltisi dinanzi al Tribunale di Bari.
2 In secondo luogo, va chiarito quanto segue.
L'odierna opponente, all'esito dell'espletamento del procedimento di atp, è stata evocata in giudizio da e dinanzi al Tribunale di Bari – Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Sezione Distaccata di Monopoli al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni dagli stessi subiti in conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno dell'immobile di proprietà di sito in Monopoli alla via Cavaliere n. 9 – piano terra. Parte_1
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato il 24.10.2005 in vista dell'udienza di comparizione indicata in citazione del 9.1.2006.
ha conferito mandato all'avv. DA il 5.1.2006 e si è costituita in giudizio con Parte_1
comparsa depositata il 9.1.2006.
Tanto costituisce circostanza pacifica e incontestata, oltreché documentalmente provata.
ha rimproverato all'avv. DA di non aver chiamato in causa, nell'ambito Parte_1
dell'anzidetto giudizio, “in garanzia o, al più, in rivalsa” la ditta appaltatrice “ ” che Parte_2
aveva eseguito i lavori di ristrutturazione che avevano cagionato i danni patiti dai succitati attori, al cui risarcimento la stessa è stata condannata con sentenza n. 1537/15 (emessa all'esito del richiamato giudizio di merito).
Tale censura non può essere condivisa in quanto, come poc'anzi evidenziato, risulta ex actis
e non è stato contestato dall'odierna opponente, che ha conferito mandato all'avv. Parte_1
DA ai fini della costituzione nel giudizio in parola soltanto il 5.1.2006, ossia quattro giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione indicata in citazione.
Come noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166, 167, comma 3, e 269, comma 2,
c.p.c. (nelle rispettive formulazioni ratione temporis vigenti), il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Conseguentemente, allorché si è rivolta all'avv. DA e gli ha conferito Parte_1
3 mandato a rappresentarla e difenderla in giudizio, i termini di legge previsti a pena di decadenza erano già ampiamente decorsi, ragion per cui la convenuta (odierna opponente) non avrebbe potuto in alcun modo chiedere al Tribunale di essere autorizzata a chiamare in causa un terzo ai fini di manleva o garanzia.
2.2 - ha, altresì, censurato l'operato dell'avv. DA relativamente al fatto che il Parte_1
professionista “volutamente “dimentica” di riferire di aver svolto anche un intervento volontario
per conto del Sig. , con comparsa del 28.06.2011”. Parte_2
Donde l'inferenza della “nullità sopravvenuta del mandato conferito dalla Sig.ra Parte_1
all'avv. PP DA, per il chiaro conflitto di interessi venutosi a creare a seguito
[...]
della sua iniziativa di voler intervenire in giudizio anche nell'interesse del Sig. ”. Parte_2
Anche questo motivo di opposizione è infondato.
Preliminarmente, va sottolineata la contraddittorietà delle difese attoree atteso che, da un lato, viene lamentata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa appaltatrice (come visto, non ascrivibile a contegno erroneo del professionista) e, Parte_2
dall'altro, viene stigmatizzato l'intervento volontario spiegato da tale impresa con il ministero dell'avv. DA che sarebbe incorso, in questa maniera, in un “chiaro conflitto di interessi”.
Ancora, va evidenziato che parte opponente non ha spiegato la ragione per cui, in concreto,
l'avv. DA sarebbe venuto a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, a fortiori se si considera che la stessa opponente ha sostenuto (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione) che, qualora la ditta fosse stata evocata in giudizio, quest'ultima e sarebbero stati responsabili in solido Parte_1
“verso i danneggiati”.
D'altronde, la ditta individuale , intervenendo volontariamente, in data Parte_2
28.6.2011, nel giudizio di merito iscritto al n. 95000319/2005 – Trib. Bari, ha istato per la reiezione della domanda attorea, rassegnando, dunque, conclusioni del medesimo tenore di quelle rassegnate dalla convenuta . Parte_1
Perciò, come già rilevato dal Tribunale nell'ordinanza dell'8.1.2018, non si ravvisa, in
4 concreto, alcun conflitto di interessi, posto -tra l'altro- che: a) l'opponente non ha neanche allegato che, se l'avv. DA non avesse assunto le difese anche della ditta individuale appaltatrice, il giudizio avrebbe avuto per lei un esito differente (e più favorevole); b) la ditta individuale appaltatrice è intervenuta allorché erano già maturate tutte le decadenze in punto di allegazione e prova.
Non è, in sostanza, emerso che il professionista si sia posto processualmente in antitesi e contrapposizione rispetto alla propria assistita.
2.3 - Peraltro, alla luce delle emergenze documentali e, in particolare, dell'esame degli atti,
degli scritti difensivi e dei verbali di causa relativi al procedimento di atp e al giudizio di merito in questione, non si ravvisano carenze e inadempienze difensive ascrivili all'avv. DA.
Come noto, il rapporto giuridico che si instaura tra cliente e avvocato è fondato sul contratto di mandato professionale ex artt. 1703 e 2229 c.c., avente ad oggetto la prestazione di mezzi di rappresentare e difendere in giudizio il proprio assistito diligentemente.
Pertanto, l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2,
e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale,
imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Ciò posto, sulla base degli ordinari criteri ex artt. 1176 co. 2, 1218 e 1223 c.c., il cliente nel relativo giudizio beneficia di una presunzione in ordine al titolo, nesso di causalità materiale e inadempimento, dovendo, invece, necessariamente provare il danno-conseguenza e il nesso di causalità.
La responsabilità civile, infatti, benché abbia ad oggetto l'accertamento di illeciti atipici, non si esaurisce nell'inadempimento (se è contrattuale) o nella condotta illecita (se extracontrattuale),
ma è richiesta l'esistenza e la prova del danno (ingiusto) che ne deriva, sicché, in mancanza di
5 danno collegato causalmente, il mero inadempimento, “l'errore” dell'avvocato (anche qualora presente) non può dare adito ad alcuna condanna per “responsabilità”.
D'altronde, il contratto di assistenza legale presenta aspetti peculiari: com'è noto, esso,
tradizionalmente, è sempre stato considerato, sia in giurisprudenza che in dottrina, come il classico contratto caratterizzato da obbligazione “di mezzi”, dal momento che il legale si impegna a fornire al cliente il proprio bagaglio culturale, i mezzi di cui dispone e la propria opera, ma generalmente non può garantire il fausto risultato della prestazione, che dipende da fattori esterni, quali la condotta della controparte, il pensiero del Giudice, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Ancora oggi, e fatti salvi i casi in cui l'avvocato, nei colloqui informativi, garantisca in assoluto al cliente la vittoria (aspetto, invero, neanche dedotto nel caso di specie), così trasformando la propria obbligazione in obbligazione “di risultato” la qualificazione della prestazione come “di mezzi” appare corretta.
L'onere della prova circa la fondatezza dell'azione perduta a causa dell'errore del legale grava sul cliente-danneggiato.
In altri termini, l'esito negativo della lite non costituisce circostanza atta a ingenerare, in maniera automatica, la responsabilità del difensore per inadempimento alle obbligazioni su di esso gravanti.
Conseguentemente, è necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. sez. II, 22.07.2014, n. 16690).
In buona sostanza, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. Qualora si tratti poi
6 dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (così, fra le altre, Cass. 27 marzo 2006, n.
6967, 27 maggio 2009, n. 12354, 5 febbraio 2013, n. 2638, e 13 febbraio 2014, n. 3355).
Sicché, il giudizio civile di responsabilità non si esaurisce nell'accertamento dell'errore dell'avvocato.
Il Giudice deve così entrare nel merito della prima vertenza, quella presupposta, e formulare un giudizio prognostico probabilistico circa il verosimile diverso esito della causa stessa, vagliando le ragioni sostanziali delle parti, le norme e la giurisprudenza vigenti all'epoca dello svolgimento del processo , il contenuto degli atti processuali e le prove raccolte o offerte o suscettibili di offerta in quel processo, comportandosi, di fatto, come un Giudice dell'impugnazione e ciò, anche indipendentemente dal fatto che l'attore abbia previamente esperito tutti i mezzi di gravame previsti dall'ordinamento in relazione alla causa persa.
Il reale oggetto dell'accertamento giudiziale del nesso eziologico fra l'inadempimento dell'avvocato ed il danno conseguente alla soccombenza si risolve, in definitiva, nell'accertamento del grado di probabilità di successo della vertenza gestita dal legale convenuto nel giudizio di responsabilità, qualora gestita a regola d'arte.
Pertanto, al fine dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato, il giudice deve verificare, mediante un giudizio controfattuale ed assumendo un'ottica ex ante, se il cliente abbia provato, alla stregua del principio del “più probabile che non”, che, ove il difensore avesse tenuto quel comportamento dovuto, l'esito della controversia sarebbe stato a lui più
favorevole e il danno lamentato sarebbe stato evitato.
Infatti, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso
7 arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (cfr. Cass. civ., sez. II, 07.08.2002, n. 11901).
Dunque, secondo l'orientamento attualmente prevalente nella giurisprudenza di legittimità,
(cfr. Cass. civ., n. 1286/1998; Cass. civ., n. 7997/2005; Cass. civ., n. 9238/2007), posto che
“l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro
fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la
'certezza morale' che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi
per il cliente. Ne consegue che al criterio della certezza della condotta può sostituirsi quello della
probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (Cass. civ., n. 9238/2007, cit.),
la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare anche: in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, sulla scorta di criteri probabilistici, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone.
Orbene, facendo applicazione delle illustrate coordinate ermeneutiche al caso di specie,
s'impone di evidenziare che l'avv. DA, a seguito della costituzione in giudizio, con comparsa ritualmente depositata, nell'interesse di (che, si ribadisce, gli ha conferito mandato Parte_1
allorché non poteva più proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi e formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio), ha depositato le memorie istruttorie, ha preso parte alle operazioni peritali, è sempre comparso (personalmente o tramite un sostituto) alle udienze celebrate in corso di causa, ha redatto la comparsa conclusionale (a mezzo della quale ha contestato
8 puntualmente gli assunti attorei) e le note di replica.
Le rimarcate circostanze concorrono a dimostrare che (i) l'opera professionale è stata espletata e (ii), in generale, nell'attività difensiva dell'odierno opposto non si ravvisano né carenze
(men che meno macroscopiche) né errori.
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che la sentenza resa all'esito del giudizio di merito
(di accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti di ) non risulta essere Parte_1
stata da quest'ultima appellata
2.4 - Infine, in ordine al quantum debeatur, l'opponente ha dedotto la necessità di applicare
“i soli minimi”, “in relazione alla qualità dell'opera prestata e al suo risultato finale”.
Nessun'altra censura è stata formulata con riguardo alla quantificazione delle spettanze maturate.
In particolare, non hanno costituito oggetto di contestazione (i) l'applicazione del Dm n.
55/2014 (nella formulazione vigente all'epoca in cui si è conclusa l'attività professionale espletata dall'avv. DA), in ordine alla quale, invero, non può sussistere alcun dubbio, e (ii)
l'applicazione dello scaglione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
Pertanto, tali circostanze devono ritenersi pacifiche e incontestate.
Giova rammentare che sussiste in capo al convenuto (in questo caso, parte opponente, in quanto convenuta in senso sostanziale) l'onere di specifica contestazione, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che questi ha l'onere di contestare specificamente e non genericamente, con una clausola di stile, i fatti costitutivi della pretesa azionata, per evitare che gli stessi sia-no ritenuti incontestati. Solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (in tal senso, Cass. n. 10860/2011).
D'altronde, se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore (in questo caso, creditore ingiungente) sia tenuto a provare tutti i requisiti positivi e negativi previsti dalla legge, dovremmo concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione
9 tempestiva. Onere che, al di là dell'art. 167 c.p.c. (e art. 416 per il processo del lavoro), e che oggi ha trovato definitiva consacrazione nell'art. 115 c.p.c. (per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69), si fonda su tutto il sistema processuale. A tal fine rilevano: il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle par-ti; il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (Cass. 13 giugno 2005, n. 12636).
Inoltre, l'attore che non volesse correre il concreto rischio del rigetto della domanda allegherebbe la sussistenza di tutti i requisiti e articolerebbe sugli stessi le relative prove, con conseguente incidenza sulla rapida definizione del giudizio, indipendentemente da una effettiva contestazione della controparte.
Come visto, l'avv. DA ha -legittimamente- richiesto i compensi afferenti sia alla procedura di atp sia al giudizio di merito.
Conseguentemente, in considerazione del fatto che il giudizio nell'ambito del quale l'avv.
DA ha prestato la propria opera difensiva in favore e nell'interesse di si è concluso in Parte_1
senso sfavorevole a quest'ultima (sebbene, come acclarato e ribadito, non per colpa del professionista) e, dunque, in ragione dell'esito della controversia, si ritiene equo fare applicazione degli onorari minimi previsti per l'anzidetto scaglione, a maggior ragione alla luce della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
Conseguentemente, la legittimità della pretesa monitoria dev'essere circoscritta nei limiti di
€ 5.082,00, oltre oneri accessori come per legge.
L'accoglimento dell'opposizione in relazione ad una parte del credito ingiunto si traduce nella revoca in toto del decreto monitorio, ciò non concretando vizio di “extra-petizione”
(giurisprudenza costante: Cass., sez. II, 17.2.1998, n. 1656, Cass., sez. II, 27.12.2004, n. 24021,
Cass., sez. III, 27.1.2009, n. 1954).
10 Sulla somma comprensiva di oneri accessori, infine, spettano al creditore gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo (cfr. sul punto Cass., sez. II, 2.2.2011, n. 2431).
Dall'accoglimento, sebbene solo parziale, dell'opposizione a d.i. discende il rigetto della domanda, spiegata dall'opposto, di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
3 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Pertanto, vanno poste a carico dell'opponente, considerato che la domanda proposta in sede monitoria dall'avv. DA si è rivelata fondata (sebbene solo in parte), essendo stata accertata la sussistenza del relativo credito professionale.
Esse sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (per come novellato da DM n.
147/2022) in base al valore della controversia desumibile dal decisum (da € 5.200,01 ad €
26.000,00, considerato l'importo complessivamente riconosciuto all'originario ingiungente,
comprensivo di oneri accessori), facendo applicazione degli onorari minimi attese (i) la scarsa complessità delle questioni affrontate e (ii) l'istruzione meramente documentale della presente controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. proposta da Parte_1
nonché sulla domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata, così provvede:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2954/2016 emesso dal Tribunale di Bari il 15.7.2016;
- condanna alla corresponsione in favore di DA PP della Parte_1
somma di € 5.082,00, oltre oneri accessori e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'avv. PP DA delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale,
da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
11 - rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Bari il 12 maggio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 14881/2016 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Savito Parte_1
-
OPPONENTE-
E
Avv. SARDANO GIUSEPPE, in proprio
- OPPOSTO -
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 22.4.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con decreto n. 2954/2016 del 15.7.2016 il giudice del Tribunale di Bari ingiungeva a di pagare all'avv. DA PP la somma complessiva di euro14.871,82, Parte_1
oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi spettanti per l'attività
professionale svolta dall'ingiungente in favore dell'odierna opponente.
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato in data 1°.10.2016, ha Parte_1
proposto opposizione, chiedendo in revocarsi il d.i., “dichiarando e riconoscendo che nessun
1 compenso è dovuto all'Avv. PP DA per l'opera professionale prestata” nell'ambito del giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari e conclusosi con sentenza n. 1537/15,
“dichiarando la nullità della procura allo stesso conferita, in ragione del riconoscendo e
dichiarando conflitto di interessi con le difese svolte dallo stesso difensore in favore di
[...]
sia in ragione dei riconoscendi e dichiarandi errori professionali indicati nella parte Pt_2
espositiva del predetto atto”. Ha, altresì, spiegato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'avv. DA al risarcimento dei danni subiti “a titolo di responsabilità
professionale”.
L'avv. DA si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata il
22.2.2017, istando per la reiezione dell'opposizione ex adverso proposta.
Il processo è stato istruito con produzione documentale.
Con ordinanza dell'8.1.2018 il precedente giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., alla quale parte opponente ha dichiarato di non aderire.
All'udienza del 22.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
senza assegnazione dei relativi termini, cui le parti hanno rinunciato.
2 - L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito precisati.
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, invece, è destituita di fondamento e,
pertanto, va rigettata.
2.1 - In primo luogo, in ordine all'an debeatur, s'impone di rimarcare che parte opponente non ha contestato l'avvenuto svolgimento dell'attività professionale da parte dell'avv. DA,
essendosi limitata a contestare la sussistenza del credito da quest'ultimo vantato, senza tuttavia negare che il professionista abbia svolto in concreto l'attività difensiva in questione.
In altri termini, costituisce circostanza pacifica e incontestata tra le parti il fatto che l'istante ha svolto attività difensiva nell'ambito del procedimento di atp iscritto al n. 9825/2004 e del successivo giudizio di merito iscritto al n. 95000319/2005 svoltisi dinanzi al Tribunale di Bari.
2 In secondo luogo, va chiarito quanto segue.
L'odierna opponente, all'esito dell'espletamento del procedimento di atp, è stata evocata in giudizio da e dinanzi al Tribunale di Bari – Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Sezione Distaccata di Monopoli al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni dagli stessi subiti in conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno dell'immobile di proprietà di sito in Monopoli alla via Cavaliere n. 9 – piano terra. Parte_1
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato il 24.10.2005 in vista dell'udienza di comparizione indicata in citazione del 9.1.2006.
ha conferito mandato all'avv. DA il 5.1.2006 e si è costituita in giudizio con Parte_1
comparsa depositata il 9.1.2006.
Tanto costituisce circostanza pacifica e incontestata, oltreché documentalmente provata.
ha rimproverato all'avv. DA di non aver chiamato in causa, nell'ambito Parte_1
dell'anzidetto giudizio, “in garanzia o, al più, in rivalsa” la ditta appaltatrice “ ” che Parte_2
aveva eseguito i lavori di ristrutturazione che avevano cagionato i danni patiti dai succitati attori, al cui risarcimento la stessa è stata condannata con sentenza n. 1537/15 (emessa all'esito del richiamato giudizio di merito).
Tale censura non può essere condivisa in quanto, come poc'anzi evidenziato, risulta ex actis
e non è stato contestato dall'odierna opponente, che ha conferito mandato all'avv. Parte_1
DA ai fini della costituzione nel giudizio in parola soltanto il 5.1.2006, ossia quattro giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione indicata in citazione.
Come noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166, 167, comma 3, e 269, comma 2,
c.p.c. (nelle rispettive formulazioni ratione temporis vigenti), il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Conseguentemente, allorché si è rivolta all'avv. DA e gli ha conferito Parte_1
3 mandato a rappresentarla e difenderla in giudizio, i termini di legge previsti a pena di decadenza erano già ampiamente decorsi, ragion per cui la convenuta (odierna opponente) non avrebbe potuto in alcun modo chiedere al Tribunale di essere autorizzata a chiamare in causa un terzo ai fini di manleva o garanzia.
2.2 - ha, altresì, censurato l'operato dell'avv. DA relativamente al fatto che il Parte_1
professionista “volutamente “dimentica” di riferire di aver svolto anche un intervento volontario
per conto del Sig. , con comparsa del 28.06.2011”. Parte_2
Donde l'inferenza della “nullità sopravvenuta del mandato conferito dalla Sig.ra Parte_1
all'avv. PP DA, per il chiaro conflitto di interessi venutosi a creare a seguito
[...]
della sua iniziativa di voler intervenire in giudizio anche nell'interesse del Sig. ”. Parte_2
Anche questo motivo di opposizione è infondato.
Preliminarmente, va sottolineata la contraddittorietà delle difese attoree atteso che, da un lato, viene lamentata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa appaltatrice (come visto, non ascrivibile a contegno erroneo del professionista) e, Parte_2
dall'altro, viene stigmatizzato l'intervento volontario spiegato da tale impresa con il ministero dell'avv. DA che sarebbe incorso, in questa maniera, in un “chiaro conflitto di interessi”.
Ancora, va evidenziato che parte opponente non ha spiegato la ragione per cui, in concreto,
l'avv. DA sarebbe venuto a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, a fortiori se si considera che la stessa opponente ha sostenuto (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione) che, qualora la ditta fosse stata evocata in giudizio, quest'ultima e sarebbero stati responsabili in solido Parte_1
“verso i danneggiati”.
D'altronde, la ditta individuale , intervenendo volontariamente, in data Parte_2
28.6.2011, nel giudizio di merito iscritto al n. 95000319/2005 – Trib. Bari, ha istato per la reiezione della domanda attorea, rassegnando, dunque, conclusioni del medesimo tenore di quelle rassegnate dalla convenuta . Parte_1
Perciò, come già rilevato dal Tribunale nell'ordinanza dell'8.1.2018, non si ravvisa, in
4 concreto, alcun conflitto di interessi, posto -tra l'altro- che: a) l'opponente non ha neanche allegato che, se l'avv. DA non avesse assunto le difese anche della ditta individuale appaltatrice, il giudizio avrebbe avuto per lei un esito differente (e più favorevole); b) la ditta individuale appaltatrice è intervenuta allorché erano già maturate tutte le decadenze in punto di allegazione e prova.
Non è, in sostanza, emerso che il professionista si sia posto processualmente in antitesi e contrapposizione rispetto alla propria assistita.
2.3 - Peraltro, alla luce delle emergenze documentali e, in particolare, dell'esame degli atti,
degli scritti difensivi e dei verbali di causa relativi al procedimento di atp e al giudizio di merito in questione, non si ravvisano carenze e inadempienze difensive ascrivili all'avv. DA.
Come noto, il rapporto giuridico che si instaura tra cliente e avvocato è fondato sul contratto di mandato professionale ex artt. 1703 e 2229 c.c., avente ad oggetto la prestazione di mezzi di rappresentare e difendere in giudizio il proprio assistito diligentemente.
Pertanto, l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2,
e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale,
imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Ciò posto, sulla base degli ordinari criteri ex artt. 1176 co. 2, 1218 e 1223 c.c., il cliente nel relativo giudizio beneficia di una presunzione in ordine al titolo, nesso di causalità materiale e inadempimento, dovendo, invece, necessariamente provare il danno-conseguenza e il nesso di causalità.
La responsabilità civile, infatti, benché abbia ad oggetto l'accertamento di illeciti atipici, non si esaurisce nell'inadempimento (se è contrattuale) o nella condotta illecita (se extracontrattuale),
ma è richiesta l'esistenza e la prova del danno (ingiusto) che ne deriva, sicché, in mancanza di
5 danno collegato causalmente, il mero inadempimento, “l'errore” dell'avvocato (anche qualora presente) non può dare adito ad alcuna condanna per “responsabilità”.
D'altronde, il contratto di assistenza legale presenta aspetti peculiari: com'è noto, esso,
tradizionalmente, è sempre stato considerato, sia in giurisprudenza che in dottrina, come il classico contratto caratterizzato da obbligazione “di mezzi”, dal momento che il legale si impegna a fornire al cliente il proprio bagaglio culturale, i mezzi di cui dispone e la propria opera, ma generalmente non può garantire il fausto risultato della prestazione, che dipende da fattori esterni, quali la condotta della controparte, il pensiero del Giudice, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Ancora oggi, e fatti salvi i casi in cui l'avvocato, nei colloqui informativi, garantisca in assoluto al cliente la vittoria (aspetto, invero, neanche dedotto nel caso di specie), così trasformando la propria obbligazione in obbligazione “di risultato” la qualificazione della prestazione come “di mezzi” appare corretta.
L'onere della prova circa la fondatezza dell'azione perduta a causa dell'errore del legale grava sul cliente-danneggiato.
In altri termini, l'esito negativo della lite non costituisce circostanza atta a ingenerare, in maniera automatica, la responsabilità del difensore per inadempimento alle obbligazioni su di esso gravanti.
Conseguentemente, è necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. sez. II, 22.07.2014, n. 16690).
In buona sostanza, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. Qualora si tratti poi
6 dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (così, fra le altre, Cass. 27 marzo 2006, n.
6967, 27 maggio 2009, n. 12354, 5 febbraio 2013, n. 2638, e 13 febbraio 2014, n. 3355).
Sicché, il giudizio civile di responsabilità non si esaurisce nell'accertamento dell'errore dell'avvocato.
Il Giudice deve così entrare nel merito della prima vertenza, quella presupposta, e formulare un giudizio prognostico probabilistico circa il verosimile diverso esito della causa stessa, vagliando le ragioni sostanziali delle parti, le norme e la giurisprudenza vigenti all'epoca dello svolgimento del processo , il contenuto degli atti processuali e le prove raccolte o offerte o suscettibili di offerta in quel processo, comportandosi, di fatto, come un Giudice dell'impugnazione e ciò, anche indipendentemente dal fatto che l'attore abbia previamente esperito tutti i mezzi di gravame previsti dall'ordinamento in relazione alla causa persa.
Il reale oggetto dell'accertamento giudiziale del nesso eziologico fra l'inadempimento dell'avvocato ed il danno conseguente alla soccombenza si risolve, in definitiva, nell'accertamento del grado di probabilità di successo della vertenza gestita dal legale convenuto nel giudizio di responsabilità, qualora gestita a regola d'arte.
Pertanto, al fine dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato, il giudice deve verificare, mediante un giudizio controfattuale ed assumendo un'ottica ex ante, se il cliente abbia provato, alla stregua del principio del “più probabile che non”, che, ove il difensore avesse tenuto quel comportamento dovuto, l'esito della controversia sarebbe stato a lui più
favorevole e il danno lamentato sarebbe stato evitato.
Infatti, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso
7 arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (cfr. Cass. civ., sez. II, 07.08.2002, n. 11901).
Dunque, secondo l'orientamento attualmente prevalente nella giurisprudenza di legittimità,
(cfr. Cass. civ., n. 1286/1998; Cass. civ., n. 7997/2005; Cass. civ., n. 9238/2007), posto che
“l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro
fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la
'certezza morale' che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi
per il cliente. Ne consegue che al criterio della certezza della condotta può sostituirsi quello della
probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (Cass. civ., n. 9238/2007, cit.),
la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare anche: in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, sulla scorta di criteri probabilistici, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone.
Orbene, facendo applicazione delle illustrate coordinate ermeneutiche al caso di specie,
s'impone di evidenziare che l'avv. DA, a seguito della costituzione in giudizio, con comparsa ritualmente depositata, nell'interesse di (che, si ribadisce, gli ha conferito mandato Parte_1
allorché non poteva più proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi e formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio), ha depositato le memorie istruttorie, ha preso parte alle operazioni peritali, è sempre comparso (personalmente o tramite un sostituto) alle udienze celebrate in corso di causa, ha redatto la comparsa conclusionale (a mezzo della quale ha contestato
8 puntualmente gli assunti attorei) e le note di replica.
Le rimarcate circostanze concorrono a dimostrare che (i) l'opera professionale è stata espletata e (ii), in generale, nell'attività difensiva dell'odierno opposto non si ravvisano né carenze
(men che meno macroscopiche) né errori.
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che la sentenza resa all'esito del giudizio di merito
(di accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti di ) non risulta essere Parte_1
stata da quest'ultima appellata
2.4 - Infine, in ordine al quantum debeatur, l'opponente ha dedotto la necessità di applicare
“i soli minimi”, “in relazione alla qualità dell'opera prestata e al suo risultato finale”.
Nessun'altra censura è stata formulata con riguardo alla quantificazione delle spettanze maturate.
In particolare, non hanno costituito oggetto di contestazione (i) l'applicazione del Dm n.
55/2014 (nella formulazione vigente all'epoca in cui si è conclusa l'attività professionale espletata dall'avv. DA), in ordine alla quale, invero, non può sussistere alcun dubbio, e (ii)
l'applicazione dello scaglione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
Pertanto, tali circostanze devono ritenersi pacifiche e incontestate.
Giova rammentare che sussiste in capo al convenuto (in questo caso, parte opponente, in quanto convenuta in senso sostanziale) l'onere di specifica contestazione, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che questi ha l'onere di contestare specificamente e non genericamente, con una clausola di stile, i fatti costitutivi della pretesa azionata, per evitare che gli stessi sia-no ritenuti incontestati. Solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (in tal senso, Cass. n. 10860/2011).
D'altronde, se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore (in questo caso, creditore ingiungente) sia tenuto a provare tutti i requisiti positivi e negativi previsti dalla legge, dovremmo concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione
9 tempestiva. Onere che, al di là dell'art. 167 c.p.c. (e art. 416 per il processo del lavoro), e che oggi ha trovato definitiva consacrazione nell'art. 115 c.p.c. (per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69), si fonda su tutto il sistema processuale. A tal fine rilevano: il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle par-ti; il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (Cass. 13 giugno 2005, n. 12636).
Inoltre, l'attore che non volesse correre il concreto rischio del rigetto della domanda allegherebbe la sussistenza di tutti i requisiti e articolerebbe sugli stessi le relative prove, con conseguente incidenza sulla rapida definizione del giudizio, indipendentemente da una effettiva contestazione della controparte.
Come visto, l'avv. DA ha -legittimamente- richiesto i compensi afferenti sia alla procedura di atp sia al giudizio di merito.
Conseguentemente, in considerazione del fatto che il giudizio nell'ambito del quale l'avv.
DA ha prestato la propria opera difensiva in favore e nell'interesse di si è concluso in Parte_1
senso sfavorevole a quest'ultima (sebbene, come acclarato e ribadito, non per colpa del professionista) e, dunque, in ragione dell'esito della controversia, si ritiene equo fare applicazione degli onorari minimi previsti per l'anzidetto scaglione, a maggior ragione alla luce della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
Conseguentemente, la legittimità della pretesa monitoria dev'essere circoscritta nei limiti di
€ 5.082,00, oltre oneri accessori come per legge.
L'accoglimento dell'opposizione in relazione ad una parte del credito ingiunto si traduce nella revoca in toto del decreto monitorio, ciò non concretando vizio di “extra-petizione”
(giurisprudenza costante: Cass., sez. II, 17.2.1998, n. 1656, Cass., sez. II, 27.12.2004, n. 24021,
Cass., sez. III, 27.1.2009, n. 1954).
10 Sulla somma comprensiva di oneri accessori, infine, spettano al creditore gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo (cfr. sul punto Cass., sez. II, 2.2.2011, n. 2431).
Dall'accoglimento, sebbene solo parziale, dell'opposizione a d.i. discende il rigetto della domanda, spiegata dall'opposto, di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
3 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Pertanto, vanno poste a carico dell'opponente, considerato che la domanda proposta in sede monitoria dall'avv. DA si è rivelata fondata (sebbene solo in parte), essendo stata accertata la sussistenza del relativo credito professionale.
Esse sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (per come novellato da DM n.
147/2022) in base al valore della controversia desumibile dal decisum (da € 5.200,01 ad €
26.000,00, considerato l'importo complessivamente riconosciuto all'originario ingiungente,
comprensivo di oneri accessori), facendo applicazione degli onorari minimi attese (i) la scarsa complessità delle questioni affrontate e (ii) l'istruzione meramente documentale della presente controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. proposta da Parte_1
nonché sulla domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata, così provvede:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2954/2016 emesso dal Tribunale di Bari il 15.7.2016;
- condanna alla corresponsione in favore di DA PP della Parte_1
somma di € 5.082,00, oltre oneri accessori e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'avv. PP DA delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale,
da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
11 - rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Bari il 12 maggio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
12