Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 29 Aprile 2025, innanzi al GOP D. ssa Maria D. Romeo,
sono presenti :
Per parte attrice - opponente l'avv. Candeloro Parrello per
CP 1
Per gli opponenti Parte 1 Pt 2 Pt 3 e
Pt 4 , è comparso l'avv. Roberto Palmisano;
Controparte_2 è presente l'avv.Per l'opposta
Giuseppe Rugolo, per delega dell'avv. Vittorio Camilleri;
L'avv. Parrello preliminarmente si oppone a tutte le eccezioni e richieste avanzate dall'opposta ed ove l'eccezione preliminare di improcedibilità, non dovesse essere accolta, chiede ammettersi i mezzi istruttori per come richiesti, precisa, infine, le conclusioni riportandosi a quelle contenute nei propri atti;
L'avv. Roberto Palmisano si riporta alle conclusioni e difese di cui ai agli atti ed a quelle contenute nelle note conclusive, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L'avv. Giuseppe Rugolo si riporta alle conclusioni e difese di cui ai propri atti, note conclusive e verbali di causa, che, qui si
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione ed invitate le parti alla discussione, decide ex art 218 sexies c.p.c., dando lettura della sentenza, con motivazione contestuale, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Maria D. Romeo, ha pronunciato e dato lettura ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 334/2024 cui è riunito il fascicolo n. 402/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi;
PROMOSSA DA
), n.q.r. CP 1 (C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Candeloro Parrello;
- OPPONENTE -
NONCHE' Parte 5 (C.F. C.F. 2 Parte 1 Codice Fiscale 3 ); Parte 6 (C.F. C.F. 4 );
), tutti Parte 7 (C.F. C.F. 5
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Palmisano, giusta procura in atti;
- OPPONENTI –-
NEI CONFRONTI DI
(C.F. Controparte_3
in persona del P.IVA 1 già Controparte_4
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri;
-OPPOSTA -
Conclusioni: all'udienza odierna i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da superiore verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con decreto ingiuntivo n. 1/2024 del 02.01.2024 (R.G. n.
1495/2023), notificato a mezzo del servizio postale in data
12.02.2024, l'intestato Tribunale in persona del Presidente
Dott. Piero Viola, ingiungeva, agli odierni opponenti nella qualità di eredi della defunta sig.ra e nei limiti delle Parte 8
rispettive quote ereditarie, di pagare al Controparte_3
la "...somma complessiva di [€] 96.648,91,
[...]
oltre interessi sul capitale come da domanda e sino all'effettivo soddisfo...", oltre alle spese liquidate in "...euro 406,50...", oltre alle "...competenze legali..." liquidate in "...euro 2.242,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge..." Gli opponenti proponevano opposizione avverso il superiore titolo monitorio, mediante atto di citazione ritualmente notificato, con il quale deducevano ed eccepivano, rispettivamente, CP_1 : 1) il difetto di notifica dell'opposto decreto ingiuntivo nei sui confronti, con riserva di richiesta di nullità del medesimo provvedimento monitorio;
2) il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione al credito azionato;
3) l'insufficienza, ai fini probatori, della documentazione prodotta dall'odierna opposta nella fase monitoria;
4) l'erroneità della ricostruzione e della quantificazione dei consumi di energia elettrica addebitatile;
5) la prescrizione del credito azionato. Parte 1 deducevanoPt 2 Pt 4 e Pt 3 oltre alla '
prescrizione, anche la insussistenza del credito ed il relativo procedimento, iscritto al n. 402/2024, chiamato all'udienza del
15 Ottobre 2024, veniva riunito al presente. Con ordinanza resa alla medesima udienza il Tribunale ha così provveduto: Letto
il D.Lgs. 149/2022 e l'art. 5 D.Lgs. 28/2010, Assegna al creditore procedente il termine di gg. 15 dal presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione davanti ai Competenti Organismi;
Rinvia la causa per il prosieguo alla udienza del 4 Marzo 2025, ore di rito. "
Alla udienza di rinvio, il Tribunale constatato, che, l'opposta non aveva provveduto ad Controparte_3
esperire il procedimento di mediazione nei confronti degli opponenti e ritenuto, pertanto, di dover preliminarmente decidere sulla questione relativa alla procedibilità della domanda monitoria, mandava all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, quanto alla la richiesta - formulata dall'opposta all'udienza del 4 marzo 2025Controparte 3
ed oggi ribadita - "di essere rimessa in termini per poter esperire il procedimento di mediazione", va detto che :
1) il mancato esperimento da parte dell'opposta [...] del "procedimento di mediazione" -Controparte_3 previsto per le controversie in materia di "... somministrazione
..." come "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" dagli artt. 5 ["Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"], commi 1 e 2, e 5 bis ["Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo"] del novellato D.lgs. n. 28/2010 - è stato ritualmente rilevato d'ufficio dal Tribunale alla prima udienza del
15 Ottobre 2024;
2) a detta udienza il Tribunale ha provveduto ad assegnare all'opposta il termine di Controparte_3
quindici giorni per "esperire il procedimento di mediazione" nei confronti dell'opponente Parte_9 i
3) gli artt. 5 e 5 bis del novellato D. lgs. n. 28/2010 non prevedono che il Tribunale possa assegnare il suddetto termine per più di una volta. La domanda monitoria è improcedibile per il seguente per quanto di seguito si dirà. Il vigente D. lgs. n.
28/2010 dispone: Art. 5 ["Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"], commi 1 e 2:
4) "1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
5. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale". Art. 5 bis
["Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo"]: "Quando
l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non
è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".
Nel caso di specie risulta inequivocabilmente dagli atti che, all'udienza del 15 Ottobre 2024 il Tribunale ha assegnato termine di giorniall'opposta Controparte_3
15 per esperire il procedimento di mediazione nei confronti degli opponenti e che questa, però, non vi ha provveduto. Alla stregua delle superiori considerazioni il mancato
esperimento, da parte del Controparte_3
della mediazione disposta dal Giudice ai sensi degli artt. 5, commi 1 e 2, e 5 bis del vigente D.lgs. n. 28/2010, determina hic et nunc l'improcedibilità della domanda monitoria, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita, ivi compresa quella inerente l'eccezione di conciliazione prevista dal Testo Integrato
Conciliazione (TICO), la cui attivazione spetterebbe al cliente inteso quale utente finale della fornitura, ciò, in quanto, la riforma Cartabia ha introdotto in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per la fornitura di luce e gas, quale condizione di procedibilità la mediazione, in luogo della conciliazione.
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico della parte opposta, sono liquidate a favore della parte opponente come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale] e dei valori minimi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio ed aumentati per la difesa di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita,
così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1/2024, del
02.01.2024 (R.G. n. 1495/2023);
Elettrico Controparte_3 (già 2) Condanna l'opposta CP 3
, in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'opponente le spese di lite che liquida in complessive €.CP_1
2.951,90, per onorari, €. 406,00 per spese, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, ove dovuti.
Controparte_3 (già 3) Condanna l'opposta Servizio Elettrico. in persona del suo legale Controparte_4 '
rappresentante pro tempore, a pagare in favore degli opponenti
Parte 1 Pt 2 Pt 4 e Pt 3 le spese di lite che liquida in complessive €. 3.795,30 (considerato l'aumento per la difesa di più parti), per onorari ed €. 118,00 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, 29 Aprile 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo