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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909/2021
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 909 del Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Serenella Pancali, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liliana Controparte_1 C.F._2
Tari e Alfonso Donnarumma, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie alla separazione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] si insiste perché il resistente sia tenuto a fronteggiare i suoi obblighi ex
lege con tutti i suoi beni, presenti e futuri, a fronte della situazione di sostanziale indigenza del
pagina 1 di 4 coniuge, e perché il Tribunale disponga pertanto a favore della ricorrente a titolo di assegno di
mantenimento l'importo richiesto. Si insiste altresì per la condanna del resistente alle spese di lite,
liquidate secondo i paramenti di legge, del presente procedimento, nonché del procedimento rg
909/2021 sub 2) nel cui provvedimento di totale accoglimento del 22.12.2023 il Giudice espressamente
ne rinviava la liquidazione al merito.
Per parte resistente: Si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale di Latina Voglia REVOCARE il
provvedimento presidenziale con cui è stato posto a carico del l'assegno di mantenimento a CP_1
carico della e RIGETTARE la richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, Pt_1
non sussistendo i principi giuridici per tale riconoscimento, per le mutate condizioni economiche del
resistente e in forza delle motivazioni espresse negli atti di causa. Con vittoria di spese e compensi di
lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 2098/2024, pubblicata il 5.11.2024, il Tribunale di Latina
dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Latina, in data 14.9.1991).
Quindi, con ordinanza del 1.12.2024, la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione collegiale sulle domande accessorie, con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, in questa sede deve disporsi sull'assegno di mantenimento per la moglie.
Mantenimento per la moglie
Quanto alla richiesta di mantenimento della moglie, si evidenzia che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione,
sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
pagina 2 di 4 La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006).
Nel caso di specie, la sopravvenuta perdita del lavoro da parte del ha determinato CP_1
una significativa contrazione delle di lui disponibilità economiche.
Ciò posto, dagli estratti conto depositati dal resistente risultano significative somme sistematicamente corrisposte dalla sorella del . CP_1
Come chiarito dalla Suprema Corte «In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle reddito ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge titolare del diritto al mantenimento.» (Cass. 10380/2012).
Pertanto, alcun rilievo possono assumere ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento le elargizioni corrisposte dalla sorella del in favore di quest'ultimo, CP_1
non essendo stato provato che le stesse possano imputarsi ad una causa diversa dall'atto di liberalità di un familiare ovvero al pregresso rapporto societario risultante in atti prospettato da parte ricorrente.
Ne deriva che, tenuto conto degli importi percepiti attualmente dal a titolo di CP_1
PI (circa 1.200,00 euro mensili, in progressiva riduzione: v. estratto conto gennaio 2025
da cui risulta la corresponsione di euro 938,24 a titolo di Naspi), valutati gli oneri dallo stesso sostenuti a titolo di canone di locazione pro quota, attesa la convivenza dello stesso (600,00
euro mensili;
v. contratto di locazione e ricevute di pagamento, in atti), considerati gli oneri riconducibili alle obbligazioni derivanti dal finanziamento e dalle polizze sottoscritte dal
D'LE (circa 130,00 euro mensili, in atti), valutati l'attività lavorativa svolta dalla Pt_1
ed i redditi, seppur esigui, dalla stessa percepiti (v. busta paga gennaio 2025, in atti, da cui pagina 3 di 4 risulta la percezione di un importo netto pari a 617,00 euro), considerati gli oneri dalla stessa mensilmente sostenuti per il pagamento dei ratei del finanziamento (circa 286,00 euro mensili), tenuto conto dell'assenza di costi abitativi a carico della ricorrente, rimasta nel godimento della ex casa coniugale - ritiene il Collegio che la sperequazione reddituale precedentemente esistente tra le parti sia, attualmente, venuta meno.
Conseguentemente, atteso il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche di e l'attuale assenza di sperequazione reddituale tra le parti, va rigettata, con Controparte_1
decorrenza dalla presente sentenza, la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
. Parte_1
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, comprensive dei subprocedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
ferma la sentenza parziale di separazione n. 2098/2024, pubblicata il 5.11.2024, così provvede:
RIGETTA, con decorrenza dalla presente sentenza, la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata da;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 21.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 909 del Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Serenella Pancali, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liliana Controparte_1 C.F._2
Tari e Alfonso Donnarumma, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie alla separazione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] si insiste perché il resistente sia tenuto a fronteggiare i suoi obblighi ex
lege con tutti i suoi beni, presenti e futuri, a fronte della situazione di sostanziale indigenza del
pagina 1 di 4 coniuge, e perché il Tribunale disponga pertanto a favore della ricorrente a titolo di assegno di
mantenimento l'importo richiesto. Si insiste altresì per la condanna del resistente alle spese di lite,
liquidate secondo i paramenti di legge, del presente procedimento, nonché del procedimento rg
909/2021 sub 2) nel cui provvedimento di totale accoglimento del 22.12.2023 il Giudice espressamente
ne rinviava la liquidazione al merito.
Per parte resistente: Si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale di Latina Voglia REVOCARE il
provvedimento presidenziale con cui è stato posto a carico del l'assegno di mantenimento a CP_1
carico della e RIGETTARE la richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, Pt_1
non sussistendo i principi giuridici per tale riconoscimento, per le mutate condizioni economiche del
resistente e in forza delle motivazioni espresse negli atti di causa. Con vittoria di spese e compensi di
lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 2098/2024, pubblicata il 5.11.2024, il Tribunale di Latina
dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Latina, in data 14.9.1991).
Quindi, con ordinanza del 1.12.2024, la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione collegiale sulle domande accessorie, con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, in questa sede deve disporsi sull'assegno di mantenimento per la moglie.
Mantenimento per la moglie
Quanto alla richiesta di mantenimento della moglie, si evidenzia che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione,
sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
pagina 2 di 4 La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006).
Nel caso di specie, la sopravvenuta perdita del lavoro da parte del ha determinato CP_1
una significativa contrazione delle di lui disponibilità economiche.
Ciò posto, dagli estratti conto depositati dal resistente risultano significative somme sistematicamente corrisposte dalla sorella del . CP_1
Come chiarito dalla Suprema Corte «In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle reddito ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge titolare del diritto al mantenimento.» (Cass. 10380/2012).
Pertanto, alcun rilievo possono assumere ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento le elargizioni corrisposte dalla sorella del in favore di quest'ultimo, CP_1
non essendo stato provato che le stesse possano imputarsi ad una causa diversa dall'atto di liberalità di un familiare ovvero al pregresso rapporto societario risultante in atti prospettato da parte ricorrente.
Ne deriva che, tenuto conto degli importi percepiti attualmente dal a titolo di CP_1
PI (circa 1.200,00 euro mensili, in progressiva riduzione: v. estratto conto gennaio 2025
da cui risulta la corresponsione di euro 938,24 a titolo di Naspi), valutati gli oneri dallo stesso sostenuti a titolo di canone di locazione pro quota, attesa la convivenza dello stesso (600,00
euro mensili;
v. contratto di locazione e ricevute di pagamento, in atti), considerati gli oneri riconducibili alle obbligazioni derivanti dal finanziamento e dalle polizze sottoscritte dal
D'LE (circa 130,00 euro mensili, in atti), valutati l'attività lavorativa svolta dalla Pt_1
ed i redditi, seppur esigui, dalla stessa percepiti (v. busta paga gennaio 2025, in atti, da cui pagina 3 di 4 risulta la percezione di un importo netto pari a 617,00 euro), considerati gli oneri dalla stessa mensilmente sostenuti per il pagamento dei ratei del finanziamento (circa 286,00 euro mensili), tenuto conto dell'assenza di costi abitativi a carico della ricorrente, rimasta nel godimento della ex casa coniugale - ritiene il Collegio che la sperequazione reddituale precedentemente esistente tra le parti sia, attualmente, venuta meno.
Conseguentemente, atteso il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche di e l'attuale assenza di sperequazione reddituale tra le parti, va rigettata, con Controparte_1
decorrenza dalla presente sentenza, la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
. Parte_1
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, comprensive dei subprocedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
ferma la sentenza parziale di separazione n. 2098/2024, pubblicata il 5.11.2024, così provvede:
RIGETTA, con decorrenza dalla presente sentenza, la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata da;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 21.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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