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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10361/2023 promosso con ricorso depositato da
Parte_1
CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]/SP il giorno 25/02/1983, residente in rua Marechal C.F._1
Trompowski, 265 - ap. 402, Bacacheri, Curitiba/PR – Brasile
ricorrente
rappresentato e difeso dall'avv. Ludovica Amenta del Foro di Catania
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 31 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19 luglio 2023, il ricorrente, cittadino brasiliano, nato e residente in [...], ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente, in linea retta, di , cittadino italiano, nato a [...] Per_1 in data 26.03.1890, figlio di ed . Persona_2 Persona_3 Ad integrazione della domanda il ricorrente precisava che:
Persona_
- emigrava in Brasile, ove veniva conosciuto anche come e contraeva matrimonio Per_1 con , dalla quale aveva la figlia;
Persona_5 Persona_6
- che contraeva matrimonio il 29.10.1949 con da tale unione è nato Persona_6 Persona_7
a RA (SP-Brasile) in data 04.08.1951 il figlio Persona_8
- che in data 15.12.1973 ha contratto matrimonio a Sao Paulo (SP Brasile) con Persona_8
e da tale unione è nato il ricorrente (doc.10). Persona_9 Parte_1
Deduceva, infine, il ricorrente che non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana mantenendo Per_1 quella italiana, che, quindi, ha trasmesso, iure sanguinis, ai propri discendenti e di avere adito il Tribunale di
Venezia non essendo riuscito ad ottenere alcun appuntamento presso il Consolato competente di Curitiba,
a causa della situazione di paralisi in cui versa il consolato, che prevede una lista di attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett.
a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Ne consegue, che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e ciò comprova che il ricorrente è discendente di , il quale era certamente italiano, risultando dal Per_1 certificato di nascita che era nato in [...] genitori italiani. Si osserva che non possono essere di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, circostanze tutte che, comunque, non impediscono il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni, fatta eccezione per il caso sopra indicato.
Risulta, inoltre, dal doc. 5, che l'avo in questione è deceduto in Brasile senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
ne consegue, in applicazione della citata normativa in materia, che l'avo ha trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis ai discendenti, anche se detti discendenti hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna e, conseguentemente, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa Parte_2 per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dal ricorrente, che non è nemmeno riuscito a prenotare l'appuntamento presso il competente di Curitiba a causa della Parte_3 mancanza di date disponibili. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Alla luce della normativa citata e della documentazione in atti, deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando che il ricorrente indicata in epigrafe è cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_1 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente, come sopra indicato, è cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo , cittadino italiano. Per_1
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, il 5 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini