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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12638 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 5.12.2025 in trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.12202 R.G. 2024 promossa da: rappresentato e difeso dall' Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato con elezione di domicilio in Roma via dei Portoghesi 12
Contro
Controparte_2 Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv. MARCELLO STANZA e PIERO MORESCHINI giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 12202/2024 il conveniva in Controparte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 956/2024 e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accogliere la spiegata opposizione con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 956/2024 del 15.02.2024 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, notificato in data 22.02.2024.
In subordine, voglia codesto Ill.mo Tribunale revocare parzialmente il decreto con conseguente riduzione dell'importo alla minor somma indicata.
Con vittoria di spese di lite della presente fase e della fase monitoria.
Esponeva il Ministero che parte opposta aveva chiesto ed ottenuto il pagamento della somma di € 11.174,84 titolo di rivalutazione dell' indennizzo per il periodo 13.11.2018 -13.2.202 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
che il fondamento della pretesa era rappresentato dalla sentenza del tribunale di Roma n. 970/2018 che aveva riconosciuto il diritto a percepire l' indennizzo di cui alla legge n. 229/2005 con decorrenza dal 20.7.1998; che la sentenza aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione, successivamente al primo anno di decorrenza dal medesimo indennizzo secondo gli indici ISTAT e condannato il a ricalcolare l' indennizzo e art. 1L. n. CP_1
229/2005 e a pagare la differenza tra quanto dovuto e quanto erogato “ nonché a pagare mensilmente ai ricorrenti l' indennizzo ex art. 1 legge n. 229/2005 nell' importo correttamente calcolato “; che con decreto dirigenziale del 26.11.2020, al sig. era stata liquidata la somma complessiva di € CP_2
303.522,66 di cui € 300.868,36 a titolo di indennizzo interamente rivalutato per i periodi antecedenti il 20.11.2005 nonché di rivalutazione per i periodi successivi ed interessi legali sino al 13.11.2018 ed € 2.656,30 a titolo di interessi legali al saldo;
che con altro Decreto Dirigenziale del 26.11.2020 era stata liquidata per le medesime causali, a favore del sig. , nella misura del CP_2 venticinque per cento per la Dirigenziale del 26.11.2020 era stata liquidata, sempre per le medesime causali e nella medesima misura del venticinque per cento, la somma di euro 153.992,01 comprensiva anche della somma di euro 2.231,68 a titolo di spese legali;
che con Decreto Dirigenziale del 14.11.2022, l'Amministrazione, in applicazione delle richiamate previsioni della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 aveva liquidato, a favore dei sigg.ri e Parte_1 CP_2
, nella misura, rispettivamente del 50 per cento, del 25 per cento e Parte_2 del 25 per cento, la complessiva somma di euro 17.952,76 a titolo di rivalutazione dell'indennizzo ex art. 1 della legge n. 229/2005 per il periodo 14.11.2018 – 31.12.2020; che con decorrenza 1.1.2021 il medesimo indennizzo era stato erogato interamente rivalutato, corrispondendo agli interessati gli importi determinati dal richiamato Decreto Dirigenziale del 4.5.2021.
Tanto premesso in fatto, il eccepiva l' inammissibilità del ricorso allo CP_1 strumento monitorio, tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza di condanna passata ormai in giudicato.
Nel merito, eccepiva l' infondatezza della pretesa, atteso l' effetto preclusivo del giudicato formatosi in quanto la parte opposta non aveva mai contestati i decreti ingiuntivi intervenuti fra le parti.
In subordine, contestava la quantificazione della pretesa che, applicando gli indici Ista doveva essere rideterminata nella misura di € 3.888,05. Si costituiva la parte opposta contestando quanto ex adverso dedotto e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
- in tesi, respingere l'opposizione ex adverso proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto (D.I. Trib. Roma, sez. lav., n. 956/2024);
- in ipotesi, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a pagare, per i titoli di cui all'ingiunzione, al signor la CP_2 somma di € 11.174,84, o quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in ogni caso con vittoria di competenze di causa, con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Nelle more veniva proposta opposizione dal avverso i Controparte_1 decreti ingiuntivi emessi in favore dei sigg. ( d.i. 1566/2024 ) Parte_1
e GA ( d.i. n. 1657/2024 ). Pt_2
Disposta la riunione al presente giudizio dei pro. N. Rg 12543/2024 e n. RG 12546/2024, attesa l' identità oggettiva e parzialmente soggettiva , il giudice, alla odierna udienza in trattazione scritta, decideva con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
La fattispecie in esame trae origine dalla la sentenza n. 970/18 che, come schematicamente riportato dagli opposti nelle note autorizzate, ha accertato:
- che la decorrenza dell'indennizzo di cui all'art. 1 L. 229/2005 percepito dai ricorrenti è la medesima data di decorrenza dell'indennizzo ex L. 210/1992;
- che l'indennizzo ex art. 1 L. 229/2005 deve essere calcolato moltiplicando per 6 l'indennizzo di cui alla L. 210/1992 nel suo importo comprensivo della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale;
- che, successivamente al primo anno di decorrenza, l'importo dell'indennizzo ex art. 1 L. 229/2005 deve essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (ciò peraltro è espressamente stabilito anche dall'art. 1 , comma 4, L. 229/2005); - che ha, infine, condannato genericamente il a ricalcolare il Controparte_1 suddetto indennizzo ex art. 1 L. 229/2005 applicando il suddetto metodo di calcolo ed a pagare ai ricorrenti la differenza fra la somma loro dovuta così come ricalcolata e quanto già pagato dal , nonché a pagare per il futuro l'indennizzo CP_1 nell'importo calcolato con il suddetto metodo di calcolo.
La sentenza n. 970/2018 è ormai passata in cosa giudicata;
essa era comunque di mero accertamento, per cui gli odierni opposti hanno dovuto procedere con successivi giudizi al fine di quantificare il loro credito (D.I. Trib. Roma, sez. lav., n. 3241/2019, D.I. Trib. Roma, sez. lav., n. 9035/2018, e D.I. Trib. Roma, sez. lav., n. 9924/2018).
Da ciò consegue che l' eccezione di inammissibilità è infondata.
Quanto poi alla circostanza che i vari decreti non siano mai stato oggetto di contestazione da parte degli odierni opposti, non se ne comprende la rilevanza posto che le somme richieste in questa sede sono maturate successivamente alla emanazione di detto provvedimento. Peraltro, oggetto di questa controversia è il ricalcolo di una prestazione assistenziale periodica (indennizzo mensile ex art. 1 L. 229/2005), con la conseguenza che il credito dei ricorrenti matura mensilmente.
Passando all' esame del merito, va fatto rilevare che la sentenza n. 970/2018 fissa il criterio di calcolo per la determinazione degli arretrati.
Orbene, come fatto rilevare dal opponente, la parte opposta con il CP_1 decreto ingiuntivo ha richiesto il pagamento della somma € 11.174,84, pari alla differenza tra la somma che avrebbe avuto diritto a percepire per il periodo 13.11.2018 – 13.2.2024, pari ad euro 92.244,35 e la somma che ha, invece, percepito, pari ad euro 81.069,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Orbene, al riguardo, il opponente ha precisato che la somma CP_1 effettivamente spettante, per il riferito periodo 13.11.2018 – 12.2.2024, applicando gli indici medi di rivalutazione ISTAT, così come di consueto applicati dall'Amministrazione, è pari ad euro 89.272,70 così come risulta dall'allegato prospetto mentre la somma effettivamente percepita risulta essere pari ad euro 85.384,65 comprensiva della somma già percepita a titolo di rivalutazione per il periodo 14.11.2018 – 31.12.2020.
Ne consegue che la somma da corrispondersi deve ritenersi pari ad euro 3.888,05. Inoltre, i opponente ha precisato che il sig. sulle somme CP_1 CP_2 ritenute erroneamente spettanti, ha ottenuto il riconoscimento sia degli interessi legali che della rivalutazione monetaria.
A fronte di tali specifiche deduzioni, la parte opposta si è limitata a generiche contestazioni e non ha neppure depositato conteggi analitici, impedendo così al giudice di verificare i criteri utilizzati per la quantificazione della somma oggetto del decreto ingiuntivo.
A fronte di tali rilievi a nulla vale la richiesta di una ctu contabile, la quale appare meramente esplorativa.
Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, va accolta l' opposizione e per l' effetto revocati i decreti ingiuntivi opposti nn. 956/2024, 1566/2024, 1657/2024; va, quindi, condannato il al pagamento in favore degli CP_1 opposti la somma di € 3.888,05.
Le spese di lite , in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per la metà .
P.Q.M.
accoglie l' opposizione e per l' effetto revoca i decreti ingiuntivi opposti nn. 956/2024, 1566/2024, 1657/2024; condanna il al pagamento in favore CP_1 degli opposti la somma di € 3.888,05.
Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 1450,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma 5.12.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 5.12.2025 in trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.12202 R.G. 2024 promossa da: rappresentato e difeso dall' Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato con elezione di domicilio in Roma via dei Portoghesi 12
Contro
Controparte_2 Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv. MARCELLO STANZA e PIERO MORESCHINI giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 12202/2024 il conveniva in Controparte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 956/2024 e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accogliere la spiegata opposizione con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 956/2024 del 15.02.2024 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, notificato in data 22.02.2024.
In subordine, voglia codesto Ill.mo Tribunale revocare parzialmente il decreto con conseguente riduzione dell'importo alla minor somma indicata.
Con vittoria di spese di lite della presente fase e della fase monitoria.
Esponeva il Ministero che parte opposta aveva chiesto ed ottenuto il pagamento della somma di € 11.174,84 titolo di rivalutazione dell' indennizzo per il periodo 13.11.2018 -13.2.202 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
che il fondamento della pretesa era rappresentato dalla sentenza del tribunale di Roma n. 970/2018 che aveva riconosciuto il diritto a percepire l' indennizzo di cui alla legge n. 229/2005 con decorrenza dal 20.7.1998; che la sentenza aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione, successivamente al primo anno di decorrenza dal medesimo indennizzo secondo gli indici ISTAT e condannato il a ricalcolare l' indennizzo e art. 1L. n. CP_1
229/2005 e a pagare la differenza tra quanto dovuto e quanto erogato “ nonché a pagare mensilmente ai ricorrenti l' indennizzo ex art. 1 legge n. 229/2005 nell' importo correttamente calcolato “; che con decreto dirigenziale del 26.11.2020, al sig. era stata liquidata la somma complessiva di € CP_2
303.522,66 di cui € 300.868,36 a titolo di indennizzo interamente rivalutato per i periodi antecedenti il 20.11.2005 nonché di rivalutazione per i periodi successivi ed interessi legali sino al 13.11.2018 ed € 2.656,30 a titolo di interessi legali al saldo;
che con altro Decreto Dirigenziale del 26.11.2020 era stata liquidata per le medesime causali, a favore del sig. , nella misura del CP_2 venticinque per cento per la Dirigenziale del 26.11.2020 era stata liquidata, sempre per le medesime causali e nella medesima misura del venticinque per cento, la somma di euro 153.992,01 comprensiva anche della somma di euro 2.231,68 a titolo di spese legali;
che con Decreto Dirigenziale del 14.11.2022, l'Amministrazione, in applicazione delle richiamate previsioni della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 aveva liquidato, a favore dei sigg.ri e Parte_1 CP_2
, nella misura, rispettivamente del 50 per cento, del 25 per cento e Parte_2 del 25 per cento, la complessiva somma di euro 17.952,76 a titolo di rivalutazione dell'indennizzo ex art. 1 della legge n. 229/2005 per il periodo 14.11.2018 – 31.12.2020; che con decorrenza 1.1.2021 il medesimo indennizzo era stato erogato interamente rivalutato, corrispondendo agli interessati gli importi determinati dal richiamato Decreto Dirigenziale del 4.5.2021.
Tanto premesso in fatto, il eccepiva l' inammissibilità del ricorso allo CP_1 strumento monitorio, tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza di condanna passata ormai in giudicato.
Nel merito, eccepiva l' infondatezza della pretesa, atteso l' effetto preclusivo del giudicato formatosi in quanto la parte opposta non aveva mai contestati i decreti ingiuntivi intervenuti fra le parti.
In subordine, contestava la quantificazione della pretesa che, applicando gli indici Ista doveva essere rideterminata nella misura di € 3.888,05. Si costituiva la parte opposta contestando quanto ex adverso dedotto e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
- in tesi, respingere l'opposizione ex adverso proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto (D.I. Trib. Roma, sez. lav., n. 956/2024);
- in ipotesi, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a pagare, per i titoli di cui all'ingiunzione, al signor la CP_2 somma di € 11.174,84, o quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in ogni caso con vittoria di competenze di causa, con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Nelle more veniva proposta opposizione dal avverso i Controparte_1 decreti ingiuntivi emessi in favore dei sigg. ( d.i. 1566/2024 ) Parte_1
e GA ( d.i. n. 1657/2024 ). Pt_2
Disposta la riunione al presente giudizio dei pro. N. Rg 12543/2024 e n. RG 12546/2024, attesa l' identità oggettiva e parzialmente soggettiva , il giudice, alla odierna udienza in trattazione scritta, decideva con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
La fattispecie in esame trae origine dalla la sentenza n. 970/18 che, come schematicamente riportato dagli opposti nelle note autorizzate, ha accertato:
- che la decorrenza dell'indennizzo di cui all'art. 1 L. 229/2005 percepito dai ricorrenti è la medesima data di decorrenza dell'indennizzo ex L. 210/1992;
- che l'indennizzo ex art. 1 L. 229/2005 deve essere calcolato moltiplicando per 6 l'indennizzo di cui alla L. 210/1992 nel suo importo comprensivo della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale;
- che, successivamente al primo anno di decorrenza, l'importo dell'indennizzo ex art. 1 L. 229/2005 deve essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (ciò peraltro è espressamente stabilito anche dall'art. 1 , comma 4, L. 229/2005); - che ha, infine, condannato genericamente il a ricalcolare il Controparte_1 suddetto indennizzo ex art. 1 L. 229/2005 applicando il suddetto metodo di calcolo ed a pagare ai ricorrenti la differenza fra la somma loro dovuta così come ricalcolata e quanto già pagato dal , nonché a pagare per il futuro l'indennizzo CP_1 nell'importo calcolato con il suddetto metodo di calcolo.
La sentenza n. 970/2018 è ormai passata in cosa giudicata;
essa era comunque di mero accertamento, per cui gli odierni opposti hanno dovuto procedere con successivi giudizi al fine di quantificare il loro credito (D.I. Trib. Roma, sez. lav., n. 3241/2019, D.I. Trib. Roma, sez. lav., n. 9035/2018, e D.I. Trib. Roma, sez. lav., n. 9924/2018).
Da ciò consegue che l' eccezione di inammissibilità è infondata.
Quanto poi alla circostanza che i vari decreti non siano mai stato oggetto di contestazione da parte degli odierni opposti, non se ne comprende la rilevanza posto che le somme richieste in questa sede sono maturate successivamente alla emanazione di detto provvedimento. Peraltro, oggetto di questa controversia è il ricalcolo di una prestazione assistenziale periodica (indennizzo mensile ex art. 1 L. 229/2005), con la conseguenza che il credito dei ricorrenti matura mensilmente.
Passando all' esame del merito, va fatto rilevare che la sentenza n. 970/2018 fissa il criterio di calcolo per la determinazione degli arretrati.
Orbene, come fatto rilevare dal opponente, la parte opposta con il CP_1 decreto ingiuntivo ha richiesto il pagamento della somma € 11.174,84, pari alla differenza tra la somma che avrebbe avuto diritto a percepire per il periodo 13.11.2018 – 13.2.2024, pari ad euro 92.244,35 e la somma che ha, invece, percepito, pari ad euro 81.069,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Orbene, al riguardo, il opponente ha precisato che la somma CP_1 effettivamente spettante, per il riferito periodo 13.11.2018 – 12.2.2024, applicando gli indici medi di rivalutazione ISTAT, così come di consueto applicati dall'Amministrazione, è pari ad euro 89.272,70 così come risulta dall'allegato prospetto mentre la somma effettivamente percepita risulta essere pari ad euro 85.384,65 comprensiva della somma già percepita a titolo di rivalutazione per il periodo 14.11.2018 – 31.12.2020.
Ne consegue che la somma da corrispondersi deve ritenersi pari ad euro 3.888,05. Inoltre, i opponente ha precisato che il sig. sulle somme CP_1 CP_2 ritenute erroneamente spettanti, ha ottenuto il riconoscimento sia degli interessi legali che della rivalutazione monetaria.
A fronte di tali specifiche deduzioni, la parte opposta si è limitata a generiche contestazioni e non ha neppure depositato conteggi analitici, impedendo così al giudice di verificare i criteri utilizzati per la quantificazione della somma oggetto del decreto ingiuntivo.
A fronte di tali rilievi a nulla vale la richiesta di una ctu contabile, la quale appare meramente esplorativa.
Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, va accolta l' opposizione e per l' effetto revocati i decreti ingiuntivi opposti nn. 956/2024, 1566/2024, 1657/2024; va, quindi, condannato il al pagamento in favore degli CP_1 opposti la somma di € 3.888,05.
Le spese di lite , in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per la metà .
P.Q.M.
accoglie l' opposizione e per l' effetto revoca i decreti ingiuntivi opposti nn. 956/2024, 1566/2024, 1657/2024; condanna il al pagamento in favore CP_1 degli opposti la somma di € 3.888,05.
Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 1450,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma 5.12.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini