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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2994/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2994/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Marcolongo Roberta Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Dalla Torre Serena CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
All'udienza del 13.3.2025, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. il sig. verserà a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € 250,00 mensili CP_1 Per_1
annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
le parti concordano che l'assegno unico e universale o di altre previdenze a sostegno del nucleo familiare sia percepito in via esclusiva dalla madre;
2. l'obbligo del sig. di versare € 100,00 per la figlia si intende revocato con decorrenza CP_1 CP_2
da marzo 2025; 3. la casa familiare sita in Abano Terme via Dei Salici n. 3 resta assegnata alla sig.ra
affinché ci abiti con la figlia , non ancora autosufficiente;
Parte_1 Per_1
4. spese di lite compensate”. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.5.2022 - premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile in Abano terme (PD) il 30.6.2001 con e che dalla loro unione sono nate due CP_1
figlie, e , rispettivamente in data 9.11.2001 e in data 26.11.2004 - evidenziava che la CP_2 Per_1
prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso si costituiva, associandosi alla domanda di separazione e concludendo quanto al resto CP_1
come da relativa comparsa.
All'udienza presidenziale celebrata il 11.11.2022, il Presidente delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e, su richiesta delle parti, rinviava la causa onde consentire alla stesse di verificare la possibilità di una composizione bonaria della controversia.
Con note scritte depositate per l'udienza del 16.12.2022, le parti davano atto di non aver raggiuto un accordo e insistevano per l'accoglimento dele proprie domande.
Il Presidente delegato con ordinanza del 16.12.2022, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:”
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) recepisce le conclusioni conformi sopra elencate che di seguito si riportano: - assegnazione a della casa coniugale (con arredi e corredi), di Parte_1
proprietà di , sita ad Abano Terme, Via dei Salici n. 3, - spese straordinarie sostenute CP_1
per le figlie ripartite al 50% tra le parti definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova; - assegno unico goduto al 100% da;
3) assegna a parte resistente termine di Parte_1
giorni 30 per il rilascio della casa familiare con asportazione degli effetti personali;
4) pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario end entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 per la figlia e di € 100,00 per la figlia , oltre Per_1 CP_2 rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento di quest'ultime”.
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore e assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 comma 6, c.p.c., con ordinanza del 30.1.2025 il Giudice istruttore rigettava le istanze di prova orale di parte attrice e ammetteva gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti dal convenuto, fissando per esame della documentazione e per la comparizione personale delle parti l'udienza del 13.3.2025.
pagina 2 di 3 A tale udienza le parti, dopo ampia discussione, su proposta del Giudice, dichiaravano di raggiungere l'accordo sulle condizioni di separazione riportato in epigrafe e precisavano conclusioni conformi, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice istruttore, preso atto dell'accordo delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.,
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni di separazione, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili d'illegittimità e, pertanto, il Tribunale prende atto degli stessi provvedendo in conformità.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di separazione e provvede in conformità;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2994/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Marcolongo Roberta Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Dalla Torre Serena CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
All'udienza del 13.3.2025, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. il sig. verserà a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € 250,00 mensili CP_1 Per_1
annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
le parti concordano che l'assegno unico e universale o di altre previdenze a sostegno del nucleo familiare sia percepito in via esclusiva dalla madre;
2. l'obbligo del sig. di versare € 100,00 per la figlia si intende revocato con decorrenza CP_1 CP_2
da marzo 2025; 3. la casa familiare sita in Abano Terme via Dei Salici n. 3 resta assegnata alla sig.ra
affinché ci abiti con la figlia , non ancora autosufficiente;
Parte_1 Per_1
4. spese di lite compensate”. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.5.2022 - premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile in Abano terme (PD) il 30.6.2001 con e che dalla loro unione sono nate due CP_1
figlie, e , rispettivamente in data 9.11.2001 e in data 26.11.2004 - evidenziava che la CP_2 Per_1
prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso si costituiva, associandosi alla domanda di separazione e concludendo quanto al resto CP_1
come da relativa comparsa.
All'udienza presidenziale celebrata il 11.11.2022, il Presidente delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e, su richiesta delle parti, rinviava la causa onde consentire alla stesse di verificare la possibilità di una composizione bonaria della controversia.
Con note scritte depositate per l'udienza del 16.12.2022, le parti davano atto di non aver raggiuto un accordo e insistevano per l'accoglimento dele proprie domande.
Il Presidente delegato con ordinanza del 16.12.2022, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:”
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) recepisce le conclusioni conformi sopra elencate che di seguito si riportano: - assegnazione a della casa coniugale (con arredi e corredi), di Parte_1
proprietà di , sita ad Abano Terme, Via dei Salici n. 3, - spese straordinarie sostenute CP_1
per le figlie ripartite al 50% tra le parti definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova; - assegno unico goduto al 100% da;
3) assegna a parte resistente termine di Parte_1
giorni 30 per il rilascio della casa familiare con asportazione degli effetti personali;
4) pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario end entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 per la figlia e di € 100,00 per la figlia , oltre Per_1 CP_2 rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento di quest'ultime”.
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore e assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 comma 6, c.p.c., con ordinanza del 30.1.2025 il Giudice istruttore rigettava le istanze di prova orale di parte attrice e ammetteva gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti dal convenuto, fissando per esame della documentazione e per la comparizione personale delle parti l'udienza del 13.3.2025.
pagina 2 di 3 A tale udienza le parti, dopo ampia discussione, su proposta del Giudice, dichiaravano di raggiungere l'accordo sulle condizioni di separazione riportato in epigrafe e precisavano conclusioni conformi, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice istruttore, preso atto dell'accordo delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.,
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni di separazione, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili d'illegittimità e, pertanto, il Tribunale prende atto degli stessi provvedendo in conformità.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di separazione e provvede in conformità;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3