Art. 4.
Per l'assistenza tecnica di cui al precedente articolo 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961, n. 157 , sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e la liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.
Per l'assistenza tecnica di cui al precedente articolo 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961, n. 157 , sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e la liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.