Sentenza breve 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 08/05/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01598/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Santilli e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Santa Redegonda,16;
contro
la Questura di Milano, non costituita in giudizio;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n. -OMISSIS- rilasciato il 16.09.2022 dalla Questura di Milano, con scadenza 15.09.2024, in motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano aveva decretato l’inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato in favore del medesimo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, trattandosi di istanza presentata in data successiva al 5 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 50 del 2023.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo un rinvio della trattazione della causa ai fini del riesame della posizione del ricorrente, alla luce della giurisprudenza medio tempore pronunciatasi in subiecta materia .
All’udienza camerale del 11.09.2024 il Collegio ha disposto, pertanto, il rinvio della trattazione all’udienza in camera di consiglio del 07.05.2025.
In data 26.09.2024 è stata depositata dall’Amministrazione resistente nota della Questura di Milano del 20.09.2024 con cui si dava atto che “in data 19.08.2024, questo Ufficio ha provveduto a riattivare la richiesta avanzata dallo straniero, volta alla conversione del permesso di soggiorno da Protezione
Speciale a Lavoro Subordinato. A decorrere dal 16.09.2024 il relativo tesserino magnetico (PSE) è pronto per la consegna all’interessato presso gli sportelli del locale Ufficio Immigrazione - Settore Autorizzatorio - dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Per quanto di interesse di questo Ufficio si propone la cessazione della materia del contendere”.
Alla luce delle suddette circostanze deve ritenersi venuto meno l’interesse originariamente azionato dal ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La novità della questione esaminata giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.