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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto da:
Dott. IO LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. ES HE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 820 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018, promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio dell'avv. MARIA LUCIA MANCOSU che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. ANTONELLA CARBONI che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “rigetto di qualunque pretesa economica dalla resistente avanzata, con vittoria di onorari nel caso di persistenza nelle pretestuose ed infondate domande”.
Nell'interesse della resistente: “voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione e conclusione disattesa:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Andrea
Frius in data 10/02/1973 tra la Sig.ra e il Sig. , Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Sant'Andrea Frius al n. 04 Parte II,
Serie A, anno 1973.
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Donori nella Via G. Marconi n. 15, con quanto in essa contenuto, alla Sig.ra che vi abiterà con il figlio CP_1 Per_1
3. In conseguenza di una più approfondita esplorazione delle circostanze in fatto ed in diritto, si chiede, alla luce della rivalutazione delle circostanze emerse durante l'audizione del figlio e le argomentazioni svolte, la modifica dei provvedimenti presidenziali recependo le istanze rassegnato nelle conclusioni in comparsa di costituzione e di seguito ribadite nella propria memoria:
Disporre a carico di la corresponsione di un assegno mensile non Parte_1
inferiore a € 400,00, o la diversa somma che dovesse ritenersi di giustizia, a titolo di contributo per il mantenimento della Sig.ra e del figlio da versare CP_1 Per_1
entro il 5 di ogni mese al domicilio della . CP_1
4. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/01/2018, ha domandato la pronuncia Parte_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con CP_1
il 10/02/1973 in SANT'ANDREA FRIUS, e la previsione di un assegno
[...]
di mantenimento in suo favore ovvero il trasferimento in suo favore, a titolo di una
tantum, della quota di proprietà del marito della casa coniugale in Donori, esponendo che dall'unione coniugale erano nati tre figli, (13/09/1975), Per_2 Per_3
(1/01/1979), e (29/05/1996), quest'ultimo convivente con la madre Per_1
2 assegnataria della casa coniugale, che i coniugi si erano separati consensualmente con omologa del 22/03/2013, senza più riconciliarsi, di essere privo di reddito da anni e di versare in precarie condizioni di salute non potendo neppure contare su una abitazione sicura in quanto la casa familiare e ogni bene materiale era rimasto nella disponibilità
della moglie.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
13/06/2018, non opponendosi alla pronuncia del divorzio ma chiedendo l'assegnazione della casa familiare in suo favore e il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 400 per sé e il figlio Per_1
Ha sostenuto che gli accordi della separazione non avevano previsto il versamento di alcun assegno di mantenimento bensì il trasferimento, a titolo di mantenimento del figlio del 25% della proprietà della casa familiare in favore del medesimo, il Per_1
trasferimento del 25% in favore della figlia mentre la figlia già Per_2 Per_4
abitava nell'immobile sovrastante il locale pizzeria in comproprietà dei coniugi il cui canone di locazione di euro 350 al mese, in base agli accordi, doveva ripartirsi fra loro:
tuttavia, da circa tre anni il locale era sfitto sia a causa della crisi economica sia perché
il aveva asportato le attrezzature occorrenti alla preparazione delle pizze. Pt_1
Gli accordi non erano stati adempiuti dal ricorrente.
La resistente ospitava nell'immobile coniugale anche la figlia con il marito e i Per_2
figli.
La resistente ha inoltre allegato che il marito aveva improvvisamente lasciato nel 2009
la famiglia e il lavoro di vigilante notturno da sempre svolto, instaurando una relazione sentimentale con un'altra donna, tuttora in essere, e svolgendo in seguito altri lavori come cameriere, per poi trasferirsi per alcuni anni in Olanda con la compagna e ristabilirsi in Sardegna definitivamente.
La resistente era priva di redditi e di lavoro, iscritta alle liste di collocamento dal 2011
senza esito, ormai in età avanzata e in condizioni di salute precarie.
3 Sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione,
sentito il figlio delle parti il Presidente ff., in via temporanea e urgente, ha Per_1
confermato le condizioni di separazione.
Mutato il rito, con memoria integrativa del 25/10/2019 il ricorrente non ha reiterato la domanda di riconoscimento di un contributo al suo mantenimento.
La resistente ha insistito nelle domande formulate.
Con sentenza parziale n. 1966/2020, pubblicata in data 25/09/2020, è stato pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale, e la causa è proseguita per la decisione sulle ulteriori domande.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle domande formulate.
***
Sulla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel disporre l'assegno di divorzio, occorre tenere conto degli elementi indicati dalla norma, quali “le condizioni dei coniugi”, il “reddito di entrambi” (relativi al criterio assistenziale), “il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune” (attinente al criterio compensativo) e le “ragioni della decisione” (relative al criterio risarcitorio),
da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà
posto a base del diritto del coniuge debole (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n.
35434/2023; Cass. n. 4328/2024), e costituiscono, nel loro complesso, il parametro di
4 riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al
quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 9 luglio 2025, n. 18693).
Nel caso in esame, risulta documentato un reddito da pensione del ricorrente di circa
950 euro netti al mese (CU/2023), non gravato da spese locative in quanto egli è
domiciliato con la attuale moglie in una casa “prefabbricata” in campagna da lui stesso realizzata.
La richiedente, titolare di pensione sociale, percepisce circa euro 686,13 al mese
(documento n.24: comunicazione INPS per il 2023) e dimora nella casa coniugale in
Donori, di proprietà comune a entrambi i coniugi, unitamente al figlio (29 anni) Per_1
e alla famiglia della figlia Per_2
I coniugi sono inoltre comproprietari di un locale commerciale in Donori suscettibile di produrre ulteriori redditi, così come dell'abitazione sovrastante che hanno deciso di lasciare in uso alla figlia maggiore Per_3
Pertanto, considerati i rispettivi redditi da pensione, la condivisione dei costi della vita quotidiana e la disponibilità di un'abitazione, non può ravvisarsi una sensibile sperequazione economica fra i coniugi e deve escludersi in capo alla richiedente la mancanza di mezzi adeguati.
Occorre inoltre considedrare la contitolarità del patrimonio familiare che, come detto,
comprende anche un locale commerciale e l'abitazione sovrastante, quale componente
5 economica e patrimoniale tale da soddisfare eventuali aspettative di carattere compensativo perequativo della richiedente legate al ruolo endofamiliare, su cui peraltro nessuna specifica istruttoria è stata svolta né richiesta.
La domanda di assegno divorzile deve quindi essere respinta.
Anche la domanda di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio è infondata. Per_1
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dall'art. 337sexies c.c., è infatti subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, o che siano nelle condizioni di provvedere autonomamente a sé stessi in assenza di impedimenti o limitazioni obiettive della capacità lavorativa.
Nel caso in esame, il figlio ha ormai raggiunto un'età indubbiamente adulta (29 Per_1
anni) tale da potersi presumere, ai sensi dell'art. 337septies cc., che possieda una adeguata maturità e capacità di lavoro e di reddito.
Del resto, già nell'udienza del 17/12/20218, ha dichiarato di essersi diplomato Per_1
elettrotecnico nel 2017 e di avere in seguito lavorato con contratti a termine in modo sostanzialmente continuativo pur coltivando il desiderio di entrare nell'Esercito, e in ragione di tali circostanze il presidente ff. ha ritenuto che fosse raggiunta una adeguata capacità lavorativa e di reddito.
Nessuna ulteriore circostanza è stata allegata e tantomeno provata in ordine alle occupazioni e ai redditi del figlio Per_1
Deve ritenersi quindi definitivamente cessato il suo diritto al mantenimento e alla conservazione dell'habitat familiare, non essendo stati neppure allegati fatti obiettivi tali
6 da limitare o impedire il conseguimento di una piena indipendenza del figlio.
La domanda di assegnazione della casa e di mantenimento del figlio deve Per_1
pertanto essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono quindi porsi in capo alla resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi stabiliti dal DM
55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 1966/2020, pubblicata in data 25/09/2020, è
stato pronunciato il divorzio fra le parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile avanzata dalla resistente;
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno per il mantenimento del figlio Persona_5
3. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla resistente;
4. condanna la resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Erario, che liquida in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali c.p.a e iva.
Cagliari, 29/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ES HE IO LA
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