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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 854/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 16 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.854/2021 R.G. promossa da
Società con Sede Legale in Roma, al Viale Europa, 190, C.F. - P. Parte_1 P.IVA_1
IVA , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Elisabetta Carosia, C.F. , fax: CodiceFiscale_1 Email_1
095.7155017, elettivamente domiciliata presso la Filiale di di Enna, sita in Via Parte_1
Alessandro Volta, 1;
ricorrente
contro
(CF ), nato a [...] il [...], ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in Via Chella n. 39, elettivamente domiciliato in Enna Via Trapani n. 2, studio Avv.ta Prima
Cammarata pec , nonché sulla pec Email_2
ed in Massa Via G. Pascoli 39, presso lo studio e nella persona dell'Avv. Email_3
Daniele Biagini (c.f. ), che l'assiste, rappresenta e difende;
C.F._3
resistente
Avente ad oggetto: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa. All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10.06.2021, l'Ente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare e dichiarare la piena legittimità del provvedimento del 10/05/2021 adottato dal Responsabile Risorse Umane Regionale, al lavoratore oggi convenuto irrogativo della sanzione disciplinare di quattro ore di multa Controparte_1
ai sensi degli artt. 53, 54, 55 del CCNL 30.11.2017.
La società ricorrente assumeva che il Vetri dipendente con mansioni di portalettere si era reso responsabile di un episodio ritenuto violativo degli obblighi meglio specificati nella contestazione e nel provvedimento di irrogazione della relativa sanzione.
Nello specifico, si rappresentava quanto segue:
nella denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Enna, il signor ha Pt_2
dichiarato che in data 15 gennaio 2021 veniva avvertito, a mezzo citofono, dal portalettere _1
circa la presenza di una raccomandata da firmare;
sceso dalla propria abitazione senza mascherina il cliente veniva invitato dal portalettere ad indossarne una. Tornato con indosso una mascherina, tra il portalettere ed il cliente si è acceso un diverbio verbale per l'igienizzazione prima delle mani e poi del pennino con il quale il cliente avrebbe dovuto apporre la propria firma sul palmare PTL.
Il cliente , infatti, dopo aver acconsentito alla richiesta del di igienizzare in Sua Pt_2 _1
presenza le mani, avrebbe chiesto-a sua volta- che venisse igienizzato anche il pennino del palmare.
Secondo quanto narrato dal predetto cliente, il lavoratore però “non esaudiva” la sua richiesta ed anzi
“… rispondeva che…avrebbe lasciato l'avviso di notifica…” e che quindi il cliente sarebbe “…potuto
andare a ritirare la raccomandata successivamente presso l'ufficio postale…” Nonostante il cliente si fosse reso “…disponibile a ciò…” il “…si alterava...” ed iniziava un violento litigio sfociato _1
poi, a dire del cliente, in una vera e propria aggressione fisica a suo danno durante la quale il lo _1 “…afferrava con la mano destra al maglioncino…tirava verso di lui all'esterno del
cancelletto…sbatteva al muro e … dava una testata alla bocca”. Il Cliente SPINNATO nella sua denuncia ha anche dichiarato che, comunque, dopo aver subito l'aggressione da parte del portalettere,
ha ugualmente ritirato la raccomandata firmando sul palmare con il proprio dito indice dopo aver sanificato nuovamente la mano sinistra. Il sig. ha prodotto altresì la denuncia presentata in Pt_2
data 15 gennaio 2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Enna nella quale lo stesso ha formalizzato la descrizione degli eventi occorsi in pari data con il nonché il certificato medico emesso _1
dall'ASP n. 4 di Enna, con il quale è stato certificato al suddetto cliente una “…ferita lacero contusa
e piccole lesioni superficiali della porzione mediana del labbro superiore…” ritenute dal medico certificante “…compatibili con la dichiarazione resa…” dal nominato sig. e per le quali è Pt_2
stata disposta una prognosi di cinque giorni.
Assumeva l'ente ricorrente che tale versione dei fatti era stata confermata dal cliente agli Pt_2
incaricati del Servizio Ispettivo Aziendale nel corso dell'incontro svoltosi in data 24/02/2021 e che lo stesso aveva fornito una descrizione dei fatti in parte coincidente con quella del cliente _1
. Pt_2
Riteneva l'ente che col il suo comportamento il aveva violato i doveri e gli obblighi cui all'art _1
2104 e 2105 c.c. come espressamente richiamati dall'art 52 CCNL che impongono a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di “onestà, buona fede, trasparenza e correttezza”.
Si costituiva il che contestava il contenuto del ricorso (e la legittimità della sanzione irrogata) e _1
ne chiedeva il rigetto.
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa, come da sentenza contestuale.
******* La domanda tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione irrogata al risulta _1
infondata per quanto di ragione.
Innanzitutto, risulta infondata l'eccezione del facente leva sull'esistenza di un vizio _1
procedimentale.
Ai sensi dell'art 7 comma 2 dello Statuto dei lavoratori, Il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Nella fase della formazione del provvedimento disciplinare, riveste dunque un rilievo fondamentale la formulazione della mancanza disciplinare addebitata al lavoratore: esiste un principio garantista che permea tutta l'articolazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 che va rispettato e che impone al datore di lavoro l'onere di contestare, preventivamente e per iscritto, a pena di nullità, l'addebito
(tranne il caso del rimprovero verbale) e di sentire a difesa il lavoratore.
Il datore di lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Per contro, il resistente assume di essere stato ascoltato a sua difesa senza la corretta procedura, ex art. 7 L. 300/70 ed art. 55 CCNL applicato, in quanto la possibile audizione disciplinare con l'assistenza del rappresentante sindacale, è stata bypassata da una prodromica identica attività, priva di condizioni di tutela, con dichiarazioni poi utilizzate ai fini della stessa contestazione.
In realtà ex actis emerge come siano stati rispettati tutti i passaggi della sequenza procedimentale prescritta dalla legge.
Ed infatti, nel caso in oggetto, il fatto oggetto di addebito e sotteso alla sanzione irrogata al lavoratore
è stato previamente contestato per iscritto al Vetri.
E' vero che lo stesso veniva intervistato in data 24 febbraio 2021 da una divisione interna della
Società, definita “Fraud Management & Security Intelligence” (servizio ispettivo interno) che acquisiva una dichiarazione del lavoratore, poi utilizzata nel procedimento disciplinare, tanto ciò vero che tali dichiarazioni venivano trasfuse nella contestazione disciplinare.
D'altra parte è altrettanto incontestato che successivamente alla notifica della contestazione scritta dell'addebito, ricevuta in data 19 aprile 2021, il veniva messo in condizione di offrire le sue _1
giustificazioni che infatti venivano puntualmente offerte (in data 24.04.2021).
Risulta pertanto rispettato l'iter procedimentale che presuppone l'avvio con la notifica della contestazione scritta e che è seguito dalle giustificazioni del lavoratore che deve essere messo in grado di esercitare compiutamente (eventualmente anche facendosi assistere da un sindacato, ove lo richieda) il suo diritto di difesa ( evenienza nel caso verificatasi con la produzione delle giustificazioni scritte).
Ciò premesso, si osserva come parte datoriale sia pacificamente onerata della prova della sussistenza del fatto contestato.
Assume parte ricorrente che il avrebbe commesso l'infrazione descritta nell'atto di _1
contestazione.
Di seguito la sequela di fatti oggetto di contestazione:
Nello specifico, si rappresenta che nella denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri di
Enna, il signor ha dichiarato che in data 15 gennaio 2021 veniva avvertito, a mezzo Pt_2
citofono, dal portalettere irca la presenza di una raccomandata da firmare;
sceso dalla propria _1
abitazione senza mascherina il cliente veniva invitato dal portalettere ad indossarne una. Tornato con indosso una mascherina, tra il portalettere ed il cliente si è acceso un diverbio verbale per l'igienizzazione prima delle mani e poi del pennino con il quale il cliente avrebbe dovuto apporre la propria firma sul palmare PTL.
Il cliente , infatti, dopo aver acconsentito alla richiesta del di igienizzare in Sua Pt_2 _1
presenza le mani, avrebbe chiesto-a sua volta- che venisse igienizzato anche il pennino del palmare.
Secondo quanto narrato dal predetto cliente, il lavoratore però “non esaudiva” la sua richiesta ed anzi
“… rispondeva che…avrebbe lasciato l'avviso di notifica…” e che quindi il cliente sarebbe “…potuto andare a ritirare la raccomandata successivamente presso l'ufficio postale…” Nonostante il cliente si fosse reso “…disponibile a ciò…” il “…si alterava...” ed iniziava un violento litigio sfociato _1
poi, a dire del cliente, in una vera e propria aggressione fisica a suo danno durante la quale il lo _1
“…afferrava con la mano destra al maglioncino…tirava verso di lui all'esterno de
cancelletto…sbatteva al muro e … dava una testata alla bocca”. Il Cliente SPINNATO nella sua denuncia ha anche dichiarato che, comunque, dopo aver subito l'aggressione da parte del portalettere,
ha ugualmente ritirato la raccomandata firmando sul palmare con il proprio dito indice dopo aver sanificato nuovamente la mano sinistra. Il sig. ha prodotto altresì la denuncia presentata in Pt_2
data 15 gennaio 2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Enna nella quale lo stesso ha formalizzato la descrizione degli eventi occorsi in pari data con il nonché il certificato medico emesso _1
dall'ASP n. 4 di Enna, con il quale è stato certificato al suddetto cliente una “…ferita lacero contusa
e piccole lesioni superficiali della porzione mediana del labbro superiore…” ritenute dal medico certificante “…compatibili con la dichiarazione resa…” dal nominato sig. e per le quali è Pt_2
stata disposta una prognosi di cinque giorni.
Questi essendo i fatti contestati, innanzi tutto non si condivide l'affermazione ( contenuta anche essa nella contestazione ) secondo cui il ha infatti fornito una descrizione dei fatti in parte _1
coincidente con quella del cliente . Pt_2
Ed invero la descrizione dei fatti offerta dal collide nettamente con quella riferita dal cliente e _1
riportata nella contestazione di addebiti (cfr supra).
Sul punto si vedano ampiamente le giustificazioni offerte dal lavoratore (doc. 3).
D'altra parte già in sede di prima audizione del lavoratore emerge una rappresentazione dei fatti completamente difforme da quella denunciata dallo . Pt_2
Segnatamente, a dire del lavoratore le provocazioni verbali sarebbero venute da parte del cliente che dopo essere stato invitato ad usare i presidi di sicurezza avrebbe iniziato ad inveire dicendo:
“…guarda questo cretino che viene a comandare a casa mia…”. Aggiunge poi il che Vista la _1
“…reazione…” e visto che il cliente si stava alterando e “…stava sbagliando a parlare…peraltro per questioni relative alla salute e alla sicurezza di entrambi…”, proprio per evitare ulteriori discussioni, il avrebbe lasciato l'avviso di giacenza in buca e che avrebbe poi potuto ritirare la _1
raccomandata presso l'Ufficio Postale.
Ancora dichiara il di non aver mai aggredito il cliente e che l'unico motivo di contatto è stato _1
dovuto al fatto che io l ho allontanato con una spinta ma solo per proteggere me stesso per motivi di
salute visto che si era abbassata la mascherina
pertanto il di un diverbio unicamente verbale, intercorso con lo stesso per questioni legate Pt_3 _1
a ragioni di sicurezza sanitaria in merito all'uso dell'igienizzante ed al mancato uso della mascherina da parte del cliente, che comunque iniziava ad inveire ed a provocarlo. Nega inoltre qualunque aggressione fisica nei confronti dello . Pt_2
Ciò posto, si profilano due opzioni:
1) La Società contesta al lavoratore il contenuto della mera narrazione dell'evento, posta in essere dall'utente,
2) La società contesta i fatti sì come si sarebbero svolti secondo il cliente anche alla luce delle dichiarazioni offerte dal lavoratore in data 24.02.2021.
Nel primo caso, non può confermarsi la validità alla sanzione irrogata per il semplice fatto che la società non prova né chiede di provare che i fatti si siano verificatisi secondo le modalità riferite dallo ai carabinieri ed al management del CD. Pt_2
Ed invero la prova per testi articolata in ricorso non è di alcuna utilità giacchè mirante semplicemente a dimostrare che il servizio ispettivo ha compiuto gli accertamenti del caso dai quali è emersa la fondatezza degli addebiti.
Ora, i relativi capitoli di prova ( 1. vero o no che in data 18.02.2021, di seguito al reclamo e alla
denuncia del signor veniva incaricata la Funzione Fraud management di Pt_2 Parte_1
per condurre i relativi accertamenti conclusasi in data 23.03.2021 con l'emanazione del
[...]
relativo Report ? e 2. vero o no che la predetta Funzione ha accertato che in data 15.01.2021 il signor
aveva posto in essere un violento litigio sfociato poi, a dire del cliente , in una vera e _1 Pt_2 propria aggressione fisica a danno di quest'ultimo per la quale lo stesso ha formalizzato denuncia e
allegato certificato medico emesso dall'ASP n. 4 di Enna?) sono stati ritenuti del tutto irrilevanti ai fini del decidere giacchè demandati a soggetti che non erano presenti al momento della verificazione del fatto addebitato e che nessun apporto avrebbero potuto offrire al di là di una mera testimonianza de relato avente ad oggetto fatti narrati da terzi ( nel caso lo ). Pt_2
Singolare appare poi il fatto che non sia stato chiamato a deporre l'autore delle dichiarazioni e della denuncia presentata ai danni del _1
In ordine al terzo capitolo dal seguente tenore: Vero o no che il ha fornito agli incaricati della _1
funzione di Fraud management una descrizione dei fatti in linea con quanto rappresentato dal cliente
, precisando di aver avuto un alterco legato a questioni sull'utilizzo dell'igienizzante e al Pt_2
mancato uso della mascherina?, esso non veniva ammesso giacchè in contrasto con le risultanze documentali (vedi considerazioni svolte supra).
A tutto ciò aggiungasi che lo , che inizialmente aveva sporto denuncia querela nei confronti Pt_2
del per i fatti asseritamente occorsi, ha successivamente rimesso la querela, circostanza questa _1
che depone ulteriormente ( sia pure su un piano indiziario) a sostegno della tesi del resistente in punto di effettiva ricostruzione dei fatti .
Ad ogni buon conto, resta il fatto certo, che la parte a ciò onerata (ovvero il datore di lavoro odierno ricorrente), che ha irrogato la sanzione, ha disertato l'onere probatorio posto a suo carico, avendo omesso di offrire la prova della verificazione del fatto imputato al nei termini contestati. _1
Laddove invece la contestazione recepisca anche la versione dei fatti fornita dal lavoratore, quasi a volere fare assurgere le relative dichiarazioni ad ammissione dei fatti stessi, si osserva come la sanzione sarebbe del tutto illegittima.
Il si è detto, non ha offerto una versione nemmeno lontanamente coincidente con quella dello _1
. Pt_2
La ricorrente sostiene, che il dipendente, col suo comportamento ha violato i doveri e gli obblighi cui all'art 2104 e 2105 c.c. come espressamente richiamati dall'art 52 CCNL che impongono a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di “onestà, buona fede, trasparenza e correttezza”. L'art. 52 del vigente CCNL, relativamente ai doveri del dipendente, recita testualmente:
1. “Il dipendente […] deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle attività assegnategli, ed in particolare […]
e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela una condotta
improntata a principi di correttezza e trasparenza […] nonché astenersi da comportamenti lesivi
della dignità della persona…
Orbene, si tenga conto che le dichiarazioni del ( già quelle rese in data 24.02.2021) sì come _1
trasfuse nella contestazione, lungi dal rivestire il valore confessorio ( in ordine ai fatti ascrittigli sulla scorta della denuncia dello ) che la ricorrente sembrerebbe voler loro conferire, in realtà Pt_2
smentiscono in modo categorico che il contegno del lavoratore abbia assunto i connotati biasimevoli di cui alle dichiarazioni del cliente.
Ed invero lo stesso (stando a quanto dallo stesso dichiarato) non avrebbe provocato il cliente ma piuttosto ne avrebbe subito le invettive, e non avrebbe mai aggredito fisicamente lo stesso, tampoco con una testata alla bocca, essendosi limitato ad una lieve spinta per difendere e tutelare la propria salute e sicurezza ( visto che lo aveva messo giù la mascherina). Pt_2
Queste essendo le dichiarazioni del recepite nella contestazioni, non si vede in cosa sia _1
consistito il contegno sleale o non improntato a trasparenza e correttezza o ancora lesivo della dignità
della persona che gli si imputa.
In conclusione, e tirando le fila, tenuto conto per un verso, che la sequenza dei fatti oggetto di denuncia non è stata dimostrata e che le dichiarazioni del non rivestono alcun valore _1
confermativo, tanto meno confessorio, ma si pongono in chiara ed evidente contraddizione con i fatti addebitatigli, deve ritenersi la insussistenza dei fatti ascritti al e sottesi alla impugnata sanzione _1
e comunque la non ascrivibilità del contegno tenuto dal nei termini da quest'ultimo riferiti ( _1
unici che non necessitano di prova giacchè provengono dal soggetto sanzionato) ad alcuna violazione dei doveri del dipendente, sì come enucleati dal citato ed invocato art 52 del CCNL . Il ricorso merita pertanto il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.008,00 oltre iva e cpa come per legge.
Enna, 16/04/2025