Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 11/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2024, proposto da
RA NA, ZE TI e IA LO, rappresentate e difese dall’avv. Pietro Pettenati e presso lo stesso elettivamente domiciliate in MA, via Passo Buole n. 1/A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 692/2023 in data 31 ottobre 2023 del Tribunale di MA - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 9 aprile 2025 il dott. Italo Caso e udito, per le ricorrenti, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 692/2023 in data 31 ottobre 2023 del Tribunale di MA - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato accertato il “… diritto delle ricorrenti di ottenere la carta docente per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso per l’importo di € 500,00 Euro annui, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, e, in particolare: - il diritto di NA RA di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; - il diritto di TI ZE di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; - il diritto di LO IA di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 …” ed è stata condanna l’Amministrazione a “… mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che le ricorrenti ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che le interessate assumono rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, esse chiedono che si ordini al “… Ministero dell’Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore di dare ottemperanza alla sentenza 692/2023 del Tribunale di MA Sez. Lav., prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo l’attivazione della carta docente in favore delle/dei ricorrenti per gli anni scolastici e gli importi liquidati in detta sentenza e secondo le modalità previste dalla stessa, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la messa a disposizione alle/ai ricorrenti della carta docente per gli anni scolastici e gli importi suindicati, o altro equipollente, così che le/gli stesse/i ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge …” e che si nomini un “… commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 6 novembre 2024) della Cancelleria del Tribunale di MA;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 9 aprile 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 3 novembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ urp@postacert.istruzione.it ’;
che, pertanto, in accoglimento della domanda delle ricorrenti, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 692/2023 in data 31 ottobre 2023 del Tribunale di MA - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura delle ricorrenti – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 692/2023 in data 31 ottobre 2023 del Tribunale di MA - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta delle ricorrenti e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO