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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1231/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via PA C.F._1
Del Vascello n. 6, presso lo studio dell'avv. Edoardo Adducci, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Ilaria Camilletti;
appellante
CONTRO
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
C.F. ); CP_2 P.IVA_2
appellata contumace
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
procuratore speciale (C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_4 P.IVA_4 pagina 1 di 17 LA, via Gabrio Serbelloni n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Simone, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per PA
“In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2572/2023 emessa dal Tribunale di LA, Sezione Civile, Giudice Dott. Stefani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 35303/2021, depositata in cancelleria in data 28.03.2023, pubblicata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo e secondo grado.
A. Chiede, stante la costituzione di nuovo soggetto nel giudizio di appello, l'accoglimento delle censure di difetto di legittimazione e di rappresentanza mosse nei confronti della dal CP_5 momento che dalle visure camerali allegate (Registro delle imprese) non risulta l'iscrizione della cessione in blocco di crediti e non vi è prova compiuta e completa della intervenuta cessione di crediti da a Sul difetto di rappresentanza eccepisce che dall'allegato n. 2 alla CP_2 CP_5
comparsa si evince che il potere è riferito a contratto precedente alla presunta intervenuta cessione del credito (fra l'altro non provata) dalla . Controparte_3
B. “1. Accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Roma, ritenendo e dichiarando nullo, di nessun giuridico effetto e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 11981/2021 del Tribunale di LA (RG n. 12610/2021), adottando i conseguenti provvedimenti per la riassunzione.
2. dichiarare la carenza di legittimazione attiva e, comunque la carenza di interesse ad agire della società intervenuta previo accertamento della natura di contratto autonomo di garanzia CP_2 delle scritture private denominate “fideiussione” (anche alla luce dell'ammissione di che CP_1
discorre di garanzia a prima richiesta e di contratto autonomo di garanzia in sede monitoria e nella sua comparsa di costituzione), dal momento che le predette garanzie non transitano automaticamente in caso di cessione in blocco dei crediti deteriorati e mancando nel caso de quo il pagina 2 di 17 consenso del sig. (si richiama l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania PA
6.12.2020 come depositata con memoria del 2.12.2022);
Nel merito, ove disattese le eccezioni preliminari:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'invocata tutela monitoria anche per la non esigibilità dell'obbligazione fideiussoria da parte di stante la pendenza di un concordato CP_1
fallimentare omologato dal Tribunale di Roma in data 4.04.2019 e la non applicabilità della norma di cui al secondo comma dell'art. 135 della Legge fallimentare e conseguentemente dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di fideiussione del 30.07.2007 per i motivi esposti in sede di atto introduttivo con conseguente liberazione del fideiussore stante l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
- In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione del
30.07.2007 nella parte relativa alle clausole contenute negli artt. 2, 3 e 6 per illiceità dell'oggetto e per violazione della normativa antitrust con conseguente automatica applicazione (con riferimento all'art. 3) della disciplina contenuta nell'art. 1957, comma 1, c.c. o, ancora in subordine, previo accertamento della natura vessatoria della clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di fideiussione, dichiarare inefficace la clausola di cui all'art. 3 stante la mancata doppia sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, c.c. con conseguente automatica applicazione dell'art. 1957, comma 1, c.c.
- Accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che
è decaduta per inattività con riferimento ai diritti alla stessa spettanti per effetto Controparte_1
della fideiussione sottoscritta in data 30.07.2007 con conseguente liberazione del sig. PA
.
[...]
- Ancora nel merito, in accoglimento dell'eccezione ex art. 1957 c.c., accertare e dichiarare che
è decaduta per inattività con riferimento ai diritti alla stessa spettanti per effetto Controparte_1
della fideiussione stipulata in data 11.10.2013 con conseguente liberazione del sig. PA
.
[...]
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni svolte da parte opponente, considerato tutto quanto esposto e rilevato in sede di atto di opposizione (in particolare nei paragrafi da n. 1 a n. 5 del pagina 3 di 17 merito), condannare il sig. alla somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice PA
adito, tenuto conto di quanto previsto dal concordato fallimentare in tema di percentuali di pagamento proposte (30% dei chirografari), del voto favorevole espresso dalla società CP_1
sulla proposta di modifica del concordato fallimentare ed accettate dai creditori e di quanto effettivamente versato dall'assuntore, in sede di concordato fallimentare in Controparte_6
favore di tutti i creditori.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi Corte di appello per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, così giudicare: nel merito: respingere il presente appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 2572/2023
pubblicata il 28.03.2023 dal Tribunale di LA nel giudizio RG. 35303/2021.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 11981/2021 emesso in data PA
23.06.2021 dal Tribunale di LA e con il quale veniva ingiunto, da , al CP_1
pagamento di euro 277.008,56, oltre interessi legali dal 16.10.2020 e spese di procedura, quale garante di SIT FTM Srl, quale Società poi fallita, in virtù di fideiussione specifica del
30.07.2007 sino alla concorrenza di euro 150.000,00 e relativa al contratto di mutuo fondiario stipulato in pari data, nonché di fideiussione omnibus sottoscritta l'1.10.2013 sino all'importo massimo garantito di euro 273.000,00.
2. I principali motivi di opposizione articolati da erano i seguenti: PA
pagina 4 di 17 (a) l'incompetenza per territorio del Tribunale di LA, per essere competente il Tribunale di
Roma sulla base delle specifiche pattuizioni contenute nelle garanzie indicate;
(b) l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, avendo la debitrice principale presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato fallimentare;
(c) l'intervenuta decadenza della banca dall'azione contro il garante, ex art. 1957 c.c.;
(d) la pattuizione di interessi usurai;
(e) l'erronea applicazione di interessi legali, con decorrenza dal 31.12.2015, invece che dal
17.11.2015.
3. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva tramite la mandataria CP_2 CP_7
quale cessionaria di crediti in blocco di .
[...] CP_1
4. Con sentenza n. 2572/2023 pubblicata in data 28.03.2023, il Tribunale di LA così decideva:
“1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 11981/2021;
3) condanna parte attrice opponente a pagare in favore di parte intervenuta la somma di euro
273.000,00, oltre interessi legali dal 16.10.2020;
4) condanna, altresì, parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte intervenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA ed Iva”.
5. L'iter motivazionale del Giudice di primo grado può riassumersi come segue.
(a) In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, la “fideiussione omnibus” dell'11.10.2013, all'art. 12, prevedeva che, per le controversie che potessero sorgere tra la Banca e il fideiussore, laddove promosse dalla Banca, è in facoltà di quest'ultima scegliere il Giudice del luogo ove la banca ha la sede legale, oltre che i “Fori previsti dalla legge”, come pure “uno qualunque dei seguenti Fori: … LA …”.
Quanto, invece, alla domanda di pagamento fondata sulla “fideiussione specifica”, la stessa deve intendersi rinunciata, non avendo la Banca più argomentato in relazione ad essa nella fase di opposizione, così che la domanda deve intendersi limitata all'importo garantito con la sola fideiussione omnibus e nei limiti di euro 273.000,00.
pagina 5 di 17 (b) Il secondo motivo di opposizione veniva ritenuto infondato, tenuto conto che la poteva CP_3
agire in via ordinaria contro il garante, sebbene il debitore principale avesse presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato fallimentare.
(c) Quanto, infine, all'eccezione di decadenza della Banca, ex art. 1957 c.c., la stessa veniva parimenti ritenuta infondata, atteso che il recesso della Banca dai rapporti in essere era avvenuto in data 17.11.2015 e, nei successivi trentasei mesi previsti dalla fideiussione omnibus (cfr. art. 5) -
precisamente, in data 22.10.2016 - la stessa ha presentato domanda di ammissione al passivo.
Si specificava, inoltre, che la fideiussione omnibus garantisse i debiti derivanti da qualsiasi rapporto intercorrente fra la banca e il debitore principale, stante l'espressa previsione, all'art. 8), della coesistenza fra le fideiussioni specifiche e le fideiussioni omnibus sottoscritte dal medesimo garante.
(d) L'ulteriore questione di pattuizione di interessi usurai veniva ritenuta solo genericamente formulata;
peraltro, “parte convenuta ha in modo puntuale evidenziato che i tassi convenuti al momento della conclusione dei contratti, anche comprensivi della maggiorazione per la mora, sono sempre stati inferiori ai pertinenti tassi soglia” – (pg. 7 sentenza).
(e) Infine, in ordine alla dedotta erronea applicazione di interessi legali – a fare tempo dal
31.12.2015 invece che dal 17.11.2015 – si osservava che l'opponente non avesse interesse a dolersi di un addebito minore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Sulla base di tali principali valutazioni, il Tribunale di LA revocava il decreto ingiuntivo n.
11981/2021, con condanna dell'opponente al pagamento di euro 273.000,00, oltre interessi legali dal 16.10.2020 ed alle spese processuali liquidate in euro 11.229,00 per compensi, oltre accessori di legge.
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 2572/2023, per i seguenti PA
motivi:
I^ motivo: “Errore del Tribunale di LA nell'avere rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio”;
II^ motivo: “Violazione dell'art. 112 e dell'art. 276 comma 2 cpc da parte del Tribunale di
LA consistente nell'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione di;
CP_2
pagina 6 di 17 III^ motivo: “Violazione dell'art. 1419 c.c. e dell'art. 112 cpc nella parte in cui il Tribunale di
LA non ha dichiarato la nullità parziale di talune clausole del contratto del 30.7.2007 con conseguente accoglimento delle eccezioni di decadenza del presunto creditore dall'azionare il diritto di garanzia del 30.7.2007 essendo decorso il termine di cui all'art. 1957 c.c.”;
IV^ motivo: “Errore del Tribunale di LA nell'interpretazione dell'art 8 del contratto del
11.10.2013 e conseguente errore nella limitazione dell'importo garantito ad euro 273.000,00”;
V^ motivo: “Errore del Tribunale nella parte della sentenza in cui condanna il sig. al Pt_1 pagamento delle spese di lite e nella quantificazione delle predette spese”.
7. Si è costituita, nel presente giudizio di appello, , Controparte_3
tramite la mandataria e procuratrice speciale , quale cessionaria di Controparte_4
crediti in blocco dal 26.05.2023 – la quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
8. e sebbene ritualmente citati, restavano contumaci in appello. CP_1 CP_2
9. Con ordinanza datata 29.11.2023, veniva respinta l'istanza formulata da parte appellante, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
10. Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva avviata all'udienza del 12 febbraio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione di
, che si è costituita in appello quale cessionaria Controparte_3
del credito di così come sollevata da parte appellata. CP_2
In particolare, quest'ultima ha contestato l'idoneità della documentazione allegata a dare prova della titolarità di quest'ultima in relazione al credito controverso.
Questa Corte di Appello ritiene che la questione proposta sia infondata.
pagina 7 di 17 A.1. Preliminarmente, appare opportuno rilevare che, secondo l'interpretazione cui si aderisce1,
l'onere di allegazione e prova cui è tenuto il cessionario del credito, si atteggi diversamente a seconda che:
a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale, atteso che – in tale ultimo caso – opera il principio di non contestazione;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nel primo caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. invece, nella seconda ipotesi – che è quella rilevante nel caso in decisione – “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle
che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con
certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette
indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
A.2. Tenuto conto di tali principi generali, nel caso concreto, si ritiene che Controparte_3
abbia adeguatamente dimostrato la titolarità del credito controverso, avendo
[...]
documentato (sub doc. n. 5) la pubblicazione in G.U., parte II, n. 71 del 17 giugno 2023, la cessione da di “tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento (nonché, ove CP_2
presenti, i relativi accordi di ristrutturazione e risanamento) in qualsiasi forma effettuati, quali, a 1 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 8 di 17 titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui, aperture di credito di qualsivoglia natura che alle ore
23.59 del 30 novembre 2022 soddisfacevano i seguenti criteri (da applicarsi in via cumulativa):
(a) di titolarità di CP_2
(b) denominati in Euro;
(c) regolati dalla legge italiana;
(d) i cui acquisti da parte di sono stati pubblicati in una delle seguenti Gazzette CP_2
Ufficiali: Parte Seconda n. 78 del 7.7.2022 […]”.
Il credito controverso soddisfa tali requisiti, essendo stato già acquistato da in virtù di CP_2
cessione di crediti in blocco, da , in data 24 giugno 2022, come da estratto di cessione CP_1
pubblicato in G.U., parte II, n. 78 del 7.7.2022 e allegato sub “C” all'atto di intervento della stessa nel giudizio di primo grado. CP_2
Per tali principali ragioni, la questione in esame viene respinta.
A.3. Quanto all'ulteriore profilo relativo al potere di rappresentanza di Controparte_3
, da parte di , la Corte osserva che l'appellata ha prodotto sub
[...] Controparte_4
doc. n. 2) la procura speciale notarile 2.2.2023, con la quale risulta il conferimento di poteri, a quest'ultima, per la gestione e l'incasso dei crediti, oltre che per la promozione di giudizi o l'intervento in causa in procedimenti giudiziali già pendenti.
Di conseguenza, la questione proposta non appare fondata.
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto rinunciata l'originaria domanda di pagamento, proposta in sede monitoria dalla nella parte relativa al credito garantito da CP_3
fideiussione specifica 30.07.2007 e, per tale ragione, ha respinto l'eccezione di
incompetenza per territorio del Tribunale di LA, in virtù delle previsioni ivi contenute.
Ritiene parte appellante che, al contrario, alcuna espressa rinuncia sia stata formulata dalla CP_3
nel corso del giudizio nei termini ravvisati dal Giudice di primo grado.
pagina 9 di 17 I.A. Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza così proposta sia infondata, per i seguenti principali motivi.
Innanzi tutto, l'avvenuta rinuncia è ribadita, in appello, da parte appellata, nella misura in cui insiste per la conferma, sul punto, della sentenza di primo grado.
In ogni caso, si osserva che l'art. 13) della fideiussione specifica 30.07.2007, in ordine al Foro competente, prevedesse quanto segue:
“Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria indicata nel contratto di finanziamento di cui in premessa” – (doc. n. 2 fasc. monitorio).
L'art. 10) del contratto di finanziamento, a sua volta, così prevedeva: “Per le controversie giudiziali occasionate dal presente contratto sarà competente il Foro del domicilio eletto dalla parte mutuataria, ferme le specifiche competenze disposte dagli artt. 21 e 26 c.p.c.”.
Infine, ai sensi dell'art. 7) dello stesso contratto, la mutuataria e terza datrice di ipoteca eleggeva domicilio nel Comune ove ricadevano gli immobili gravati da ipoteca, cioè in Roma (cfr. doc. n. 6
fasc. monitorio).
Dato atto di tali previsioni, si ritiene che tale Foro convenzionale non introducesse un “Foro esclusivo”, atteso che non si riscontra alcuna espressa enunciazione in tale senso e tenuto conto che
– secondo i principi generali - l' “esclusività” non può desumersi in via meramente interpretativa, dovendo essere “inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione della parti”.2
Di conseguenza, stante la natura “facoltativa” del Foro ivi indicato, la parte che aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito aveva l'onere di formulare tale eccezione anche in relazione a tutti i possibili Fori concorrenti.
pagina 10 di 17 Nel caso di specie, detta eccezione non appare formulata nel rispetto di tale principio, così che –
anche per tale ragione – la doglianza in esame risulta non meritevole di accoglimento3.
I.B. Quanto, invece, alla fideiussione omnibus, parte appellante ritiene che la previsione – già in precedenza indicata – di cui all'art. 12), che indica tra i vari Fori alternativi quello di LA, debba leggersi nel senso che deve comunque trattarsi di un Foro “collegato” al rapporto contrattuale controverso, diversamente gravandosi eccessivamente il garante ad esclusivo vantaggio del creditore.
Nel caso di specie – osserva l'appellante - i rapporti contrattuali erano stati intrattenuti con la sola
Filiale di Roma, tale che alcun collegamento esisteva in concreto con il Foro di LA.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura non sia fondata.
L'art. 12) del contratto di fideiussione omnibus prevedeva espressamente quanto segue:
“Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Fideiussore e la in occasione o in CP_3
dipendenza del presente rapporto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal
Fideiussore è, oltre a quello ove la ha la sede legale attualmente, anche uno qualunque dei CP_3 seguenti altri Fori …. La ha invece facoltà di agire nei confronti del Fideiussore, a sua CP_3
scelta, oltre che presso il Foro ove la ha la sua sede legale attualmente: Roma, anche in CP_3 uno qualunque dei Fori previsti dalla legge, come uno pure qualunque dei seguenti Fori: …
LA … Qualora il fideiussore rivesta la qualità di consumatore … per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza e di domicilio del consumatore”.
pagina 11 di 17 Orbene, nel caso di specie – esclusa la rilevanza della tutela consumeristica (art. 33, comma 2, lett.u) d.lgs. 206/2005), in quanto neppure evocata da parte dell'opponente – viene in rilievo una clausola di deroga alla competenza ordinaria c.d. sbilanciata o asimmetrica, nel senso che, mentre per il Fideiussore è prevista “in via esclusiva” la scelta fra il Foro ove la Banca ha la sede legale o gli altri Fori ivi indicati, laddove sia la ad attivare il giudizio, (come nel caso di specie), CP_3
concorrono altresì i Fori ordinari previsti dalla legge.
La clausola di deroga della competenza per territorio così pattuita – (che spesso si riscontra nei contratti bancari) - è, da tempo, ritenuta valida dalla giurisprudenza di legittimità ed alla quale si intende dare continuità in questa sede4, a condizione che la stessa risulti chiara ed inequivoca in ordine ai Fori indicati.
Trattasi di presupposto che appare rispettato nel caso di specie - e, peraltro, neppure oggetto di specifica critica da parte dell'appellante - essendo la formulazione della norma chiara, tale da non destare alcun dubbio interpretativo.
La diversa circostanza, invece, sollevata dall'appellante - circa il fatto che il Foro di LA, previsto ex art. 12 cit., quale uno dei possibili Fori alternativi in favore della non abbia CP_3 alcun “collegamento concreto” con il rapporto contrattuale controverso - non appare argomento, ex se, sufficiente a determinare l'invalidità di tale pattuizione.
Invero, è connaturato alla stessa previsione di un “foro convenzionale”, in deroga al “foro ordinario” (così, artt. 18, 19, 2 c.p.c.), il fatto che tale collegamento non vi sia, consistendo proprio in ciò la clausola di deroga alla competenza per territorio prevista dalla legge.
II. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non aver valutato l'eccezione di difetto di legittimazione (sostanziale) di quale CP_2
cessionaria del credito di in ogni caso, si contesta il subentro della CP_1
cessionaria nella garanzia sottoscritta da e qualificata in termini di PA
“contratto autonomo di garanzia”.
Entrambi i profili di doglianza - seppur non espressamente esaminati dal Tribunale di primo grado
- sono infondati. 4 Si rimanda, sul punto, a: Cass. Civ. 19.12.2024, n. 33475; 16.7.2020, n. 15202; 21.07.2016, n. 15103; 9 aprile
2008, n. 9314; pagina 12 di 17 II.A. Quanto al primo, si osserva come intervenendo in giudizio, abbia adeguatamente CP_2
documentato la propria legittimazione sostanziale di cessionaria del credito controverso, avendo prodotto la dichiarazione di cessione della cedente in allegato alla memoria CP_1
istruttoria, con la quale si indicava specificamente che, tra i rapporti oggetto di cessione in blocco del 24.6.2022, come da avviso pubblicato in G.U., Parte II, n. 78 in data 7 luglio 2022, rientravano quelli oggetto di controversia, ivi numericamente individuati anche in relazione al “N.D.G.” (il c.d. numero direzione generale).
risulta avere prodotto anche l'estratto della citata Gazzetta Ufficiale, dal quale CP_2
risultavano essere oggetto di cessione i “crediti deteriorati” ceduti pro – soluto da ad CP_1
in virtù di tale contratto 24.06.2022 (per capitale, interessi e spese) e relativi a CP_2
facilitazioni creditizie comunque denominate, sorte tra il 15.02.1974 e il 9.2.2022, con conferimento di mandato, per la riscossione, a e, da quest'ultima, a Controparte_8
CP_7
Di conseguenza, tenuto conto dei principi generali già evidenziati sub paragrafo A), la documentazione già prodotta in primo grado appariva idonea a dare prova della cessione del credito oggetto di controversia, da ad CP_1 CP_2
II.B. Quanto alla seconda questione, si ritiene che – ai sensi dell'art. 58, comma 3, Tub – “I
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente […] conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità”.
Trattasi di previsione ampia e che consente di ritenere che qualsivoglia garanzia (anche, per ipotesi, quella “autonoma”) sia attivabile dal cessionario dei crediti in blocco, subentrando quest'ultimo nella stessa posizione giuridica della cedente.
Pertanto, in difetto – nel caso concreto – di altra o diversa previsione convenzionale (non indicata da parte dell'appellante), deve ritenersi operante il disposto di cui all'art. 58 Tub, con conseguente legittimazione del cessionario a far valere le garanzie sottoscritte da . PA
In tale senso, soccorre, altresì, la previsione – pubblicata sempre in G.U. cit. – in base alla quale:
pagina 13 di 17 “I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori e aventi causa, sono tenuti a pagare alla
Società ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti”.
Conclusivamente, la doglianza in esame viene respinta, con assorbimento dell'ulteriore questione relativa alla natura “autonoma” o meno delle garanzie sottoscritte da . PA
III. Con il terzo motivo, l'appellante impugna la decisione di imprimo grado per non avere dichiarato la nullità parziale di talune delle clausole contrattuali contenute nella
“fideiussione specifica”, per violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 e in virtù di quanto deciso da Banca D'Italia, con provvedimento n.55/2005, chiedendosi, di conseguenza,
l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
L'appellante precisa che tale doglianza è limitata alla “fideiussione specifica” del 30.07.2007 e che la stessa non è stata esaminata, in primo grado, per avere il Tribunale – come già detto - ritenuto erroneamente rinunciata, da parte della la relativa domanda di pagamento. CP_3
Ciò premesso, la questione, così come proposta, è infondata.
In particolare - anche a voler prescindere dall'avvenuta rinuncia, da parte della Banca, ad avvalersi in questo giudizio della fideiussione specifica - si osserva che, secondo l'interpretazione seguita dalla Corte di Cassazione5 e anche da questa Corte di Appello, la decisione dell'Autorità di
Vigilanza n. 55/2005 non trovi applicazione in relazione a tali garanzie, avendo avuto ad oggetto il solo modello ABI del 2002 relativo alle “fideiussioni omnibus”.
La valutazione di nullità (parziale) di ultime garanzie, perché lesive della concorrenza (artt. 2
Legge 287/1990 e 101 T.F.U.E.), muoveva dal presupposto che le stesse erano state inserite in moduli standard suscettibili di essere applicati ad un numero indeterminato di rapporti bancari, così
gravando in modo significativo il garante.
Tale presupposto non si riscontra, invece, nel caso di fideiussioni specifiche, rispetto alle quali nessuna disamina è stata effettuata, da Banca D'Italia, con il provvedimento n. 55/2005. 5 Sul punto, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10689; pagina 14 di 17 IV. Con il quarto motivo, impugna la sentenza di primo grado per avere PA erroneamente interpretato l'art. 8) della fideiussione omnibus che così letteralmente disponeva:
“Qualora fossero in essere una o più fideiussioni prestate in precedenza da parte del medesimo fideiussore o suo dante causa nell'interesse del predetto nominativo o suo dante causa per uno o più specifici affidamenti, dette ultime fideiussioni garantiscono esclusivamente le obbligazioni oggetto di specifico impegno fideiussorio e coesistono con la presente fideiussione”.
Secondo parte appellante, tale disposizione deve interpretarsi nel senso che la fideiussione specifica garantiva le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo del 30.07.2007, mentre la fideiussione omnibus – (l'unica rimasta azionata nel presente giudizio) – i soli saldi debitori dei contratti di conto corrente (indicati in euro 9.175,51 ed in euro 212.348,79), escludendosi la rate non pagate del mutuo (= euro 55.484,26).
Ad avviso della Corte, tale prospettazione non risulta fondata.
Corretta appare la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha evidenziato che: “La fideiussione omnibus è idonea a garantire i debiti derivanti da qualsiasi rapporto bancario del debitore principale, in conformità di quanto essa prevede testualmente … La clausola di cui all'art. 8, terzo comma, precisa che eventuali fideiussioni specifiche precedenti garantiscono solo le obbligazioni
dello specifico impegno fideiussorio e coesistono con la fideiussione omnibus. Non è pertanto possibile interpretare tale clausola nel senso che la garanzia omnibus si riferisca solo ai c/c e non al mutuo, come ritenuto da parte attrice” – (pgg. 6 e 7 sentenza).
Invero, stante che la fideiussione omnibus garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del debitore, degli eredi o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito (= euro
273.000,00)6, non appare ipotizzabile, in via interpretativa, limitare l'oggetto di tale garanzia – in difetto di altra o diversa previsione convenzionale – al solo saldo passivo dei contratti di conto corrente. 6 Nell'incipit di tale garanzia si faceva riferimento alle operazioni “dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamento sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o merci, sconto o negoziazioni di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estero …”; pagina 15 di 17 V. Con il quinto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere liquidato le spese di lite in favore dell'intervenuta (la cessionaria del credito) CP_2
e per non avere limitato detta liquidazione alla sola attività processuale effettivamente svolta da quest'ultima.
La doglianza, così come proposta, appare infondata.
Il Tribunale di LA, al capo n. 4) del dispositivo, ha effettivamente liquidato tutte le spese processuali del giudizio di opposizione in favore della cessionaria;
peraltro, non sono stati liquidati altri o diversi compensi in favore della cedente “atteso che ... non ha più svolto CP_1 attività difensiva” (pg. 7 sentenza).
Di conseguenza, la liquidazione delle spese di lite del primo grado appare corretta e immune da censura, non comportando alcun ingiustificato aggravio a carico dell'allora opponente, comunque, tenuto in base alla soccombenza alla rifusione delle spese di giudizio.
VI. Conclusivamente, l'appello viene respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta
(che comprende la fase di trattazione).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater. D.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, a PA titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda e eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti PA Controparte_3
, tramite la mandataria , già e, per
[...] Controparte_4 CP_2
l'effetto, conferma la sentenza n. 2572/2023 pubblicata dal Tribunale di LA in data
28.03.2023; pagina 16 di 17 - condanna alla rifusione, in favore di PA Controparte_9
tramite la mandataria delle ulteriori spese del grado, che
[...] Controparte_4
liquida in euro 20.119,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un PA
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in LA, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così, ad esempio, Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza 6.10.2020, n. 21362; Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza
17.07.2023, n. 20713; 3 così, Cass. Civ. Sez.3, ordinanza 18.12.2024, n. 33203 che ha ribadito il seguente principio di diritto:
“La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1231/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via PA C.F._1
Del Vascello n. 6, presso lo studio dell'avv. Edoardo Adducci, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Ilaria Camilletti;
appellante
CONTRO
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
C.F. ); CP_2 P.IVA_2
appellata contumace
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
procuratore speciale (C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_4 P.IVA_4 pagina 1 di 17 LA, via Gabrio Serbelloni n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Simone, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per PA
“In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2572/2023 emessa dal Tribunale di LA, Sezione Civile, Giudice Dott. Stefani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 35303/2021, depositata in cancelleria in data 28.03.2023, pubblicata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo e secondo grado.
A. Chiede, stante la costituzione di nuovo soggetto nel giudizio di appello, l'accoglimento delle censure di difetto di legittimazione e di rappresentanza mosse nei confronti della dal CP_5 momento che dalle visure camerali allegate (Registro delle imprese) non risulta l'iscrizione della cessione in blocco di crediti e non vi è prova compiuta e completa della intervenuta cessione di crediti da a Sul difetto di rappresentanza eccepisce che dall'allegato n. 2 alla CP_2 CP_5
comparsa si evince che il potere è riferito a contratto precedente alla presunta intervenuta cessione del credito (fra l'altro non provata) dalla . Controparte_3
B. “1. Accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Roma, ritenendo e dichiarando nullo, di nessun giuridico effetto e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 11981/2021 del Tribunale di LA (RG n. 12610/2021), adottando i conseguenti provvedimenti per la riassunzione.
2. dichiarare la carenza di legittimazione attiva e, comunque la carenza di interesse ad agire della società intervenuta previo accertamento della natura di contratto autonomo di garanzia CP_2 delle scritture private denominate “fideiussione” (anche alla luce dell'ammissione di che CP_1
discorre di garanzia a prima richiesta e di contratto autonomo di garanzia in sede monitoria e nella sua comparsa di costituzione), dal momento che le predette garanzie non transitano automaticamente in caso di cessione in blocco dei crediti deteriorati e mancando nel caso de quo il pagina 2 di 17 consenso del sig. (si richiama l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania PA
6.12.2020 come depositata con memoria del 2.12.2022);
Nel merito, ove disattese le eccezioni preliminari:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'invocata tutela monitoria anche per la non esigibilità dell'obbligazione fideiussoria da parte di stante la pendenza di un concordato CP_1
fallimentare omologato dal Tribunale di Roma in data 4.04.2019 e la non applicabilità della norma di cui al secondo comma dell'art. 135 della Legge fallimentare e conseguentemente dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di fideiussione del 30.07.2007 per i motivi esposti in sede di atto introduttivo con conseguente liberazione del fideiussore stante l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
- In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione del
30.07.2007 nella parte relativa alle clausole contenute negli artt. 2, 3 e 6 per illiceità dell'oggetto e per violazione della normativa antitrust con conseguente automatica applicazione (con riferimento all'art. 3) della disciplina contenuta nell'art. 1957, comma 1, c.c. o, ancora in subordine, previo accertamento della natura vessatoria della clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di fideiussione, dichiarare inefficace la clausola di cui all'art. 3 stante la mancata doppia sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, c.c. con conseguente automatica applicazione dell'art. 1957, comma 1, c.c.
- Accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che
è decaduta per inattività con riferimento ai diritti alla stessa spettanti per effetto Controparte_1
della fideiussione sottoscritta in data 30.07.2007 con conseguente liberazione del sig. PA
.
[...]
- Ancora nel merito, in accoglimento dell'eccezione ex art. 1957 c.c., accertare e dichiarare che
è decaduta per inattività con riferimento ai diritti alla stessa spettanti per effetto Controparte_1
della fideiussione stipulata in data 11.10.2013 con conseguente liberazione del sig. PA
.
[...]
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni svolte da parte opponente, considerato tutto quanto esposto e rilevato in sede di atto di opposizione (in particolare nei paragrafi da n. 1 a n. 5 del pagina 3 di 17 merito), condannare il sig. alla somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice PA
adito, tenuto conto di quanto previsto dal concordato fallimentare in tema di percentuali di pagamento proposte (30% dei chirografari), del voto favorevole espresso dalla società CP_1
sulla proposta di modifica del concordato fallimentare ed accettate dai creditori e di quanto effettivamente versato dall'assuntore, in sede di concordato fallimentare in Controparte_6
favore di tutti i creditori.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi Corte di appello per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, così giudicare: nel merito: respingere il presente appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 2572/2023
pubblicata il 28.03.2023 dal Tribunale di LA nel giudizio RG. 35303/2021.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 11981/2021 emesso in data PA
23.06.2021 dal Tribunale di LA e con il quale veniva ingiunto, da , al CP_1
pagamento di euro 277.008,56, oltre interessi legali dal 16.10.2020 e spese di procedura, quale garante di SIT FTM Srl, quale Società poi fallita, in virtù di fideiussione specifica del
30.07.2007 sino alla concorrenza di euro 150.000,00 e relativa al contratto di mutuo fondiario stipulato in pari data, nonché di fideiussione omnibus sottoscritta l'1.10.2013 sino all'importo massimo garantito di euro 273.000,00.
2. I principali motivi di opposizione articolati da erano i seguenti: PA
pagina 4 di 17 (a) l'incompetenza per territorio del Tribunale di LA, per essere competente il Tribunale di
Roma sulla base delle specifiche pattuizioni contenute nelle garanzie indicate;
(b) l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, avendo la debitrice principale presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato fallimentare;
(c) l'intervenuta decadenza della banca dall'azione contro il garante, ex art. 1957 c.c.;
(d) la pattuizione di interessi usurai;
(e) l'erronea applicazione di interessi legali, con decorrenza dal 31.12.2015, invece che dal
17.11.2015.
3. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva tramite la mandataria CP_2 CP_7
quale cessionaria di crediti in blocco di .
[...] CP_1
4. Con sentenza n. 2572/2023 pubblicata in data 28.03.2023, il Tribunale di LA così decideva:
“1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 11981/2021;
3) condanna parte attrice opponente a pagare in favore di parte intervenuta la somma di euro
273.000,00, oltre interessi legali dal 16.10.2020;
4) condanna, altresì, parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte intervenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA ed Iva”.
5. L'iter motivazionale del Giudice di primo grado può riassumersi come segue.
(a) In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, la “fideiussione omnibus” dell'11.10.2013, all'art. 12, prevedeva che, per le controversie che potessero sorgere tra la Banca e il fideiussore, laddove promosse dalla Banca, è in facoltà di quest'ultima scegliere il Giudice del luogo ove la banca ha la sede legale, oltre che i “Fori previsti dalla legge”, come pure “uno qualunque dei seguenti Fori: … LA …”.
Quanto, invece, alla domanda di pagamento fondata sulla “fideiussione specifica”, la stessa deve intendersi rinunciata, non avendo la Banca più argomentato in relazione ad essa nella fase di opposizione, così che la domanda deve intendersi limitata all'importo garantito con la sola fideiussione omnibus e nei limiti di euro 273.000,00.
pagina 5 di 17 (b) Il secondo motivo di opposizione veniva ritenuto infondato, tenuto conto che la poteva CP_3
agire in via ordinaria contro il garante, sebbene il debitore principale avesse presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato fallimentare.
(c) Quanto, infine, all'eccezione di decadenza della Banca, ex art. 1957 c.c., la stessa veniva parimenti ritenuta infondata, atteso che il recesso della Banca dai rapporti in essere era avvenuto in data 17.11.2015 e, nei successivi trentasei mesi previsti dalla fideiussione omnibus (cfr. art. 5) -
precisamente, in data 22.10.2016 - la stessa ha presentato domanda di ammissione al passivo.
Si specificava, inoltre, che la fideiussione omnibus garantisse i debiti derivanti da qualsiasi rapporto intercorrente fra la banca e il debitore principale, stante l'espressa previsione, all'art. 8), della coesistenza fra le fideiussioni specifiche e le fideiussioni omnibus sottoscritte dal medesimo garante.
(d) L'ulteriore questione di pattuizione di interessi usurai veniva ritenuta solo genericamente formulata;
peraltro, “parte convenuta ha in modo puntuale evidenziato che i tassi convenuti al momento della conclusione dei contratti, anche comprensivi della maggiorazione per la mora, sono sempre stati inferiori ai pertinenti tassi soglia” – (pg. 7 sentenza).
(e) Infine, in ordine alla dedotta erronea applicazione di interessi legali – a fare tempo dal
31.12.2015 invece che dal 17.11.2015 – si osservava che l'opponente non avesse interesse a dolersi di un addebito minore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Sulla base di tali principali valutazioni, il Tribunale di LA revocava il decreto ingiuntivo n.
11981/2021, con condanna dell'opponente al pagamento di euro 273.000,00, oltre interessi legali dal 16.10.2020 ed alle spese processuali liquidate in euro 11.229,00 per compensi, oltre accessori di legge.
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 2572/2023, per i seguenti PA
motivi:
I^ motivo: “Errore del Tribunale di LA nell'avere rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio”;
II^ motivo: “Violazione dell'art. 112 e dell'art. 276 comma 2 cpc da parte del Tribunale di
LA consistente nell'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione di;
CP_2
pagina 6 di 17 III^ motivo: “Violazione dell'art. 1419 c.c. e dell'art. 112 cpc nella parte in cui il Tribunale di
LA non ha dichiarato la nullità parziale di talune clausole del contratto del 30.7.2007 con conseguente accoglimento delle eccezioni di decadenza del presunto creditore dall'azionare il diritto di garanzia del 30.7.2007 essendo decorso il termine di cui all'art. 1957 c.c.”;
IV^ motivo: “Errore del Tribunale di LA nell'interpretazione dell'art 8 del contratto del
11.10.2013 e conseguente errore nella limitazione dell'importo garantito ad euro 273.000,00”;
V^ motivo: “Errore del Tribunale nella parte della sentenza in cui condanna il sig. al Pt_1 pagamento delle spese di lite e nella quantificazione delle predette spese”.
7. Si è costituita, nel presente giudizio di appello, , Controparte_3
tramite la mandataria e procuratrice speciale , quale cessionaria di Controparte_4
crediti in blocco dal 26.05.2023 – la quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
8. e sebbene ritualmente citati, restavano contumaci in appello. CP_1 CP_2
9. Con ordinanza datata 29.11.2023, veniva respinta l'istanza formulata da parte appellante, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
10. Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva avviata all'udienza del 12 febbraio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione di
, che si è costituita in appello quale cessionaria Controparte_3
del credito di così come sollevata da parte appellata. CP_2
In particolare, quest'ultima ha contestato l'idoneità della documentazione allegata a dare prova della titolarità di quest'ultima in relazione al credito controverso.
Questa Corte di Appello ritiene che la questione proposta sia infondata.
pagina 7 di 17 A.1. Preliminarmente, appare opportuno rilevare che, secondo l'interpretazione cui si aderisce1,
l'onere di allegazione e prova cui è tenuto il cessionario del credito, si atteggi diversamente a seconda che:
a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale, atteso che – in tale ultimo caso – opera il principio di non contestazione;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nel primo caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. invece, nella seconda ipotesi – che è quella rilevante nel caso in decisione – “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle
che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con
certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette
indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
A.2. Tenuto conto di tali principi generali, nel caso concreto, si ritiene che Controparte_3
abbia adeguatamente dimostrato la titolarità del credito controverso, avendo
[...]
documentato (sub doc. n. 5) la pubblicazione in G.U., parte II, n. 71 del 17 giugno 2023, la cessione da di “tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento (nonché, ove CP_2
presenti, i relativi accordi di ristrutturazione e risanamento) in qualsiasi forma effettuati, quali, a 1 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 8 di 17 titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui, aperture di credito di qualsivoglia natura che alle ore
23.59 del 30 novembre 2022 soddisfacevano i seguenti criteri (da applicarsi in via cumulativa):
(a) di titolarità di CP_2
(b) denominati in Euro;
(c) regolati dalla legge italiana;
(d) i cui acquisti da parte di sono stati pubblicati in una delle seguenti Gazzette CP_2
Ufficiali: Parte Seconda n. 78 del 7.7.2022 […]”.
Il credito controverso soddisfa tali requisiti, essendo stato già acquistato da in virtù di CP_2
cessione di crediti in blocco, da , in data 24 giugno 2022, come da estratto di cessione CP_1
pubblicato in G.U., parte II, n. 78 del 7.7.2022 e allegato sub “C” all'atto di intervento della stessa nel giudizio di primo grado. CP_2
Per tali principali ragioni, la questione in esame viene respinta.
A.3. Quanto all'ulteriore profilo relativo al potere di rappresentanza di Controparte_3
, da parte di , la Corte osserva che l'appellata ha prodotto sub
[...] Controparte_4
doc. n. 2) la procura speciale notarile 2.2.2023, con la quale risulta il conferimento di poteri, a quest'ultima, per la gestione e l'incasso dei crediti, oltre che per la promozione di giudizi o l'intervento in causa in procedimenti giudiziali già pendenti.
Di conseguenza, la questione proposta non appare fondata.
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto rinunciata l'originaria domanda di pagamento, proposta in sede monitoria dalla nella parte relativa al credito garantito da CP_3
fideiussione specifica 30.07.2007 e, per tale ragione, ha respinto l'eccezione di
incompetenza per territorio del Tribunale di LA, in virtù delle previsioni ivi contenute.
Ritiene parte appellante che, al contrario, alcuna espressa rinuncia sia stata formulata dalla CP_3
nel corso del giudizio nei termini ravvisati dal Giudice di primo grado.
pagina 9 di 17 I.A. Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza così proposta sia infondata, per i seguenti principali motivi.
Innanzi tutto, l'avvenuta rinuncia è ribadita, in appello, da parte appellata, nella misura in cui insiste per la conferma, sul punto, della sentenza di primo grado.
In ogni caso, si osserva che l'art. 13) della fideiussione specifica 30.07.2007, in ordine al Foro competente, prevedesse quanto segue:
“Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria indicata nel contratto di finanziamento di cui in premessa” – (doc. n. 2 fasc. monitorio).
L'art. 10) del contratto di finanziamento, a sua volta, così prevedeva: “Per le controversie giudiziali occasionate dal presente contratto sarà competente il Foro del domicilio eletto dalla parte mutuataria, ferme le specifiche competenze disposte dagli artt. 21 e 26 c.p.c.”.
Infine, ai sensi dell'art. 7) dello stesso contratto, la mutuataria e terza datrice di ipoteca eleggeva domicilio nel Comune ove ricadevano gli immobili gravati da ipoteca, cioè in Roma (cfr. doc. n. 6
fasc. monitorio).
Dato atto di tali previsioni, si ritiene che tale Foro convenzionale non introducesse un “Foro esclusivo”, atteso che non si riscontra alcuna espressa enunciazione in tale senso e tenuto conto che
– secondo i principi generali - l' “esclusività” non può desumersi in via meramente interpretativa, dovendo essere “inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione della parti”.2
Di conseguenza, stante la natura “facoltativa” del Foro ivi indicato, la parte che aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito aveva l'onere di formulare tale eccezione anche in relazione a tutti i possibili Fori concorrenti.
pagina 10 di 17 Nel caso di specie, detta eccezione non appare formulata nel rispetto di tale principio, così che –
anche per tale ragione – la doglianza in esame risulta non meritevole di accoglimento3.
I.B. Quanto, invece, alla fideiussione omnibus, parte appellante ritiene che la previsione – già in precedenza indicata – di cui all'art. 12), che indica tra i vari Fori alternativi quello di LA, debba leggersi nel senso che deve comunque trattarsi di un Foro “collegato” al rapporto contrattuale controverso, diversamente gravandosi eccessivamente il garante ad esclusivo vantaggio del creditore.
Nel caso di specie – osserva l'appellante - i rapporti contrattuali erano stati intrattenuti con la sola
Filiale di Roma, tale che alcun collegamento esisteva in concreto con il Foro di LA.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura non sia fondata.
L'art. 12) del contratto di fideiussione omnibus prevedeva espressamente quanto segue:
“Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Fideiussore e la in occasione o in CP_3
dipendenza del presente rapporto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal
Fideiussore è, oltre a quello ove la ha la sede legale attualmente, anche uno qualunque dei CP_3 seguenti altri Fori …. La ha invece facoltà di agire nei confronti del Fideiussore, a sua CP_3
scelta, oltre che presso il Foro ove la ha la sua sede legale attualmente: Roma, anche in CP_3 uno qualunque dei Fori previsti dalla legge, come uno pure qualunque dei seguenti Fori: …
LA … Qualora il fideiussore rivesta la qualità di consumatore … per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza e di domicilio del consumatore”.
pagina 11 di 17 Orbene, nel caso di specie – esclusa la rilevanza della tutela consumeristica (art. 33, comma 2, lett.u) d.lgs. 206/2005), in quanto neppure evocata da parte dell'opponente – viene in rilievo una clausola di deroga alla competenza ordinaria c.d. sbilanciata o asimmetrica, nel senso che, mentre per il Fideiussore è prevista “in via esclusiva” la scelta fra il Foro ove la Banca ha la sede legale o gli altri Fori ivi indicati, laddove sia la ad attivare il giudizio, (come nel caso di specie), CP_3
concorrono altresì i Fori ordinari previsti dalla legge.
La clausola di deroga della competenza per territorio così pattuita – (che spesso si riscontra nei contratti bancari) - è, da tempo, ritenuta valida dalla giurisprudenza di legittimità ed alla quale si intende dare continuità in questa sede4, a condizione che la stessa risulti chiara ed inequivoca in ordine ai Fori indicati.
Trattasi di presupposto che appare rispettato nel caso di specie - e, peraltro, neppure oggetto di specifica critica da parte dell'appellante - essendo la formulazione della norma chiara, tale da non destare alcun dubbio interpretativo.
La diversa circostanza, invece, sollevata dall'appellante - circa il fatto che il Foro di LA, previsto ex art. 12 cit., quale uno dei possibili Fori alternativi in favore della non abbia CP_3 alcun “collegamento concreto” con il rapporto contrattuale controverso - non appare argomento, ex se, sufficiente a determinare l'invalidità di tale pattuizione.
Invero, è connaturato alla stessa previsione di un “foro convenzionale”, in deroga al “foro ordinario” (così, artt. 18, 19, 2 c.p.c.), il fatto che tale collegamento non vi sia, consistendo proprio in ciò la clausola di deroga alla competenza per territorio prevista dalla legge.
II. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non aver valutato l'eccezione di difetto di legittimazione (sostanziale) di quale CP_2
cessionaria del credito di in ogni caso, si contesta il subentro della CP_1
cessionaria nella garanzia sottoscritta da e qualificata in termini di PA
“contratto autonomo di garanzia”.
Entrambi i profili di doglianza - seppur non espressamente esaminati dal Tribunale di primo grado
- sono infondati. 4 Si rimanda, sul punto, a: Cass. Civ. 19.12.2024, n. 33475; 16.7.2020, n. 15202; 21.07.2016, n. 15103; 9 aprile
2008, n. 9314; pagina 12 di 17 II.A. Quanto al primo, si osserva come intervenendo in giudizio, abbia adeguatamente CP_2
documentato la propria legittimazione sostanziale di cessionaria del credito controverso, avendo prodotto la dichiarazione di cessione della cedente in allegato alla memoria CP_1
istruttoria, con la quale si indicava specificamente che, tra i rapporti oggetto di cessione in blocco del 24.6.2022, come da avviso pubblicato in G.U., Parte II, n. 78 in data 7 luglio 2022, rientravano quelli oggetto di controversia, ivi numericamente individuati anche in relazione al “N.D.G.” (il c.d. numero direzione generale).
risulta avere prodotto anche l'estratto della citata Gazzetta Ufficiale, dal quale CP_2
risultavano essere oggetto di cessione i “crediti deteriorati” ceduti pro – soluto da ad CP_1
in virtù di tale contratto 24.06.2022 (per capitale, interessi e spese) e relativi a CP_2
facilitazioni creditizie comunque denominate, sorte tra il 15.02.1974 e il 9.2.2022, con conferimento di mandato, per la riscossione, a e, da quest'ultima, a Controparte_8
CP_7
Di conseguenza, tenuto conto dei principi generali già evidenziati sub paragrafo A), la documentazione già prodotta in primo grado appariva idonea a dare prova della cessione del credito oggetto di controversia, da ad CP_1 CP_2
II.B. Quanto alla seconda questione, si ritiene che – ai sensi dell'art. 58, comma 3, Tub – “I
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente […] conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità”.
Trattasi di previsione ampia e che consente di ritenere che qualsivoglia garanzia (anche, per ipotesi, quella “autonoma”) sia attivabile dal cessionario dei crediti in blocco, subentrando quest'ultimo nella stessa posizione giuridica della cedente.
Pertanto, in difetto – nel caso concreto – di altra o diversa previsione convenzionale (non indicata da parte dell'appellante), deve ritenersi operante il disposto di cui all'art. 58 Tub, con conseguente legittimazione del cessionario a far valere le garanzie sottoscritte da . PA
In tale senso, soccorre, altresì, la previsione – pubblicata sempre in G.U. cit. – in base alla quale:
pagina 13 di 17 “I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori e aventi causa, sono tenuti a pagare alla
Società ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti”.
Conclusivamente, la doglianza in esame viene respinta, con assorbimento dell'ulteriore questione relativa alla natura “autonoma” o meno delle garanzie sottoscritte da . PA
III. Con il terzo motivo, l'appellante impugna la decisione di imprimo grado per non avere dichiarato la nullità parziale di talune delle clausole contrattuali contenute nella
“fideiussione specifica”, per violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 e in virtù di quanto deciso da Banca D'Italia, con provvedimento n.55/2005, chiedendosi, di conseguenza,
l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
L'appellante precisa che tale doglianza è limitata alla “fideiussione specifica” del 30.07.2007 e che la stessa non è stata esaminata, in primo grado, per avere il Tribunale – come già detto - ritenuto erroneamente rinunciata, da parte della la relativa domanda di pagamento. CP_3
Ciò premesso, la questione, così come proposta, è infondata.
In particolare - anche a voler prescindere dall'avvenuta rinuncia, da parte della Banca, ad avvalersi in questo giudizio della fideiussione specifica - si osserva che, secondo l'interpretazione seguita dalla Corte di Cassazione5 e anche da questa Corte di Appello, la decisione dell'Autorità di
Vigilanza n. 55/2005 non trovi applicazione in relazione a tali garanzie, avendo avuto ad oggetto il solo modello ABI del 2002 relativo alle “fideiussioni omnibus”.
La valutazione di nullità (parziale) di ultime garanzie, perché lesive della concorrenza (artt. 2
Legge 287/1990 e 101 T.F.U.E.), muoveva dal presupposto che le stesse erano state inserite in moduli standard suscettibili di essere applicati ad un numero indeterminato di rapporti bancari, così
gravando in modo significativo il garante.
Tale presupposto non si riscontra, invece, nel caso di fideiussioni specifiche, rispetto alle quali nessuna disamina è stata effettuata, da Banca D'Italia, con il provvedimento n. 55/2005. 5 Sul punto, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10689; pagina 14 di 17 IV. Con il quarto motivo, impugna la sentenza di primo grado per avere PA erroneamente interpretato l'art. 8) della fideiussione omnibus che così letteralmente disponeva:
“Qualora fossero in essere una o più fideiussioni prestate in precedenza da parte del medesimo fideiussore o suo dante causa nell'interesse del predetto nominativo o suo dante causa per uno o più specifici affidamenti, dette ultime fideiussioni garantiscono esclusivamente le obbligazioni oggetto di specifico impegno fideiussorio e coesistono con la presente fideiussione”.
Secondo parte appellante, tale disposizione deve interpretarsi nel senso che la fideiussione specifica garantiva le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo del 30.07.2007, mentre la fideiussione omnibus – (l'unica rimasta azionata nel presente giudizio) – i soli saldi debitori dei contratti di conto corrente (indicati in euro 9.175,51 ed in euro 212.348,79), escludendosi la rate non pagate del mutuo (= euro 55.484,26).
Ad avviso della Corte, tale prospettazione non risulta fondata.
Corretta appare la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha evidenziato che: “La fideiussione omnibus è idonea a garantire i debiti derivanti da qualsiasi rapporto bancario del debitore principale, in conformità di quanto essa prevede testualmente … La clausola di cui all'art. 8, terzo comma, precisa che eventuali fideiussioni specifiche precedenti garantiscono solo le obbligazioni
dello specifico impegno fideiussorio e coesistono con la fideiussione omnibus. Non è pertanto possibile interpretare tale clausola nel senso che la garanzia omnibus si riferisca solo ai c/c e non al mutuo, come ritenuto da parte attrice” – (pgg. 6 e 7 sentenza).
Invero, stante che la fideiussione omnibus garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del debitore, degli eredi o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito (= euro
273.000,00)6, non appare ipotizzabile, in via interpretativa, limitare l'oggetto di tale garanzia – in difetto di altra o diversa previsione convenzionale – al solo saldo passivo dei contratti di conto corrente. 6 Nell'incipit di tale garanzia si faceva riferimento alle operazioni “dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamento sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o merci, sconto o negoziazioni di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estero …”; pagina 15 di 17 V. Con il quinto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere liquidato le spese di lite in favore dell'intervenuta (la cessionaria del credito) CP_2
e per non avere limitato detta liquidazione alla sola attività processuale effettivamente svolta da quest'ultima.
La doglianza, così come proposta, appare infondata.
Il Tribunale di LA, al capo n. 4) del dispositivo, ha effettivamente liquidato tutte le spese processuali del giudizio di opposizione in favore della cessionaria;
peraltro, non sono stati liquidati altri o diversi compensi in favore della cedente “atteso che ... non ha più svolto CP_1 attività difensiva” (pg. 7 sentenza).
Di conseguenza, la liquidazione delle spese di lite del primo grado appare corretta e immune da censura, non comportando alcun ingiustificato aggravio a carico dell'allora opponente, comunque, tenuto in base alla soccombenza alla rifusione delle spese di giudizio.
VI. Conclusivamente, l'appello viene respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta
(che comprende la fase di trattazione).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater. D.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, a PA titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda e eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti PA Controparte_3
, tramite la mandataria , già e, per
[...] Controparte_4 CP_2
l'effetto, conferma la sentenza n. 2572/2023 pubblicata dal Tribunale di LA in data
28.03.2023; pagina 16 di 17 - condanna alla rifusione, in favore di PA Controparte_9
tramite la mandataria delle ulteriori spese del grado, che
[...] Controparte_4
liquida in euro 20.119,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un PA
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in LA, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così, ad esempio, Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza 6.10.2020, n. 21362; Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza
17.07.2023, n. 20713; 3 così, Cass. Civ. Sez.3, ordinanza 18.12.2024, n. 33203 che ha ribadito il seguente principio di diritto:
“La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”.