Articolo 1 della Legge 8 marzo 1958, n. 202
Articolo 2
Versione
28 marzo 1958
Art. 1.
Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto del personale scientifico e direttivo delle Sopraintendenze alle antichita' e belle arti, i quali abbiano compiuto in detto ruolo ed in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio, sono ammessi a partecipare, in deroga a quanto stabilito dall' art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , al concorso per titoli per la promozione alla qualifica di direttore di prima classe nel corrispondente ruolo organico.
Entrata in vigore il 28 marzo 1958