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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 727 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: risarcimento del danno, vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Giovanni Pastore e
Raffaella Nadia Coppola, presso il cui studio elett.te domicilia in
Caserta alla via Unità Italiana 77, come in atti;
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 CP_2
pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia, in Napoli alla Via A.
Diaz n. 11;
CONVENUTO
E
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 1 di 14 ; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
E
– RAPPRESENTANZA Controparte_4 [...]
(P. IVA , C.F. , in CP_5 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. GIUSEPPE RUSSO, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Largo F. Torraca n. 71;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per le precisazioni delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito e lo scambio di note scritte, parte attrice, il convenuto e l'impresa CP_1
assicuratrice chiamata in causa si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, chiedendo l'assegnazione della causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il
[...]
nonché il Controparte_6 [...]
al fine di chiederne la condanna al Controparte_3
risarcimento delle lesioni personali riportate in seguito ad un infortunio verificatosi all'interno della succursale del convenuto
, in S. Nicola La Strada (CE), all'epoca da lui frequentato. CP_7
L'attore, minorenne al momento del fatto - ma frattanto divenuto
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 2 di 14 maggiorenne - asseriva che in data 26.09.2012, alle ore 11,45 circa, all'interno della palestra dell'istituto scolastico, durante l'ora di scienze motorie, in presenza del docente , Testimone_1
mentre era intento ad effettuare esercizi inerenti allo sport di tennis da tavolo, veniva colpito sul naso da un altro compagno di classe. Quest'ultimo nell'azione di colpire la pallina con la racchetta estendeva all'indietro il braccio e senza avvedersene colpiva in modo brusco e violento il naso dell'attore.
Successivamente, il danneggiato veniva portato dalla madre al
P.S. dell'ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta ove gli veniva diagnosticata “frattura ossa nasali”. In seguito, si sottoponeva ad una serie di controlli e poi a degli interventi.
L'attore, dunque, asseriva la sussistenza di responsabilità dell'istituto scolastico per i danni da lui subiti, in virtù del rapporto contrattuale tra l'alunno e la scuola, asserendo che la stessa è tenuta a mettere in partica tutti gli accorgimenti e le dovute cautele volte a preservare l'incolumità degli allievi. In particolare, l'attore sostiene che era dovere dell'insegnante vigilare affinché gli alunni tenessero una idonea distanza di sicurezza dai giocatori considerando anche le ridotte dimensioni della stanza adibita al gioco del ping pong.
Si costituiva il , la Controparte_6
quale negava la responsabilità della pubblica amministrazione citata in merito all'accadimento, affermando che l'evento dannoso non poteva essere evitato o prevenuto, e che lo stesso rientrava
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 3 di 14 nell'alea dell'eventuale rischio che l'espletamento di ogni attività sportiva può comportare. Inoltre, chiedeva di chiamare in causa la società assicurativa in virtù di una polizza Controparte_4
stipulata tra l'istituto scolastico e le già menzionata assicurazione.
In seguito ad atto di chiamata in causa, si costituiva dunque la predetta società, la quale, innanzitutto, eccepiva la prescrizione del diritto e che il danno lamentato non rientrava tra quelli previsti nella polizza stipulata. Nel merito, contestava la ricostruzione della vicenda così come riportata nell'atto introduttivo, sostenendo la responsabilità del danneggiato nella verificazione dell'evento lesivo, individuando l'accaduto come evento sportivo, legato dunque ai caratteri dell'accidentalità e della repentinità, non riconducibile né alla responsabilità contrattuale né a quella extracontrattuale.
Così riassunti gli elementi essenziali della vicenda processuale in esame, si evidenzia anzitutto che l'attore agisce deducendo la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e che la domanda è stata notificata ed introdotta prima del decorso del termine decennale calcolato a far data dall'evento, per cui l'eccezione di prescrizione non è fondata.
Passando al merito, si osserva che in giurisprudenza è pacifico che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 4 di 14 nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso); da ciò deriva la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto. La natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all'istituto scolastico, che deriva dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175
e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica
(come nel caso in esame), essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (ex multis: Cass.
28/04/2017, n. 10516 – Cass. del 19/01/2024 n. 2114.)
Quest'ultima sentenza riguarda la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che:
- la responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno ha natura contrattuale.
- l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento e l'evento di danno grava sull'attore.
- l'istituto scolastico ha l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o la causa non imputabile che ha reso impossibile l'adempimento.
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 5 di 14 In conformità Cassazione n. 5118 del 17 febbraio 2023 -
Cassazione n. 8849 del 31 marzo 2021. Queste sentenze confermano l'orientamento della Corte di Cassazione sulla natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico e sulla distribuzione dell'onere della prova.
È quindi pacifica l'applicabilità del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante, per la cui dimostrazione occorre che siano provate l'adozione di idonee misure di protezione (Cass. 04/02/2014, n.
2413; Cass. 15/02/2011, n. 3680; Cass. 10/10/2008 n.24997).
La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (Cass. 19/07/2016,
n. 14701).
Presupposto della responsabilità della scuola e dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 6 di 14 vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti (Cass. 08/06/2018, n. 14910).
Da quanto innanzi deriva l'unica parte titolare dal lato passivo dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è
l'Amministrazione convenuta, mentre la compagnia assicuratrice è una mera chiamata in garanzia da quest'ultima, sicché, non essendo passivamente obbligate nei confronti dell'attore (non si verte in ipotesi di azione diretta come nel caso della circolazione stradale), è chiaro che l'eventuale prova liberatoria dell'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico grava unicamente sull'amministrazione convenuta, che viceversa non ha provveduto a fornirla.
Nella fattispecie, dalle risultanze istruttorie emerge che l'alunno
(all'epoca minorenne), mentre praticava la disciplina scolastica di attività motorie nella palestra dell'istituto, riportava l'infortunio per cui chiede il risarcimento;
l'infortunio si è quindi verificato mentre il minore era sotto la custodia e vigilanza degli insegnanti
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 7 di 14 e collaboratori scolastici, per cui incombeva sull'Istituto provare di aver posto in essere tutto quanto opportuno ed esigibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso;
in mancanza di tale prova, non può che affermarsi la responsabilità risarcitoria dell'istituto scolastico. Ciò posto con riguardo all'an debeatur e passando quindi alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va rilevato che attraverso la c.t.u. – espletata in maniera approfondita ed esauriente – si è accertato che dall'infortunio sono scaturite lesioni dalle quali sono derivate un'invalidità temporanea totale di gg. 15, un'invalidità temporanea parziale di 15 giorni che può intendersi al 75 % e un'invalidità temporanea di ulteriori 15 giorni che può intendersi al 50%, nonché postumi invalidanti permanenti quantificati in misura pari al 4%.
Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione.
Ciò posto, occorre quindi procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale. Procedendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, va rilevato che, a partire dalla nota sentenza n.26972 resa dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data
11.11.2008, che ha svolto una complessiva ed esaustiva valutazione della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 8 di 14 omnicomprensiva all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, non si ritiene, inoltre, possibile estrapolare e presumere l'esistenza necessaria e presuntiva di una categoria autonoma definita come danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza psichica transeunte e distinta dagli altri danni non patrimoniali: il patimento morale e psichico transeunte, infatti, non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tener conto nella liquidazione del danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Le successive e più recenti sentenze della Corte di
Cassazione hanno precisato e chiarito come, pur affermando che danno morale e biologico non sono autonome categorie di danni, il giudice debba comunque tenerne conto ai fini della liquidazione del risarcimento, in quanto descrivono la lesione subita, e che la insuscettibilità di suddivisione in categorie del danno non patrimoniale non consente di omettere la considerazione del patimento morale, bensì impone soltanto di ricondurre ad una categoria unitaria il pregiudizio derivante dalla lesione di tutti gli interessi inerenti la persona e non connotati da rilevanza economica. La più recente giurisprudenza ha dunque chiarito che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito (Cass.13/04/2018, n. 9196), considerando che il danno biologico corrisponde alla componente
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 9 di 14 dinamico-relazionale del pregiudizio e comprende i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, mentre non comprende la sofferenza morale, per cui la liquidazione del danno biologico potrà subire un incremento rispetto ai valori tabellari, tramite ulteriore personalizzazione, solo laddove venga dimostrata o presunta la ricorrenza in capo alla vittima di conseguenze dinamico-relazionali anomale e peculiari (Cass. 27/03/2018, n.
7513; Cass. 15/05/2018, n. 11754). Le tabelle del Tribunale di
Milano, modificate nel 2009 in seguito alle sentenze delle sezioni unite del 2008, non hanno cancellato il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale); dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno
(Cass. 27/04/2018, n. 10156 ); nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni e parametri che si applicano ai casi particolari, è quindi necessario applicare i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 10 di 14 danno da invalidità permanente sotto il profilo di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già definita in termini di "danno morale", che nelle versioni tabellari precedenti avevano trovato invece separata liquidazione, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 sono state incluse nel punto base, così da operare non sulla valutazione di invalidità, bensì con incremento equitativo della disposta quantificazione, restando in facoltà del giudice procedere alla personalizzazione del danno in caso di sussistenza di particolari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente e più rilevante considerazione (Cass.15/05/2018, n. 11754; Cass.
11/11/2019, n. 28988). La personalizzazione del danno non si basa quindi su di un automatismo legato al punto di invalidità, ma postula l'individuazione di circostanze di danno "ulteriori" rispetto a quelle "ordinarie", che sono infatti già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare, in quanto la personalizzazione consegue a fronte di un maggior pregiudizio, che il danneggiato deve dimostrare, rispetto alla generalità dei casi analoghi (Cass.
27/05/2019, n. 14364). Se, infatti, è ormai pacifico che al danno morale possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un'erronea pretermissione di tali profili, sia necessario che il ricorrente deduca di avere specificamente
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 11 di 14 lamentato pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi (Cass. 17/10/2016, n. 20925; Cass. 29/04/2020, n. 8391).
La liquidazione eseguita applicando le cd. “tabelle milanesi”, dunque, non cancella il danno morale, bensì procede ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale), determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno (ex multis: Cass.
27/04/2018, n. 10156; Cass. 31/10/2017, n. 25817), fatto salvo il riconoscimento di un'autonoma e rilevante consistenza di ulteriore pregiudizio non già ricompreso nel valore tabellare, laddove esso venga dedotto e adeguatamente provato da parte del danneggiato.
Passando quindi alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale alla luce dell'orientamento interpretativo contenuto nelle sentenze della Suprema Corte innanzi citate, tenuto conto del grado d'invalidità patito in relazione alla età, considerando le tabelle di liquidazione del Tribunale, il danno non patrimoniale da invalidità permanente va liquidato in €.6.992,16 (comprensivo del danno morale quantificato in €.2.213,96)) cui va aggiunto il danno da invalidità temporanea, che sulla base della entità e durata indicate dal c.t.u. viene liquidato, secondo le citate tabelle, in €.
1.864,35, per un totale complessivo di €.8.856,49, oltre interessi
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 12 di 14 legali con decorrenza dalla notificazione della domanda e fino al soddisfo. Inoltre, va riconosciuto anche quanto sostenuto dall'attore per le spese mediche documentate e presenti in fascicolo nella misura di €. 2.541,36.
Poiché dagli atti risulta che la copertura assicurativa era prestata anche per la responsabilità civile e non si limitava alla sola polizza infortuni in favore degli studenti, la compagnia assicuratrice convenuta va condannata a tenere indenne l'Amministrazione convenuta di quanto quest'ultima è chiamata a rispondere a titolo risarcitorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n.55.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna il E_
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento
[...]
in favore di della complessiva somma di Parte_1
€.11.397,85 di cui €.8.856,49 a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale ed €. 2.541,36 per spese mediche, oltre interessi legali a far data dalla notificazione della citazione di primo grado;
2) condanna il E_
, in persona del pro tempore, al pagamento in
[...] CP_2
favore di delle spese di giudizio, che si Parte_1
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 13 di 14 liquidano in €.264,00 per esborsi, spese di CTU (come liquidate con separato provvedimento del 01.12.2023) ed €.5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% nonché IVA e CPA secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.ti Giovanni
Pastore e Raffella Nadia Coppola;
3) condanna la Controparte_9
a tenere indenne il
[...] [...]
, di quanto oggetto della condanna E_
di cui al capo n.1), nonché al pagamento delle spese processuali in favore del predetto , che liquida in €.3.381,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, nonché IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Napoli il 24.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 727 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: risarcimento del danno, vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Giovanni Pastore e
Raffaella Nadia Coppola, presso il cui studio elett.te domicilia in
Caserta alla via Unità Italiana 77, come in atti;
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 CP_2
pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia, in Napoli alla Via A.
Diaz n. 11;
CONVENUTO
E
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 1 di 14 ; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
E
– RAPPRESENTANZA Controparte_4 [...]
(P. IVA , C.F. , in CP_5 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. GIUSEPPE RUSSO, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Largo F. Torraca n. 71;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per le precisazioni delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito e lo scambio di note scritte, parte attrice, il convenuto e l'impresa CP_1
assicuratrice chiamata in causa si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, chiedendo l'assegnazione della causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il
[...]
nonché il Controparte_6 [...]
al fine di chiederne la condanna al Controparte_3
risarcimento delle lesioni personali riportate in seguito ad un infortunio verificatosi all'interno della succursale del convenuto
, in S. Nicola La Strada (CE), all'epoca da lui frequentato. CP_7
L'attore, minorenne al momento del fatto - ma frattanto divenuto
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 2 di 14 maggiorenne - asseriva che in data 26.09.2012, alle ore 11,45 circa, all'interno della palestra dell'istituto scolastico, durante l'ora di scienze motorie, in presenza del docente , Testimone_1
mentre era intento ad effettuare esercizi inerenti allo sport di tennis da tavolo, veniva colpito sul naso da un altro compagno di classe. Quest'ultimo nell'azione di colpire la pallina con la racchetta estendeva all'indietro il braccio e senza avvedersene colpiva in modo brusco e violento il naso dell'attore.
Successivamente, il danneggiato veniva portato dalla madre al
P.S. dell'ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta ove gli veniva diagnosticata “frattura ossa nasali”. In seguito, si sottoponeva ad una serie di controlli e poi a degli interventi.
L'attore, dunque, asseriva la sussistenza di responsabilità dell'istituto scolastico per i danni da lui subiti, in virtù del rapporto contrattuale tra l'alunno e la scuola, asserendo che la stessa è tenuta a mettere in partica tutti gli accorgimenti e le dovute cautele volte a preservare l'incolumità degli allievi. In particolare, l'attore sostiene che era dovere dell'insegnante vigilare affinché gli alunni tenessero una idonea distanza di sicurezza dai giocatori considerando anche le ridotte dimensioni della stanza adibita al gioco del ping pong.
Si costituiva il , la Controparte_6
quale negava la responsabilità della pubblica amministrazione citata in merito all'accadimento, affermando che l'evento dannoso non poteva essere evitato o prevenuto, e che lo stesso rientrava
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 3 di 14 nell'alea dell'eventuale rischio che l'espletamento di ogni attività sportiva può comportare. Inoltre, chiedeva di chiamare in causa la società assicurativa in virtù di una polizza Controparte_4
stipulata tra l'istituto scolastico e le già menzionata assicurazione.
In seguito ad atto di chiamata in causa, si costituiva dunque la predetta società, la quale, innanzitutto, eccepiva la prescrizione del diritto e che il danno lamentato non rientrava tra quelli previsti nella polizza stipulata. Nel merito, contestava la ricostruzione della vicenda così come riportata nell'atto introduttivo, sostenendo la responsabilità del danneggiato nella verificazione dell'evento lesivo, individuando l'accaduto come evento sportivo, legato dunque ai caratteri dell'accidentalità e della repentinità, non riconducibile né alla responsabilità contrattuale né a quella extracontrattuale.
Così riassunti gli elementi essenziali della vicenda processuale in esame, si evidenzia anzitutto che l'attore agisce deducendo la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e che la domanda è stata notificata ed introdotta prima del decorso del termine decennale calcolato a far data dall'evento, per cui l'eccezione di prescrizione non è fondata.
Passando al merito, si osserva che in giurisprudenza è pacifico che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 4 di 14 nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso); da ciò deriva la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto. La natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all'istituto scolastico, che deriva dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175
e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica
(come nel caso in esame), essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (ex multis: Cass.
28/04/2017, n. 10516 – Cass. del 19/01/2024 n. 2114.)
Quest'ultima sentenza riguarda la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che:
- la responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno ha natura contrattuale.
- l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento e l'evento di danno grava sull'attore.
- l'istituto scolastico ha l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o la causa non imputabile che ha reso impossibile l'adempimento.
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 5 di 14 In conformità Cassazione n. 5118 del 17 febbraio 2023 -
Cassazione n. 8849 del 31 marzo 2021. Queste sentenze confermano l'orientamento della Corte di Cassazione sulla natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico e sulla distribuzione dell'onere della prova.
È quindi pacifica l'applicabilità del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante, per la cui dimostrazione occorre che siano provate l'adozione di idonee misure di protezione (Cass. 04/02/2014, n.
2413; Cass. 15/02/2011, n. 3680; Cass. 10/10/2008 n.24997).
La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (Cass. 19/07/2016,
n. 14701).
Presupposto della responsabilità della scuola e dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 6 di 14 vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti (Cass. 08/06/2018, n. 14910).
Da quanto innanzi deriva l'unica parte titolare dal lato passivo dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è
l'Amministrazione convenuta, mentre la compagnia assicuratrice è una mera chiamata in garanzia da quest'ultima, sicché, non essendo passivamente obbligate nei confronti dell'attore (non si verte in ipotesi di azione diretta come nel caso della circolazione stradale), è chiaro che l'eventuale prova liberatoria dell'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico grava unicamente sull'amministrazione convenuta, che viceversa non ha provveduto a fornirla.
Nella fattispecie, dalle risultanze istruttorie emerge che l'alunno
(all'epoca minorenne), mentre praticava la disciplina scolastica di attività motorie nella palestra dell'istituto, riportava l'infortunio per cui chiede il risarcimento;
l'infortunio si è quindi verificato mentre il minore era sotto la custodia e vigilanza degli insegnanti
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 7 di 14 e collaboratori scolastici, per cui incombeva sull'Istituto provare di aver posto in essere tutto quanto opportuno ed esigibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso;
in mancanza di tale prova, non può che affermarsi la responsabilità risarcitoria dell'istituto scolastico. Ciò posto con riguardo all'an debeatur e passando quindi alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va rilevato che attraverso la c.t.u. – espletata in maniera approfondita ed esauriente – si è accertato che dall'infortunio sono scaturite lesioni dalle quali sono derivate un'invalidità temporanea totale di gg. 15, un'invalidità temporanea parziale di 15 giorni che può intendersi al 75 % e un'invalidità temporanea di ulteriori 15 giorni che può intendersi al 50%, nonché postumi invalidanti permanenti quantificati in misura pari al 4%.
Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione.
Ciò posto, occorre quindi procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale. Procedendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, va rilevato che, a partire dalla nota sentenza n.26972 resa dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data
11.11.2008, che ha svolto una complessiva ed esaustiva valutazione della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 8 di 14 omnicomprensiva all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, non si ritiene, inoltre, possibile estrapolare e presumere l'esistenza necessaria e presuntiva di una categoria autonoma definita come danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza psichica transeunte e distinta dagli altri danni non patrimoniali: il patimento morale e psichico transeunte, infatti, non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tener conto nella liquidazione del danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Le successive e più recenti sentenze della Corte di
Cassazione hanno precisato e chiarito come, pur affermando che danno morale e biologico non sono autonome categorie di danni, il giudice debba comunque tenerne conto ai fini della liquidazione del risarcimento, in quanto descrivono la lesione subita, e che la insuscettibilità di suddivisione in categorie del danno non patrimoniale non consente di omettere la considerazione del patimento morale, bensì impone soltanto di ricondurre ad una categoria unitaria il pregiudizio derivante dalla lesione di tutti gli interessi inerenti la persona e non connotati da rilevanza economica. La più recente giurisprudenza ha dunque chiarito che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito (Cass.13/04/2018, n. 9196), considerando che il danno biologico corrisponde alla componente
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 9 di 14 dinamico-relazionale del pregiudizio e comprende i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, mentre non comprende la sofferenza morale, per cui la liquidazione del danno biologico potrà subire un incremento rispetto ai valori tabellari, tramite ulteriore personalizzazione, solo laddove venga dimostrata o presunta la ricorrenza in capo alla vittima di conseguenze dinamico-relazionali anomale e peculiari (Cass. 27/03/2018, n.
7513; Cass. 15/05/2018, n. 11754). Le tabelle del Tribunale di
Milano, modificate nel 2009 in seguito alle sentenze delle sezioni unite del 2008, non hanno cancellato il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale); dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno
(Cass. 27/04/2018, n. 10156 ); nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni e parametri che si applicano ai casi particolari, è quindi necessario applicare i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 10 di 14 danno da invalidità permanente sotto il profilo di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già definita in termini di "danno morale", che nelle versioni tabellari precedenti avevano trovato invece separata liquidazione, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 sono state incluse nel punto base, così da operare non sulla valutazione di invalidità, bensì con incremento equitativo della disposta quantificazione, restando in facoltà del giudice procedere alla personalizzazione del danno in caso di sussistenza di particolari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente e più rilevante considerazione (Cass.15/05/2018, n. 11754; Cass.
11/11/2019, n. 28988). La personalizzazione del danno non si basa quindi su di un automatismo legato al punto di invalidità, ma postula l'individuazione di circostanze di danno "ulteriori" rispetto a quelle "ordinarie", che sono infatti già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare, in quanto la personalizzazione consegue a fronte di un maggior pregiudizio, che il danneggiato deve dimostrare, rispetto alla generalità dei casi analoghi (Cass.
27/05/2019, n. 14364). Se, infatti, è ormai pacifico che al danno morale possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un'erronea pretermissione di tali profili, sia necessario che il ricorrente deduca di avere specificamente
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 11 di 14 lamentato pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi (Cass. 17/10/2016, n. 20925; Cass. 29/04/2020, n. 8391).
La liquidazione eseguita applicando le cd. “tabelle milanesi”, dunque, non cancella il danno morale, bensì procede ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale), determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno (ex multis: Cass.
27/04/2018, n. 10156; Cass. 31/10/2017, n. 25817), fatto salvo il riconoscimento di un'autonoma e rilevante consistenza di ulteriore pregiudizio non già ricompreso nel valore tabellare, laddove esso venga dedotto e adeguatamente provato da parte del danneggiato.
Passando quindi alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale alla luce dell'orientamento interpretativo contenuto nelle sentenze della Suprema Corte innanzi citate, tenuto conto del grado d'invalidità patito in relazione alla età, considerando le tabelle di liquidazione del Tribunale, il danno non patrimoniale da invalidità permanente va liquidato in €.6.992,16 (comprensivo del danno morale quantificato in €.2.213,96)) cui va aggiunto il danno da invalidità temporanea, che sulla base della entità e durata indicate dal c.t.u. viene liquidato, secondo le citate tabelle, in €.
1.864,35, per un totale complessivo di €.8.856,49, oltre interessi
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 12 di 14 legali con decorrenza dalla notificazione della domanda e fino al soddisfo. Inoltre, va riconosciuto anche quanto sostenuto dall'attore per le spese mediche documentate e presenti in fascicolo nella misura di €. 2.541,36.
Poiché dagli atti risulta che la copertura assicurativa era prestata anche per la responsabilità civile e non si limitava alla sola polizza infortuni in favore degli studenti, la compagnia assicuratrice convenuta va condannata a tenere indenne l'Amministrazione convenuta di quanto quest'ultima è chiamata a rispondere a titolo risarcitorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n.55.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna il E_
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento
[...]
in favore di della complessiva somma di Parte_1
€.11.397,85 di cui €.8.856,49 a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale ed €. 2.541,36 per spese mediche, oltre interessi legali a far data dalla notificazione della citazione di primo grado;
2) condanna il E_
, in persona del pro tempore, al pagamento in
[...] CP_2
favore di delle spese di giudizio, che si Parte_1
Proc. R.G.n.727/2020 – sentenza Pagina 13 di 14 liquidano in €.264,00 per esborsi, spese di CTU (come liquidate con separato provvedimento del 01.12.2023) ed €.5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% nonché IVA e CPA secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.ti Giovanni
Pastore e Raffella Nadia Coppola;
3) condanna la Controparte_9
a tenere indenne il
[...] [...]
, di quanto oggetto della condanna E_
di cui al capo n.1), nonché al pagamento delle spese processuali in favore del predetto , che liquida in €.3.381,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, nonché IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Napoli il 24.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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