Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 395/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 395/2022 R.G., promossa
DA
(Cod. Fisc. - Part. IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro-tempore Dott. con sede in Cupramontana (AN) Via Persona_1
Nazario Sauro n. 1, in forza di delibera n. 160 del 27/12/2021 della Giunta Municipale del rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Bendia giusta Parte_1
procura speciale su foglio separato congiunto all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliato in Jesi (AN) presso lo studio del difensore in Via Pasquinelli
n. 2/A,
ATTORE opponente
CONTRO
C.F. con sede in Jesi (AN), Viale Don Controparte_1 P.IVA_2
Minzoni n. 3/B, in persona dei Curatori Dott. e Avv. Edoardo Boscarato, CP_2
rappresentato e difeso (in forza di programma di liquidazione approvato dal Giudice
pagina 1 di 23
CONVENUTO opposto
CONTRO
Controparte_3
(c.f.: ),
[...] P.IVA_3 Controparte_4
in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola D'Ilio
(C.F.: ) in virtu' di procura generale alle liti per atto del Notaio C.F._1
del 27 novembre 2018 Rep. n. 1862, elettivamente domiciliato presso Persona_2
l'Avvocatura dell'INAIL in AN, Via Piave, n. 25;
- TE CHIAMATO IN CAUSA
(CF CP Controparte_6
) rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Mazzaferri in virtù di procura P.IVA_4
generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del notaio di Roma, Persona_3
elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in AN via San
Martino, 23,
TE CHIAMATO IN CAUSA
(C.F ), Controparte_7 P.IVA_5 [...]
, con sede Controparte_8
ad AN, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata ad AN,
Via Santa Margherita 11/a, presso lo studio dell'avv. Giovanni Tricarico che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine dellacomparsa di costituzione e risposta,
TE CHIAMATO IN CAUSA
oggetto: opposizione decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 24.10.2024
pagina 2 di 23 per l'attore opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di AN, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva ad causam del
con contestuale pronunzia di absolutio ab istantia e, per Parte_1
l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di AN N.
1655/2021 (R.G. n. 5398/2021) emesso il 02/12/2021 e notificato il 17/12/2021; nel merito: - per le ragioni ed eccezioni tutte esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed in esito alla loro positiva delibazione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di AN N. 1655/2021 (R.G. n.
5398/2021) emesso il 02/12/2021 e notificato il 17/12/2021, nel rigetto di ogni avversaria domanda;
nel merito ed in via subordinata: - per le ragioni dedotte al punto B dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, così come ribadite nell'atto di citazione in chiamata in causa di terzi, dichiarare ed accertare (nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del l'esclusiva tenutezza dell' Controparte_1 [...]
(Cod. Fisc.: , Part. IVA: Controparte_9 P.IVA_4
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via P.IVA_6
Ciro Il Grande n. 21, dell' Controparte_3
, (Cod. Fisc.: - Part. IVA:
[...] P.IVA_3
), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IVA_7
Roma, Via IV Novembre n. 144, e della (Cod. Controparte_10
Fisc. - Part. IVA: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_5
sede legale ad AN, Via Pieto Filonzi n. 9, nei confronti del Controparte_1
-in ragione e sino a concorrenza degli atti solutori rispettivamente
[...]
eseguiti in loro favore dal ed, in ogni caso, Parte_1
dichiarare sempre l' Controparte_9
(Cod. Fisc.: , Part. IVA: ) in persona del legale P.IVA_4 P.IVA_6
pagina 3 di 23 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro Il Grande n. 21, l'
[...]
Controparte_3
, (Cod. Fisc.: - Part. IVA: ), nella persona del
[...] P.IVA_3 P.IVA_7
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144, e la (Cod. Fisc. - Part. IVA: in CP_10 Controparte_10 CP_8 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale ad AN, Via Pietro
Filonzi n. 9, tenuti -in ragione e sino a concorrenza degli atti solutori rispettivamente eseguiti in loro favore dal - a garantire o manlevare Parte_1
il da ogni pregiudizievole effetto discendente dal Parte_1
denegato accoglimento delle domande del con ogni Controparte_1
pertinente capo di accertamento e di condanna anche direttamente in favore del
o, in ogni caso, con condanna dei predetti Enti qui Controparte_1
chiamati in causa a restituire al tutte le somme Parte_1
denegatamente statuite in condanna (comprensive delle spese di lite) a carico di esso
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorario di lite.”. Pt_1
per il convenuto opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare, -concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e per le ragioni di cui in narrativa, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1655/2021 (R.G. 5398/2021) emesso dal Tribunale di AN in persona della Dott.ssa Valentina Rascioni in data 2.12.2021, in favore di ritualmente e tempestivamente notificato in Controparte_1
data 17.12.2021, stante che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione.
Nel merito, in accoglimento delle eccezioni e delle deduzioni di cui in narrativa, respingere la avversa opposizione, con qualsiasi statuizione, siccome inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
pagina 4 di 23 Per il terzo chiamato, “rigetto della domanda proposta dal CP_3 [...]
nei confronti dell' ; con vittoria di spese di lite”. Parte_1 CP_3
Per il terzo chiamato, “ voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, rigettare CP
la domanda proposta dal nei confronti dell per i motivi Parte_1 CP
esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per il terzo chiamato, “voglia il Tribunale prendere atto che all'istante non è CP_7
mai stata richiesta prima d'ora la restituzione della somma di euro 8350,00, restituzione che pertanto sarà effettuata una volta che il Tribunale deciderà di accogliere detta richiesta;
con vittoria di spese in ipotesi di indebita resistenza.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione il proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1655/2021 del 02.12.2021 emesso dal Tribunale di AN in favore del per un credito di € 75.680,81, oltre interessi e spese Controparte_11
di procedura, derivante da lavori appaltati alla credito portato dalla CP_11
fattura n. 941/005 da essa emessa in data 25.6.2012.
A fondamento dell'opposizione l'ente sosteneva che il credito rivendicato non aveva ragion d'essere, avendo già provveduto al pagamento dell'importo fatturato mediante il cd. intervento sostitutivo imposto dal DPR 207/2010, regolamento disciplinante la materia degli appalti pubblici e disponente che, in ipotesi di Durc irregolare afferente all'impresa appaltatrice, la stazione appaltante deve corrispondere il dovuto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile (art. 4).
Pertanto il comune di dopo aver comunicato in data 01.7.2013 ad Parte_1 CP
e di essere in procinto di attivare l'intervento sostitutivo attesa CP_3 CP_10
l'irregolarità del Durc emesso il 22.5.2013 (doc. 5, 6 e 7, fasc. opponente) e dopo aver ricevuto da detti enti conferma della persistenza della irregolarità con note del 2-7/2013
(doc. 17, 18 e19, fasc. opponente), provvedeva in data 12.08.2013 a versare la somma di
€ 61.561,79 in favore dell' , di € 5.920,00 in favore dell' e di € 8.350,00 in CP CP_3
favore della di AN (doc.ti nn. 11-12- 13 fasc. opponente). Controparte_10
pagina 5 di 23 Sosteneva l'opponente di aver legittimamente operato, in conformità a disposizione imperativa di legge, e che pertanto il pagamento era da considerarsi liberatorio. Eccepiva preliminarmente difetto di legittimazione passiva sostenendo che eventuale ripetizione del pagamento dovesse essere rivolta all'IE (i tre enti, e ), CP CP_3 CP_10
altrimenti determinandosi la perversa situazione di dover pagare doppiamente per la medesima posta, e nel merito ribadiva la correttezza del proprio operato non potendo applicarsi al concordato preventivo - peraltro liquidatorio e non in continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. -, la disciplina di cui all'art. 5 D.M. del 24.10.2007 (decreto
Ministero Lavoro) che obbliga a ritenere il Durc regolare allorchè le sospensioni dei pagamenti siano determinati da disposizioni legislative, non sussistendo nel caso di specie ipotesi di sospensione automatica.
Riportava poi contenuto della nota del Ministero del lavoro del marzo 2013, riferita al solo particolare caso del concordato preventivo in continuità aziendale, che testualmente si trascrive: “…omissis… in proposito è lo stesso Ministero del Lavoro con nota
4323/2013 a precisare che il richiamato disposto di cui all'art. 5, comma II°, lettera b)
D.M. 24/10/2007 non trova applicazione nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e l'emanazione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis della Legge Fallimentare, con la conseguenza che, in ogni caso, nessun DURC regolare potrebbe essere rilasciato prima dell'omologa stessa” (atto di opposizione, pag. 13), per rilevarne duplice conclusione: che non si trattava nel caso di specie di concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L.F., ed in aggiunta che l'intervento sostitutivo era avvenuto prima dell'omologa del concordato da parte del Tribunale, e dunque era da reputarsi solutorio.
Aggiungeva poi che neppure corrispondeva a verità che i debiti previdenziali ed assistenziali della fossero soltanto pregressi, ovverosia anteriori alla CP_11
domanda di concordato, ma che al contrario parte di essi atteneva a esposizioni maturate durante la pendenza della procedura di concordato, pertanto rientrando tra i crediti pagina 6 di 23 privilegiati di procedura e non tra quelli previsti dall'art. 168 L.F (norma che pure reputava non applicabile al concordato).
Riteneva comunque doveroso estendere il contraddittorio ad e ai CP CP_3 CP_10
sensi dell'art. 106 cpc, per essere manlevato in caso di condanna al pagamento della somma portata dal D.I. opposto, ed invocando nei loro confronti diverse azioni articolate in modo progressivo, ovverosia azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., di indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., azione risarcitoria per violazione dei principi generali di correttezza e buona fede scanditi dagli artt. 1175, 1337 c.c., azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. e di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Si costituiva il Fallimento opposto illustrando le vicende che avevano interessato la dopo il contratto di appalto concluso con il comune di CP_11 Parte_1
Evidenziava che, a seguito di domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata da ex art. 160 L.F. mediante la cessione di tutto il CP_11
patrimonio, con dismissione di ogni bene ed attività aziendale nonché l'incasso di tutti i crediti vantati dalla società, con decreto iscritto nel Registro Imprese in data 17.9.2012 il
Tribunale di AN aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società ai sensi dell'art. 163 L.F. (doc. 2 e 3 fasc. opposta), poi Parte_2
con successivo decreto depositato in data 24.9.2013 lo aveva omologato (doc. 4) e, successivamente, con sentenza n. 21 del 6.3.2019 “previa risoluzione del concordato preventivo omologato con decreto del 24.9.2013” aveva dichiarato il fallimento della
(doc. 5). Parte_2
Sosteneva il fallimento che tali vicende concorsuali intervenivano dopo che si era concluso il rapporto contrattuale con il per il quale la società, Parte_1
ancora in bonis, emetteva in data 25.6.2012 la fattura n. 941/005 di € 75.680,81 “quale
3° S.A.L. per lavori di manutenzione straordinaria presso Piazza Cavour e Corso
Leopardi a Cupramontana (AN)” (doc. 6) e che tale importo e la sua debenza da parte del non erano stati contestati. Parte_1
pagina 7 di 23 Sosteneva che il comune di erroneamente attuava l'intervento sostitutivo Parte_1
in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) d.m. del 24.10.2007 (all'epoca vigente e poi trasfuso nel D.M. 30.1.2015) ove la sospensione dei pagamenti contributivi avvenga a seguito di disposizioni legislative, sussiste la regolarità contributiva (con il conseguente rilascio di DURC positivo), trovando detta deroga applicazione per tutte le tipologie di concordato, (liquidatorio, in continuità, anche indiretta) ivi compreso il preconcordato.
Richiamava inoltre il divieto posto dagli artt. 51 e 168 l. fall. di pagamento di debiti pregressi, individuando in essi le “disposizioni legislative” che obbligano a ritenere il
DURC positivo anche in presenza di inadempienze.
Avendo la richiesto il concordato preventivo in data 17.9.2012, il pagamento CP_11
effettuato dal comune di agli enti , e Parte_1 CP CP_3 CP_10
successivamente alla anzidetta iscrizione, non doveva configurarsi liberatorio, restando così la società ora in , creditrice della somma di € Controparte_1 CP_1
75.680,81.
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito di autorizzazione concessa all'opponente di chiamare in causa CP CP_3
e , si costituivano detti enti e così, segnatamente: CP_10
a)- l' chiedeva il rigetto della domanda svolta dal nei CP_3 Parte_1
confronti dell' , pur formulata in via subordinata, sostenendo che l'intervento CP_3
sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 5 ottobre 201 n.207 avveniva su autonoma iniziativa del senza effettuare alcun Parte_1
accertamento sull'effettiva debenza delle somme.
Asseriva in estrema sintesi e con motivazioni varie l'infondatezza delle pretese risarcitorie del in tutte le diverse declinazioni articolate;
Parte_1
b)- l' rilevava che il pagamento ricevuto dal comune era stato eseguito CP
legittimamente e che, ove si fosse statuito il contrario e dunque nell'ipotesi di passaggio pagina 8 di 23 allo scrutinio della domanda subordinata di manleva proposta contro di essa, comunque non sussisteva alcuna sua responsabilità.
Deduceva così che la società in data 30.7.2012 aveva chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo liquidatorio ex art. 160 L.F (con cessione dei beni ai creditori) e che in questa situazione non aveva titolo ad ottenere Durc positivo, ostandovi l'art. 4 c.2 del DPR 207/2010 correttamente attivato dalla stazione appaltante.
Osservava inoltre che la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art.161 L.F.. non poteva determinare alcun effetto di spossessamento assimilabile a quello previsto in caso di fallimento dall'art. 44 L.F.
Aggiungeva poi che la legittimità del Durc irregolare emesso il 22.5.2013 (l'omologa del concordato è del 24.9.2013) derivava anche: “…omissis.. dal messaggio n. CP
4925 del marzo 2013 con il quale l' chiarisce che, secondo le direttive ministeriali, CP
alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciata la regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in esame che, essendo diretta al risanamento dell'attività aziendale, verrebbe ad essere disattesa ove "si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all'apertura della procedura stessa".
L'impresa ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis potrà ottenere il Durc regolare in presenza delle seguenti condizioni:
- la "sospensione" dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell'apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
- il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all'articolo 186-bis, comma 2, lettera c) L.F.;
- il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l'integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
In tal caso, aggiunge l' sempre richiamandosi alle direttive ministeriali, "la CP
regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di
pagina 9 di 23 omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all'art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l'irregolarità dell'impresa" (comparsa costituzione pag. 6). CP
Affermava in definitiva che l'unico caso di concordato preventivo che poteva CP
consentire all'impresa di essere considerata regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese ed il decreto di omologazione era quello del concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F., a condizione che il piano di cui all'art. 161 L.F., prevedesse l'integrale soddisfazione dei crediti dell' , CP
dell' e della . CP_3 CP_12
A tal proposito riferiva di: “ … nota Ministero del Lavoro 4323/2013 che ha precisato che il richiamato disposto dell'art. 5 comma II lettera b) D.M. 24/10/2007 non trova applicazione nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e l'emanazione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis della legge fallimentare” (comparsa costituzione pag. 7), CP
con la conseguenza che, in ogni caso, nessun DURC poteva essere rilasciato prima dell'omologa stessa.
Rilevava poi che la aveva Durc irregolare anche per inadempienze CP_11
relative a mesi successivi alla presentazione della domanda di concordato (mesi
7/8/10/2012), per cui non si trattava soltanto di debiti anteriori alla procedura di concordato, ma di debiti insorti anche durante essa.
Osservava pertanto che i pagamenti eseguiti nell'agosto 2013 dal comune di all' attenevano a situazioni debitorie maturate in capo all' Parte_1 CP [...]
nella pendenza della procedura di concordato e quindi di segno particolarmente CP_1
privilegiato siccome ricadente anche nel regime di prededuzione.
Aggiungeva che non essendo stato revocato dalla Curatela il pagamento fatto all' , CP
l' non poteva essere dichiarato tenuto a garantire o manlevare il medesimo CP Pt_1
da ogni pregiudizievole effetto discendente dall'accoglimento delle domande del pagina 10 di 23 da qui l'infondatezza della domanda di ripetizione Controparte_1
dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Deduceva poi che l appellato in data 01.7.2013 dal di CP Pt_1 Parte_1
quale Stazione Appaltante con dichiarazione di intento che dava atto di voler attivare l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (art. 4 comma 2 DPR 207/2010), con nota del 03.7.2012, inoltrata anche ai Commissari giudiziali, comunicava le modalità per il pagamento ed evidenziava che la società risultava essere in concordato preventivo e che
“sarà cura ed interesse dei Commissari Giudiziali provvedere a comunicare a Codesto
Comune eventuali osservazioni sulla destinazione della somma in questione”: il Pt_1
con due F24 in data 12.8.2013 provvedeva a versare la somma di € 59.382,81 e la somma di € 1.893,00 mentre nessuna obiezione perveniva dai commissari giudiziali.
Contestava pertanto di aver indotto in errore il comune;
c)- l , non prendeva posizione sulla questione giuridica agitata tra le Controparte_7
parti contendenti (comune e curatela), limitandosi ad osservare l'inutilità della propria chiamata in causa perché non preceduta da alcuna richiesta extragiudiziale, nonché dell'azione promossa dalla curatela per essere tutte le somme richieste in restituzione garantite da privilegio ex articolo 2751 bis n.1 c.c..
Concludeva affermando di volersi conformare alla decisione del Tribunale laddove fosse stata condannata alla restituzione della somma di euro 8.350,00.
Concessi i termini per l'appendice scritta ex art. 183 c.6 cpc, parte opposta non depositava alcuna memoria, mentre parte opponente integrava la documentazione a sostegno della propria linea difensiva.
In esito ad istruttoria documentale all'udienza del 24.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. La domanda ingiuntiva proposta dal è infondata e deve essere respinta. CP_1
Va accolta di conseguenza l'opposizione avanzata dall'opponente
[...]
ritenendosi purtuttavia che la eccezione di difetto di legittimazione Parte_1
passiva sollevata in via pregiudiziale vada scrutinata nel merito.
pagina 11 di 23 Giova ripercorrere sinteticamente ed in ordine cronologico i fatti salienti emersi in giudizio, anche a seguito del principio di non contestazione scandito dall'art. 115 cpc.
Risulta dunque che:
- a seguito di domanda di concordato preventivo liquidatorio proposta da CP_11
ex art. 160 L.F. comma 1 lett. a), ovverosia mediante la cessione di tutto il patrimonio, con dismissione di ogni bene ed attività aziendale nonché l'incasso di tutti i crediti vantati dalla società, con decreto del Tribunale di AN -iscritto il 17.9.2012 nel
Registro Imprese- è stata aperta la relativa procedura ai sensi dell'art. 163 L.F. (doc. 2 e
3 fasc. opposta);
- con pagamenti del 12.08.2013 il comune di attivato l'intervento Parte_1
sostitutivo ex art. 4 DPR 207/2010, ha versato la somma di € 61.561,79 in favore dell' , di € 5.920,00 in favore dell' e di € 8.350,00 in favore della CP CP_3 CP_10
di AN (doc.ti nn. 11-12- 13 fasc. opponente);
[...]
- i pagamenti hanno riguardato sia debiti anteriori alla procedura di concordato sia debiti insorti in costanza di procedura: il Durc emesso il 23.5.2013 (allegato 4 al fascicolo opponente) fa riferimento a crediti relativi sia all'anno 2013 sia al periodo antecedente
(dal 2008 per ed il dato trova conferma nelle puntuali allegazioni di parte CP
opponente ed mai contestate dalla curatela;
CP
- con successivo decreto depositato in data 24.9.2013 il Tribunale di AN ha omologato il concordato preventivo (doc. 4 fasc. opposta) e, successivamente, con sentenza n. 21 del 6.3.2019 “previa risoluzione del concordato preventivo omologato con decreto del 24.9.2013” ha dichiarato il fallimento della (doc. 5 fasc. Parte_2
opposta).
Poiché occorre dirimere la controversa interpretazione data alla normativa di riferimento, occorre in via preliminare esaminare il quadro normativo che ha disegnato l'istituto del Documento Unico di Regolarità Contributiva e calarlo nella disciplina dell'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti (negli appalti pubblici) e del concordato preventivo.
pagina 12 di 23 - lo scenario normativo:
A seguito della sua introduzione con L. 296/2006 il Durc è stato attuato da un primo decreto ministeriale del 24/10/2007 pubblicato sulla G.U. n. 279 del 30/11/2007 che all'art. 5 ha così statuito:
“Art.
5. Requisiti di regolarità contributiva
1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a)correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
b)sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
3. La regolarità contributiva nei confronti della sussiste in caso di: CP_10
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla , per ciascun operaio, di un numero di CP_10
ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole”.
A seguito della introduzione del Codice degli appalti pubblici con DLG 163/2006, il regolamento esecutivo emanato con DPR 207/2010 ha disposto all'art. 4 comma 2:
pagina 13 di 23 “Art.
4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore:
1. omissis
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. omissis”.
Successivamente con decreto ministeriale del 30/01/2015 pubblicato in G.U. n.125 del
1/6/2015 agli artt. 3 e 5 è stato così disposto:
“Art.
3. Requisiti di regolarità
1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall' dall' o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti CP CP_3
della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli
Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
pagina 14 di 23 d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna
Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
Art.
4. omissis
Art.
5. Procedure concorsuali
1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista
l'integrale soddisfazione dei crediti dell dell' e delle Casse edili e dei CP CP_3
relativi accessori di legge.
2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione CP CP_3
all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti
pagina 15 di 23 di e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di CP CP_3
apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di e Casse edili e dei relativi accessori di CP CP_3
legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di e CP CP_3
dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.”.
Fermandoci a tale momento, per l'utilità che qui interessa ratione temporis considerando che i fatti per cui è causa riguardano un arco temporale che va dal settembre 2012 all'agosto 2013, occorre osservare come l'originaria disposizione posta dall'art. 5 c.2 lett. b) del primo decreto ministeriale (dm 24.10.2007) disponeva che era sussistente regolarità contributiva in caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (ndr. senz'altro aggiungere).
In linea con la giurisprudenza citata dall'opponente e dall' si ritiene che la domanda CP
di concordato preventivo non possa rientrare nella categoria prevista dalla lettera b), data l'ovvia considerazione che l'istanza de qua è un atto volontario del debitore imprenditore e non certo può godere della natura di disposizione legislativa di cui alla pagina 16 di 23 deroga in oggetto: “La pendenza di una procedura di concordato preventivo soprattutto non può considerarsi alla stregua di una «disposizione legislativa» che consenta di sospendere il pagamento dei contributi previdenziali e ciò per la ragione che una procedura di concordato preventivo si apre solo per volontà del debitore, di guisa che le limitazioni ad effettuare i pagamenti, conseguenti alla domanda presentata dal debitore, debbono in definitiva ascriversi ad un atto volontario del debitore e non ad una disposizione legislativa. Dopo di che non si può far altro che ribadire che le procedure concorsuali, con le limitazioni che esse comportano ad effettuare pagamenti da parte del debitore, non sono considerate dal D.M. 24/10/2007 come causa di emissione di un
DURC che attesti la regolarità contributiva del debitore» (TAR Piemonte 27.03.2015 n.
544; conf. TAR Lazio sez. II – Roma, 26/07/2019 n. 10033; TAR LAZIO sez. III –
Roma, 2/11/2017 n. 10965; TAR Lazio sez. III – Roma, 16/01/2020 n. 538 e Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Ordinanza del 03.5.2019 allegata da opponente).
Pare infatti evidente che soltanto in presenza di inadempienze non imputabili al debitore, perché imposte da superiore volontà di legge, il durc è comunque regolare e tale ipotesi si atteggia come del tutto distante e divergente da quella in cui vi sia una mera domanda di concordato comunque ascrivibile alla categoria degli atti giuridici volontari.
Con l'entrata in vigore del codice degli appalti pubblici ed, anzi, del suo regolamento esecutivo (dpr 207/2010, art. 4), si onera la stazione appaltante di trattenere dal pagamento l'importo delle inadempienze contributive relative ai soggetti impiegati dall'appaltatore e di versarle agli enti previdenziali ed assistenziali e cassa edile (ndr. ancora una volta senza che il decreto perlustri alcuna deroga per le ipotesi di concordato preventivo).
Successivamente con D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 viene introdotto l'art. 186 bis
L.F. disciplinante il concordato preventivo con continuità aziendale, istituto che offre la stura a riconsiderare il trattamento di tale particolare categoria di concordato preventivo in termini di favore, favor accordato in virtù della particolare ratio di salvaguardia pagina 17 di 23 dell'imprenditoria e del comparto produttivo osservata nella logica di un sostegno ad una perdurante attività di impresa, e soltanto in detti termini.
Ciò condurrà difatti al D.M. 30.01.2015 (in cui è confluito il precedente dm 24.10.2007) che, all'art. 5 comma 1, prevede espressamente che in caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell' , CP
dell' e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. CP_3
In tale direzione si era peraltro già avviato il Ministero del lavoro prima dell'emissione del D.M. 30.01.2015 con sua interpretazione offerta nella nota 4323/2013 -il cui contenuto è stato veicolato nel processo mediante allegazioni di parte (citazione in opposizione e comparsa costituzione non contestate-, laddove, a fronte della CP
novella introduzione del concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis
L.F., riteneva il Ministero che alle imprese presentanti tale domanda potesse rilasciarsi
Durc regolare, seppur dopo l'omologa del concordato.
Reputa questo Tribunale che la corretta interpretazione da dare alle disposizioni normative richiamate sia, in primo luogo, quella di considerare che la domanda di concordato preventivo non valga di per sé quale causa automatica di sospensione dei pagamenti contributivi e, conseguentemente, non valga al rilascio di un Durc regolare
(art. 5 dm 24.10.2007) ed, in secondo luogo, che la sola ipotesi di concordato preventivo che possa beneficiare del trattamento di favore costituito dal rilascio di un Durc positivo
è quella del concordato in continuità aziendale ex art. 168 bis L.F. e semprechè il piano concordatario preveda l'integrale soddisfazione dei crediti privilegiati (art. 5 dm
30.1.2015). Tale è l'unico caso di sospensione automatica di pagamenti contributivi valida al rilascio del Durc.
L' interpretazione data appare quella più confacente sia al testo letterale che alla ratio della norma, per la particolare funzione economico sociale svolta dal concordato in pagina 18 di 23 continuità aziendale nell'ordinamento, che deve essere letta e calata nella dimensione più ampia dell'interesse pubblico alla salvaguardia della attività di impresa e del sistema produttivo, e poi coniugata con le particolari cautele preposte mediante la redazione di un piano concordatario che fa salvi i creditori privilegiati.
Partendo dal presupposto che il concordato preventivo è uno strumento atto a salvaguardare le aziende che versano in uno stato di crisi sanabile e cioè potenzialmente superabile, basato sulla predisposizione di un piano strutturale con il quale azienda e creditori concordano tempistica e modalità di pagamento dei debiti precedenti alla presentazione della domanda di concordato, l'impossibilità di avere l'emissione del
Durc regolare significa per l'azienda non poter completare commesse pubbliche nè partecipare ad appalti pubblici, fatto da cui conseguirebbe evidente difficoltà nel risollevarsi dalla crisi e rischio di paralisi della attività, così fallendosi gli obiettivi propri del concordato in continuità.
Da tali considerazioni prende evidentemente spunto la deroga prevista dal dm 30.1.2015
e proprio in vista di tale evoluzione normativa deve essere interpretato il precedente decreto ministeriale, del 24.10.2007 -in uno con la previsione di cui all'art. 4 del dpr
207/2010- che alcuna deroga ha apportato in generale per il concordato preventivo (ed a maggior ragione per quello liquidatorio).
Diversamente ragionando si rischierebbe di assistere ad un uso eccessivamente disinvolto dello strumento della domanda di concordato al fine di paralizzare l'intervento sostitutivo della PA, con evidente grave ripercussione negativa nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali gestori di interessi pubblici.
Si ritiene inoltre pienamente condivisibile il percorso motivazionale della ordinanza del
Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, del 03.5.2019 (RG 9252/2019) citata ed allegata dall'opponente, che peraltro, giova precisarlo, si occupa della diversa ipotesi di concordato preventivo in continuità aziendale.
Il Tribunale di Roma, premessa la non riconducibilità dalla domanda di concordato preventivo al novero delle di cui al dm 30.11.2015 art.3 in pagina 19 di 23 assenza di qualunque disposizione in tal senso, non ritiene condivisibile l'assunto che l'art. 168 L.F. conterrebbe il generale divieto di pagamenti riferibili a crediti preconcordatari effettuati nella pendenza della procedura di concordato.
Richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 7 giugno 2016 N° 11660, in senso sostanzialmente conforme, Cass 2 ottobre 2008 N° 24476 e Cass.29 novembre
2005 n° 26063), sostiene il Tribunale la piena legittimità del pagamento di debiti preconcordatari, in quanto ritenuti atti di ordinaria amministrazione, purchè non siano diretti a frodare i creditori e pertanto sanzionabili ex art. 167 c.2 L.F.
In unione a Cass. 19 febbraio 2016 nn 3324 e 3325 (tra le altre), il Tribunale osserva pure come sia errato considerare illegittimi detti pagamenti (di debiti preconcordatari) perché, anche ove eseguiti in difetto di autorizzazione, ben possono risolversi in un accrescimento, anziché in una diminuzione della garanzia patrimoniale come può avvenire per i debiti tributari e contributivi.
Ora, la pronuncia in oggetto ha affrontato la questione che ci occupa con riguardo al DM
30.1.2015, entrato in vigore successivamente al pagamento per cui è causa, tuttavia deve osservarsi come l'art. 3 del decreto ministeriale 2015 recita in modo identico al precedente e corrispondente art.5 del DM 30.11.2007 esprimendosi nei medesimi termini e cioè utilizzando la stessa definizione: “sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative”, ovverosia senza fornire alcuna indicazione di quali siano le in grado di consentire l'automatica sospensione dei contributi,
e di certo nulla dicono, entrambe le norme citate, al proposito del concordato preventivo: ragione per la quale non appaiono condivisibili le osservazioni di parte opposta sulla non riconducibilità ratione temporis della pronuncia al caso de quo.
In aggiunta il caso alla disamina di questo Tribunale attiene ad ipotesi di concordato preventivo liquidatorio, per cui neppure è dato discorrere se lo stesso acceda o meno al beneficio accordato al concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis, essendo pertanto evidente come la risposta debba essere necessariamente negativa.
pagina 20 di 23 Ad ulteriore aggiunta va considerato che il pagamento effettuato dal comune di non ha riguardato soltanto crediti pregressi (preconcordatari) ma anche Parte_1
crediti contributivi maturati durante la pendenza della procedura concordataria, circostanza questa che, anche qualora si fosse trattato di concordato in continuità aziendale (ipotesi qui esclusa), avrebbe comunque comportato emissione di Durc irregolare, non potendo rientrare detti crediti nella moratoria prevista dall'art. 186 bis e dunque non potendo godere della relativa copertura.
In definitiva deve concludersi per la piena legittimità dei pagamenti effettuati dal comune opponente in data 12.8.2013 a seguito di interpello degli enti previdenziali ed assistenziali e della cassa edile sulla perduranza dell'inadempienza contributiva, nonostante la pendenza della procedura concordataria.
Per l'effetto il D.I. n. 1655/2021 del 02.12.2021 emesso dal Tribunale di AN deve essere revocato.
In base al principio della ragione più liquida ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza, per cui parte convenuta opposta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute sia da parte attrice opponente sia dai terzi chiamati.
Vale precisare infatti che la chiamata in causa di e è stata CP CP_3 CP_10
avanzata dal comune di per comunanza di causa ex art. 106 cpc al fine di Parte_1
essere garantito per il caso di soccombenza, ad essi rivolgendo domande (che deve ritenersi formulate in via gradata) per ripetizione di indebito oggettivo, soggettivo, illecito aquiliano, ingiustificato arricchimento.
Vale osservare che la chiamata in causa degli enti suddetti trova piena giustificazione in quanto, qualora questo giudice avesse ritenuto illegittimo il pagamento eseguito dalla stazione appaltante, avrebbe dovuto transitare al varco successivo e così spingersi ad accertare la sussistenza o meno di una causa giustificatrice del pagamento a norma dell'art. 2033 c.c. ed altrettanto avrebbe dovuto progressivamente compiere per le domande avanzate in via successiva nel caso di rigetto della domanda precedente,
pagina 21 di 23 domande tutte potenzialmente in grado di giustificare la chiamata in causa non palesandosi come manifestamente infondate ed arbitrarie. E tanto segue il principio della causalità che governa la soccombenza rispetto alle spese di lite anche qualora, come nel caso concreto, l'attore non abbia spiegato domande contro i terzi chiamati.
Ciò trae ragione dal fatto che il “rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Il rimborso, peraltro, rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante si rilevi manifestamente infondata o palesemente arbitraria”
Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10364, Cass. n. 18710 del 2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012).
Le spese vanno liquidate in applicazione del d.m. n. 147 del 2022, parametri rapportati ai valori medi ed al valore della causa (scaglione da 52.001 a 260.000) ed in base alle attività effettivamente svolte, dovendosi pertanto escludere quelle relative alla fase istruttoria.
Altrettanto valga nei confronti dei terzi chiamati, per i quali tuttavia il valore va individuato in base alla domanda rispettivamente svolta contro di essi e così, per CP
(scaglione da 52.001 a 260.000), per e per (scaglione da 5.201 a CP_3 CP_10
26.000).
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1655/2021 del
02.12.2021 emesso dal Tribunale di AN;
2– condanna il C.F. con sede in Jesi Controparte_1 P.IVA_2
(AN), Viale Don Minzoni n. 3/B, in persona dei Curatori Dott. e Avv. CP_2
Edoardo Boscarato, al pagamento in favore della attrice opponente Parte_1
pagina 22 di 23 (Cod. Fisc. - Part. IVA: ) delle spese di lite che si Parte_1 P.IVA_1
liquidano in €. 11.268,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
3- condanna il C.F. con sede in Jesi Controparte_1 P.IVA_2
(AN), Viale Don Minzoni n. 3/B, in persona dei Curatori Dott. e Avv. CP_2
Edoardo Boscarato, al pagamento in favore di:
a)- (CF Controparte_9
) delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €. P.IVA_4
11.268,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge,
b)- Controparte_3
(c.f. ), delle spese di lite del
[...] P.IVA_3
presente giudizio, che si liquidano in €. 4.237, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge,
c)- (C.F ), Controparte_7 P.IVA_5 [...]
di AN, Controparte_8
con sede ad AN, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €.
4.237, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
AN, 18.02.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 23 di 23