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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5962 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Consigliere Dott. Francesco Notaro
Consigliere relatore Dott.ssa Nicoletta Celentano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 1290/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 612/2020 del 14.3.2020,
avente ad oggetto responsabilità professionale sanitaria e vertente:
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo (c.f. n. Parte_1
), per mandato in calce all'atto di appello allegato nel fascicolo CI (c.f. n. C.F. 2
telematico, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Napoli, alla via
Bakunin 161, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC Email_1 O al n. fax
08119308547;
APPELLANTE
E
,in persona del direttore generale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla citazione notificata e (c.f. n. P.IVA 1
,
allegata nel fascicolo telematico, dall'avv. Roberto Bocchini (c.f. n. ), ed C.F. 3 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Napoli, alla via Filangieri 21,
e n. fax 081415968;indirizzo PEC Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, notificato il 28.11.2016, Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la chiedendo di "accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale Parte_2
,
ed extracontrattuale per inadempimento della convenuta, in responsabilità nella misura su specificata, o in quella che sarà determinata in corso di causa a seguito di CTU, per le conseguenze patite dall'istante a seguito dell'errato trattamento, nella produzione dell'evento su descritto;
condannare pertanto la in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimentoParte_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante, esistenziale e da relazione, causati dalle gravi omissioni sopra indicate, quantificato nella somma complessiva di € 91.645,00 secondo la tabella del danno biologico adottata dal Tribunale di Milano per l'anno 2014, per il danno emergente, aumentato per questo in virtù della personalizzazione del danno come sopra evidenziato e in aggiunta al danno patrimoniale come sopra quantificato o in quella misura maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà equa e giusta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a seguito di
CTU medico legale, il tutto da contenersi nei limiti della competenza del giudice adito", con vittoria di spese.
In particolare rappresentava:
di aver sofferto di emorroidi di IV livello con prolasso mucoso del retto, patologia per la quale in data 13.7.2004, veniva già sottoposta ad intervento chirurgico di correzione del prolasso, presso l'Ospedale Pellegrini di Napoli;
- successivamente, il problema si ripresentava in data 23.4.2013, quando le veniva diagnosticato un prolasso mucoso di I grado con emorroidi recidive e prolassate, con necessità di intervento chirurgico;
CP_2seguendo le indicazioni terapeutiche, si sottoponeva perciò in data 9.5.2013 presso l'
[...] di Torre del Greco ad intervento di prolassectomia sec. Per_1 con tecnica STARR, con resezione del retto, con "duplica resezione anteriore e posteriore del retto con duplice PPH03 e 01 emostasi e zaffo", a cui seguiva in data 12.5.2013 un successivo intervento di laparotomia al fine di riparazione deiscenza anastomotica del retto, evidenziandosi una perforazione intestinale, e infine dimessa il 28.5.2013;
-in data 9.7.2013 si ricoverava nuovamente presso l'Ascalesi di Napoli, con “proctite in paziente portatrice di colostomia", sottoponendosi in data 17.7.2013 a chiusura di colostomia laterale in
FIS", sottoposta anche ad esame istologico e dimessa;
-le problematiche di salute le cagionavano stati d'ansia e depressione per cui eseguiva visite psichiatriche;
- a seguito di ulteriori disturbi, si sottoponeva a nuove visite tra febbraio e marzo 2015, e, rilevato in data 27.5.2015 un "rettocele ed intususcezione retto rettale in paziente già sottoposto a STARR con perforazione intestinale e colostomia", in data 26.10.2015 si sottoponeva ad ulteriore intervento chirurgico di plastica con protesi.
Sulla base dei fatti sopra esposti, riteneva che per un banale prolasso emorroideo, guaribile senza esiti, ed avente natura routinaria, per grave inosservanza degli obblighi assunti dall' CP_3
[...] le aveva cagionato esiti invalidanti, incidenti sui rapporti psico - relazionali.
In particolare riteneva che i chirurghi del CP_2 avevano negligentemente operato immotivata laparotomia e colostomia, eseguite senza informazione della paziente, e quindi senza consenso, nonostante le possibilità terapeutiche più conservative, ed in contrasto con il rifiuto della paziente alla tecnica operatoria adottata, peraltro senza eseguire correttamente l'esame rettocolonscopico post-operatorio.
Quantificava il danno alla salute subito in danno biologico permanente del 19%, oltre ITT ed ITP.
Evidenziava la mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 8 D.lgs 28/2010, come circostanza da cui desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. a fondamento delle sue deduzioni.
'eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per Si costituiva l' Parte_2
mancanza di puntuale ed esauriente esposizione dei fatti ai sensi dell'art. 163 n. 4 c.p.c.. Nel merito deduceva di aver agito nel pieno rispetto delle norme di legge che regolano la materia, non ravvisandosi negligenza ed imperizia nel trattamento della patologia di cui era affetta la Pt_1 "
non essendo stato immotivato il ricorso alla laparotomia e colostomia, in quanto interventi adeguati al caso, non essendovi alcuna violazione del dovere di diligenza qualificato ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., eziologicamente correlato all'aggravamento della paziente. In merito all'assenza del consenso informato, in mancanza di vincoli di forma, il chirurgo operatore riferiva la raccolta del consenso, espresso in forma orale.
Persona_2 , rinviandoNel corso del procedimento si espletava CTU, nominando all'uopo il dott. all'esito per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ma in esito alla precisazione delle conclusioni delle parti all'udienza del 5.3.2020, il giudice revocava la decisione nelle forme prefissate e introitava la causa a sentenza con rinuncia dei procuratori ai termini per comparse conclusionali e repliche. Pronunciava in data 14.3.2020 la sentenza n. 612/2020 con la quale emetteva questa decisione: "accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l' [...]
l'importo nella somma Parte_2 in persona del 1.r.p.t. a versare in favore di و Parte_1 complessiva di € 25.179,03 (18.817,12 + 6.297,63 + 64,28), comprensiva di rivalutazione ed interessi calcolati come indicato sopra" con vittoria di spese e ponendo a carico della convenuta le spese di CTU.
Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione, ritenendo chiaramente indicato il petitum e la causa petendi, e esclusa la retroattività della Parte_3 - riteneva applicabile la
-
precedente legge Balduzzi, vigente all'epoca dei fatti, e comunque, di natura contrattuale la responsabilità imputabile alla struttura sanitaria ed ai medici ivi operanti, con particolare applicazione dell'art. 1228 c.c..
Ciò detto riteneva, in punto di diritto che sul paziente gravasse l'onere della prova di dedurre l'inadempimento e provare l'esistenza del rapporto contrattuale ed il danno scaturito dall'inadempimento, ovvero l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza della patologia, restando a carico della struttura la controprova dell'esattezza della prestazione fornita, ovvero di aver prestato l'attività medica in modo diligente, essendo i peggioramenti dovuti ad eventi imprevisti e imprevedibili.
Nel caso concreto, il giudice riteneva sussistente l'inadempimento sotto due diversi profili: la mancanza di consenso informato, con specifico riferimento alla tecnica operatoria adottata (già sperimentata in precedenza con esito non definitivo), e la manchevole pianificazione pre operatoria, la quale avrebbe potuto fornire un quadro clinico anatomo funzionale più completo ed una programmazione operatoria ottimale. Riteneva, invece che: "in buona sostanza, così come emerge in maniera sicuramente più chiara dalla CTP di parte attrice, peraltro richiamata anche dal
CTU, il primo intervento in data 9.5.2013 è stato eseguito non in condizioni di urgenza (prolasso mucoso di I grado) e, tuttavia, si era proceduto ad una soluzione demolitiva quale la duplice resezione anteriore e posteriore di retto, e successivamente, diagnosticata una perforazione, ancora senza un esame rettocolonscopico, al fine di chiarire sede e natura della perforazione, descritta poi come deiescenza riscontrata a 8 cm dal margine anale, si è proceduto ad una laparotomia del tutto ingiustificata in data 12.5.2013, tanto tenuto conto che la reiescenza poteva e doveva essere suturata per via rettoscopica".
Con riferimento al primo inadempimento, relativo al consenso, riteneva tuttavia, aderendo alla giurisprudenza di legittimità in merito, enunciata dalla Cassazione n. 28985/2019, sussistente sull'attrice un particolare onere probatorio, ovvero, il nesso di regolarità causale tra la lesione dell'autodeterminazione e gli effetti pregiudizievoli, nel senso di provare il rifiuto che avrebbe opposto al medico con una compiuta informazione sugli effetti dell'atto terapeutico. Non avendo adempiuto a tale onere, non era possibile liquidare un autonomo danno, ma limitarsi al danno alla salute, conseguente all'altro inadempimento emarginato, ovvero le conseguenze invasive della tecnica operatoria prescelta.
Con riferimento a tale inadempimento, il giudice aderiva, in parte, alle conclusioni del perito, relative alla quantificazione del danno nei termini di: invalidità permanente di 9%, determinata dalla cicatrice "ombelico - sovrapubica ipocromica di circa 16 cm, intersecata dagli esiti di numerosi punti di sutura e ben apprezzabile alla comune distanza interlocutoria;
la cicatrice a decorso trasversale di circa 7 centimetri all'ipocondrio destro, lievemente ipocromica ed anch'essa ben apprezzabile ictu oculi" (...) nonché “modica diastasi dei retti addominali con piccola ernia addominale", ritenendo assorbito nel valore sopra individuato il disturbo post traumatico,
stimabile nel 1% (liquidato in € 17.692,00).
Per l'invalidità temporanea aderiva alla stima di giorni 30, di invalidità totale, ed a seguire giorni 20 di invalidità parziale al 75%, giorni 20 al 50%, giorni 20 al 25% (liquidato in € 5.880,00).
Ed infine per spese mediche veniva riconosciuto l'importo di € 60,00, da aggiungere al danno non patrimoniale complessivo di € 23.572,00.
Attualizzava detti valori, devalutandoli al momento del fatto e poi aggiungendo rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata secondo il critrio delineato dalla pronuncia della cassazione n. 1712/1995, per complessivi € 25.179,03, pari ad € 18.817,12 per IP, € 6.297,63 per IT, ed €
64,28 per danno patrimoniale.
Parte_1 chiedendo di: "1.Proponeva appello con citazione notificata il 17.4.2020, dichiarare radicalmente nulla la sentenza impugnata per violazione dei principi fissati e della relativa conseguenza di errata interpretazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1226, 2043 e 2049 c.c. e -dell'art. 196 c.p.c. omesso esame del risultato della prestazione medica per la formulazione del giudizio di inadempimento e del grado di diligenza impiegato dai professionisti difetto di attribuzione dell'onere della prova in tema di inadempimento omesso ingiusto diniego di riconoscimento del danno a seguito dell'inesatto adempimento per mancato consenso;
violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. nonché dell'art. 13 D.L. 132/2014; motivazione insufficiente e contraddittoria;
sentenza emessa in violazione artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo, e dell'art. 196 c.p.c.; per motivazione insufficiente e contraddittoria, nonché per violazione artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo in relazione alle prove assunte in giudizio nonché per l'erroneità delle dichiarazioni contenute per compressione del diritto dell'istante;
2. Riformare pertanto la sentenza impugnata e disporsi di conseguenza l'annullamento della stessa ed in accoglimento della domanda, accertata la responsabilità medica dei sanitari della struttura ospedaliera della per tutti i danni subiti dalla sig. Parte_2 Parte_1 e liquidare in suo favore la somma di € 37.513,00 per il danno biologico, compresa la personalizzazione del danno fino alla percentuale del 49%, per € 10403,00 o in quella somma che eventualmente sarà indicata in Sua Giustizia dalla Corte, tenuto presente della esatta quantificazione del danno biologico in 10%, ed € 10.000,00 per la violazione relativa al consenso informato del paziente, non raccolto, da cui deve detrarsi l'importo, se corrisposto nelle more del giudizio di €
25.179,03", con vittoria di spese del doppio grado con attribuzione al procuratore antistatario.
Con il primo motivo, la Pt_1 censurava la motivazione del tribunale, per ingiustificata decurtazione del risarcimento a lei spettante, evidenziando che il giudice aveva non solo ridotto la percentuale di danno biologico dal 10% accertata dal CTU al 9% ritenendo il trauma psicologico già ricompreso nella percentuale sopra indicata, e non necessitante l'aumento nei termini indicati dal consulente, ma peraltro, escludeva qualsiasi personalizzazione del danno riconosciuta sia dalle tabelle milanesi che dagli art. 138 e 139 del codice delle assicurazioni 209/2005 come aggiornato nel 2017.
Con il secondo motivo, si doleva del mancato accoglimento della domanda di risarcimento per la lesione del consenso informato, in quanto la paziente veniva sottoposta ad un intervento inutile per le sue modalità particolarmente invasive senza acquisire il consenso informato, reso solo verbalmente e senza sottoposizione di un modello informativo sulle modalità dell'intervento ed eventuali alternative terapie chirurgiche, non documentalmente rinvenibile in cartella clinica.
Pertanto sussisteva la violazione all'autodeterminazione non avendo il paziente avuto le informazioni complete sulla terapia e sulle alternative, e il Tribunale aveva perciò errato nel negare un autonomo risarcimento, in quanto la paziente non era stata informata sul tipo di intervento, sulle possibili complicanze, essendole negato il diritto di scegliere se sottoporsi al trattamento, oppure optare per un'alternativa terapeutica che parimenti non le veniva rappresentata (in termini di intervento meno invasivo). Si costituiva solo in data 29.11.2021, l' Parte_2 , eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti minimi di forma e contenuto e comunque la sua infondatezza. Nel merito, in particolare, evidenziava la mancata prescrizione di una forma specifica e/o obbligatoria per l'espressione del consenso informato ad un trattamento chirurgico e sottolineava la pronuncia di legittimità già riportata dalla Pt_1 , ed anche dal Tribunale, secondo cui la mancanza di consenso informato diviene risarcibile soltanto se il paziente alleghi che a causa di ciò (mancata informazione completa) abbia avuto una conseguenza effettivamente dannosa, allegando altresì il presunto dissenso a fronte di una compiuta informazione, e il Tribunale aveva dunque rigettato la domanda per tale difetto di allegazione, non integrabile in questa sede. Riteneva, inoltre, corretta la motivazione del primo giudice il quale aveva escluso il punto di invalidità connesso allo stress post
― traumatico, individuato dal CTU ma privo di riscontro documentale medico.
Inizialmente assegnato alla ottava sezione di questa Corte di Appello, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, ma nelle more del successivo differimento e rinvio, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal
Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 22.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano.
Alla udienza del 23.9.2025, celebrata a trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 30 per le memorie conclusionali, depositate da entrambe le parti, e di successivi giorni 20 per repliche, parimenti depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Questa Corte senz'altro riconosce piena ammissibilità del gravame, rigettando le avverse eccezioni di genericità e carenza dei presupposti alla luce del dettato dell'art. 342 c.p.c. avanzate da più di un appellato. Invero, l'atto di impugnazione contiene sia la richiesta di riforma ella pronuncia, sia la parte argomentativa diretta a confutare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico giuridico della pronuncia, soffermandosi sul capo decisorio impugnato e sulle censure e violazioni di legge in cui era incorso il giudicante (cfr. SSUU 27199/2017 e SSUU 36481/2022). Accedendo, dunque al merito del gravame, premesso che appare non contestata la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta – appellata e il danno cagionato alla paziente, l'appello verte sulle
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voci di danno e loro ammontare: in particolare, si incentra sull'insufficiente liquidazione del danno biologico, e mancante liquidazione di autonomo risarcimento per la lesione all'autodeterminazione del paziente. Le doglianze, come proposte, non sono fondate e pertanto non possono trovare accoglimento.
In merito al primo motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la riduzione del danno biologico, operata dal giudice dal 10%, stimato dal CTU dott. Infante, al 9%, ritenendo il trauma psicologico già ricompreso nella percentuale sopra indicata, e non necessitante l'aumento nei termini indicati dal consulente.
La valutazione del danno va qui condivisa, per i motivi di seguito esposti.
Va osservato che la compiuta motivazione resa dal Tribunale per discostarsi, in difetto, dalle valutazioni del consulente, sia fondata, non solo sulla inclusione del disturbo post – traumatico da stress nella percentuale già stimata per le altre lesioni psico - fisiche, ma anche sulla “assenza di riscontro documentale".
Ed infatti, il dott. Infante sul punto riteneva di poter riconoscere questo disturbo da stress, sulla base della “intensità emozionale del vissuto chirurgico", sebbene a fronte di "riscontro documentale molto scarno", senza ulteriori specificazioni (cfr. pag 24 relazione peritale). Dall'analisi del fascicolo di parte attrice emerge un certificato di visita psichiatrica, in data 7.10.2013, dell'U.O.C.
Psichiatria dell'AORN dei Colli, con diagnosi di disturbo di ansia, e prescrizione di ansiolitici
(basso dosaggio) e tecniche di rilassamento, training autogeno e attività fisica aerobica e un passaggio nella relazione del perito di parte attrice, dott. Per_3 nefrologo e medico legale, a pag.
14, di "evidente stato depressivo", desunto da un unico colloquio con spunti di autosvalutazione nei rapporti sentimentali, sessuali e relazionali.
Ciò detto appare condivisibile la valutazione del primo giudice, in quanto la documentazione medica allegata appare del tutto insufficiente a giustificare il riscontro di una patologia psichiatrica incidente in modo permanente sulla integrità psico - fisica tale da determinare un autonomo aumento della percentuale di danno biologico (e non assorbita nella già riconosciuta invalidità, non riducendosi la stessa ad una mera somma matematica, ma sintesi delle alterazioni). In particolare, la documentazione medica evidenzia un unico episodio diagnostico, peraltro di poco successivo all'evoluzione chirurgica, di “stato di ansia”, senza altra indicazione, né successive rivalutazioni dello stato psichico e dell'eventuale cronicizzarsi del malessere. Senz'altro dunque, la sofferenza legata alla patologia, non banale, necessitando intervento chirurgico, ha avuto una incidenza psichica sulla Pt_1 , ma la presenza di un unico certificato, peraltro senza diagnosi di una patologia definita, correttamente, non appare sufficiente a dare prova di un permanente stato morboso.
Va condivisa, dunque, la stima del danno biologico nel 9% per le altre patologie accertate clinicamente e valutate dal CTU.
Non appare peraltro errata la mancata personalizzazione dell'importo corrispondente al punto di danno permanente, motivata dal giudice con l'assenza di ulteriori elementi di prova. Va infatti osservato che oltre alla generica incidenza psicologica e relazionale, intrinseca all'attuale definizione del danno non patrimoniale valutato dall'Osservatorio a redazione delle tabelle milanesi
(a cui il giudice ha fatto espresso riferimento, senza contestazione delle parti), nessuna specifica circostanza veniva allegata come indice di ulteriore lesività sulla sfera fisio psichica tale da
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determinare la necessità di personalizzazione. In tal senso né tali indici venivano dedotti nell'atto di citazione e/o memorie 183 comma 6 c.p.c., né venivano conseguentemente articolate prove.
Va osservato in diritto come la giurisprudenza di legittimità stabilisca che la misura standard del risarcimento del danno non patrimoniale, prevista dalla legge o dai criteri equitativi uniformi adottati dagli uffici giudiziari di merito (come le tabelle milanesi), può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o, comunque, peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado non giustificano personalizzazioni in aumento (cfr. Cass. 5984/2025, Cass. 15733/2022).
In ordine al secondo motivo, relativo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento per la lesione del consenso informato, e, in particolare, al rigetto della domanda mirante al risarcimento della autonoma voce della lesione alla autodeterminazione - aggiuntiva al risarcimento del danno alla salute, la Corte ritiene di confermare la motivazione del Tribunale.
Ad esito del contenuto dell'impugnazione, è ormai indiscussa, la violazione del diritto al consenso informato, ma va esaminata la motivazione di rigetto di autonoma voce risarcitoria. In particolare il
Tribunale riteneva la carenza nella domanda attorea di allegazione del fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, sulla scorta della compiuta informazione e del danno conseguente (con riferimento ai principi sanciti dalla Cassazione nella sentenza 28985/2019). Con il presente gravame, la Pt_1 insisteva nella mancata conoscenza delle possibilità
terapeutiche meno invasive, quale lesione autonoma da risarcire.
La doglianza non coglie nel segno.
È ormai definitivamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità l'esistenza di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione del paziente, il quale postula la prestazione del suo consenso ai trattamenti sanitari, consenso che deve essere “informato”, ovvero reso in piena consapevolezza della tipologia del trattamento, degli effetti collaterali, delle probabilità di esito fausto e quindi della ponderazione costi benefici (ex plurimis Cass. 18513/2007, Cass.
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27751/2013, Cass. 14642/2015, Cass. 28985/2019, Cass. 24471/2020, Cass. 16633/2023). Tale diritto è distinto dal diritto alla salute, anche se strettamente connesso, e ad esso corrisponde un obbligo del medico curante di fornire le informazioni dettagliate
Correttamente il Tribunale ha richiamato i principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella sentenza n. 28985/2019, a cui questa Corte aderisce, secondo cui: "la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti), un danno da lesione del diritto alla autodeterminazione predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale (ed in tale ultimo caso di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (ex multis Cass. 2854/2015, Cass. 24220/2015, Cass. 24074/2017)".
Più recente pronuncia della Corte di Legittimità n. 16633/2023 ha ribadito che: "un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed in tale ultimo caso di apprezzabile gravitò) diverso dalla lesione alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente da allegarsi specificamente, e da provarsi concretamente sia pure a mezzo di presunzioni”.
D'altra parte la stessa appellante ha nella comparsa conclusionale richiamato un precedente di legittimità, conforme a quelli sopra indicati, secondo cui: "l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione" (cfr. Cass. 1043/2019)
Va pertanto condivisa la decisione del Tribunale, alla luce dei principi di diritto enunciati, pienamente condivisibili, di aver ritenuto pur se a fronte di un accertato ed evidente deficit
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informativo - carente la domanda con riferimento sia alla allegazione e prova del presunto rifiuto del trattamento se correttamente informata, sia alla allegazione e prova del pregiudizio ulteriore rispetto alla lesione del danno alla salute.
Pertanto alcuna voce di risarcimento ulteriore può essere riconosciuta, in correlazione alla accertata lesione alla autodeterminazione.
Ciò detto l'appello va rigettato con piena conferma della pronuncia del tribunale qui impugnata.
In ordine al governo delle spese, il riconoscimento della lesione del diritto alla salute, ed anche il riconoscimento della violazione dell'obbligo informativo, pur in carenza di possibili previsioni risarcitorie, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, comunque involgente complesse e controvertibili valutazioni, induce questa Corte a compensare integralmente le spese di lite del grado di appello.
Va invece riconosciuta la sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, nei confronti di Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da Parte_1 avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 612/2020 del 14.3.2020, nei confronti della Parte_2
,
ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide:
Rigetta l'appello e conferma in ogni statuizione l'appellata sentenza;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Forgillo Dott.ssa Nicoletta Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Consigliere Dott. Francesco Notaro
Consigliere relatore Dott.ssa Nicoletta Celentano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 1290/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 612/2020 del 14.3.2020,
avente ad oggetto responsabilità professionale sanitaria e vertente:
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo (c.f. n. Parte_1
), per mandato in calce all'atto di appello allegato nel fascicolo CI (c.f. n. C.F. 2
telematico, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Napoli, alla via
Bakunin 161, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC Email_1 O al n. fax
08119308547;
APPELLANTE
E
,in persona del direttore generale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla citazione notificata e (c.f. n. P.IVA 1
,
allegata nel fascicolo telematico, dall'avv. Roberto Bocchini (c.f. n. ), ed C.F. 3 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Napoli, alla via Filangieri 21,
e n. fax 081415968;indirizzo PEC Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, notificato il 28.11.2016, Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la chiedendo di "accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale Parte_2
,
ed extracontrattuale per inadempimento della convenuta, in responsabilità nella misura su specificata, o in quella che sarà determinata in corso di causa a seguito di CTU, per le conseguenze patite dall'istante a seguito dell'errato trattamento, nella produzione dell'evento su descritto;
condannare pertanto la in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimentoParte_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante, esistenziale e da relazione, causati dalle gravi omissioni sopra indicate, quantificato nella somma complessiva di € 91.645,00 secondo la tabella del danno biologico adottata dal Tribunale di Milano per l'anno 2014, per il danno emergente, aumentato per questo in virtù della personalizzazione del danno come sopra evidenziato e in aggiunta al danno patrimoniale come sopra quantificato o in quella misura maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà equa e giusta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a seguito di
CTU medico legale, il tutto da contenersi nei limiti della competenza del giudice adito", con vittoria di spese.
In particolare rappresentava:
di aver sofferto di emorroidi di IV livello con prolasso mucoso del retto, patologia per la quale in data 13.7.2004, veniva già sottoposta ad intervento chirurgico di correzione del prolasso, presso l'Ospedale Pellegrini di Napoli;
- successivamente, il problema si ripresentava in data 23.4.2013, quando le veniva diagnosticato un prolasso mucoso di I grado con emorroidi recidive e prolassate, con necessità di intervento chirurgico;
CP_2seguendo le indicazioni terapeutiche, si sottoponeva perciò in data 9.5.2013 presso l'
[...] di Torre del Greco ad intervento di prolassectomia sec. Per_1 con tecnica STARR, con resezione del retto, con "duplica resezione anteriore e posteriore del retto con duplice PPH03 e 01 emostasi e zaffo", a cui seguiva in data 12.5.2013 un successivo intervento di laparotomia al fine di riparazione deiscenza anastomotica del retto, evidenziandosi una perforazione intestinale, e infine dimessa il 28.5.2013;
-in data 9.7.2013 si ricoverava nuovamente presso l'Ascalesi di Napoli, con “proctite in paziente portatrice di colostomia", sottoponendosi in data 17.7.2013 a chiusura di colostomia laterale in
FIS", sottoposta anche ad esame istologico e dimessa;
-le problematiche di salute le cagionavano stati d'ansia e depressione per cui eseguiva visite psichiatriche;
- a seguito di ulteriori disturbi, si sottoponeva a nuove visite tra febbraio e marzo 2015, e, rilevato in data 27.5.2015 un "rettocele ed intususcezione retto rettale in paziente già sottoposto a STARR con perforazione intestinale e colostomia", in data 26.10.2015 si sottoponeva ad ulteriore intervento chirurgico di plastica con protesi.
Sulla base dei fatti sopra esposti, riteneva che per un banale prolasso emorroideo, guaribile senza esiti, ed avente natura routinaria, per grave inosservanza degli obblighi assunti dall' CP_3
[...] le aveva cagionato esiti invalidanti, incidenti sui rapporti psico - relazionali.
In particolare riteneva che i chirurghi del CP_2 avevano negligentemente operato immotivata laparotomia e colostomia, eseguite senza informazione della paziente, e quindi senza consenso, nonostante le possibilità terapeutiche più conservative, ed in contrasto con il rifiuto della paziente alla tecnica operatoria adottata, peraltro senza eseguire correttamente l'esame rettocolonscopico post-operatorio.
Quantificava il danno alla salute subito in danno biologico permanente del 19%, oltre ITT ed ITP.
Evidenziava la mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 8 D.lgs 28/2010, come circostanza da cui desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. a fondamento delle sue deduzioni.
'eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per Si costituiva l' Parte_2
mancanza di puntuale ed esauriente esposizione dei fatti ai sensi dell'art. 163 n. 4 c.p.c.. Nel merito deduceva di aver agito nel pieno rispetto delle norme di legge che regolano la materia, non ravvisandosi negligenza ed imperizia nel trattamento della patologia di cui era affetta la Pt_1 "
non essendo stato immotivato il ricorso alla laparotomia e colostomia, in quanto interventi adeguati al caso, non essendovi alcuna violazione del dovere di diligenza qualificato ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., eziologicamente correlato all'aggravamento della paziente. In merito all'assenza del consenso informato, in mancanza di vincoli di forma, il chirurgo operatore riferiva la raccolta del consenso, espresso in forma orale.
Persona_2 , rinviandoNel corso del procedimento si espletava CTU, nominando all'uopo il dott. all'esito per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ma in esito alla precisazione delle conclusioni delle parti all'udienza del 5.3.2020, il giudice revocava la decisione nelle forme prefissate e introitava la causa a sentenza con rinuncia dei procuratori ai termini per comparse conclusionali e repliche. Pronunciava in data 14.3.2020 la sentenza n. 612/2020 con la quale emetteva questa decisione: "accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l' [...]
l'importo nella somma Parte_2 in persona del 1.r.p.t. a versare in favore di و Parte_1 complessiva di € 25.179,03 (18.817,12 + 6.297,63 + 64,28), comprensiva di rivalutazione ed interessi calcolati come indicato sopra" con vittoria di spese e ponendo a carico della convenuta le spese di CTU.
Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione, ritenendo chiaramente indicato il petitum e la causa petendi, e esclusa la retroattività della Parte_3 - riteneva applicabile la
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precedente legge Balduzzi, vigente all'epoca dei fatti, e comunque, di natura contrattuale la responsabilità imputabile alla struttura sanitaria ed ai medici ivi operanti, con particolare applicazione dell'art. 1228 c.c..
Ciò detto riteneva, in punto di diritto che sul paziente gravasse l'onere della prova di dedurre l'inadempimento e provare l'esistenza del rapporto contrattuale ed il danno scaturito dall'inadempimento, ovvero l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza della patologia, restando a carico della struttura la controprova dell'esattezza della prestazione fornita, ovvero di aver prestato l'attività medica in modo diligente, essendo i peggioramenti dovuti ad eventi imprevisti e imprevedibili.
Nel caso concreto, il giudice riteneva sussistente l'inadempimento sotto due diversi profili: la mancanza di consenso informato, con specifico riferimento alla tecnica operatoria adottata (già sperimentata in precedenza con esito non definitivo), e la manchevole pianificazione pre operatoria, la quale avrebbe potuto fornire un quadro clinico anatomo funzionale più completo ed una programmazione operatoria ottimale. Riteneva, invece che: "in buona sostanza, così come emerge in maniera sicuramente più chiara dalla CTP di parte attrice, peraltro richiamata anche dal
CTU, il primo intervento in data 9.5.2013 è stato eseguito non in condizioni di urgenza (prolasso mucoso di I grado) e, tuttavia, si era proceduto ad una soluzione demolitiva quale la duplice resezione anteriore e posteriore di retto, e successivamente, diagnosticata una perforazione, ancora senza un esame rettocolonscopico, al fine di chiarire sede e natura della perforazione, descritta poi come deiescenza riscontrata a 8 cm dal margine anale, si è proceduto ad una laparotomia del tutto ingiustificata in data 12.5.2013, tanto tenuto conto che la reiescenza poteva e doveva essere suturata per via rettoscopica".
Con riferimento al primo inadempimento, relativo al consenso, riteneva tuttavia, aderendo alla giurisprudenza di legittimità in merito, enunciata dalla Cassazione n. 28985/2019, sussistente sull'attrice un particolare onere probatorio, ovvero, il nesso di regolarità causale tra la lesione dell'autodeterminazione e gli effetti pregiudizievoli, nel senso di provare il rifiuto che avrebbe opposto al medico con una compiuta informazione sugli effetti dell'atto terapeutico. Non avendo adempiuto a tale onere, non era possibile liquidare un autonomo danno, ma limitarsi al danno alla salute, conseguente all'altro inadempimento emarginato, ovvero le conseguenze invasive della tecnica operatoria prescelta.
Con riferimento a tale inadempimento, il giudice aderiva, in parte, alle conclusioni del perito, relative alla quantificazione del danno nei termini di: invalidità permanente di 9%, determinata dalla cicatrice "ombelico - sovrapubica ipocromica di circa 16 cm, intersecata dagli esiti di numerosi punti di sutura e ben apprezzabile alla comune distanza interlocutoria;
la cicatrice a decorso trasversale di circa 7 centimetri all'ipocondrio destro, lievemente ipocromica ed anch'essa ben apprezzabile ictu oculi" (...) nonché “modica diastasi dei retti addominali con piccola ernia addominale", ritenendo assorbito nel valore sopra individuato il disturbo post traumatico,
stimabile nel 1% (liquidato in € 17.692,00).
Per l'invalidità temporanea aderiva alla stima di giorni 30, di invalidità totale, ed a seguire giorni 20 di invalidità parziale al 75%, giorni 20 al 50%, giorni 20 al 25% (liquidato in € 5.880,00).
Ed infine per spese mediche veniva riconosciuto l'importo di € 60,00, da aggiungere al danno non patrimoniale complessivo di € 23.572,00.
Attualizzava detti valori, devalutandoli al momento del fatto e poi aggiungendo rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata secondo il critrio delineato dalla pronuncia della cassazione n. 1712/1995, per complessivi € 25.179,03, pari ad € 18.817,12 per IP, € 6.297,63 per IT, ed €
64,28 per danno patrimoniale.
Parte_1 chiedendo di: "1.Proponeva appello con citazione notificata il 17.4.2020, dichiarare radicalmente nulla la sentenza impugnata per violazione dei principi fissati e della relativa conseguenza di errata interpretazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1226, 2043 e 2049 c.c. e -dell'art. 196 c.p.c. omesso esame del risultato della prestazione medica per la formulazione del giudizio di inadempimento e del grado di diligenza impiegato dai professionisti difetto di attribuzione dell'onere della prova in tema di inadempimento omesso ingiusto diniego di riconoscimento del danno a seguito dell'inesatto adempimento per mancato consenso;
violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. nonché dell'art. 13 D.L. 132/2014; motivazione insufficiente e contraddittoria;
sentenza emessa in violazione artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo, e dell'art. 196 c.p.c.; per motivazione insufficiente e contraddittoria, nonché per violazione artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo in relazione alle prove assunte in giudizio nonché per l'erroneità delle dichiarazioni contenute per compressione del diritto dell'istante;
2. Riformare pertanto la sentenza impugnata e disporsi di conseguenza l'annullamento della stessa ed in accoglimento della domanda, accertata la responsabilità medica dei sanitari della struttura ospedaliera della per tutti i danni subiti dalla sig. Parte_2 Parte_1 e liquidare in suo favore la somma di € 37.513,00 per il danno biologico, compresa la personalizzazione del danno fino alla percentuale del 49%, per € 10403,00 o in quella somma che eventualmente sarà indicata in Sua Giustizia dalla Corte, tenuto presente della esatta quantificazione del danno biologico in 10%, ed € 10.000,00 per la violazione relativa al consenso informato del paziente, non raccolto, da cui deve detrarsi l'importo, se corrisposto nelle more del giudizio di €
25.179,03", con vittoria di spese del doppio grado con attribuzione al procuratore antistatario.
Con il primo motivo, la Pt_1 censurava la motivazione del tribunale, per ingiustificata decurtazione del risarcimento a lei spettante, evidenziando che il giudice aveva non solo ridotto la percentuale di danno biologico dal 10% accertata dal CTU al 9% ritenendo il trauma psicologico già ricompreso nella percentuale sopra indicata, e non necessitante l'aumento nei termini indicati dal consulente, ma peraltro, escludeva qualsiasi personalizzazione del danno riconosciuta sia dalle tabelle milanesi che dagli art. 138 e 139 del codice delle assicurazioni 209/2005 come aggiornato nel 2017.
Con il secondo motivo, si doleva del mancato accoglimento della domanda di risarcimento per la lesione del consenso informato, in quanto la paziente veniva sottoposta ad un intervento inutile per le sue modalità particolarmente invasive senza acquisire il consenso informato, reso solo verbalmente e senza sottoposizione di un modello informativo sulle modalità dell'intervento ed eventuali alternative terapie chirurgiche, non documentalmente rinvenibile in cartella clinica.
Pertanto sussisteva la violazione all'autodeterminazione non avendo il paziente avuto le informazioni complete sulla terapia e sulle alternative, e il Tribunale aveva perciò errato nel negare un autonomo risarcimento, in quanto la paziente non era stata informata sul tipo di intervento, sulle possibili complicanze, essendole negato il diritto di scegliere se sottoporsi al trattamento, oppure optare per un'alternativa terapeutica che parimenti non le veniva rappresentata (in termini di intervento meno invasivo). Si costituiva solo in data 29.11.2021, l' Parte_2 , eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti minimi di forma e contenuto e comunque la sua infondatezza. Nel merito, in particolare, evidenziava la mancata prescrizione di una forma specifica e/o obbligatoria per l'espressione del consenso informato ad un trattamento chirurgico e sottolineava la pronuncia di legittimità già riportata dalla Pt_1 , ed anche dal Tribunale, secondo cui la mancanza di consenso informato diviene risarcibile soltanto se il paziente alleghi che a causa di ciò (mancata informazione completa) abbia avuto una conseguenza effettivamente dannosa, allegando altresì il presunto dissenso a fronte di una compiuta informazione, e il Tribunale aveva dunque rigettato la domanda per tale difetto di allegazione, non integrabile in questa sede. Riteneva, inoltre, corretta la motivazione del primo giudice il quale aveva escluso il punto di invalidità connesso allo stress post
― traumatico, individuato dal CTU ma privo di riscontro documentale medico.
Inizialmente assegnato alla ottava sezione di questa Corte di Appello, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, ma nelle more del successivo differimento e rinvio, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal
Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 22.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano.
Alla udienza del 23.9.2025, celebrata a trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 30 per le memorie conclusionali, depositate da entrambe le parti, e di successivi giorni 20 per repliche, parimenti depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Questa Corte senz'altro riconosce piena ammissibilità del gravame, rigettando le avverse eccezioni di genericità e carenza dei presupposti alla luce del dettato dell'art. 342 c.p.c. avanzate da più di un appellato. Invero, l'atto di impugnazione contiene sia la richiesta di riforma ella pronuncia, sia la parte argomentativa diretta a confutare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico giuridico della pronuncia, soffermandosi sul capo decisorio impugnato e sulle censure e violazioni di legge in cui era incorso il giudicante (cfr. SSUU 27199/2017 e SSUU 36481/2022). Accedendo, dunque al merito del gravame, premesso che appare non contestata la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta – appellata e il danno cagionato alla paziente, l'appello verte sulle
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voci di danno e loro ammontare: in particolare, si incentra sull'insufficiente liquidazione del danno biologico, e mancante liquidazione di autonomo risarcimento per la lesione all'autodeterminazione del paziente. Le doglianze, come proposte, non sono fondate e pertanto non possono trovare accoglimento.
In merito al primo motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la riduzione del danno biologico, operata dal giudice dal 10%, stimato dal CTU dott. Infante, al 9%, ritenendo il trauma psicologico già ricompreso nella percentuale sopra indicata, e non necessitante l'aumento nei termini indicati dal consulente.
La valutazione del danno va qui condivisa, per i motivi di seguito esposti.
Va osservato che la compiuta motivazione resa dal Tribunale per discostarsi, in difetto, dalle valutazioni del consulente, sia fondata, non solo sulla inclusione del disturbo post – traumatico da stress nella percentuale già stimata per le altre lesioni psico - fisiche, ma anche sulla “assenza di riscontro documentale".
Ed infatti, il dott. Infante sul punto riteneva di poter riconoscere questo disturbo da stress, sulla base della “intensità emozionale del vissuto chirurgico", sebbene a fronte di "riscontro documentale molto scarno", senza ulteriori specificazioni (cfr. pag 24 relazione peritale). Dall'analisi del fascicolo di parte attrice emerge un certificato di visita psichiatrica, in data 7.10.2013, dell'U.O.C.
Psichiatria dell'AORN dei Colli, con diagnosi di disturbo di ansia, e prescrizione di ansiolitici
(basso dosaggio) e tecniche di rilassamento, training autogeno e attività fisica aerobica e un passaggio nella relazione del perito di parte attrice, dott. Per_3 nefrologo e medico legale, a pag.
14, di "evidente stato depressivo", desunto da un unico colloquio con spunti di autosvalutazione nei rapporti sentimentali, sessuali e relazionali.
Ciò detto appare condivisibile la valutazione del primo giudice, in quanto la documentazione medica allegata appare del tutto insufficiente a giustificare il riscontro di una patologia psichiatrica incidente in modo permanente sulla integrità psico - fisica tale da determinare un autonomo aumento della percentuale di danno biologico (e non assorbita nella già riconosciuta invalidità, non riducendosi la stessa ad una mera somma matematica, ma sintesi delle alterazioni). In particolare, la documentazione medica evidenzia un unico episodio diagnostico, peraltro di poco successivo all'evoluzione chirurgica, di “stato di ansia”, senza altra indicazione, né successive rivalutazioni dello stato psichico e dell'eventuale cronicizzarsi del malessere. Senz'altro dunque, la sofferenza legata alla patologia, non banale, necessitando intervento chirurgico, ha avuto una incidenza psichica sulla Pt_1 , ma la presenza di un unico certificato, peraltro senza diagnosi di una patologia definita, correttamente, non appare sufficiente a dare prova di un permanente stato morboso.
Va condivisa, dunque, la stima del danno biologico nel 9% per le altre patologie accertate clinicamente e valutate dal CTU.
Non appare peraltro errata la mancata personalizzazione dell'importo corrispondente al punto di danno permanente, motivata dal giudice con l'assenza di ulteriori elementi di prova. Va infatti osservato che oltre alla generica incidenza psicologica e relazionale, intrinseca all'attuale definizione del danno non patrimoniale valutato dall'Osservatorio a redazione delle tabelle milanesi
(a cui il giudice ha fatto espresso riferimento, senza contestazione delle parti), nessuna specifica circostanza veniva allegata come indice di ulteriore lesività sulla sfera fisio psichica tale da
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determinare la necessità di personalizzazione. In tal senso né tali indici venivano dedotti nell'atto di citazione e/o memorie 183 comma 6 c.p.c., né venivano conseguentemente articolate prove.
Va osservato in diritto come la giurisprudenza di legittimità stabilisca che la misura standard del risarcimento del danno non patrimoniale, prevista dalla legge o dai criteri equitativi uniformi adottati dagli uffici giudiziari di merito (come le tabelle milanesi), può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o, comunque, peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado non giustificano personalizzazioni in aumento (cfr. Cass. 5984/2025, Cass. 15733/2022).
In ordine al secondo motivo, relativo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento per la lesione del consenso informato, e, in particolare, al rigetto della domanda mirante al risarcimento della autonoma voce della lesione alla autodeterminazione - aggiuntiva al risarcimento del danno alla salute, la Corte ritiene di confermare la motivazione del Tribunale.
Ad esito del contenuto dell'impugnazione, è ormai indiscussa, la violazione del diritto al consenso informato, ma va esaminata la motivazione di rigetto di autonoma voce risarcitoria. In particolare il
Tribunale riteneva la carenza nella domanda attorea di allegazione del fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, sulla scorta della compiuta informazione e del danno conseguente (con riferimento ai principi sanciti dalla Cassazione nella sentenza 28985/2019). Con il presente gravame, la Pt_1 insisteva nella mancata conoscenza delle possibilità
terapeutiche meno invasive, quale lesione autonoma da risarcire.
La doglianza non coglie nel segno.
È ormai definitivamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità l'esistenza di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione del paziente, il quale postula la prestazione del suo consenso ai trattamenti sanitari, consenso che deve essere “informato”, ovvero reso in piena consapevolezza della tipologia del trattamento, degli effetti collaterali, delle probabilità di esito fausto e quindi della ponderazione costi benefici (ex plurimis Cass. 18513/2007, Cass.
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27751/2013, Cass. 14642/2015, Cass. 28985/2019, Cass. 24471/2020, Cass. 16633/2023). Tale diritto è distinto dal diritto alla salute, anche se strettamente connesso, e ad esso corrisponde un obbligo del medico curante di fornire le informazioni dettagliate
Correttamente il Tribunale ha richiamato i principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella sentenza n. 28985/2019, a cui questa Corte aderisce, secondo cui: "la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti), un danno da lesione del diritto alla autodeterminazione predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale (ed in tale ultimo caso di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (ex multis Cass. 2854/2015, Cass. 24220/2015, Cass. 24074/2017)".
Più recente pronuncia della Corte di Legittimità n. 16633/2023 ha ribadito che: "un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed in tale ultimo caso di apprezzabile gravitò) diverso dalla lesione alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente da allegarsi specificamente, e da provarsi concretamente sia pure a mezzo di presunzioni”.
D'altra parte la stessa appellante ha nella comparsa conclusionale richiamato un precedente di legittimità, conforme a quelli sopra indicati, secondo cui: "l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione" (cfr. Cass. 1043/2019)
Va pertanto condivisa la decisione del Tribunale, alla luce dei principi di diritto enunciati, pienamente condivisibili, di aver ritenuto pur se a fronte di un accertato ed evidente deficit
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informativo - carente la domanda con riferimento sia alla allegazione e prova del presunto rifiuto del trattamento se correttamente informata, sia alla allegazione e prova del pregiudizio ulteriore rispetto alla lesione del danno alla salute.
Pertanto alcuna voce di risarcimento ulteriore può essere riconosciuta, in correlazione alla accertata lesione alla autodeterminazione.
Ciò detto l'appello va rigettato con piena conferma della pronuncia del tribunale qui impugnata.
In ordine al governo delle spese, il riconoscimento della lesione del diritto alla salute, ed anche il riconoscimento della violazione dell'obbligo informativo, pur in carenza di possibili previsioni risarcitorie, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, comunque involgente complesse e controvertibili valutazioni, induce questa Corte a compensare integralmente le spese di lite del grado di appello.
Va invece riconosciuta la sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, nei confronti di Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da Parte_1 avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 612/2020 del 14.3.2020, nei confronti della Parte_2
,
ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide:
Rigetta l'appello e conferma in ogni statuizione l'appellata sentenza;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Forgillo Dott.ssa Nicoletta Celentano