Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
RG. 485/2018
Il Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa;
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 06.02.2025 per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che il ricorrente ha aderito a tale modalità di trattazione depositando note di trattazione scritta e ivi rassegnando le conclusioni;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 485 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] rappresentato e difeso, dall'avv. Gaetano Lipiani, (C.F. , C.F._2 giusta procura a margine all'atto introduttivo del presente giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Vallo della Lucania (SA), alla Via Pinto, n. 5;
E
Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede legale in Futani (Sa), alla Località Foresta;
parte opposta contumace
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 06.02.2025 : “…L'avv. Lipiani chiede che la causa venga rinviata per la escussione del teste indicato nell'atto introduttivo del giudizio affinchè possa riferire sui fatti per cui è causa. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della suddetta richiesta si conclude come da conclusioni formulate in ricorso che si abbiano qui per riportate e trascritte…”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex. art. 22 e ss. della L. 689/81 del 16.03.2018, il sig.
, ut supra generalizzato, adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al Parte_1 fine di accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta e delle sanzioni accessorie e, per l'effetto, chiedeva la condanna della opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
A sostegno del ricorso in opposizione l'odierno ricorrente esponeva che, in data
08.10.2013 il personale del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione dei carabinieri Parco di MO AN, elevava verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 5/2013 a carico del Sig. Pt_1
a mezzo del quale veniva contestata la violazione degli artt. 17, comma I
[...]
e art. 25, comma IV, della Legge Regionale dello 07.05.1996, n. 11 e ss. modifiche.
Più dettagliatamente veniva contestato al sig. di aver proceduto in data Pt_1
15.09.2013 al taglio di n. 25 piante di ceduo di ontano, in località “Giungole”, in agro del Comune di MO AN (Sa), in assenza della prescritta comunicazione alla ed a seguito Parte_2 del quale, veniva emessa – da quest'ultima- l'ordinanza di ingiunzione n. 13 del 08.02.2018 con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 351.30, di cui €. 7,00 per spese di notifica, da pagarsi nel termine di giorni trenta dall'avvenuta notifica.
L'odierno ricorrente rilevava, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva argomentato sul rilievo che la condotta di taglio non assentita non era stata posta in essere dal sig. , ma da persone terze ed, inoltre, eccepiva la Pt_1 destituzione di qualsivoglia fondamento della impugnata ordinanza deducendone l'illegittimità per la violazione degli artt. 8, 11 e 12 della L. 689/81.
Con deposito dell' 11.07.2018, la Parte_2
provvedeva, in ottemperanza a quanto disposto dal G.I., al deposito
[...] delle copie conformi degli atti relativi al rapporto, all'accertamento eseguito e alla notificazione della violazione.
Il Tribunale, valutata l'assenza del periculum in mora, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata e fissava per la discussione l'udienza del 28.02.2019.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente
[...] che, sebbene regolarmente evocata Parte_2 nell'ambito del presente giudizio, non ha inteso costituirsi ma semplicemente depositare la documentazione amministrativa.
Tanto premesso, l'opposizione promossa è da ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Si osserva che debba ribadirsi l'inammissibilità delle richieste istruttorie, reiterate anche con le note scritte conclusive, in quanto generiche e non sufficientemente circostanziate. Nel proprio ricorso infatti il sig. chiede Parte_1 genericamente di sentire il teste indicato “sulle circostanze indicate nel ricorso” trattandosi con tutta evidenza di richiesta non conforme al dettato dell'art 244
c.p.c. e che finisce per violare significativamente il diritto di difesa della parte poiché
– di fatto – rende impossibile articolare prova contraria. Ad ogni buon conto, all'ammissibilità della predetta richiesta osta, con tutta evidenza, i limiti del valore probatorio della documentazione versata in atti, per come si dirà.
Nel merito il ricorso è infondato e va di conseguenza rigettato.
Ed invero, il sig. argomenta circa il proprio difetto di legittimazione Pt_1 deducendo di non essere l'autore materiale delle violazioni contestate e che tale condotta sarebbe addebitabile a persone terze. L'esame del motivo genericamente proposto non può prescindere dall'analisi della documentazione ritualmente prodotta dalla Parte_2
ed acquisita al fascicolo processuale in data 11.07.2018.
[...]
Quanto asserito, difatti, non trova riscontro dall'esame degli elementi in atti.
In primo luogo, l'assunto di parte ricorrente si pone in netto contrasto con quanto dallo stesso dichiarato ai verbalizzanti intervenuti in loco, dichiarazione che con riguardo alla sua provenienza, è coperta da fede privilegiata.
Nel verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 5/2013, elevato dal Comando Stazione dei Carabinieri Parco di MO AN, invero, si dà atto che nella data del 15.09.2013 i verbalizzanti giunti in località Giungole, zona inclusa nella I zona degli atti di vincolo ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267, accertavano che il sig. –identificato per conoscenza diretta da parte dei Pt_1 verbalizzati e che interveniva in loco e si dichiarava come l'esecutore materiale della violazione contestata- aveva proceduto al taglio di n. 25 piante di ceduo di ontano in assenza delle dovute autorizzazioni.
Sul punto, v'è da osservare che in sede di giudizio di opposizione ad ordinanza d'ingiunzione di una sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione redatto dal pubblico ufficiale costituisce piena prova – sino alla querela di falso – dei fatti che lo stesso abbia attestato come avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti senza alcun apprezzamento o anche da lui compiuti, nonché della provenienza del documento e delle dichiarazioni rese dalle rispettive parti. Non costituiscono piena prova, invece, gli apprezzamenti e le valutazioni del pubblico ufficiale rogante, i fatti di cui lo stesso sia venuto a conoscenza da altre persone, o infine i fatti della cui veridicità egli si sia persuaso in ragione di presunzioni o di personali considerazioni logiche. ” ( cfr. Cass. civ. n. 23800/2014
e Cass. civ. n. 29850/2021, Tribunale , VI Valentia , sez. lav. , 21/03/2019 , n.
158).
Il contenuto del verbale è contestabile, dunque, solo ove ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso.
V'è anche da rilevare che i verbali, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal Pubblico Funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva-accertativa, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n.
12545 e Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26.10.2000, n. 1133).
Orbene, i verbalizzanti intervenuti hanno, infatti, rilevato la presenza dell'odierno ricorrente in località Giungole di MO AN (cfr. verbale di contestazione di illecito amministrativo del 08.10.2013) ed ivi lo stesso dichiarava di aver proceduto personalmente al taglio degli ontani in assenza della dovuta autorizzazione.
Ne deriva che la tesi, seppur sostenuta soltanto con la proposizione del ricorso in opposizione, di non essere l'autore materiale della condotta vietata non trova riscontro alcuno e si pone in netto contrasto in relazione alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti. Né del resto, egli deduce o allega elementi di segno contrario essendo la prova articolata per le ragioni anzidette inidonea ai fini che rilevano.
Né risulta acquisita agli atti del giudizio la prova del sig. si sia avvalso della Pt_1 procedura di conciliazione così come prevista negli avvisi riportati nel verbale di contestazione di illecito amministrativo, omettendo di far pervenire scritti difensivi a sua discolpa ovvero di avanzare richiesta di audizione e, quindi, esplicitare già in questa sede la totale estraneità ai fatti così come contestati ed ammessi dallo stessp in sede di accesso.
In definitiva, da tutti gli elementi emersi non può che desumersi la legittimità dell'accertamento svolto e delle violazioni contestate in questa sede sia in ordine alla violazione di cui all'art. 17 e 25 della L. Regionale dello 07.05.1996, n. 11 e ss. modifiche, che impone a chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di farne preventiva richiesta alle per i territori dei Comuni membri e dei Parte_3
Comuni interclusi, comminando nei confronti di chi esegue il taglio dei boschi di cui all'art. 14 senza l' autorizzazione di cui all'art. 17, la sanzione amministrativa da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00, sia in relazione alla condotta addebitabile all'odierno ricorrente.
Le dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti assumono difatti i connotati della spontaneità, veridicità e genuinità e, nel caso di specie, si ritiene che non sussistano ragioni per ritenerle inidonee a fondare la sussistenza dell'illecito contestato.
Deduce, inoltre, che l'ordinanza di ingiunzione sarebbe illegittima atteso che alcuna violazione degli artt. 8, 11 e 12 della L. 689/81 è stata realizzata dal sig.
[...]
Pt_1
Il richiamo alle disposizioni legislative sopra richiamate è inconferente con i fatti di causa.
Non si comprende, difatti, il motivo articolato e, per l'effetto, le conseguenze che ne vorrebbe far discendere se sol di considera che la disposizione dell'art. 8 che si assume come non violata, detta i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative per colui il quale viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, prevedendo l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Né vale ad invertire i termini della controversia gli ulteriori richiami agli artt. 11 e
12 della medesima legge.
Ed invero, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria comminata l'amministrazione si è attenuta rigidamente ai criteri dettati dalle disposizioni che impongono di tenere in considerazione la gravità delle violazioni commesse nonché l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Dall'ordinanza di ingiunzione impugnata si evince che la determinazione della sanzione è avvenuta tenendo in considerazione le risultanze del registro delle sanzioni amministrative elevate dai Comandi delle stazioni Forestali operanti nel territorio della “ , dal quale è Parte_2 Parte_4 risultato che, nel precedente quinquennio, non erano state elevate a carico del trasgressore ulteriori sanzioni per la medesima violazione e che, avuto Pt_1 riguardo agli artt. 8, 11 e 12 della L. 689/81 e ss. modifiche, nonché tenuto conto delle linee guida per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della di cui alla Delibera di Giunta esecutiva del Parte_2
12.07.2017, n. 44, l'ammontare veniva rideterminato nell'importo di €. 344,30.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone, dunque, il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'impugnata ordinanza di ingiunzione.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'ente opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia della Parte_5
[...]
- Rigetta l'opposizione avanzata dal ricorrente e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di ingiunzione n. 13 del 08.02.2018, elevata a carico del sig.
[...]
Pt_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Vallo della Lucania il 2.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa