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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 22 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2000/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.C. Attanasio giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 con l'Avv. F. Innocenti giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2350/2023, pubblicata in data 8 marzo 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso proponeva opposizione alla comunicazione di debito n. Parte_2
2014.12275.29.09.2020 ricevuta il 26 febbraio 2021, con cui l' le aveva chiesto di pagare € Pt_1
5.358,38 a titolo di contributi Gestione Separata e sanzioni riferiti all'anno 2014. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e concludeva conformemente.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva la domanda, Pt_1
ritenendo in effetti intervenuta la prescrizione del credito contributivo oggetto di causa.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 31 luglio 2023,
l' chiedeva che, in riforma della sentenza, l'opposizione fosse respinta. A sostegno, lamentava, Pt_1
in sintesi:
- l'omessa considerazione che la normativa c.d. “emergenziale” aveva previsto due periodi sospensione dei termini di prescrizione;
- l'omesso esame delle prova che, nel caso di specie, il termine di prescrizione era stato interrotto tempestivamente;
- il conseguente erroneo convincimento d'intervenuta estinzione ex art. 3, co. 9 della L. n.
335/1995 del credito contributivo rivendicato.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Parte_2
5. All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che, in effetti, sulla durata del termine quinquennale di prescrizione dei contributi previsto dall'art. 3, co. 9 L. n. 335/1995 incide la legislazione c.d. “emergenziale” promulgata nel periodo della pandemia da CO -19. Si tratta:
- del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, che all'art. 37, co. 2 stabilisce: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
- del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021, che all'art. 11, co.
9 stabilisce: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
2 decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
8. Osserva allora la Corte che, vertendosi in ipotesi di sospensione della prescrizione, la valutazione dell'utilità, o meno, di tali norme rispetto alla fattispecie controversa dev'essere apprezzata verificando previamente se i crediti contributivi al vaglio fossero ancora esigibili all'inizio del periodo
“neutro”, per non essere in quel momento già spirato il termine quinquennale di legge.
9. Ebbene, i contributi oggetto di causa, dovuti alla Gestione Separata, afferiscono al 2014, sicché il dies di decorrenza della prescrizione coincide con il 6 luglio 2015.
10. Invero, la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito: “...Va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dal momento in cui scadono
i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal
7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n.
21472 del 2020) …” (Cass. n. 10273/2021 e altre conformi).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi del 2014, la scadenza del pagamento è stata fissata al 6 luglio 2015 dal D.P.C.M. del 9 giugno 2015, come correttamente indicato dall' . Pt_1
3 11. Pertanto, il termine di prescrizione dei contributi in esame spirava al 12 novembre 2020, come in effetti riconosciuto dallo stesso (v. pag. 3 appello). Pt_1
Infatti, i cinque anni di prescrizione decorrenti dal 6 luglio 2015 scadevano il 6 luglio 2020, sicché il termine era ancora pendente all'entrata in vigore della legislazione emergenziale;
pertanto, la scadenza del termine va dilazionata di 129 giorni -ossia per il complessivo periodo di sospensione- e finisce quindi per coincidere con il 12 novembre 2020.
12. Dunque, al 26 febbraio 2021, giorno della notifica dell'atto di accertamento del debito, oggetto di causa, il termine di prescrizione era già spirato, con conseguente inesigibilità dei contributi.
13. Nel grado, l' ha per il vero richiamato, quale atto di tempestiva costituzione in mora della Pt_1
debitrice, la comunicazione d'irregolarità codice n. 22117561518 dell'11 luglio 2016, predisposta dall'Agenzia delle Entrate.
Nondimeno, l'Istituto creditore non ha provato che questo atto sia stato ricevuto dalla la Pt_2
quale -dal canto suo- ha negato di averlo avuto in consegna (v. pag. 6 memoria).
La difesa, dunque, resta priva di efficacia emendativa della sentenza impugnata.
14. Per completezza espositiva, osserva la Corte che anche le sanzioni civili chieste con l'avviso di accertamento al vaglio sono prescritte, considerato che tale credito, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege, ha pur nella sua accessorietà la stessa natura giuridica della obbligazione principale e dev'essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale (Cass. n.
2620/2012, Cass. SU n. 5076/2015, n. 5076/2016).
15. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
16. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il minimo e il medio dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero limitato delle questioni trattate, prive di profili di apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
4 17. La condanna dell' alla refusione delle spese di lite va disposta in favore dello Stato, in quanto Pt_1
l'appellata, vittoriosa in primo grado, è stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera n. 5508/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, valevole anche nel grado di appello
(ex art. 120 D.P.R. n. 115/2002; v. delibera in atti).
18. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere in favore dello Stato le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 2.800,00 oltre 15% spese generali. IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 22 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2000/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.C. Attanasio giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 con l'Avv. F. Innocenti giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2350/2023, pubblicata in data 8 marzo 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso proponeva opposizione alla comunicazione di debito n. Parte_2
2014.12275.29.09.2020 ricevuta il 26 febbraio 2021, con cui l' le aveva chiesto di pagare € Pt_1
5.358,38 a titolo di contributi Gestione Separata e sanzioni riferiti all'anno 2014. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e concludeva conformemente.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva la domanda, Pt_1
ritenendo in effetti intervenuta la prescrizione del credito contributivo oggetto di causa.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 31 luglio 2023,
l' chiedeva che, in riforma della sentenza, l'opposizione fosse respinta. A sostegno, lamentava, Pt_1
in sintesi:
- l'omessa considerazione che la normativa c.d. “emergenziale” aveva previsto due periodi sospensione dei termini di prescrizione;
- l'omesso esame delle prova che, nel caso di specie, il termine di prescrizione era stato interrotto tempestivamente;
- il conseguente erroneo convincimento d'intervenuta estinzione ex art. 3, co. 9 della L. n.
335/1995 del credito contributivo rivendicato.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Parte_2
5. All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che, in effetti, sulla durata del termine quinquennale di prescrizione dei contributi previsto dall'art. 3, co. 9 L. n. 335/1995 incide la legislazione c.d. “emergenziale” promulgata nel periodo della pandemia da CO -19. Si tratta:
- del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, che all'art. 37, co. 2 stabilisce: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
- del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021, che all'art. 11, co.
9 stabilisce: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
2 decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
8. Osserva allora la Corte che, vertendosi in ipotesi di sospensione della prescrizione, la valutazione dell'utilità, o meno, di tali norme rispetto alla fattispecie controversa dev'essere apprezzata verificando previamente se i crediti contributivi al vaglio fossero ancora esigibili all'inizio del periodo
“neutro”, per non essere in quel momento già spirato il termine quinquennale di legge.
9. Ebbene, i contributi oggetto di causa, dovuti alla Gestione Separata, afferiscono al 2014, sicché il dies di decorrenza della prescrizione coincide con il 6 luglio 2015.
10. Invero, la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito: “...Va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dal momento in cui scadono
i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal
7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n.
21472 del 2020) …” (Cass. n. 10273/2021 e altre conformi).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi del 2014, la scadenza del pagamento è stata fissata al 6 luglio 2015 dal D.P.C.M. del 9 giugno 2015, come correttamente indicato dall' . Pt_1
3 11. Pertanto, il termine di prescrizione dei contributi in esame spirava al 12 novembre 2020, come in effetti riconosciuto dallo stesso (v. pag. 3 appello). Pt_1
Infatti, i cinque anni di prescrizione decorrenti dal 6 luglio 2015 scadevano il 6 luglio 2020, sicché il termine era ancora pendente all'entrata in vigore della legislazione emergenziale;
pertanto, la scadenza del termine va dilazionata di 129 giorni -ossia per il complessivo periodo di sospensione- e finisce quindi per coincidere con il 12 novembre 2020.
12. Dunque, al 26 febbraio 2021, giorno della notifica dell'atto di accertamento del debito, oggetto di causa, il termine di prescrizione era già spirato, con conseguente inesigibilità dei contributi.
13. Nel grado, l' ha per il vero richiamato, quale atto di tempestiva costituzione in mora della Pt_1
debitrice, la comunicazione d'irregolarità codice n. 22117561518 dell'11 luglio 2016, predisposta dall'Agenzia delle Entrate.
Nondimeno, l'Istituto creditore non ha provato che questo atto sia stato ricevuto dalla la Pt_2
quale -dal canto suo- ha negato di averlo avuto in consegna (v. pag. 6 memoria).
La difesa, dunque, resta priva di efficacia emendativa della sentenza impugnata.
14. Per completezza espositiva, osserva la Corte che anche le sanzioni civili chieste con l'avviso di accertamento al vaglio sono prescritte, considerato che tale credito, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege, ha pur nella sua accessorietà la stessa natura giuridica della obbligazione principale e dev'essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale (Cass. n.
2620/2012, Cass. SU n. 5076/2015, n. 5076/2016).
15. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
16. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il minimo e il medio dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero limitato delle questioni trattate, prive di profili di apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
4 17. La condanna dell' alla refusione delle spese di lite va disposta in favore dello Stato, in quanto Pt_1
l'appellata, vittoriosa in primo grado, è stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera n. 5508/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, valevole anche nel grado di appello
(ex art. 120 D.P.R. n. 115/2002; v. delibera in atti).
18. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere in favore dello Stato le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 2.800,00 oltre 15% spese generali. IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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