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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1116/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. e (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), con l'avv. GIGANTE PATRIZIA e l'avv. ALESSANDRO CodiceFiscale_1
PECCI
OPPONENTI contro
C.F. , con l'avv. MANCUSO PAOLO e avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARCO ADAMO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria riULta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Ciò posto, altro problema, all'evidenza, è quello di stabilire se la garanzia di cui si discute permanga nell'ambito della fideiussione ovvero possa essere attratta in altra e diversa figura negoziale: il c.d. contratto autonomo di garanzia, in base al quale, secondo la sua tradizionale definizione, una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni (salvo l'exceptio doli).
Tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale: mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, ma piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal
Pag. 2 di 9 nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
La dottrina maggioritaria distingue opportunamente il contratto autonomo di garanzia dalla garanzia a prima richiesta, nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945
c.c..
Se è vero, infatti, che in tutti i contratti autonomi di garanzia, per evidenti motivi, è inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, è altrettanto vero, tuttavia, che tale clausola non è esclusiva di siffatto tipo di garanzie.
Detto altrimenti, tutte le anzidette fideiussioni contengono una clausola di pagamento a prima richiesta, ma non tutti i contratti cui è apposta una clausola di pagamento a prima richiesta sono tali.
Non possono quindi esistere contratti autonomi di garanzia senza una clausola di pagamento a prima richiesta, ma sono ben ipotizzabili garanzie non autonome cui è apposta la clausola in esame.
In verità, secondo un primo orientamento tutte le fideiussioni con pagamento a prima richiesta sono, per ciò solo, dei contratti autonomi di garanzia, ciò in quanto tale clausola realizza in ogni caso una penetrante deroga alla disciplina della fideiussione, escludendone sostanzialmente il carattere dell'accessorietà; ne consegue che, esclusa l'accessorietà della garanzia, questa non è più una fideiussione, ma diventa un contratto autonomo di garanzia.
Secondo altro e più recente orientamento, invece, le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall'articolo 1322 c.c., possono derogare allo schema tipico della fideiussione, senza perciò stipulare una garanzia autonoma.
Infatti, così come è possibile per un terzo prestare cauzione in favore del debitore, senza che questa circostanza renda il rapporto di garanzia del tutto autonomo rispetto al rapporto garantito, a fortiori dovrà ritenersi possibile per un terzo obbligarsi ad adempiere a semplice richiesta del creditore, senza che tale obbligazione di garanzia si trasformi automaticamente in una fideiussione a pima richiesta.
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fidejussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o
Pag. 3 di 9 a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fidejussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fidejussione, posta dall'art. 1945 c.c.(cfr. Cass. n.
2742/02, 19300/05, n. 27333/05, n. 4661/07 e n. 903/08).
Appurato, quindi, che per distinguere le due figure contrattuali non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta o quant'altro, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, il problema che sorge nella pratica è quello di stabilire quando ci si trovi di fronte ad una fideiussione e quando invece, ad una vera e propria fideiussione a prima richiesta.
A tale fine, ovviamente, occorre interpretare la volontà dei contraenti secondo le regole legali di ermeneutica di cui agli articoli 1361 e ss. c.c. e nei casi di oggettiva incertezza il contratto deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato e, quindi, come se si trattasse di una garanzia accessoria.
La conseguenza è che spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (Cass.
4.7.2003 n. 10574; nello stesso senso Cass. 31.7.2002 n. 11368; Cass. 25.2.2002 n.
2742).
Inoltre, la tipologia contrattuale della garanzia scelta dalle parti preclude di entrare nel merito del rapporto garantito, essendo la parte beneficiaria della garanzia esonerata dalla prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale;
il garante non ha la possibilità di sollevare alcuna eccezione relativa al rapporto sottostante intercorrente tra il debitore e il creditore garantito, salvo l'exceptio doli.
Va detto, infatti, che, come affermato in giurisprudenza, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o
Pag. 4 di 9 abusiva, a fronte della quale il garante può opporre "l'exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate ULla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contralto ad assicurare il riULtato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/12/2007, n.
26262).
In materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non
è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, così derogandosi al disposto ex art. 1945 c.c.. (cfr. anche Tribunale Taranto, 01/02/2016).
Da quanto precede deriva come conseguenza che l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che, come detto, contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma doveva far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. anche Cass. n. 16213/15, 29215/08, 26262/07…).
Nel caso in esame parte opposta evidenziava, in estrema sintesi – la presenza nelle fidejussioni azionate dalla Banca della clausola c.d. di pagamento a prima richiesta qualifica la garanzia sottoscritta dall'opponente come contratto autonomo di garanzia e rende inammissibile ogni eccezione volta ad opporre al creditore l'inefficacia della garanzia per invalidità o nullità del rapporto garantito (il rapporto principale quindi) -
l'articolo 7 delle citate fidejussioni (doc. 3 fascicolo di parte convenuta) recitano (c.d. clausola di pagamento a prima richiesta)…il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio… -
Pag. 5 di 9 l'art. 8 delle ridette fidejussioni prevede la cd clausola di sopravvivenza e recita:…nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate….
Eccepiva pertanto, con argomentazioni legittime e condivisibili, nel rispetto della anzidetta giurisprudenza, la carenza di legittimazione dell'opponente ad opporre Pt_2
le eccezioni sollevate in relazione alla validità del rapporto principale azionato dalla
CP_2
A fronte di ciò, parte opponente legittimata, cui incombeva l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'opposta, nonostante la compiuta specificazione delle ragioni e dell'oggetto della domanda, non ha fornito prova a fondamento delle proprie richieste.
Legittime e condivisibili, anche in tal senso, le argomentazioni dell'opposta.
Quest'ultima produceva in giudizio - contratto di conto corrente - contratto di conto corrente nr. 1382 Filiale di VI UL UB (doc. 1 fasc. opposta) - contratto di apertura di credito in conto corrente per consumatori e clienti al dettaglio non consumatori a valere UL rapporto n. 1382 linea di credito n. 240625 Filiale di
VI UL UB (doc. 2 fasc. opposta) · Fidejussione omnibus RA (doc. 3) fasc. opposta - dichiarazione saldaconto ex art. 50 D. Lgs. 385/1993 composta da dichiarazione di saldaconto ed estratti conto corrente n. 1382 (doc. 7 fasc. opposta).
Vi è generica contestazione dell'entità del credito, non essendovi censura in ordine alla validità dei rapporti contrattuali posti in essere se non nei limiti anzidetti.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito riULta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Avverso tale documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Per completezza espositiva si evidenzia che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo
Pag. 6 di 9 giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le riULtanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'istituto bancario sono state correttamente fornite dall'opposta mentre le contestazioni di parte opponente, legittimata, sono riULtate carenti UL fonte probatorio.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati ULle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
Parte opposta evidenziava inoltre che - quanto alla chiusura del conto corrente e al mancato rinnovo di affidamenti non si tratta di voci di danno, ma di conseguenza dell'inadempimento degli stessi opponenti - la si è vista costretta a recedere dal CP_2
contratto ed applicare le clausole contrattualmente previste e sottoscritte inter-partes contenute nel contratto di conto corrente per tutelare il proprio diritto di credito…ogni conseguenza è agli stessi addebitabile.
Si evidenzia che la banca non è responsabile del danno lamentato dalla società, essendone stata causa la stessa condotta di parte opponente.
Pur mantenendo fermo il rilievo pregiudiziale, si precisa che la chiave interpretativa, giocata di fatto tutta UL filo dell'interruzione del nesso causale, in disparte dalla considerazione che, di fronte ad una giurisprudenza che più in generale ascrive efficacia causale prevalente alla condotta del danneggiato nel solo caso in cui questo ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sé sola a produrre l'evento, che UL piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e ne riduce il ruolo a semplice occasione, viene difficile credere che la condotta della banca nel caso in esame sia stata la sola fonte del danno lamentato, quando è pur sempre la banca che, in apparente piena autonomia, procede a finanziare il debitore.
Pag. 7 di 9 Vero è che la società, asseritamente danneggiata, per effetto della propria condotta abbia concorso alla causazione dell'illecito.
Legittime e condivisibili le deduzioni di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte opposta.
La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli art. 210 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli art. 118 e 210 e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto.
Inoltre la conULenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata, come nel caso in esame, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene riULtante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della conULenza, e non di fatti e situazioni che, come nel caso, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti.
Pag. 8 di 9 Le spese di lite, liquidate ex DM 37/18, seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta le domande di parte opponente come formulate;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 27/01/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1116/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. e (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), con l'avv. GIGANTE PATRIZIA e l'avv. ALESSANDRO CodiceFiscale_1
PECCI
OPPONENTI contro
C.F. , con l'avv. MANCUSO PAOLO e avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARCO ADAMO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria riULta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Ciò posto, altro problema, all'evidenza, è quello di stabilire se la garanzia di cui si discute permanga nell'ambito della fideiussione ovvero possa essere attratta in altra e diversa figura negoziale: il c.d. contratto autonomo di garanzia, in base al quale, secondo la sua tradizionale definizione, una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni (salvo l'exceptio doli).
Tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale: mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, ma piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal
Pag. 2 di 9 nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
La dottrina maggioritaria distingue opportunamente il contratto autonomo di garanzia dalla garanzia a prima richiesta, nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945
c.c..
Se è vero, infatti, che in tutti i contratti autonomi di garanzia, per evidenti motivi, è inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, è altrettanto vero, tuttavia, che tale clausola non è esclusiva di siffatto tipo di garanzie.
Detto altrimenti, tutte le anzidette fideiussioni contengono una clausola di pagamento a prima richiesta, ma non tutti i contratti cui è apposta una clausola di pagamento a prima richiesta sono tali.
Non possono quindi esistere contratti autonomi di garanzia senza una clausola di pagamento a prima richiesta, ma sono ben ipotizzabili garanzie non autonome cui è apposta la clausola in esame.
In verità, secondo un primo orientamento tutte le fideiussioni con pagamento a prima richiesta sono, per ciò solo, dei contratti autonomi di garanzia, ciò in quanto tale clausola realizza in ogni caso una penetrante deroga alla disciplina della fideiussione, escludendone sostanzialmente il carattere dell'accessorietà; ne consegue che, esclusa l'accessorietà della garanzia, questa non è più una fideiussione, ma diventa un contratto autonomo di garanzia.
Secondo altro e più recente orientamento, invece, le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall'articolo 1322 c.c., possono derogare allo schema tipico della fideiussione, senza perciò stipulare una garanzia autonoma.
Infatti, così come è possibile per un terzo prestare cauzione in favore del debitore, senza che questa circostanza renda il rapporto di garanzia del tutto autonomo rispetto al rapporto garantito, a fortiori dovrà ritenersi possibile per un terzo obbligarsi ad adempiere a semplice richiesta del creditore, senza che tale obbligazione di garanzia si trasformi automaticamente in una fideiussione a pima richiesta.
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fidejussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o
Pag. 3 di 9 a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fidejussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fidejussione, posta dall'art. 1945 c.c.(cfr. Cass. n.
2742/02, 19300/05, n. 27333/05, n. 4661/07 e n. 903/08).
Appurato, quindi, che per distinguere le due figure contrattuali non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta o quant'altro, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, il problema che sorge nella pratica è quello di stabilire quando ci si trovi di fronte ad una fideiussione e quando invece, ad una vera e propria fideiussione a prima richiesta.
A tale fine, ovviamente, occorre interpretare la volontà dei contraenti secondo le regole legali di ermeneutica di cui agli articoli 1361 e ss. c.c. e nei casi di oggettiva incertezza il contratto deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato e, quindi, come se si trattasse di una garanzia accessoria.
La conseguenza è che spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (Cass.
4.7.2003 n. 10574; nello stesso senso Cass. 31.7.2002 n. 11368; Cass. 25.2.2002 n.
2742).
Inoltre, la tipologia contrattuale della garanzia scelta dalle parti preclude di entrare nel merito del rapporto garantito, essendo la parte beneficiaria della garanzia esonerata dalla prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale;
il garante non ha la possibilità di sollevare alcuna eccezione relativa al rapporto sottostante intercorrente tra il debitore e il creditore garantito, salvo l'exceptio doli.
Va detto, infatti, che, come affermato in giurisprudenza, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o
Pag. 4 di 9 abusiva, a fronte della quale il garante può opporre "l'exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate ULla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contralto ad assicurare il riULtato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/12/2007, n.
26262).
In materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non
è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, così derogandosi al disposto ex art. 1945 c.c.. (cfr. anche Tribunale Taranto, 01/02/2016).
Da quanto precede deriva come conseguenza che l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che, come detto, contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma doveva far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. anche Cass. n. 16213/15, 29215/08, 26262/07…).
Nel caso in esame parte opposta evidenziava, in estrema sintesi – la presenza nelle fidejussioni azionate dalla Banca della clausola c.d. di pagamento a prima richiesta qualifica la garanzia sottoscritta dall'opponente come contratto autonomo di garanzia e rende inammissibile ogni eccezione volta ad opporre al creditore l'inefficacia della garanzia per invalidità o nullità del rapporto garantito (il rapporto principale quindi) -
l'articolo 7 delle citate fidejussioni (doc. 3 fascicolo di parte convenuta) recitano (c.d. clausola di pagamento a prima richiesta)…il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio… -
Pag. 5 di 9 l'art. 8 delle ridette fidejussioni prevede la cd clausola di sopravvivenza e recita:…nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate….
Eccepiva pertanto, con argomentazioni legittime e condivisibili, nel rispetto della anzidetta giurisprudenza, la carenza di legittimazione dell'opponente ad opporre Pt_2
le eccezioni sollevate in relazione alla validità del rapporto principale azionato dalla
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A fronte di ciò, parte opponente legittimata, cui incombeva l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'opposta, nonostante la compiuta specificazione delle ragioni e dell'oggetto della domanda, non ha fornito prova a fondamento delle proprie richieste.
Legittime e condivisibili, anche in tal senso, le argomentazioni dell'opposta.
Quest'ultima produceva in giudizio - contratto di conto corrente - contratto di conto corrente nr. 1382 Filiale di VI UL UB (doc. 1 fasc. opposta) - contratto di apertura di credito in conto corrente per consumatori e clienti al dettaglio non consumatori a valere UL rapporto n. 1382 linea di credito n. 240625 Filiale di
VI UL UB (doc. 2 fasc. opposta) · Fidejussione omnibus RA (doc. 3) fasc. opposta - dichiarazione saldaconto ex art. 50 D. Lgs. 385/1993 composta da dichiarazione di saldaconto ed estratti conto corrente n. 1382 (doc. 7 fasc. opposta).
Vi è generica contestazione dell'entità del credito, non essendovi censura in ordine alla validità dei rapporti contrattuali posti in essere se non nei limiti anzidetti.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito riULta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Avverso tale documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Per completezza espositiva si evidenzia che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo
Pag. 6 di 9 giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le riULtanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'istituto bancario sono state correttamente fornite dall'opposta mentre le contestazioni di parte opponente, legittimata, sono riULtate carenti UL fonte probatorio.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati ULle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
Parte opposta evidenziava inoltre che - quanto alla chiusura del conto corrente e al mancato rinnovo di affidamenti non si tratta di voci di danno, ma di conseguenza dell'inadempimento degli stessi opponenti - la si è vista costretta a recedere dal CP_2
contratto ed applicare le clausole contrattualmente previste e sottoscritte inter-partes contenute nel contratto di conto corrente per tutelare il proprio diritto di credito…ogni conseguenza è agli stessi addebitabile.
Si evidenzia che la banca non è responsabile del danno lamentato dalla società, essendone stata causa la stessa condotta di parte opponente.
Pur mantenendo fermo il rilievo pregiudiziale, si precisa che la chiave interpretativa, giocata di fatto tutta UL filo dell'interruzione del nesso causale, in disparte dalla considerazione che, di fronte ad una giurisprudenza che più in generale ascrive efficacia causale prevalente alla condotta del danneggiato nel solo caso in cui questo ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sé sola a produrre l'evento, che UL piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e ne riduce il ruolo a semplice occasione, viene difficile credere che la condotta della banca nel caso in esame sia stata la sola fonte del danno lamentato, quando è pur sempre la banca che, in apparente piena autonomia, procede a finanziare il debitore.
Pag. 7 di 9 Vero è che la società, asseritamente danneggiata, per effetto della propria condotta abbia concorso alla causazione dell'illecito.
Legittime e condivisibili le deduzioni di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte opposta.
La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli art. 210 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli art. 118 e 210 e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto.
Inoltre la conULenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata, come nel caso in esame, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene riULtante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della conULenza, e non di fatti e situazioni che, come nel caso, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti.
Pag. 8 di 9 Le spese di lite, liquidate ex DM 37/18, seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta le domande di parte opponente come formulate;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 27/01/2025
Il Giudice
F. Monaco
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