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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2368 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...], l'[...] – C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Europa, n. 144, presso lo studio dell'Avv. Francesco Circiello, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2024, il procuratore della ricorrente si è riportato ai propri atti di costituzione, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 18.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 03.05.2023, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , in data 23.08.1998, in Gragnano. Controparte_1
La ricorrente deduceva che, in costanza di matrimonio, erano nati due figli, (affetto da Per_1
sindrome di Down), in data 05.11.1999, e in data 23.04.2004, e che i coniugi erano separati Pt_1
dal 04.02.2019, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale con sentenza n. 272/2019, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 06.06.2018.
Con la su citata sentenza il Tribunale di Torre Annunziata rigettava le reciproche domande di addebito e poneva a carico del l'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento CP_1
della prole, di cui euro 250,00 per la figlia ed euro 150,00 per il figlio , affetto da Per_2 Per_1 sindrome di Down e, pertanto, percettore delle relative indennità erogate dall' . CP_2
La sentenza n. 272/19 veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla , la Pt_1 quale lamentava che il Tribunale di Torre Annunziata, nell'impugnato provvedimento, avesse erroneamente posto a carico del a titolo di contributo al mantenimento della prole, la sola CP_1
somma di euro 400,00, stabilendo nella misura di euro 150,00 la somma a titolo di mantenimento del figlio , a dispetto della somma di euro 250,00 disposta, invece, a titolo di mantenimento Per_1
della figlia Per_2
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 779/2022, depositata in data 24.02.2022 (e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 04.10.2024), in accoglimento del proposto gravame e nel riformare parzialmente la sentenza n. 272/19 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, determinava in euro 500,00 la somma mensile complessiva da porre a carico di
[...]
in favore dell'attuale ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e (e dunque euro 250,00 per ciascun figlio). Per_2
La ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di confermare quanto disposto in sede di separazione dal Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 272/19 nonché, solo relativamente alla parte economica ovvero all'importo posto a carico del a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della prole, di confermare la sentenza n. 779/2022, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della su enunciata sentenza n. 272/19 (e dunque porre a carico del resistente un assegno mensile pari ad euro 500,00).
All'udienza del 04.10.2023, la ricorrente esibiva ricorso notificato a in data Controparte_1
12.05.2023 e rappresentava che la notifica non era andata a buon fine, risultando il predetto irreperibile all'indirizzo di ultima residenza.
Il G.I., vista la richiesta della ricorrente, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso e fissava per la novella comparizione delle parti l'udienza del 31.01.2024.
2 All'udienza su citata, il G.I., verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi al resistente avvenuta in data 24.11.2023 a mezzo pec, ne dichiarava la contumacia e rinviava in prosieguo all'udienza del 22.04.2024, invitando parte ricorrente a depositare in atti attestazione di passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva deciso sulla causa di separazione.
Alla predetta udienza, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, il giudice delegato dava i provvedimenti provvisori: revocava le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita della figlia ormai maggiorenne;
Per_2
confermava per il resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione resa dal Tribunale di Torre
Annunziata n. 272/2019 e, solo relativamente alla parte economica ovvero all'importo posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento della prole, quanto statuito nella Controparte_1
sentenza n. 779/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della predetta sentenza;
invitava parte ricorrente a depositare attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 779/2022, nonché la documentazione attestante lo stato di gravità dell'handicap da cui era affetto il figlio , al fine di un'eventuale integrazione delle statuizioni accessorie con inserimento Per_1
della disciplina del diritto di visita da parte del genitore non collocatario entro il termine del
25.11.2024; fissava, ex art. 437-bis 22 c.p.c. comma 4, per la trattazione e la decisione della causa l'udienza del 04.12.2024.
All'udienza su citata, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, senza termini.
Disponeva, altresì, trasmettersi il fascicolo al P.M., affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 18.12.2024 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi (06.06.2018) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 272/2019 del 04.02.2019 e da quella data è perdu- rato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che la ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In sede di prima udienza la ricorrente nel confermare la volontà di voler conseguire il divorzio, dichiara di non aver più rapporti con il marito da molti anni, e che quest'ultimo non aveva un rapporto di frequentazione con i figli, ma versava regolarmente l'assegno stabilito per il loro mantenimento, anche se non sempre contribuiva a pagare le spese straordinarie;
in particolare l' dichiarava: “nostra figlia frequenta la facoltà di architettura alla Federico II di Pt_1 Per_2
3 Napoli ed il non contribuisce al pagamento della spese universitarie;
mentre sta a CP_1 Per_1
casa, in quanto portatore di handicap grave, sindrome di down, non può mai stare da solo e ha bisogno di continua assistenza… si è abituato all'assenza del padre e, infatti, non chiede di Per_1
lui ed anche in passato non ha mai avuto un rapporto sereno con lui, con il quale non ha mai avuto piacere di stare. percepisce l'assegno di accompagnamento di euro 500,00, ad oggi non mi Per_1
sono sentita di chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, perché riesco a gestire tutto io” (cfr verbale di udienza del 22.04.2024).
Per ciò che riguarda il figlio , persona con disabilità, si rileva che l'art. 337 septies, secondo Per_1 comma, c.c. dispone che “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori” ; l'art. 37 bis delle disp att. c.c. dispone che “ I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Dalla certificazione versata in atti, non emerge la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma
III, della L. 104/1992, (cfr. verbale di accertamento di invalidità prodotto in data 29.10.2024), sicchè nulla va disciplinato in tema di visite da parte del genitore non collocatario.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli (nato il [...]) e ( nata il Per_1 Per_2
23.04.2004) studentessa universitaria presso la facoltà di Architettura della Federico II di Napoli), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per
4 converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'importo di detto assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nella totale assenza di deduzioni in ordine alle capacità di guadagno del resistente (rispetto al quale è stato dedotto dalla ricorrente che, plausibilmente, lavora come rappresentante di prodotti alimentari con uno stipendio mensile, all'epoca della convivenza, superiore ad euro 2.000,00 e che vive a Sorrento con un'altra compagna dalla quale ha avuto una figlia) e tenuto conto dell'occupazione della ricorrente (funzionario amministrativo dell'Inail, con uno stipendio netto di euro 1.800,00/1.900,00 mensili, dal quale deve essere detratta la somma mensile di euro 1.100,00, a titolo di rata del mutuo dalla medesima contratto per l'acquisto della casa in cui vive), il Collegio ritiene congruo determinare lo stesso nella somma mensile di euro 500,00, (euro 250,00 a figlio) quale contributo da garantire ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti per il loro sostentamento (euro 250,00 per ciascun figlio), confermando quanto già stabilito con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
779/2022 del 24.02.2022.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Gragnano in data 23.08.1998 (atto n. 125, parte II, serie A, anno 1998 Controparte_1
del Comune di Gragnano);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
5 3) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l'assegno mensile di euro Per_2
500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50 % alle spese Controparte_1
scolastiche ed alle cure mediche specialistiche eventualmente necessarie per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
5) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata l'11.02.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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