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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16480 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. RI IE MP, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies, 3° co. c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32693, Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione con provvedimento del 13.11.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Filomusi Guelfi, n.6, presso e Parte_1
Codice Fiscale_1 ), che lo rappresenta e nello studio dell'Avv.to Valerio Cristiani (C.F. all'Avv.to Carmine Lombardo, (C.F. difende, congiuntamente e disgiuntamente C.F. 2 ) giusta procura in calce al presente atto.
RICORRENTE CP_1 CP_2 in persona del 1.r.p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Contratto di appalto;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida", ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass.
-
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo del ricorso introduttivo.
Parte_1 con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. c.p.c. conveniva in giudizio la CP_3 Il signor
[...] CP_2 in persona del 1.r.p.t., sigor Controparte_4 chiedendo: "Voglia l'Ill.mo
.
Tribunale di Roma, contraiis rejectis, in accoglimento del presente ricorso: Accertato quanto dedotto in narrativa, dichiarare il contratto di appalto per lavori privati, sottoscritto tra il Sig.
Parte_1 e la Impre. CP_2 in persona del l.r.p.t., in data 29/05/2023, risolto per grave inadempimento imputabile alla Società appaltatrice e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Impre. CP_2 alla restituzione delle somme versate e delle spese sostenute dalla parte committente nella misura complessiva di € 23.176,00, di cui € 20.900,00 quale anticipo concordato e corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contratto e le successive spese di € 2.197,00 ed € 79,00 per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione del cantiere mobile, oltre interessi legali dalla data dio versamento sino al soddisfo;
con rifusione delle spese e dei compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari."
A sostegno della propria domanda allegava: di aver sottoscritto con la Impre. CP_2 in data
29/05/2023 un contratto di appalto per la ricostruzione del fabbricato sito in Roma, Via Fanfulla da
Lodi n. 39, distinto all'Agenzia del Territorio di Roma al Foglio 42, particella 55, per un corrispettivo di euro 190.000,00 (Cfr. doc.1 allegato dal ricorrente); che con detto contratto le parti, tra l'altro, stabilivano all'art. 8) 1. I lavori avranno inizio approssimativamente il giorno
15/06/2023 e, comunque non prima della data della notifica preliminare agli organi competenti, e saranno ultimati entro il 15/01/2024 (sette mesi solari: le date potranno scalare in funzione del reale inizio del cantiere) (...) 4. Resta ferma la facoltà per il committente, nel caso di ritardi superiori a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, imputabili all'Appaltatore, di richiedere la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento"; all “art. 13 – 2. Nella ipotesi di non consegna da parte dell'appaltatore della documentazione richiesta in allegato al contratto entro 20 giorni solari dalla firma dello stesso, il Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto, dandone comunicazione all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi"; che egli corrispondeva, in base agli accordi intercorsi all'art. 7, comma 3, del contratto,
l'importo di € 20.900,00 contestualmente alla sottoscrizione del contratto, pari al 10% della somma complessivamente concordata, nonché sosteneva le successive spese di € 2.197,00 ed € 79,00 per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione del cantiere mobile (Cfr. doc. 2 allegate dal ricorrente Ricevute di pagamento effettuate dal
-
committente); che, tuttavia, alcuna attività veniva iniziata dalla Impre. CP_2 la quale ometteva finanche di consegnare alla parte committente i documenti allegati al contratto;
che, pertanto, inviava in data 24/07/2023 S.r.l. alla Impre. CP_2 a mezzo pec, una missiva con la quale contestava alla Società resistente il grave inadempimento contrattuale e, quindi, la volontà di risolvere il contratto, con diffida alla restituzione delle somme sino ad allora corrisposte, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della colpevole condotta tenuta ( Cfr. Doc. 3 allegato dal ricorrente - CP_5 pec del 24/07/2023); che, stante la perdurante inerzia della Società resistente, con successiva missiva del 17/10/2023, invitava la
Impre.Be.Co S.r.l. alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, con la quale contestava il grave inadempimento e chiedeva, al contempo, la restituzione della somma complessiva di €
23.176,00, comprensiva anche degli oneri sostenuti per il rilascio delle autorizzazioni (Cfr. Doc. 4 allegate dal ricorrente -Invito alla stipula di negoziazione assistita); che nonostante i solleciti formulati, la Impre. CP_2 non provvedeva a riscontrare le diffide del Sig. Pt_1 né a restituire le somme versate dalla parte committente;
che per tali ragioni chiedeva ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto d'appalto de quo con la restituzione delle somme corrisposte.
Con decreto del 05.09.2024, questo giudice letto il ricorso depositato in data 23.07.2024 e assegnato al giudice in data 05.09.2024; visto l'art. 281 undecies c.p.c.; FISSA l'udienza di comparizione per il giorno 21.11.2024, ore 11.00, CONCEDE Termine per la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni dalla prima dell'udienza fissata e termine per la notifica del ricorso e del presente decreto, a cura del ricorrente almeno quaranta giorni prima dall'udienza di comparizione.".
Nessuno si costituiva per la resistente CP_3 .Be.Co..
All'udienza del 21.11.2024 "sentito il ricorrente;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
vista la regolare notifica alla società resistente non comparsa né costituita ne dichiara la contumacia;
rinvia per la discussione.
All'udienza del 13.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Preliminarmente si conferma, la dichiarazione di contumacia della società resistente, ritualmente chiamata in causa e non costituita (Cfr. documenti allegati da parte ricorrente).
Si ricorda che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Orbene, risulta dimostrato per tabulas l'esistenza del contratto di appalto di opere tra le parti, posto che la parte ricorrente, ha depositato in allegato al ricorso introduttivo: il contratto di appalto sottoscritto dalle parti del 29.05.2023; le ricevute dei pagamenti effettuati, come dedotti, ovvero il pagamento di euro 20.900,00, pari al 10% della somma concordata, euro 2.197,00 per spese ed euro 79,00 per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico;
la lettera del
24.07.2023 con cui il committente contestava alla Società resistente il grave inadempimento contrattuale e la volontà di risolvere il contratto, con diffida alla restituzione delle somme corrisposte, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della colpevole condotta tenuta dalla resistente;
l'invito inoltrato via pec in data
17.10.2023 con cui la ricorrente invitava la società appaltatrice alla stipula della negoziazione assistita;
la concessione di occupazione temporanea del suolo pubblico, rilasciata dal Municipio V del Comune di Roma in data 30.05.2025; le fotografie dello stato dei luoghi. (Cfr. doc. da 1 a 7 allegati al fascicolo del monitorio).
Dall'esame della richiamata documentazione risulta nella specie certamente provato l'an ed il quantum debeatur, come dedotto dalla ricorrente.
Invero a norma dell'art. 1453 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Pertanto, in ragione dell'inadempimento della CP_3 CP_2 il contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 29.05.2023 deve essere dichiarato risolto e l'appaltatrice condannata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 23.176,00, data dalla somma di euro 20.900,00 corrisposta, quale 10% della maggior somma concordata per il pagamento delle opere da eseguire, ad euro 2.197,00 a titolo di spese ed euro 79,00, quale importo per la domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del suolo pubblico da parte del Municipio V, oltre gli interessi di legge dalla domanda (24.07.2023) fino al soddisfo.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta così decide ex art. 281 sexies, 3° co., c.p.c.:
DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti del 29.05.2023;
CONDANNA la parte resistente contumace a corrispondere alla parte la somma di euro 23.176,00, oltre gli interessi di legge dalla domanda (24.07.2023) fino al soddisfo
CONDANNA la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1.700,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% di tale importo, Iva e Cpa, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 24 novembre 2025
Il Giudice
RI IE MP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. RI IE MP, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies, 3° co. c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32693, Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione con provvedimento del 13.11.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Filomusi Guelfi, n.6, presso e Parte_1
Codice Fiscale_1 ), che lo rappresenta e nello studio dell'Avv.to Valerio Cristiani (C.F. all'Avv.to Carmine Lombardo, (C.F. difende, congiuntamente e disgiuntamente C.F. 2 ) giusta procura in calce al presente atto.
RICORRENTE CP_1 CP_2 in persona del 1.r.p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Contratto di appalto;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida", ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass.
-
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo del ricorso introduttivo.
Parte_1 con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. c.p.c. conveniva in giudizio la CP_3 Il signor
[...] CP_2 in persona del 1.r.p.t., sigor Controparte_4 chiedendo: "Voglia l'Ill.mo
.
Tribunale di Roma, contraiis rejectis, in accoglimento del presente ricorso: Accertato quanto dedotto in narrativa, dichiarare il contratto di appalto per lavori privati, sottoscritto tra il Sig.
Parte_1 e la Impre. CP_2 in persona del l.r.p.t., in data 29/05/2023, risolto per grave inadempimento imputabile alla Società appaltatrice e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Impre. CP_2 alla restituzione delle somme versate e delle spese sostenute dalla parte committente nella misura complessiva di € 23.176,00, di cui € 20.900,00 quale anticipo concordato e corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contratto e le successive spese di € 2.197,00 ed € 79,00 per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione del cantiere mobile, oltre interessi legali dalla data dio versamento sino al soddisfo;
con rifusione delle spese e dei compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari."
A sostegno della propria domanda allegava: di aver sottoscritto con la Impre. CP_2 in data
29/05/2023 un contratto di appalto per la ricostruzione del fabbricato sito in Roma, Via Fanfulla da
Lodi n. 39, distinto all'Agenzia del Territorio di Roma al Foglio 42, particella 55, per un corrispettivo di euro 190.000,00 (Cfr. doc.1 allegato dal ricorrente); che con detto contratto le parti, tra l'altro, stabilivano all'art. 8) 1. I lavori avranno inizio approssimativamente il giorno
15/06/2023 e, comunque non prima della data della notifica preliminare agli organi competenti, e saranno ultimati entro il 15/01/2024 (sette mesi solari: le date potranno scalare in funzione del reale inizio del cantiere) (...) 4. Resta ferma la facoltà per il committente, nel caso di ritardi superiori a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, imputabili all'Appaltatore, di richiedere la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento"; all “art. 13 – 2. Nella ipotesi di non consegna da parte dell'appaltatore della documentazione richiesta in allegato al contratto entro 20 giorni solari dalla firma dello stesso, il Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto, dandone comunicazione all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi"; che egli corrispondeva, in base agli accordi intercorsi all'art. 7, comma 3, del contratto,
l'importo di € 20.900,00 contestualmente alla sottoscrizione del contratto, pari al 10% della somma complessivamente concordata, nonché sosteneva le successive spese di € 2.197,00 ed € 79,00 per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione del cantiere mobile (Cfr. doc. 2 allegate dal ricorrente Ricevute di pagamento effettuate dal
-
committente); che, tuttavia, alcuna attività veniva iniziata dalla Impre. CP_2 la quale ometteva finanche di consegnare alla parte committente i documenti allegati al contratto;
che, pertanto, inviava in data 24/07/2023 S.r.l. alla Impre. CP_2 a mezzo pec, una missiva con la quale contestava alla Società resistente il grave inadempimento contrattuale e, quindi, la volontà di risolvere il contratto, con diffida alla restituzione delle somme sino ad allora corrisposte, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della colpevole condotta tenuta ( Cfr. Doc. 3 allegato dal ricorrente - CP_5 pec del 24/07/2023); che, stante la perdurante inerzia della Società resistente, con successiva missiva del 17/10/2023, invitava la
Impre.Be.Co S.r.l. alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, con la quale contestava il grave inadempimento e chiedeva, al contempo, la restituzione della somma complessiva di €
23.176,00, comprensiva anche degli oneri sostenuti per il rilascio delle autorizzazioni (Cfr. Doc. 4 allegate dal ricorrente -Invito alla stipula di negoziazione assistita); che nonostante i solleciti formulati, la Impre. CP_2 non provvedeva a riscontrare le diffide del Sig. Pt_1 né a restituire le somme versate dalla parte committente;
che per tali ragioni chiedeva ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto d'appalto de quo con la restituzione delle somme corrisposte.
Con decreto del 05.09.2024, questo giudice letto il ricorso depositato in data 23.07.2024 e assegnato al giudice in data 05.09.2024; visto l'art. 281 undecies c.p.c.; FISSA l'udienza di comparizione per il giorno 21.11.2024, ore 11.00, CONCEDE Termine per la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni dalla prima dell'udienza fissata e termine per la notifica del ricorso e del presente decreto, a cura del ricorrente almeno quaranta giorni prima dall'udienza di comparizione.".
Nessuno si costituiva per la resistente CP_3 .Be.Co..
All'udienza del 21.11.2024 "sentito il ricorrente;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
vista la regolare notifica alla società resistente non comparsa né costituita ne dichiara la contumacia;
rinvia per la discussione.
All'udienza del 13.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Preliminarmente si conferma, la dichiarazione di contumacia della società resistente, ritualmente chiamata in causa e non costituita (Cfr. documenti allegati da parte ricorrente).
Si ricorda che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Orbene, risulta dimostrato per tabulas l'esistenza del contratto di appalto di opere tra le parti, posto che la parte ricorrente, ha depositato in allegato al ricorso introduttivo: il contratto di appalto sottoscritto dalle parti del 29.05.2023; le ricevute dei pagamenti effettuati, come dedotti, ovvero il pagamento di euro 20.900,00, pari al 10% della somma concordata, euro 2.197,00 per spese ed euro 79,00 per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico;
la lettera del
24.07.2023 con cui il committente contestava alla Società resistente il grave inadempimento contrattuale e la volontà di risolvere il contratto, con diffida alla restituzione delle somme corrisposte, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della colpevole condotta tenuta dalla resistente;
l'invito inoltrato via pec in data
17.10.2023 con cui la ricorrente invitava la società appaltatrice alla stipula della negoziazione assistita;
la concessione di occupazione temporanea del suolo pubblico, rilasciata dal Municipio V del Comune di Roma in data 30.05.2025; le fotografie dello stato dei luoghi. (Cfr. doc. da 1 a 7 allegati al fascicolo del monitorio).
Dall'esame della richiamata documentazione risulta nella specie certamente provato l'an ed il quantum debeatur, come dedotto dalla ricorrente.
Invero a norma dell'art. 1453 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Pertanto, in ragione dell'inadempimento della CP_3 CP_2 il contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 29.05.2023 deve essere dichiarato risolto e l'appaltatrice condannata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 23.176,00, data dalla somma di euro 20.900,00 corrisposta, quale 10% della maggior somma concordata per il pagamento delle opere da eseguire, ad euro 2.197,00 a titolo di spese ed euro 79,00, quale importo per la domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del suolo pubblico da parte del Municipio V, oltre gli interessi di legge dalla domanda (24.07.2023) fino al soddisfo.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta così decide ex art. 281 sexies, 3° co., c.p.c.:
DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti del 29.05.2023;
CONDANNA la parte resistente contumace a corrispondere alla parte la somma di euro 23.176,00, oltre gli interessi di legge dalla domanda (24.07.2023) fino al soddisfo
CONDANNA la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1.700,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% di tale importo, Iva e Cpa, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 24 novembre 2025
Il Giudice
RI IE MP