Articolo 2 della Legge 10 agosto 1988, n. 349
Articolo 1
Versione
17 agosto 1988
Art. 2. 1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 luglio 1988.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 agosto 1988