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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/07/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4321/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 23/07/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Massimo Milani, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Fabio Monza, CP_1 che lo rappresenta e difende unitamente al dr. giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. PAOLA BARANI, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia L'Ill.mo Signor Giudice così giudicare: 1) “In punto di affidamento dei minori e diritto di visita disporre come a proposta 15 aprile 2025 ovvero
-affidamento condiviso dei figli con il collocamento presso la madre.
-supporto per un anno di un coordinatore genitoriale, con conclusione a fronte di una positiva relazione del coordinatore. -conferma dell'attuale regime delle visite paterne fino a settembre 2025 quando potrà essere rivisto in termini di ampliamento previo parere positivo del coordinatore genitoriale. -Tutte le festività verranno suddivise al 50% e verranno alternate negli anni salvo diversi accordi tra le parti: 24 dicembre genitore 1, 25 dicembre genitore 2 (inversione l'anno successivo); festività natalizie: una settimana con ciascun genitore invertendo le settimane ogni anno;
festività pasquali: Pasqua (dal giorno della chiusura della scuola) e pasquetta (fino alla riapertura della scuola) ciascuna con un genitore invertendo la festività ogni anno;
festa del papa con il papa, festa della mamma con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza salvo diversi accordi tra i genitori definiti con il coordinatore genitoriale;
tutte le altre feste sempre alternate (santo patrono, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno); il periodo delle ferie estive verrà suddiviso in 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da fissarsi nei mesi di luglio ed agosto in base agli accordi con i genitori. Il calendario dei diritti di visita relativo alle festività dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno salvo diverso accordo tra i genitori in coordinazione genitoriale. -lavoro psicoterapeutico per per Per_1 aiutarlo ad elaborare le fatiche emotive del suo percorso di crescita –
2) In punto di contributo del padre al mantenimento mensile dei figli;
Disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e con la Parte_1 Per_1 Per_2 somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre il 50% di ogni spesa straordinaria secondo quanto stabilito dal Protocollo della Corte di Appello di Milano.
3) Assegnazione alla madre della sola metà dell'importo complessivo dell'assegno unico;
4) Ammonire la signora affinché ometta per il futuro ogni comportamento volto ad Parte_2 impedire, ostacolare, difficultare o ritardare il regolare diritto di visita e frequentazione tra il ricorrente ed i propri figli, e;
Per_2 Per_1
5)- Indicare la somma di denaro dovuta dalla signora per ogni violazione o inosservanza CP_1 successiva;
6)- Condannare la signora al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nel CP_1 massimo dell'importo previsto al comma n 1 lettera c art 473 bis 39 cc an che per ogni violazione pagina 2 di 12 pregresse a far data dal mese di giugno 2023 o diversamente al pagamento di una sanzione determinata in via equitativa da Questo Il.mo Signor Giudice.
7)- Disporre percorso di coordinamento genitoriale per la durata di almeno anni uno;
8)- Spese di lite, di CTU, compenso del Curatore speciale dei minori a carico integrale della signora
CP_1
9)-In subordine porre a carico della stessa il pagamento delle predette spese nella misura de 70% ed il restante 30% a carico del signor Parte_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE:
Nel merito:
Rigettare le domande promosse dal sig. , perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
In via riconvenzionale, a modifica delle condizioni attualmente in essere:
Disporre l'affidamento congiunto del figlio alla madre, con collocamento prevalente presso la Per_1 stessa;
In merito al diritto di visita paterno per il figlio minorenne , prevedere che il padre potrà Per_1 vedere e tenere con sé il minore come segue;
a) con conferma dell'attuale regime fino a settembre 2025 quando potrà essere rivisto in termini di ampliamento previo parere positivo del coordinatore genitoriale;
b) in merito alle festività, prevedendo una suddivisione tra i genitori nella misura del 50%, con alternanza negli anni, salvo diverso accordo tra le Parti: 24.12 genitore 1, 25.12 genitore 2 (inversione l'anno successivo); festività natalizie: una settimana con ciascun genitore invertendo le settimane ogni anno;
festività pasquali: Pasqua (dal giorno della chiusura della scuola) e pasquetta (fino alla riapertura della scuola) ciascuna con un genitore invertendo la festività ogni anno;
festa del papà con il papà, gesta della mamma con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza salvo diversi accordi tra i genitori definiti con il coordinatore genitoriale;
tutte le altre feste sempre alternate (santo patrono, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno);
c) il periodo delle ferie estive verrà suddiviso in 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da fissarsi nei mesi di luglio e agosto in base agli accordi con i genitori.
Il tutto prevedendo che il calendario del diritto di visita relativo alle festività dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori in coordinazione genitoriale;
pagina 3 di 12 supporto per un anno di coordinatore genitoriale, con conclusione a fronte di una positiva relazione del coordinatore;
prevedere l'avvio di un lavoro psicoterapeutico per il figlio al fine di aiutarlo ad Per_1 elaborare le fatiche emotive del suo percorso di crescita;
-Disporre che il sig. sia tenuto al versamento, a mezzo bonifico bancario, in favore della Parte_1 sig.ra dell'importo mensile di € 800,00 complessivi (€ 400,00 per figlio), a titolo di CP_1 assegno di mantenimento per i figli e , entro il giorno 10 di ciascun mese, con Per_2 Per_1 decorrenza dalla domanda e con aggiornamento
AT annuale nella misura del 100%;
-Disporre che il sig. sia tenuto al rimborso, in favore della sig.ra , del 50% Parte_1 CP_1 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e , secondo quanto previsto Per_2 Per_1 dal Protocollo elaborato dalla Corte d'Appello di Milano, con versamento, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ciascun mese;
-Disporre che l'assegno unico per i figli e venga percepito dalla sig.ra Per_2 Per_1 CP_1 nella misura del 100%.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compenso avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e oneri di legge;
- con refusione da parte del sig. delle spese di CTU e di CTP, sostenute della resistente;
Pt_1
- con compenso del Curatore Speciale, se non coperto dal patrocinio a spese dello Stato, a carico esclusivo del sig. Pt_1
In via istruttoria, si insiste per l'espletamento dei mezzi di prova richiesti nei propri scritti difensivi e non ammessi dal Giudice adito.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE:
In relazione all'affidamento dei minori e diritto di visita e collocamento
Affidamento condiviso del minore (stante la maggiore età di con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la casa materna.
In relazione al diritto di visita del minore da parte del genitore non collocatario
Confermare l'organizzazione – già attiva - del diritto di visita di con il padre con possibilità di Per_1 ampliamento dal mese di settembre 2025 con inserimento di un pernotto secondo le indicazioni del coordinatore genitoriale e dopo aver coinvolto anche lo psicoterapeuta incaricato dai genitori e in aiuto pagina 4 di 12 per . Per_1
Rispetto alle festività: verranno suddivise al 50% e verranno alternate negli anni salvo diversi accordi tra le parti: 24 dicembre genitore 1, 25 dicembre genitore 2 (inversione l'anno successivo); festività natalizie: una settimana con ciascun genitore invertendo le settimane ogni anno;
festività pasquali:
Pasqua (dal giorno della chiusura della scuola) e pasquetta (fino alla riapertura della scuola) ciascuna con un genitore invertendo la festività ogni anno;
festa del papà con il papa, festa della mamma con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza salvo diversi accordi tra i genitori definiti con il coordinatore genitoriale;
tutte le altre feste sempre alternate (santo patrono, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno); il periodo delle ferie estive verrà suddiviso in 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da fissarsi nei mesi di luglio ed agosto in base agli accordi con i genitori.
Il calendario dei diritti di visita relativo alle festività dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno salvo diverso accordo tra i genitori in coordinazione genitoriale.
In relazione al contributo al mantenimento dei figli minori e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
Conferma del contributo al mantenimento dei figli e da parte del padre in favore e Per_1 Per_2 da corrispondersi alla madre da determinarsi nell'importo non inferiore a € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo della C.A. Milano.
Disporre che i genitori percepiscano la quota del 50% per A.U.
In merito ai supporti familiari
Disporre che i genitori incarichino un coordinatore genitoriale
Disporre che i genitori individuino un professionista psicoterapeuta in favore del minore Per_1 affinché possa aiutarlo ad elaborare le fatiche emotive del suo percorso di crescita.
In ogni caso:
Apertura di un procedimento di sorveglianza a tutela del minore, con eventuale termine per il deposito di una relazione di aggiornamento del percorso di coordinamento genitoriale e deposito del percorso di sostegno per . Per_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/10/2023 chiedeva la modifica del decreto n. 2949/2019 (che, Parte_1
a sua volta, modificava il precedente decreto n. 6436/2018) nel senso di disporre il collocamento prevalente presso di sé dei figli (nato l'[...]) e (nato il [...]) e di porre Per_2 Per_1
pagina 5 di 12 a carico dell'ex compagna un contributo al mantenimento della prole di € 600 mensili, CP_1 ferme restanti le altre condizioni.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente lamentava che a causa della condotta ostativa della controparte egli non riusciva ad incontrare i figli dallo scorso giugno 2023, ragione per la quale egli proponeva delle istanze subordinate con cui chiedeva al Tribunale di ammonire la convenuta affinché ella si astenesse per il futuro da ogni comportamento volto ad impedire od ostacolare il diritto di visita paterno, di indicare la somma di denaro dovuta dalla per ogni violazione o inosservanza CP_1 successiva e di condannare la resistente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo dell'importo previsto al comma n 1 lettera c art 473 bis 39 cc anche per le violazioni pregresse a far data dal mese di giugno 2023.
Si costituiva in giudizio la contestando di tenere una condotta ostacolante nei confronti del CP_1
posto che l'interruzione dei rapporti tra il padre ed i minori era attribuibile alla ferma volontà dei Pt_1 figli, maturata a seguito di una serie di episodi e comportamenti paterni occorsi dal 2020 e in particolare: CP_
- durante la permanenza presso il padre, nei giorni di visita, il si disinteressava dei minori, Pt_1 giocando alla play station;
- presso l'abitazione del sig. (che lo stesso condivideva con la propria madre e con il fratello), Pt_1 mancava una sistemazione adeguata per i figli, costretti a dormire nel letto matrimoniale, unitamente al o alla madre dello stesso;
Pt_1
- il si disinteressava completamente dell'andamento scolastico dei figli e degli impegni Pt_1 extrascolastici degli stessi;
- il in presenza dei minori, utilizzava un linguaggio volgare, con parolacce e bestemmie;
Pt_1
- il portava con sé i figli a feste dove venivano comunate sostanze illegali (marijuana), sostanze Pt_1 alcoliche o utilizzate armi da sparo per divertimento;
- Il sig. dopo il primo mese di relazione, presentava la compagna e i figli della stessa a Pt_1 Per_2
e come “una nuova mamma” e “nuovi fratelli”, con effetti destabilizzanti per i minori. Per_1
Pertanto, la chiedeva al Giudice di disporre l'affidamento super-esclusivo o esclusivo a sé dei CP_1 figli, la sospensione del calendario attualmente in essere (eventualmente attivando lo Spazio Neutro) e l'aumento dell'importo del contributo al mantenimento dei minori da € 600 complessivi (€ 300 per figlio) a € 800 mensili, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione a sé del 100% dell'assegno unico, adducendo sia il peggioramento della sua condizione reddituale, sia l'incremento pagina 6 di 12 delle esigenze di e conseguente alla loro crescita. Per_2 Per_1
Con provvedimento del 19/01/2024 il Giudice delegato, avendo rilevato che i Servizi Sociali avevano segnalato situazioni di potenziale inadeguata rappresentanza dell'interesse dei figli in capo ad entrambi i genitori, disponeva la nomina a Curatore Speciale dei minori dell'avv. Paola Barani.
All'esito dell'espletamento della C.T.U., il Giudice invitava le parti a transigere la vertenza alle seguenti condizioni:
-affidamento condiviso dei figli con il collocamento presso la madre.
-supporto per un anno di un coordinatore genitoriale, con conclusione a fronte di una positiva relazione del coordinatore.
-conferma dell'attuale regime delle visite paterne fino a settembre 2025 quando potrà essere rivisto in termini di ampliamento previo parere positivo del coordinatore genitoriale.
-Tutte le festività verranno suddivise al 50% e verranno alternate negli anni salvo diversi accordi tra le parti: 24 dicembre genitore 1, 25 dicembre genitore 2 (inversione l'anno successivo); festività natalizie: una settimana con ciascun genitore invertendo le settimane ogni anno;
festività pasquali: Pasqua (dal giorno della chiusura della scuola) e pasquetta (fino alla riapertura della scuola) ciascuna con un genitore invertendo la festività ogni anno;
festa del papa con il papa, festa della mamma con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza salvo diversi accordi tra i genitori definiti con il coordinatore genitoriale;
tutte le altre feste sempre alternate (santo patrono, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno); il periodo delle ferie estive verrà suddiviso in 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da fissarsi nei mesi di luglio ed agosto in base agli accordi con i genitori. Il calendario dei diritti di visita relativo alle festività dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno salvo diverso accordo tra i genitori in coordinazione genitoriale.
-lavoro psicoterapeutico per per aiutarlo ad elaborare le fatiche emotive del suo percorso di Per_1 crescita.
-conferma del contributo di € 600 così come rivalutato ad oggi, oltre il 50% delle spese straordinarie.
-assegno unico alla madre al 100%.
-spese di lite compensate.
-spese di C.T.U. ripartite al 50% tra le parti.
-compenso del Curatore Speciale ripartito al 50% tra le parti con pagamento diretto allo stesso, previa rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.
Tale proposta raccoglieva l'adesione solo parziale delle parti, ossia limitata alle questioni non pagina 7 di 12 economiche.
Deve precisarsi che nelle more processuali è divenuto maggiorenne, ragione per la quale Per_2 nulla deve disporsi nei suoi confronti in punto di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita paterno.
Per quanto concerne , si prende atto che la frequentazione paterna risulta ripristinata. Per_1
Pertanto, può confermarsi il regime di affidamento del minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre alla stregua delle conclusioni rassegnate sul punto dalla C.T.U., di cui possono recepirsi le indicazioni sull'esercizio del diritto di visita paterno e sull'opportunità di intraprendere un percorso di Per_3
Devono, altresì, confermarsi le disposizioni in atto in punto di contributo al mantenimento della prole, tenuto conto, da un lato, della crescita dei figli e, dall'altro lato, sia del ripristino della frequentazione paterna della prole, sia della nascita di una figlia dalla nuova compagna del Pt_1
Peraltro, dalla lettura dei modelli fiscali del si desume un incremento di reddito dal 2021 al 2022 Pt_1
(anno in cui egli ha percepito un reddito lordo di € 33200), alla stregua del quale non si giustificherebbe una riduzione del contributo.
Stante il divario tra i redditi delle parti, può attribuirsi alla il 100% dell'assegno unico. CP_1
Infine, devono respingersi le domande avanzate dal al fine di conseguire l'ammonimento della Pt_1 affinché ometta per il futuro ogni comportamento volto ad impedire od ostacolare il regolare Pt_2 diritto di visita paterno, la determinazione di una somma di denaro dovuta dalla controparte per ogni violazione o inosservanza successiva e la sua condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, non avendo il ricorrente allegato alcun supporto probatorio alle proprie asserzioni, che non hanno trovato riscontro nelle risultanze della C.T.U.
In effetti, il non ha articolato le istanze istruttorie in modo preciso, con capitoli ben distinti Pt_1 relativi a fatti circostanziati, ma si è limitato ad indicare due testi che avrebbero dovuto riferire si “fatti in narrativa”, in realtà non specificati, in quanto il ricorso contiene solo la deduzione della consumazione di generiche avverse condotte elusive, se non in violazione dei provvedimenti pregressi.
A loro volta, i Servizi Sociali hanno riferito quanto segue:
pagina 8 di 12 pagina 9 di 12 Infine, alla luce della persistente conflittualità tra le parti (che ha generato plurimi procedimenti), appare opportuno disporre che i Servizi Sociali monitorino il nucleo familiare, riferendo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni in caso di emersione di situazioni pregiudizievoli per il minore.
In considerazione della prevalente soccombenza del deve condannarsi lo stesso a rifondere le Pt_1 spese di lite sostenute dalla controparte.
Per le medesime ragioni, devono porsi a suo carico gli oneri economici relativi all'espletamento della
C.T.U.
Infine, deve porsi a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale alla luce delle motivazioni poste a base della sua nomina, disponendosi il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione della prole al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza operarne il dimezzamento di legge alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri pagina 10 di 12 soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Conferma l'affidamento condiviso di con il suo collocamento presso la madre;
Per_1
2) Conferma l'attuale regime delle visite paterne fino a settembre 2025 quando potrà essere rivisto in termini di ampliamento previo parere positivo del coordinatore genitoriale;
3) Dispone che tutte le festività siano suddivise al 50% e alternate negli anni salvo diversi accordi tra le parti: 24 dicembre genitore 1, 25 dicembre genitore 2 (inversione l'anno successivo); festività natalizie: una settimana con ciascun genitore invertendo le settimane ogni anno;
festività pasquali: Pasqua (dal giorno della chiusura della scuola) e pasquetta (fino alla riapertura della scuola) ciascuna con un genitore invertendo la festività ogni anno;
festa del papa con il papa, festa della mamma con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza salvo diversi accordi tra i genitori definiti con il coordinatore genitoriale;
tutte le altre feste sempre alternate (santo patrono, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno); il periodo delle ferie estive verrà suddiviso in 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da fissarsi nei mesi di luglio ed agosto in base agli accordi con i genitori. Il calendario dei diritti di visita relativo alle festività dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno salvo diverso accordo tra i genitori in coordinazione genitoriale;
4) Invita le parti ad intraprendere un percorso annuale presso un coordinatore genitoriale, con conclusione a fronte di una positiva relazione del coordinatore.
5) Invita le parti a prestare l'assenso ad un lavoro psicoterapeutico per per aiutarlo ad Per_1 elaborare le fatiche emotive del suo percorso di crescita;
6) Attribuisce alla madre il 100% dell'assegno unico;
7) Rigetta le ulteriori domande del Pt_1
8) Conferma per il resto le disposizioni del decreto;
9) Dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali come da motivazione;
10) Pone a carico del il costo della C.T.U.; Pt_1
11) Condanna il a rifondere le spese di lite sostenute dalla nell'importo di € 6.000 per Pt_1 CP_1
pagina 11 di 12 compensi, oltre gli accessori di legge;
12) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 4000, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto allo Stato a condizione della definitiva ammissione della prole al patrocinio a spese dello Stato;
13) Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Olgiate Olona.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4321/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 23/07/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Massimo Milani, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Fabio Monza, CP_1 che lo rappresenta e difende unitamente al dr. giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. PAOLA BARANI, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia L'Ill.mo Signor Giudice così giudicare: 1) “In punto di affidamento dei minori e diritto di visita disporre come a proposta 15 aprile 2025 ovvero
-affidamento condiviso dei figli con il collocamento presso la madre.
-supporto per un anno di un coordinatore genitoriale, con conclusione a fronte di una positiva relazione del coordinatore. -conferma dell'attuale regime delle visite paterne fino a settembre 2025 quando potrà essere rivisto in termini di ampliamento previo parere positivo del coordinatore genitoriale. -Tutte le festività verranno suddivise al 50% e verranno alternate negli anni salvo diversi accordi tra le parti: 24 dicembre genitore 1, 25 dicembre genitore 2 (inversione l'anno successivo); festività natalizie: una settimana con ciascun genitore invertendo le settimane ogni anno;
festività pasquali: Pasqua (dal giorno della chiusura della scuola) e pasquetta (fino alla riapertura della scuola) ciascuna con un genitore invertendo la festività ogni anno;
festa del papa con il papa, festa della mamma con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza salvo diversi accordi tra i genitori definiti con il coordinatore genitoriale;
tutte le altre feste sempre alternate (santo patrono, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno); il periodo delle ferie estive verrà suddiviso in 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da fissarsi nei mesi di luglio ed agosto in base agli accordi con i genitori. Il calendario dei diritti di visita relativo alle festività dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno salvo diverso accordo tra i genitori in coordinazione genitoriale. -lavoro psicoterapeutico per per Per_1 aiutarlo ad elaborare le fatiche emotive del suo percorso di crescita –
2) In punto di contributo del padre al mantenimento mensile dei figli;
Disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e con la Parte_1 Per_1 Per_2 somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre il 50% di ogni spesa straordinaria secondo quanto stabilito dal Protocollo della Corte di Appello di Milano.
3) Assegnazione alla madre della sola metà dell'importo complessivo dell'assegno unico;
4) Ammonire la signora affinché ometta per il futuro ogni comportamento volto ad Parte_2 impedire, ostacolare, difficultare o ritardare il regolare diritto di visita e frequentazione tra il ricorrente ed i propri figli, e;
Per_2 Per_1
5)- Indicare la somma di denaro dovuta dalla signora per ogni violazione o inosservanza CP_1 successiva;
6)- Condannare la signora al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nel CP_1 massimo dell'importo previsto al comma n 1 lettera c art 473 bis 39 cc an che per ogni violazione pagina 2 di 12 pregresse a far data dal mese di giugno 2023 o diversamente al pagamento di una sanzione determinata in via equitativa da Questo Il.mo Signor Giudice.
7)- Disporre percorso di coordinamento genitoriale per la durata di almeno anni uno;
8)- Spese di lite, di CTU, compenso del Curatore speciale dei minori a carico integrale della signora
CP_1
9)-In subordine porre a carico della stessa il pagamento delle predette spese nella misura de 70% ed il restante 30% a carico del signor Parte_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE:
Nel merito:
Rigettare le domande promosse dal sig. , perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
In via riconvenzionale, a modifica delle condizioni attualmente in essere:
Disporre l'affidamento congiunto del figlio alla madre, con collocamento prevalente presso la Per_1 stessa;
In merito al diritto di visita paterno per il figlio minorenne , prevedere che il padre potrà Per_1 vedere e tenere con sé il minore come segue;
a) con conferma dell'attuale regime fino a settembre 2025 quando potrà essere rivisto in termini di ampliamento previo parere positivo del coordinatore genitoriale;
b) in merito alle festività, prevedendo una suddivisione tra i genitori nella misura del 50%, con alternanza negli anni, salvo diverso accordo tra le Parti: 24.12 genitore 1, 25.12 genitore 2 (inversione l'anno successivo); festività natalizie: una settimana con ciascun genitore invertendo le settimane ogni anno;
festività pasquali: Pasqua (dal giorno della chiusura della scuola) e pasquetta (fino alla riapertura della scuola) ciascuna con un genitore invertendo la festività ogni anno;
festa del papà con il papà, gesta della mamma con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza salvo diversi accordi tra i genitori definiti con il coordinatore genitoriale;
tutte le altre feste sempre alternate (santo patrono, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno);
c) il periodo delle ferie estive verrà suddiviso in 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da fissarsi nei mesi di luglio e agosto in base agli accordi con i genitori.
Il tutto prevedendo che il calendario del diritto di visita relativo alle festività dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori in coordinazione genitoriale;
pagina 3 di 12 supporto per un anno di coordinatore genitoriale, con conclusione a fronte di una positiva relazione del coordinatore;
prevedere l'avvio di un lavoro psicoterapeutico per il figlio al fine di aiutarlo ad Per_1 elaborare le fatiche emotive del suo percorso di crescita;
-Disporre che il sig. sia tenuto al versamento, a mezzo bonifico bancario, in favore della Parte_1 sig.ra dell'importo mensile di € 800,00 complessivi (€ 400,00 per figlio), a titolo di CP_1 assegno di mantenimento per i figli e , entro il giorno 10 di ciascun mese, con Per_2 Per_1 decorrenza dalla domanda e con aggiornamento
AT annuale nella misura del 100%;
-Disporre che il sig. sia tenuto al rimborso, in favore della sig.ra , del 50% Parte_1 CP_1 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e , secondo quanto previsto Per_2 Per_1 dal Protocollo elaborato dalla Corte d'Appello di Milano, con versamento, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ciascun mese;
-Disporre che l'assegno unico per i figli e venga percepito dalla sig.ra Per_2 Per_1 CP_1 nella misura del 100%.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compenso avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e oneri di legge;
- con refusione da parte del sig. delle spese di CTU e di CTP, sostenute della resistente;
Pt_1
- con compenso del Curatore Speciale, se non coperto dal patrocinio a spese dello Stato, a carico esclusivo del sig. Pt_1
In via istruttoria, si insiste per l'espletamento dei mezzi di prova richiesti nei propri scritti difensivi e non ammessi dal Giudice adito.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE:
In relazione all'affidamento dei minori e diritto di visita e collocamento
Affidamento condiviso del minore (stante la maggiore età di con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la casa materna.
In relazione al diritto di visita del minore da parte del genitore non collocatario
Confermare l'organizzazione – già attiva - del diritto di visita di con il padre con possibilità di Per_1 ampliamento dal mese di settembre 2025 con inserimento di un pernotto secondo le indicazioni del coordinatore genitoriale e dopo aver coinvolto anche lo psicoterapeuta incaricato dai genitori e in aiuto pagina 4 di 12 per . Per_1
Rispetto alle festività: verranno suddivise al 50% e verranno alternate negli anni salvo diversi accordi tra le parti: 24 dicembre genitore 1, 25 dicembre genitore 2 (inversione l'anno successivo); festività natalizie: una settimana con ciascun genitore invertendo le settimane ogni anno;
festività pasquali:
Pasqua (dal giorno della chiusura della scuola) e pasquetta (fino alla riapertura della scuola) ciascuna con un genitore invertendo la festività ogni anno;
festa del papà con il papa, festa della mamma con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza salvo diversi accordi tra i genitori definiti con il coordinatore genitoriale;
tutte le altre feste sempre alternate (santo patrono, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno); il periodo delle ferie estive verrà suddiviso in 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da fissarsi nei mesi di luglio ed agosto in base agli accordi con i genitori.
Il calendario dei diritti di visita relativo alle festività dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno salvo diverso accordo tra i genitori in coordinazione genitoriale.
In relazione al contributo al mantenimento dei figli minori e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
Conferma del contributo al mantenimento dei figli e da parte del padre in favore e Per_1 Per_2 da corrispondersi alla madre da determinarsi nell'importo non inferiore a € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo della C.A. Milano.
Disporre che i genitori percepiscano la quota del 50% per A.U.
In merito ai supporti familiari
Disporre che i genitori incarichino un coordinatore genitoriale
Disporre che i genitori individuino un professionista psicoterapeuta in favore del minore Per_1 affinché possa aiutarlo ad elaborare le fatiche emotive del suo percorso di crescita.
In ogni caso:
Apertura di un procedimento di sorveglianza a tutela del minore, con eventuale termine per il deposito di una relazione di aggiornamento del percorso di coordinamento genitoriale e deposito del percorso di sostegno per . Per_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/10/2023 chiedeva la modifica del decreto n. 2949/2019 (che, Parte_1
a sua volta, modificava il precedente decreto n. 6436/2018) nel senso di disporre il collocamento prevalente presso di sé dei figli (nato l'[...]) e (nato il [...]) e di porre Per_2 Per_1
pagina 5 di 12 a carico dell'ex compagna un contributo al mantenimento della prole di € 600 mensili, CP_1 ferme restanti le altre condizioni.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente lamentava che a causa della condotta ostativa della controparte egli non riusciva ad incontrare i figli dallo scorso giugno 2023, ragione per la quale egli proponeva delle istanze subordinate con cui chiedeva al Tribunale di ammonire la convenuta affinché ella si astenesse per il futuro da ogni comportamento volto ad impedire od ostacolare il diritto di visita paterno, di indicare la somma di denaro dovuta dalla per ogni violazione o inosservanza CP_1 successiva e di condannare la resistente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo dell'importo previsto al comma n 1 lettera c art 473 bis 39 cc anche per le violazioni pregresse a far data dal mese di giugno 2023.
Si costituiva in giudizio la contestando di tenere una condotta ostacolante nei confronti del CP_1
posto che l'interruzione dei rapporti tra il padre ed i minori era attribuibile alla ferma volontà dei Pt_1 figli, maturata a seguito di una serie di episodi e comportamenti paterni occorsi dal 2020 e in particolare: CP_
- durante la permanenza presso il padre, nei giorni di visita, il si disinteressava dei minori, Pt_1 giocando alla play station;
- presso l'abitazione del sig. (che lo stesso condivideva con la propria madre e con il fratello), Pt_1 mancava una sistemazione adeguata per i figli, costretti a dormire nel letto matrimoniale, unitamente al o alla madre dello stesso;
Pt_1
- il si disinteressava completamente dell'andamento scolastico dei figli e degli impegni Pt_1 extrascolastici degli stessi;
- il in presenza dei minori, utilizzava un linguaggio volgare, con parolacce e bestemmie;
Pt_1
- il portava con sé i figli a feste dove venivano comunate sostanze illegali (marijuana), sostanze Pt_1 alcoliche o utilizzate armi da sparo per divertimento;
- Il sig. dopo il primo mese di relazione, presentava la compagna e i figli della stessa a Pt_1 Per_2
e come “una nuova mamma” e “nuovi fratelli”, con effetti destabilizzanti per i minori. Per_1
Pertanto, la chiedeva al Giudice di disporre l'affidamento super-esclusivo o esclusivo a sé dei CP_1 figli, la sospensione del calendario attualmente in essere (eventualmente attivando lo Spazio Neutro) e l'aumento dell'importo del contributo al mantenimento dei minori da € 600 complessivi (€ 300 per figlio) a € 800 mensili, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione a sé del 100% dell'assegno unico, adducendo sia il peggioramento della sua condizione reddituale, sia l'incremento pagina 6 di 12 delle esigenze di e conseguente alla loro crescita. Per_2 Per_1
Con provvedimento del 19/01/2024 il Giudice delegato, avendo rilevato che i Servizi Sociali avevano segnalato situazioni di potenziale inadeguata rappresentanza dell'interesse dei figli in capo ad entrambi i genitori, disponeva la nomina a Curatore Speciale dei minori dell'avv. Paola Barani.
All'esito dell'espletamento della C.T.U., il Giudice invitava le parti a transigere la vertenza alle seguenti condizioni:
-affidamento condiviso dei figli con il collocamento presso la madre.
-supporto per un anno di un coordinatore genitoriale, con conclusione a fronte di una positiva relazione del coordinatore.
-conferma dell'attuale regime delle visite paterne fino a settembre 2025 quando potrà essere rivisto in termini di ampliamento previo parere positivo del coordinatore genitoriale.
-Tutte le festività verranno suddivise al 50% e verranno alternate negli anni salvo diversi accordi tra le parti: 24 dicembre genitore 1, 25 dicembre genitore 2 (inversione l'anno successivo); festività natalizie: una settimana con ciascun genitore invertendo le settimane ogni anno;
festività pasquali: Pasqua (dal giorno della chiusura della scuola) e pasquetta (fino alla riapertura della scuola) ciascuna con un genitore invertendo la festività ogni anno;
festa del papa con il papa, festa della mamma con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza salvo diversi accordi tra i genitori definiti con il coordinatore genitoriale;
tutte le altre feste sempre alternate (santo patrono, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno); il periodo delle ferie estive verrà suddiviso in 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da fissarsi nei mesi di luglio ed agosto in base agli accordi con i genitori. Il calendario dei diritti di visita relativo alle festività dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno salvo diverso accordo tra i genitori in coordinazione genitoriale.
-lavoro psicoterapeutico per per aiutarlo ad elaborare le fatiche emotive del suo percorso di Per_1 crescita.
-conferma del contributo di € 600 così come rivalutato ad oggi, oltre il 50% delle spese straordinarie.
-assegno unico alla madre al 100%.
-spese di lite compensate.
-spese di C.T.U. ripartite al 50% tra le parti.
-compenso del Curatore Speciale ripartito al 50% tra le parti con pagamento diretto allo stesso, previa rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.
Tale proposta raccoglieva l'adesione solo parziale delle parti, ossia limitata alle questioni non pagina 7 di 12 economiche.
Deve precisarsi che nelle more processuali è divenuto maggiorenne, ragione per la quale Per_2 nulla deve disporsi nei suoi confronti in punto di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita paterno.
Per quanto concerne , si prende atto che la frequentazione paterna risulta ripristinata. Per_1
Pertanto, può confermarsi il regime di affidamento del minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre alla stregua delle conclusioni rassegnate sul punto dalla C.T.U., di cui possono recepirsi le indicazioni sull'esercizio del diritto di visita paterno e sull'opportunità di intraprendere un percorso di Per_3
Devono, altresì, confermarsi le disposizioni in atto in punto di contributo al mantenimento della prole, tenuto conto, da un lato, della crescita dei figli e, dall'altro lato, sia del ripristino della frequentazione paterna della prole, sia della nascita di una figlia dalla nuova compagna del Pt_1
Peraltro, dalla lettura dei modelli fiscali del si desume un incremento di reddito dal 2021 al 2022 Pt_1
(anno in cui egli ha percepito un reddito lordo di € 33200), alla stregua del quale non si giustificherebbe una riduzione del contributo.
Stante il divario tra i redditi delle parti, può attribuirsi alla il 100% dell'assegno unico. CP_1
Infine, devono respingersi le domande avanzate dal al fine di conseguire l'ammonimento della Pt_1 affinché ometta per il futuro ogni comportamento volto ad impedire od ostacolare il regolare Pt_2 diritto di visita paterno, la determinazione di una somma di denaro dovuta dalla controparte per ogni violazione o inosservanza successiva e la sua condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, non avendo il ricorrente allegato alcun supporto probatorio alle proprie asserzioni, che non hanno trovato riscontro nelle risultanze della C.T.U.
In effetti, il non ha articolato le istanze istruttorie in modo preciso, con capitoli ben distinti Pt_1 relativi a fatti circostanziati, ma si è limitato ad indicare due testi che avrebbero dovuto riferire si “fatti in narrativa”, in realtà non specificati, in quanto il ricorso contiene solo la deduzione della consumazione di generiche avverse condotte elusive, se non in violazione dei provvedimenti pregressi.
A loro volta, i Servizi Sociali hanno riferito quanto segue:
pagina 8 di 12 pagina 9 di 12 Infine, alla luce della persistente conflittualità tra le parti (che ha generato plurimi procedimenti), appare opportuno disporre che i Servizi Sociali monitorino il nucleo familiare, riferendo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni in caso di emersione di situazioni pregiudizievoli per il minore.
In considerazione della prevalente soccombenza del deve condannarsi lo stesso a rifondere le Pt_1 spese di lite sostenute dalla controparte.
Per le medesime ragioni, devono porsi a suo carico gli oneri economici relativi all'espletamento della
C.T.U.
Infine, deve porsi a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale alla luce delle motivazioni poste a base della sua nomina, disponendosi il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione della prole al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza operarne il dimezzamento di legge alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri pagina 10 di 12 soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Conferma l'affidamento condiviso di con il suo collocamento presso la madre;
Per_1
2) Conferma l'attuale regime delle visite paterne fino a settembre 2025 quando potrà essere rivisto in termini di ampliamento previo parere positivo del coordinatore genitoriale;
3) Dispone che tutte le festività siano suddivise al 50% e alternate negli anni salvo diversi accordi tra le parti: 24 dicembre genitore 1, 25 dicembre genitore 2 (inversione l'anno successivo); festività natalizie: una settimana con ciascun genitore invertendo le settimane ogni anno;
festività pasquali: Pasqua (dal giorno della chiusura della scuola) e pasquetta (fino alla riapertura della scuola) ciascuna con un genitore invertendo la festività ogni anno;
festa del papa con il papa, festa della mamma con la mamma indipendentemente dal giorno di spettanza salvo diversi accordi tra i genitori definiti con il coordinatore genitoriale;
tutte le altre feste sempre alternate (santo patrono, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno); il periodo delle ferie estive verrà suddiviso in 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da fissarsi nei mesi di luglio ed agosto in base agli accordi con i genitori. Il calendario dei diritti di visita relativo alle festività dovrà essere stilato per iscritto a settembre di ogni anno salvo diverso accordo tra i genitori in coordinazione genitoriale;
4) Invita le parti ad intraprendere un percorso annuale presso un coordinatore genitoriale, con conclusione a fronte di una positiva relazione del coordinatore.
5) Invita le parti a prestare l'assenso ad un lavoro psicoterapeutico per per aiutarlo ad Per_1 elaborare le fatiche emotive del suo percorso di crescita;
6) Attribuisce alla madre il 100% dell'assegno unico;
7) Rigetta le ulteriori domande del Pt_1
8) Conferma per il resto le disposizioni del decreto;
9) Dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali come da motivazione;
10) Pone a carico del il costo della C.T.U.; Pt_1
11) Condanna il a rifondere le spese di lite sostenute dalla nell'importo di € 6.000 per Pt_1 CP_1
pagina 11 di 12 compensi, oltre gli accessori di legge;
12) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 4000, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto allo Stato a condizione della definitiva ammissione della prole al patrocinio a spese dello Stato;
13) Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Olgiate Olona.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/07/2025
Il Presidente Estensore
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