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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1546/2019
T R I B U N A L E D I T E R A M O
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1546/2019 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
(c.f.: ), nato il [...] a [...] alla Vibrata Parte_1 C.F._1
(TE), ivi residente in [...], elettivamente domiciliato, con l'Avv. Andrea Galiffa presso e nello studio dell'Avv. Andrea Galiffa, in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Piazza Duca degli
Abruzzi n.33
ATTRICE contro
(C.F./P. IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliata in Teramo, Via del P.IVA_1
Baluardo n. 63 – angolo Vico della Fonte, presso lo studio dell'avv. Enzo Formisani
CONVENUTA
e
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Teramo alla Via Circonvallazione Spalato CodiceFiscale_3
74/A presso e nello studio del loro procuratore, Avv. Gabriella Zuccarini
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione/istanza: accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. quale Conducente dell'autoveicolo FORD FIESTA Controparte_2
targato DB 278 SL nonché della sig.ra Proprietaria (Responsabile Civile) Controparte_3
dell'autoveicolo FORD FIESTA targato DB 278 SL, nella causazione del sinistro di cui in narrativa
e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, i NV , Controparte_2 [...]
, nonché la convenuta CP_3 Controparte_4
(C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] P.IVA_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'Attore, da liquidarsi nella residua somma di €
37.865,00 (diconsi Euro trentasettemilaottocentosessantacinque/00), ovvero nell'importo diverso, minore o maggiore, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, da valutarsi anche in via equitativa da parte dell'Adito Giudice”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta Controparte_5
“ - Riguardo alla domanda proposta dal sig. : perché la domanda, così come Parte_1
formulata, venga integralmente rigettata, siccome infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, perché il risarcimento, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore, venga limitato alla somma di €. 4.100,00 maggiorata degli interessi maturati dalla data di pagamento al saldo, corrisposta dalla e trattenuta Controparte_6 dall'attore in acconto sul maggior avere, con conseguente declaratoria di congruità della somma ricevuta;
in via ulteriormente subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento perché la domanda attrice, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore e previa decurtazione della somma di €. 4.100,00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di pagamento al saldo effettivo, venga proporzionalmente ridotta o, comunque, ricondotta ad equità.
- Relativamente alla domanda trasversale/riconvenzionale proposta dai sigg. e Controparte_2
perché la domanda di risarcimento, così come formulata, venga integralmente Controparte_3
rigettata, siccome inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento dai medesimi proposta, perché la stessa, previo accertamento e determinazione in termini percentuali del concorso di colpa del sig.
[...]
nella causazione del sinistro, venga proporzionalmente ridotta o, comunque, perché P_
venga ricondotta ad equità.
Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”. per i convenuti e : P_ CP_3
“ L'avv. Gabriella Zuccarini, impugna e contesta ogni avversa eccezione deduzione e richiesta di cui alle comparse conclusionali depositate dalle controparti, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, e insiste nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nelle proprie note conclusive depositate il 17.03.2025 alle quali si riporta integralmente, reiterando altresì la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie disattese”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
, e la in qualità, rispettivamente, di P_ Controparte_3 Controparte_7
conducente, proprietaria e AG IC del veicolo FO Fiesta targato DB 278 SL, al fine di ottenere la condanna in solido dei convenuti a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 16.6.2017 la cui causazione sarebbe integralmente imputabile al per un totale pari ad euro 37.865,00. P_
Nello specifico, parte attrice ha dedotto che: a) esso attore, in data 16.6.2017, percorreva il Viale dei
Fiori in Sant'Egidio alla Vibrata con la propria autovettura, una KIA SPORTAGE targata FE 164 HR
– Assicurata b) giunto all'altezza del viale che conduce ai locali della Controparte_8
palestra BM FITNESS, ubicata nel senso opposto di marcia rispetto a quello percorso, constatava che l'autoveicolo FO Fiesta sopra menzionato, che percorreva il medesimo tratto e nella medesima direzione dell'esponente, cambiava repentinamente corsia per imboccare una stradina posta a sinistra della carreggiata, senza adoperare preventivamente l'indicatore di direzione sinistro;
c) tale improvvida manovra non consentiva al l'adeguato margine spazio-temporale per Parte_1 frenare ed evitare l'impatto con la FO;
d) i danni materiali alla propria vettura venivano risarciti dalla compagnia del veicolo di parte attrice, in sede stragiudiziale, nella misura di Controparte_9 complessivi € 17.800,00, viceversa, quelli di natura biologica – da liquidare in una percentuale del
12% di invalidità, secondo la ponderazione effettuata dal perito di parte – sarebbero da imputare integralmente agli odierni convenuti in solido, stante l'impossibilità di evocare in giudizio, in via diretta, la compagnia IC del veicolo di parte attrice a fronte della inoperatività del disposto di cui all'art. 149 Cod. Ass. private, trattandosi di pregiudizi di non lieve entità, superiori, pertanto al
9%; e) il totale dei danni da risarcire andrebbe quantificato in euro 37.865,00 al netto delle somme già corrisposte da per il danno biologico, pari ad euro 4.800,00. CP_6 Si è costituita in giudizio la AG IC convenuta la quale non ha contestato l'an ma solo il quantum della pretesa risarcitoria azionata nei propri confronti da parte del Parte_1
rappresentando, soprattutto, come parte attrice avesse comunque incassato somme erogate dalla
(AG IC della Kia Sportage) a fronte del sinistro intercorso, importi da CP_6
decurtare, in ogni caso, dalla pretesa complessiva.
Si sono costituiti in giudizio e , rispettivamente conducente e Controparte_2 Controparte_3
proprietaria del veicolo FO Fiesta i quali hanno rappresentato: a) che, in data 16.6.2017, mentre il percorreva la SP2 in direzione Sant'Egidio alla Vibrata con la FO Fiesta di proprietà della P_
, mentre si accingeva a svoltare a sinistra per imboccare una strada privata previo inserimento CP_3 dell'indicatore di direzione, veniva attinto dal veicolo antagonista di parte attrice il quale, circolando nella medesima direzione del convenuto, sopraggiungeva dalla corsia di sorpasso ad alta velocità determinando l'impatto con la FO che, in quel momento, si apprestava ad entrare nella stradina laterale;
b) che, pertanto, sussisterebbe la responsabilità esclusiva, o, quantomeno, prevalente dell'odierno attore, stante la violazione degli artt. 148 e 141 CDS, avendo quest'ultimo effettuato una manovra di sorpasso in un tratto di strada in cui ciò non sarebbe stato consentito e procedendo ad una velocità superiore a quella massima in relazione alle condizioni del tratto stradale ed a fronte della presenza di un altro veicolo che si stava accingendo ad effettuare un cambio direzionale;
c) che, in ogni caso, i pregiudizi quantificati si manifesterebbero eccessivi, trattandosi di danno di lieve entità, per i quali sarebbe stato consona l'adozione della procedura del risarcimento cd. diretto ex art. 149
D. lgs 209/2005.
I convenuti hanno esercitato, in ogni caso, domanda riconvenzionale e traversale nei confronti della propria AG AT (in via diretta, ex art. 149 Cod. ass. private) e di parte attrice, chiedendo la condanna in solido al pagamento di euro 3.200,00 a titolo di danni materiali e di euro
11.996,37 a titolo di pregiudizi non patrimoniali, oltre al ristoro delle spese mediche sostenute quantificate in euro 670,00.
In merito a quest'ultima domanda, peraltro, la AG IC ha dedotto, nelle prime memorie ex art. 183 c.p.c., come la stessa fosse inammissibile non essendo paventabile alcuna solidarietà tra la medesima, evocata sulla scorta dell'art. 149, ed il preteso responsabile civile. Ha, inoltre, eccepito l'abnormità del quantum risarcitorio lamentato.
La causa è stata istruita mediante prove orali, CTU cinematica e CTU medico legali. Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2024 la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. cui è preceduto il deposito di comparse conclusionali nel termine di venti giorni antecedenti alla predetta udienza.
*
Preliminarmente occorre qualificare giuridicamente le azioni articolate in via principale ed in via riconvenzionale dalle parti dell'odierno giudizio.
Ebbene, da una parte, l'attore ha evocato in giudizio gli odierni convenuti (in qualità di proprietaria e conducente del veicolo antagonista) nonché la compagnia IC della FO Fiesta, articolando domanda risarcitoria in via indiretta nei confronti – oltre che del proprietario e del conducente del veicolo, responsabili in solido sulla scorta di quanto previsto all'art. 2054 c.c. – dell'assicuratore della vettura avversaria, omettendo di esperire quello strumento, previsto dall'art. 149 Cod. ass. priv., che consente di ottenere il ristoro dai danni patiti evocando in giudizio direttamente la propria AG
, fermo il regresso nei rapporti interni, rappresentando che i danni non patrimoniali subiti, siccome da liquidarsi in una percentuale superiore al 9%, non avrebbero consentito l'attivazione dello strumento della tutela diretta.
Invece i convenuti costituiti in giudizio hanno articolato domanda risarcitoria nei confronti della stessa già evocata in giudizio (azionando la procedura diretta) e chiedendo la Controparte_10
condanna al risarcimento dei danni materiali e biologici patiti nei confronti dell'assicuratore e di parte attrice.
Entrambe le domande appaiono ammissibili ad esclusione della richiesta di risarcimento azionata in via riconvenzionale dai convenuti nei confronti del Parte_1
Andando con ordine, appare ammissibile la domanda esercitata in via indiretta dall'attore nei confronti della AG IC della vettura antagonista, nonché dei convenuti proprietario e conducente.
Ed infatti, è necessario chiarire che, secondo anche quanto specificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009, la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 codice assicurazioni è sicuramente facoltativa potendo il danneggiato da sinistro stradale seguire tale strada o in alternativa seguire la via dell'azione indiretta verso la compagnia assicuratrice del soggetto presunto responsabile ai sensi dell'art. 148 codice delle assicurazioni. Si tratta ovviamente di due azioni differenti in quanto la prima si basa sul contratto di assicurazione mentre la seconda si basa su una responsabilità extracontrattuale e trova il suo fondamento negli artt. 2043 e 2054 c.c. Ed infatti, l'azione diretta di cui al citato art. 149 non è originata dal contratto assicurativo ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, ponendosi l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria
(Cass. 13 aprile 2012 n. 5928).
Pur essendo stato accertato – sulla scorta dell'esperita CTU – un margine di pregiudizio inferiore al
9%, pertanto, al non era affatto precluso, come sostenuto dall'assicurazione convenuta, Parte_1
adire la stessa per ottenere il ristoro dei danni, giacchè la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del proprio veicolo è una facoltà connessa a determinati presupposti legittimanti
(analizzati dall'art. 149) ma non certamente un requisito di ammissibilità della domanda risarcitoria, ben potendo, il danneggiato, scegliere di attivarsi giudizialmente contro l'assicurazione dell'altro veicolo, fermo il riparto interno di responsabilità tra le compagnie delle vetture coinvolte, che, però, afferisce ai rapporti interni ed è retta dal principio di rivalsa, circostanza confermata da quanto statuito all'ultimo comma dell'art. 149, ove il legislatore ha statuito che: “l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto”.
Anche la domanda esercitata dal convenuto in riconvenzionale è ammissibile ma solo limitatamente all'azione spiegata nei confronti della essendovi carenza di titolarità passiva in capo Controparte_5
al proprietario ed al conducente del veicolo antagonista.
Pur essendo stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che quando il soggetto danneggiato agisce in giudizio contro la propria compagnia di assicurazioni sulla base dell'art. 149 codice ass., deve citare in giudizio anche il presunto responsabile, e ciò per rendere opponibile la pronuncia nei suoi confronti, tenuto conto che , poi, le rispettive compagnie di assicurazioni devono regolare tra di loro le proprie posizioni, sicuramente non può esservi un vincolo di solidarietà tra i vari soggetti rispetto al risarcimento del danno ( Cass. civ. n. 21896/2017). Dunque, sotto un primo profilo, nell'ambito della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass. non può esservi solidarietà tra assicuratrice del danneggiato, responsabile civile, relativa compagnia assicuratrice e danneggiante. Ed infatti il giudizio intrapreso sulla base dell'azione diretta non può trasformarsi in un'azione indiretta ai sensi dell'art. 148 codice delle assicurazioni, a meno che non sia la stessa compagnia di assicurazione del responsabile civile a chiedere l'estromissione dell'altra compagnia riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato (art. 149 co.6), circostanza che non si è verificata nella vicenda in esame.
Ne deriva, pertanto, che la domanda riconvenzionale è concretamente esperibile nei soli confronti della compagnia IC evocata in giudizio.
Per completezza di motivazione su altra questione di diritto che sovente viene in discussione nel processo va osservato che nella specifica azione ex art. 149 cod. ass. si parla di “conducente non responsabile”; per cui balza all'evidenza come la ratio di snellezza e celerità appaia identica a quella insita nell'altra azione 141 cod. ass. anch'essa coniata ex novo dal legislatore del nuovo codice delle assicurazioni vigente dal 2006.
Può insorgere dubbio per l'ipotesi in cui l'assicuratore convenuto in giudizio eccepisca una corresponsabilità da parte del conducente oppure una sua responsabilità esclusiva.
In tale prospettiva di approfondimento va osservato che se è vero che la norma cit. parla di
“conducente non responsabile” – il che farebbe pensare che l'azione è attivabile nelle sole ipotesi in cui detto conducente non sia neppure in parte corresponsabile, e che dunque concerne le sole ipotesi di conclamata, indiscussa, pacifica, non contestata in alcun modo responsabilità esclusiva del veicolo a motore antagonista - è anche vero che nel regolamento di attuazione previsto dall'art. 150 cod. ass. emanato con D.P.R. n. 254 del 18.7.2006 (G.U. n. 199 del 28.8.2006) entrato in vigore il 1.1.2007 ed applicabile ai sinistri verificati a partire dal 1.2.2007 agli artt. 3 e 5 si parla di danneggiato \ conducente con lesioni di lieve entità non responsabile “in tutto o in parte”; all'art. 12 vengono previsti “criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri secondo la tabella Allegato A” da utilizzarsi da parte della impresa IC richiesta dal conducente non responsabile;
in tale tabella si parla espressamente di responsabilità al 100% ma anche di corresponsabilità al 50% ovvero ripartite tra il 30% ed il 70%.
Detti criteri, corredati di schemi grafici esemplificativi della posizione di collisione dei due veicoli, costituiscono criteri generali ed oggettivi di ausilio per l'impresa di assicurazione nel riconoscimento e nella liquidazione del danno;
si fa peraltro presente nel citato DPR, quadro dello “Schema di ripartizione delle responsabilità sulla base delle casistiche ricorrenti” facente riferimento alla schematizzazione prevista nel modello CAI che “a prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostante che possono aver influito sulla dinamica del sinistro”. Ne consegue che non appare inibita l'azione 149 dal fatto che venga in ipotesi prospettata una corresponsabilità.
Passando al merito della controversia, occorre muovere dalle risultanze della CTU, la quale appare immune da vizi logici;
da essa è emersa una responsabilità solidale dei conducenti nella causazione del sinistro, nello specifico, utilizzando gli ordinari criteri di attribuzione del fatto illecito, la presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. e l'assenza di una concreta prova che possa derogare al principio di presunzione di responsabilità, la responsabilità va riconosciuta paritariamente, per il
50% ciascuno, ad entrambi i veicoli antagonisti.
Dalla disamina dei fatti di causa, per come emersa nella sua ricostruzione fattuale, si evince che entrambe le vetture stessero procedendo nella stessa direzione di marcia su viale dei Fiori in direzione di marcia Villa Lempa (TE) - Sant'Egidio alla Vibrata (TE).
Il convenuto, giunto in prossimità del civico n. 72, si accingeva a svoltare a sinistra, collocandosi, a tal fine, nell'opposta direzione di marcia con l'intento di accedere nella strada privata posta dal lato opposto della carreggiata. Medio tempore, pertanto, sopraggiungeva l'auto antagonista di parte attrice, la quale svolgeva, nello stesso contesto temporale, manovra di sorpasso ed era quindi ubicata sul lato sinistro della carreggiata;
tale dinamica portava all'impatto dei due mezzi.
Ebbene, come rilevato dal CTU nella relazione cinematica, è certamente possibile scorgere un margine di responsabilità imputabile al il quale, nell'effettuare la manovra che ha Parte_1
determinato la collisione, ha violato l'art. 146 del Codice della Strada, dal momento che in quel tratto vi era un espresso divieto, specificamente indicato dalla segnaletica verticale, di effettuare manovre di sorpasso. D'altro canto è stato, altresì, accertato come la viaggiasse ad una velocità CP_11 superiore ai limiti consentiti, ossia a 65 km/h, circostanza che ha contribuito a determinare l'evento avverso, elidendo ogni possibilità di evitare la collisione stante l'assenza di idonei spazi temporali di frenata.
Non è possibile escludere l'operatività della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c., a mente del quale: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ed infatti, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente, sancito dall'art.2054 del c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Ove detto accertamento non sia possibile, opera la presunzione di colpa per l'area residua di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a carico dell'altro conducente (Cass.
06/04/2005, n. 7109).
Ebbene, nel caso di specie non è stato possibile accertare, ripercuotendosi su parte convenuta il mancato adempimento dell'onere della prova, che il avesse adottato tutte le precauzioni del P_ caso nell'effettuare la manovra di svolta, circostanze che avrebbero potuto determinare il superamento della presunzione.
Nello specifico, infatti, non è stato possibile accertare né se il convenuto si fosse avveduto (o si fosse potuto avvedere, nelle condizioni di tempo e luogo concrete) della manovra di sorpasso avviata dal né se avesse adeguatamente attivato, nel rispetto delle regole del codice della strada, Parte_1
l'indicatore di direzione nell'apprestarsi ad effettuare la svolta.
Ed infatti, come affermato dal perito: “Sulla base degli elementi a disposizione, non è accertabile se il conducente della KIA SPORTAGE avesse già iniziato la manovra di sorpasso nell'istante in cui
intraprendeva la svolta a sinistra. Tuttavia, si fa notare che in tale frangente Parte_2
vi era una ragguardevole distanza fra le due autovetture e non vi erano altri veicoli interposti fra i due protagonisti
Allo stesso modo, non sussistono indizi oggettivi certi che consentano di stabilire se il conducente della abbia mancato di inserire l'indicatore di direzione antecedentemente alla Parte_3 svolta, come riferito dal passeggero della KIA SPORTAGE, oppure abbia presegnalato la manovra”.
D'altro canto, la concreta determinante distanza tra i veicoli conduce a ritenere più probabile che l'attore avesse iniziato la manovra di sorpasso nel momento in cui la FO ha effettuato il cambio direzionale e l'assenza di altri mezzi di locomozione tra le auto porta ad avvalorare la tesi che il convenuto potesse avvedersi di detta manovra.
A tal fine, infatti, non può ritenersi particolarmente attendibile la dichiarazione di Testimone_1 il quale ha dichiarato di aver visto il inserire l'indicatore di direzione. Aldilà del rapporto P_
preesistente tra il teste ed il convenuto, appaiono poco verosimili le circostanze dallo stesso rappresentate. Nello specifico, risulta davvero difficile pensare che quest'ultimo avesse visto il inserire l'indicatore di direzione, in quel frangente, nonostante, come dallo stesso dichiarato, P_ vi fossero diversi veicoli tra il d il (almeno 2 o 3) e vi fosse una distanza di circa 100 Tes_1 P_ metri, oltre ad essere poco verosimile che quest'ultimo, dopo il sinistro, non si sia arrestato per prestare soccorso al convenuto, peraltro suo amico. Inoltre, dalla stessa dichiarazione, non è stato possibile comprendere l'ulteriore circostanza determinante sopra menzionata, ossia se il convenuto si fosse avveduto, o avesse potuto avvedersi, adoperando le regole di diligenza, che permeano l'ambito della circolazione veicolare, del sorpasso già iniziato dal Parte_1
Peraltro, come affermato a più riprese dalla Suprema Corte e dai Giudici di merito: “In tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio” (Cass. sent. n. 14791/2024) ; ed ancora:
“Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare
a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo, ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso” (Trib.
Lecce sent. n. 445/2023).
La responsabilità, pertanto, deve ritenersi concorsuale e pari al 50% per ciascuno dei veicoli.
In ordine alla domanda principale, articolata in via indiretta nei confronti dei convenuti in solido, in ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali, il CTU ha stimato pregiudizi permanenti pari al 9% nonché una inabilità temporanea relativa al 75% pari a 15(quindici) giorni, inabilità temporanea relativa al 50% pari a 25(venticinque) giorni, inabilità temporanea relativa al 25% pari a
35(trentacinque) giorni.
Il danno biologico permanente, utilizzando il criterio tabellare sulla scorta dell'art. 139 Cod. Ass.
Priv., è pari a € 13.726,38, mentre quello temporaneo è pari a € 1.795,30per un totale pari a €
15.521,68 (al 50% e quindi per un totale di danno biologico corrispondente ad euro 7.770,00 in relazione al rispettivo margine di colpa nella causazione del sinistro).
Questa somma deve essere decurtata dell'acconto corrisposto dalla AG IC
espressamente indicato in euro 4.800,00. CP_6
Non è possibile alcuna personalizzazione del danno biologico, ovviamente, non essendo stato allegato nulla a sostegno del maggior danno patito rispetto a quanto tabellarmente determinato, né può computarsi il danno morale, per vero non oggetto del petitum. Anche l'ulteriore danno da cenestesi lavorativa non può avere autonomo rilievo, essendo, tale subspecie di pregiudizio, ricompresa nel computo del danno biologico (a differenza di quanto avviene in relazione al pregiudizio afferente alla capacità lavorativa cd. specifica).
Con riferimento ai postumi permanenti invalidanti residuati in capo al il CTU ha stimato una P_
percentuale pari al 3% ed un danno temporaneo pari a: inabilità temporanea relativa al 75% pari a
20(venti) giorni, inabilità temporanea relativa al 50% pari a 30(trenta) giorni, inabilità temporanea relativa al 25% pari a 30(trenta) giorni;
utilizzando il medesimo criterio tabellare, pertanto, il totale del pregiudizio non patrimoniale è pari ad euro 5.140,75 (da risarcire nella percentuale di rispettiva colpa, a fronte del concorso, pari al 50% e, pertanto, pari ad euro 2.571,00).
Le suddette somme devono essere devalutate dalla data odierna a quella di verificazione del sinistro e poi sottoposta a rivalutazione monetaria.
Trattandosi di debito di valore (di matrice risarcitoria) alla somma così ottenuta devono essere aggiunti gli interessi compensativi, dovuti secondo questo criterio: escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Devono essere riconosciute le somme dovute a titolo di rimborso per le spese sostenute e che ammontano ad euro 754,00 per parte attrice ed euro 488,00 per parte convenuta.
Il danno materiale, stante la demolizione della FO Fiesta a fronte della natura antieconomica della sua riparazione, può essere equitativamente stimato, ex art. 1226 c.c., in euro 2.000,00.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il criterio del disputandum, sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 (stante la blanda complessità della controversia).
Esse devono essere compensate nei rapporti tra e e , stante la Parte_1 P_ CP_3
soccombenza reciproca, mentre la AG IC sarà tenuta a rifondere dette spese sia nei confronti dell'attore che dei convenuti, nella misura indicata in dispositivo e seguendo i parametri sopra indicati. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
, e Controparte_12 Controparte_2 CP_3
a corrispondere in solido la somma di euro 3.654,00 a titolo di risarcimento danni nei
[...] confronti dell'attore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi liquidati come in parte motiva;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
a corrispondere, a titolo di Controparte_12
indennizzo nei confronti di parte convenuta, la somma pari ad euro 5.059,00, di cui, nello specifico, euro 3059,00 a favore di ed euro 2.000,00 a favore di Controparte_2 CP_3
oltre rivalutazione monetaria ed interessi liquidati come in parte motiva;
[...]
- condanna al Controparte_12
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi di avvocato ed euro
518,00 a titolo di spese vive nei confronti di parte attrice da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ed euro 5.077,00 a titolo di compensi professionali ed euro 237,00 a titolo di spese vive nei confronti dei convenuti, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente le spese dei CTU, liquidate come da separati decreti, a titolo della AG
AT.
Così deciso in Teramo, 10.4.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
T R I B U N A L E D I T E R A M O
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1546/2019 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
(c.f.: ), nato il [...] a [...] alla Vibrata Parte_1 C.F._1
(TE), ivi residente in [...], elettivamente domiciliato, con l'Avv. Andrea Galiffa presso e nello studio dell'Avv. Andrea Galiffa, in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Piazza Duca degli
Abruzzi n.33
ATTRICE contro
(C.F./P. IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliata in Teramo, Via del P.IVA_1
Baluardo n. 63 – angolo Vico della Fonte, presso lo studio dell'avv. Enzo Formisani
CONVENUTA
e
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Teramo alla Via Circonvallazione Spalato CodiceFiscale_3
74/A presso e nello studio del loro procuratore, Avv. Gabriella Zuccarini
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione/istanza: accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. quale Conducente dell'autoveicolo FORD FIESTA Controparte_2
targato DB 278 SL nonché della sig.ra Proprietaria (Responsabile Civile) Controparte_3
dell'autoveicolo FORD FIESTA targato DB 278 SL, nella causazione del sinistro di cui in narrativa
e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, i NV , Controparte_2 [...]
, nonché la convenuta CP_3 Controparte_4
(C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] P.IVA_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'Attore, da liquidarsi nella residua somma di €
37.865,00 (diconsi Euro trentasettemilaottocentosessantacinque/00), ovvero nell'importo diverso, minore o maggiore, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, da valutarsi anche in via equitativa da parte dell'Adito Giudice”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta Controparte_5
“ - Riguardo alla domanda proposta dal sig. : perché la domanda, così come Parte_1
formulata, venga integralmente rigettata, siccome infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, perché il risarcimento, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore, venga limitato alla somma di €. 4.100,00 maggiorata degli interessi maturati dalla data di pagamento al saldo, corrisposta dalla e trattenuta Controparte_6 dall'attore in acconto sul maggior avere, con conseguente declaratoria di congruità della somma ricevuta;
in via ulteriormente subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento perché la domanda attrice, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore e previa decurtazione della somma di €. 4.100,00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di pagamento al saldo effettivo, venga proporzionalmente ridotta o, comunque, ricondotta ad equità.
- Relativamente alla domanda trasversale/riconvenzionale proposta dai sigg. e Controparte_2
perché la domanda di risarcimento, così come formulata, venga integralmente Controparte_3
rigettata, siccome inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento dai medesimi proposta, perché la stessa, previo accertamento e determinazione in termini percentuali del concorso di colpa del sig.
[...]
nella causazione del sinistro, venga proporzionalmente ridotta o, comunque, perché P_
venga ricondotta ad equità.
Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”. per i convenuti e : P_ CP_3
“ L'avv. Gabriella Zuccarini, impugna e contesta ogni avversa eccezione deduzione e richiesta di cui alle comparse conclusionali depositate dalle controparti, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, e insiste nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nelle proprie note conclusive depositate il 17.03.2025 alle quali si riporta integralmente, reiterando altresì la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie disattese”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
, e la in qualità, rispettivamente, di P_ Controparte_3 Controparte_7
conducente, proprietaria e AG IC del veicolo FO Fiesta targato DB 278 SL, al fine di ottenere la condanna in solido dei convenuti a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 16.6.2017 la cui causazione sarebbe integralmente imputabile al per un totale pari ad euro 37.865,00. P_
Nello specifico, parte attrice ha dedotto che: a) esso attore, in data 16.6.2017, percorreva il Viale dei
Fiori in Sant'Egidio alla Vibrata con la propria autovettura, una KIA SPORTAGE targata FE 164 HR
– Assicurata b) giunto all'altezza del viale che conduce ai locali della Controparte_8
palestra BM FITNESS, ubicata nel senso opposto di marcia rispetto a quello percorso, constatava che l'autoveicolo FO Fiesta sopra menzionato, che percorreva il medesimo tratto e nella medesima direzione dell'esponente, cambiava repentinamente corsia per imboccare una stradina posta a sinistra della carreggiata, senza adoperare preventivamente l'indicatore di direzione sinistro;
c) tale improvvida manovra non consentiva al l'adeguato margine spazio-temporale per Parte_1 frenare ed evitare l'impatto con la FO;
d) i danni materiali alla propria vettura venivano risarciti dalla compagnia del veicolo di parte attrice, in sede stragiudiziale, nella misura di Controparte_9 complessivi € 17.800,00, viceversa, quelli di natura biologica – da liquidare in una percentuale del
12% di invalidità, secondo la ponderazione effettuata dal perito di parte – sarebbero da imputare integralmente agli odierni convenuti in solido, stante l'impossibilità di evocare in giudizio, in via diretta, la compagnia IC del veicolo di parte attrice a fronte della inoperatività del disposto di cui all'art. 149 Cod. Ass. private, trattandosi di pregiudizi di non lieve entità, superiori, pertanto al
9%; e) il totale dei danni da risarcire andrebbe quantificato in euro 37.865,00 al netto delle somme già corrisposte da per il danno biologico, pari ad euro 4.800,00. CP_6 Si è costituita in giudizio la AG IC convenuta la quale non ha contestato l'an ma solo il quantum della pretesa risarcitoria azionata nei propri confronti da parte del Parte_1
rappresentando, soprattutto, come parte attrice avesse comunque incassato somme erogate dalla
(AG IC della Kia Sportage) a fronte del sinistro intercorso, importi da CP_6
decurtare, in ogni caso, dalla pretesa complessiva.
Si sono costituiti in giudizio e , rispettivamente conducente e Controparte_2 Controparte_3
proprietaria del veicolo FO Fiesta i quali hanno rappresentato: a) che, in data 16.6.2017, mentre il percorreva la SP2 in direzione Sant'Egidio alla Vibrata con la FO Fiesta di proprietà della P_
, mentre si accingeva a svoltare a sinistra per imboccare una strada privata previo inserimento CP_3 dell'indicatore di direzione, veniva attinto dal veicolo antagonista di parte attrice il quale, circolando nella medesima direzione del convenuto, sopraggiungeva dalla corsia di sorpasso ad alta velocità determinando l'impatto con la FO che, in quel momento, si apprestava ad entrare nella stradina laterale;
b) che, pertanto, sussisterebbe la responsabilità esclusiva, o, quantomeno, prevalente dell'odierno attore, stante la violazione degli artt. 148 e 141 CDS, avendo quest'ultimo effettuato una manovra di sorpasso in un tratto di strada in cui ciò non sarebbe stato consentito e procedendo ad una velocità superiore a quella massima in relazione alle condizioni del tratto stradale ed a fronte della presenza di un altro veicolo che si stava accingendo ad effettuare un cambio direzionale;
c) che, in ogni caso, i pregiudizi quantificati si manifesterebbero eccessivi, trattandosi di danno di lieve entità, per i quali sarebbe stato consona l'adozione della procedura del risarcimento cd. diretto ex art. 149
D. lgs 209/2005.
I convenuti hanno esercitato, in ogni caso, domanda riconvenzionale e traversale nei confronti della propria AG AT (in via diretta, ex art. 149 Cod. ass. private) e di parte attrice, chiedendo la condanna in solido al pagamento di euro 3.200,00 a titolo di danni materiali e di euro
11.996,37 a titolo di pregiudizi non patrimoniali, oltre al ristoro delle spese mediche sostenute quantificate in euro 670,00.
In merito a quest'ultima domanda, peraltro, la AG IC ha dedotto, nelle prime memorie ex art. 183 c.p.c., come la stessa fosse inammissibile non essendo paventabile alcuna solidarietà tra la medesima, evocata sulla scorta dell'art. 149, ed il preteso responsabile civile. Ha, inoltre, eccepito l'abnormità del quantum risarcitorio lamentato.
La causa è stata istruita mediante prove orali, CTU cinematica e CTU medico legali. Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2024 la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. cui è preceduto il deposito di comparse conclusionali nel termine di venti giorni antecedenti alla predetta udienza.
*
Preliminarmente occorre qualificare giuridicamente le azioni articolate in via principale ed in via riconvenzionale dalle parti dell'odierno giudizio.
Ebbene, da una parte, l'attore ha evocato in giudizio gli odierni convenuti (in qualità di proprietaria e conducente del veicolo antagonista) nonché la compagnia IC della FO Fiesta, articolando domanda risarcitoria in via indiretta nei confronti – oltre che del proprietario e del conducente del veicolo, responsabili in solido sulla scorta di quanto previsto all'art. 2054 c.c. – dell'assicuratore della vettura avversaria, omettendo di esperire quello strumento, previsto dall'art. 149 Cod. ass. priv., che consente di ottenere il ristoro dai danni patiti evocando in giudizio direttamente la propria AG
, fermo il regresso nei rapporti interni, rappresentando che i danni non patrimoniali subiti, siccome da liquidarsi in una percentuale superiore al 9%, non avrebbero consentito l'attivazione dello strumento della tutela diretta.
Invece i convenuti costituiti in giudizio hanno articolato domanda risarcitoria nei confronti della stessa già evocata in giudizio (azionando la procedura diretta) e chiedendo la Controparte_10
condanna al risarcimento dei danni materiali e biologici patiti nei confronti dell'assicuratore e di parte attrice.
Entrambe le domande appaiono ammissibili ad esclusione della richiesta di risarcimento azionata in via riconvenzionale dai convenuti nei confronti del Parte_1
Andando con ordine, appare ammissibile la domanda esercitata in via indiretta dall'attore nei confronti della AG IC della vettura antagonista, nonché dei convenuti proprietario e conducente.
Ed infatti, è necessario chiarire che, secondo anche quanto specificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009, la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 codice assicurazioni è sicuramente facoltativa potendo il danneggiato da sinistro stradale seguire tale strada o in alternativa seguire la via dell'azione indiretta verso la compagnia assicuratrice del soggetto presunto responsabile ai sensi dell'art. 148 codice delle assicurazioni. Si tratta ovviamente di due azioni differenti in quanto la prima si basa sul contratto di assicurazione mentre la seconda si basa su una responsabilità extracontrattuale e trova il suo fondamento negli artt. 2043 e 2054 c.c. Ed infatti, l'azione diretta di cui al citato art. 149 non è originata dal contratto assicurativo ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, ponendosi l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria
(Cass. 13 aprile 2012 n. 5928).
Pur essendo stato accertato – sulla scorta dell'esperita CTU – un margine di pregiudizio inferiore al
9%, pertanto, al non era affatto precluso, come sostenuto dall'assicurazione convenuta, Parte_1
adire la stessa per ottenere il ristoro dei danni, giacchè la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del proprio veicolo è una facoltà connessa a determinati presupposti legittimanti
(analizzati dall'art. 149) ma non certamente un requisito di ammissibilità della domanda risarcitoria, ben potendo, il danneggiato, scegliere di attivarsi giudizialmente contro l'assicurazione dell'altro veicolo, fermo il riparto interno di responsabilità tra le compagnie delle vetture coinvolte, che, però, afferisce ai rapporti interni ed è retta dal principio di rivalsa, circostanza confermata da quanto statuito all'ultimo comma dell'art. 149, ove il legislatore ha statuito che: “l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto”.
Anche la domanda esercitata dal convenuto in riconvenzionale è ammissibile ma solo limitatamente all'azione spiegata nei confronti della essendovi carenza di titolarità passiva in capo Controparte_5
al proprietario ed al conducente del veicolo antagonista.
Pur essendo stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che quando il soggetto danneggiato agisce in giudizio contro la propria compagnia di assicurazioni sulla base dell'art. 149 codice ass., deve citare in giudizio anche il presunto responsabile, e ciò per rendere opponibile la pronuncia nei suoi confronti, tenuto conto che , poi, le rispettive compagnie di assicurazioni devono regolare tra di loro le proprie posizioni, sicuramente non può esservi un vincolo di solidarietà tra i vari soggetti rispetto al risarcimento del danno ( Cass. civ. n. 21896/2017). Dunque, sotto un primo profilo, nell'ambito della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass. non può esservi solidarietà tra assicuratrice del danneggiato, responsabile civile, relativa compagnia assicuratrice e danneggiante. Ed infatti il giudizio intrapreso sulla base dell'azione diretta non può trasformarsi in un'azione indiretta ai sensi dell'art. 148 codice delle assicurazioni, a meno che non sia la stessa compagnia di assicurazione del responsabile civile a chiedere l'estromissione dell'altra compagnia riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato (art. 149 co.6), circostanza che non si è verificata nella vicenda in esame.
Ne deriva, pertanto, che la domanda riconvenzionale è concretamente esperibile nei soli confronti della compagnia IC evocata in giudizio.
Per completezza di motivazione su altra questione di diritto che sovente viene in discussione nel processo va osservato che nella specifica azione ex art. 149 cod. ass. si parla di “conducente non responsabile”; per cui balza all'evidenza come la ratio di snellezza e celerità appaia identica a quella insita nell'altra azione 141 cod. ass. anch'essa coniata ex novo dal legislatore del nuovo codice delle assicurazioni vigente dal 2006.
Può insorgere dubbio per l'ipotesi in cui l'assicuratore convenuto in giudizio eccepisca una corresponsabilità da parte del conducente oppure una sua responsabilità esclusiva.
In tale prospettiva di approfondimento va osservato che se è vero che la norma cit. parla di
“conducente non responsabile” – il che farebbe pensare che l'azione è attivabile nelle sole ipotesi in cui detto conducente non sia neppure in parte corresponsabile, e che dunque concerne le sole ipotesi di conclamata, indiscussa, pacifica, non contestata in alcun modo responsabilità esclusiva del veicolo a motore antagonista - è anche vero che nel regolamento di attuazione previsto dall'art. 150 cod. ass. emanato con D.P.R. n. 254 del 18.7.2006 (G.U. n. 199 del 28.8.2006) entrato in vigore il 1.1.2007 ed applicabile ai sinistri verificati a partire dal 1.2.2007 agli artt. 3 e 5 si parla di danneggiato \ conducente con lesioni di lieve entità non responsabile “in tutto o in parte”; all'art. 12 vengono previsti “criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri secondo la tabella Allegato A” da utilizzarsi da parte della impresa IC richiesta dal conducente non responsabile;
in tale tabella si parla espressamente di responsabilità al 100% ma anche di corresponsabilità al 50% ovvero ripartite tra il 30% ed il 70%.
Detti criteri, corredati di schemi grafici esemplificativi della posizione di collisione dei due veicoli, costituiscono criteri generali ed oggettivi di ausilio per l'impresa di assicurazione nel riconoscimento e nella liquidazione del danno;
si fa peraltro presente nel citato DPR, quadro dello “Schema di ripartizione delle responsabilità sulla base delle casistiche ricorrenti” facente riferimento alla schematizzazione prevista nel modello CAI che “a prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostante che possono aver influito sulla dinamica del sinistro”. Ne consegue che non appare inibita l'azione 149 dal fatto che venga in ipotesi prospettata una corresponsabilità.
Passando al merito della controversia, occorre muovere dalle risultanze della CTU, la quale appare immune da vizi logici;
da essa è emersa una responsabilità solidale dei conducenti nella causazione del sinistro, nello specifico, utilizzando gli ordinari criteri di attribuzione del fatto illecito, la presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. e l'assenza di una concreta prova che possa derogare al principio di presunzione di responsabilità, la responsabilità va riconosciuta paritariamente, per il
50% ciascuno, ad entrambi i veicoli antagonisti.
Dalla disamina dei fatti di causa, per come emersa nella sua ricostruzione fattuale, si evince che entrambe le vetture stessero procedendo nella stessa direzione di marcia su viale dei Fiori in direzione di marcia Villa Lempa (TE) - Sant'Egidio alla Vibrata (TE).
Il convenuto, giunto in prossimità del civico n. 72, si accingeva a svoltare a sinistra, collocandosi, a tal fine, nell'opposta direzione di marcia con l'intento di accedere nella strada privata posta dal lato opposto della carreggiata. Medio tempore, pertanto, sopraggiungeva l'auto antagonista di parte attrice, la quale svolgeva, nello stesso contesto temporale, manovra di sorpasso ed era quindi ubicata sul lato sinistro della carreggiata;
tale dinamica portava all'impatto dei due mezzi.
Ebbene, come rilevato dal CTU nella relazione cinematica, è certamente possibile scorgere un margine di responsabilità imputabile al il quale, nell'effettuare la manovra che ha Parte_1
determinato la collisione, ha violato l'art. 146 del Codice della Strada, dal momento che in quel tratto vi era un espresso divieto, specificamente indicato dalla segnaletica verticale, di effettuare manovre di sorpasso. D'altro canto è stato, altresì, accertato come la viaggiasse ad una velocità CP_11 superiore ai limiti consentiti, ossia a 65 km/h, circostanza che ha contribuito a determinare l'evento avverso, elidendo ogni possibilità di evitare la collisione stante l'assenza di idonei spazi temporali di frenata.
Non è possibile escludere l'operatività della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c., a mente del quale: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ed infatti, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente, sancito dall'art.2054 del c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Ove detto accertamento non sia possibile, opera la presunzione di colpa per l'area residua di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a carico dell'altro conducente (Cass.
06/04/2005, n. 7109).
Ebbene, nel caso di specie non è stato possibile accertare, ripercuotendosi su parte convenuta il mancato adempimento dell'onere della prova, che il avesse adottato tutte le precauzioni del P_ caso nell'effettuare la manovra di svolta, circostanze che avrebbero potuto determinare il superamento della presunzione.
Nello specifico, infatti, non è stato possibile accertare né se il convenuto si fosse avveduto (o si fosse potuto avvedere, nelle condizioni di tempo e luogo concrete) della manovra di sorpasso avviata dal né se avesse adeguatamente attivato, nel rispetto delle regole del codice della strada, Parte_1
l'indicatore di direzione nell'apprestarsi ad effettuare la svolta.
Ed infatti, come affermato dal perito: “Sulla base degli elementi a disposizione, non è accertabile se il conducente della KIA SPORTAGE avesse già iniziato la manovra di sorpasso nell'istante in cui
intraprendeva la svolta a sinistra. Tuttavia, si fa notare che in tale frangente Parte_2
vi era una ragguardevole distanza fra le due autovetture e non vi erano altri veicoli interposti fra i due protagonisti
Allo stesso modo, non sussistono indizi oggettivi certi che consentano di stabilire se il conducente della abbia mancato di inserire l'indicatore di direzione antecedentemente alla Parte_3 svolta, come riferito dal passeggero della KIA SPORTAGE, oppure abbia presegnalato la manovra”.
D'altro canto, la concreta determinante distanza tra i veicoli conduce a ritenere più probabile che l'attore avesse iniziato la manovra di sorpasso nel momento in cui la FO ha effettuato il cambio direzionale e l'assenza di altri mezzi di locomozione tra le auto porta ad avvalorare la tesi che il convenuto potesse avvedersi di detta manovra.
A tal fine, infatti, non può ritenersi particolarmente attendibile la dichiarazione di Testimone_1 il quale ha dichiarato di aver visto il inserire l'indicatore di direzione. Aldilà del rapporto P_
preesistente tra il teste ed il convenuto, appaiono poco verosimili le circostanze dallo stesso rappresentate. Nello specifico, risulta davvero difficile pensare che quest'ultimo avesse visto il inserire l'indicatore di direzione, in quel frangente, nonostante, come dallo stesso dichiarato, P_ vi fossero diversi veicoli tra il d il (almeno 2 o 3) e vi fosse una distanza di circa 100 Tes_1 P_ metri, oltre ad essere poco verosimile che quest'ultimo, dopo il sinistro, non si sia arrestato per prestare soccorso al convenuto, peraltro suo amico. Inoltre, dalla stessa dichiarazione, non è stato possibile comprendere l'ulteriore circostanza determinante sopra menzionata, ossia se il convenuto si fosse avveduto, o avesse potuto avvedersi, adoperando le regole di diligenza, che permeano l'ambito della circolazione veicolare, del sorpasso già iniziato dal Parte_1
Peraltro, come affermato a più riprese dalla Suprema Corte e dai Giudici di merito: “In tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio” (Cass. sent. n. 14791/2024) ; ed ancora:
“Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare
a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo, ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso” (Trib.
Lecce sent. n. 445/2023).
La responsabilità, pertanto, deve ritenersi concorsuale e pari al 50% per ciascuno dei veicoli.
In ordine alla domanda principale, articolata in via indiretta nei confronti dei convenuti in solido, in ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali, il CTU ha stimato pregiudizi permanenti pari al 9% nonché una inabilità temporanea relativa al 75% pari a 15(quindici) giorni, inabilità temporanea relativa al 50% pari a 25(venticinque) giorni, inabilità temporanea relativa al 25% pari a
35(trentacinque) giorni.
Il danno biologico permanente, utilizzando il criterio tabellare sulla scorta dell'art. 139 Cod. Ass.
Priv., è pari a € 13.726,38, mentre quello temporaneo è pari a € 1.795,30per un totale pari a €
15.521,68 (al 50% e quindi per un totale di danno biologico corrispondente ad euro 7.770,00 in relazione al rispettivo margine di colpa nella causazione del sinistro).
Questa somma deve essere decurtata dell'acconto corrisposto dalla AG IC
espressamente indicato in euro 4.800,00. CP_6
Non è possibile alcuna personalizzazione del danno biologico, ovviamente, non essendo stato allegato nulla a sostegno del maggior danno patito rispetto a quanto tabellarmente determinato, né può computarsi il danno morale, per vero non oggetto del petitum. Anche l'ulteriore danno da cenestesi lavorativa non può avere autonomo rilievo, essendo, tale subspecie di pregiudizio, ricompresa nel computo del danno biologico (a differenza di quanto avviene in relazione al pregiudizio afferente alla capacità lavorativa cd. specifica).
Con riferimento ai postumi permanenti invalidanti residuati in capo al il CTU ha stimato una P_
percentuale pari al 3% ed un danno temporaneo pari a: inabilità temporanea relativa al 75% pari a
20(venti) giorni, inabilità temporanea relativa al 50% pari a 30(trenta) giorni, inabilità temporanea relativa al 25% pari a 30(trenta) giorni;
utilizzando il medesimo criterio tabellare, pertanto, il totale del pregiudizio non patrimoniale è pari ad euro 5.140,75 (da risarcire nella percentuale di rispettiva colpa, a fronte del concorso, pari al 50% e, pertanto, pari ad euro 2.571,00).
Le suddette somme devono essere devalutate dalla data odierna a quella di verificazione del sinistro e poi sottoposta a rivalutazione monetaria.
Trattandosi di debito di valore (di matrice risarcitoria) alla somma così ottenuta devono essere aggiunti gli interessi compensativi, dovuti secondo questo criterio: escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Devono essere riconosciute le somme dovute a titolo di rimborso per le spese sostenute e che ammontano ad euro 754,00 per parte attrice ed euro 488,00 per parte convenuta.
Il danno materiale, stante la demolizione della FO Fiesta a fronte della natura antieconomica della sua riparazione, può essere equitativamente stimato, ex art. 1226 c.c., in euro 2.000,00.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il criterio del disputandum, sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 (stante la blanda complessità della controversia).
Esse devono essere compensate nei rapporti tra e e , stante la Parte_1 P_ CP_3
soccombenza reciproca, mentre la AG IC sarà tenuta a rifondere dette spese sia nei confronti dell'attore che dei convenuti, nella misura indicata in dispositivo e seguendo i parametri sopra indicati. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
, e Controparte_12 Controparte_2 CP_3
a corrispondere in solido la somma di euro 3.654,00 a titolo di risarcimento danni nei
[...] confronti dell'attore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi liquidati come in parte motiva;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
a corrispondere, a titolo di Controparte_12
indennizzo nei confronti di parte convenuta, la somma pari ad euro 5.059,00, di cui, nello specifico, euro 3059,00 a favore di ed euro 2.000,00 a favore di Controparte_2 CP_3
oltre rivalutazione monetaria ed interessi liquidati come in parte motiva;
[...]
- condanna al Controparte_12
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi di avvocato ed euro
518,00 a titolo di spese vive nei confronti di parte attrice da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ed euro 5.077,00 a titolo di compensi professionali ed euro 237,00 a titolo di spese vive nei confronti dei convenuti, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente le spese dei CTU, liquidate come da separati decreti, a titolo della AG
AT.
Così deciso in Teramo, 10.4.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo