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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1912/2024 V.G, promosso congiuntamente da:
nato a [...] il [...], residente a [...]di Parte_1
Licata in via Bellini n° 7 (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._1 in Caltanissetta, Viale della Regione n° 6, presso lo studio dell'avv. Liborio Paolo
PASTORELLO, che lo rappresenta e difende e
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Napoleone Colajanni n° 109 (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in Caltanissetta, Via Malta n. 10, presso lo studio dell'avv. Maria
Francesca ASSENNATO, che la rappresenta e difende;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI : Con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 05.03.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano che a seguito di una loro relazione affettiva, nasceva in data
02.08.2023 la figlia, e che a seguito dell'interruzione Persona_1 della predetta relazione avevano raggiunto un accordo al fine di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale e all'udienza del 05.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate dalle parti, prevedono:
-l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Caltanissetta, alla via Napoleone Colajanni 109;
-la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo per il mantenimento della minore, a carico del padre, di € 150,00 mensili, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione in favore della sig.ra Parte_2 dell'intero ammontare dell'assegno unico erogato dall'INPS.
Entrambe le parti, infine, convenivano che tutte le superiori condizioni spiegavano i loro effetti già a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le suddette condizioni, coerenti con le capacità reddituali delle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, Per_1 nata dalla loro unione e come tali sono pienamente legittime e meritevoli
[...] di accoglimento, ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Nulla deve statuirsi sulle spese attesa la proposizione congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1912/2024 R.G.V.G.: omologa le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e nei confronti della figlia minore, Parte_1 Parte_2 Per_1
di cui al ricorso introduttivo depositato il 27.11.2024.
[...]
Nulla sulle spese.
Così deciso il 6 giugno 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero Domenico Cammarata Gabriella Canto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1912/2024 V.G, promosso congiuntamente da:
nato a [...] il [...], residente a [...]di Parte_1
Licata in via Bellini n° 7 (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._1 in Caltanissetta, Viale della Regione n° 6, presso lo studio dell'avv. Liborio Paolo
PASTORELLO, che lo rappresenta e difende e
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Napoleone Colajanni n° 109 (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in Caltanissetta, Via Malta n. 10, presso lo studio dell'avv. Maria
Francesca ASSENNATO, che la rappresenta e difende;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI : Con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 05.03.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano che a seguito di una loro relazione affettiva, nasceva in data
02.08.2023 la figlia, e che a seguito dell'interruzione Persona_1 della predetta relazione avevano raggiunto un accordo al fine di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale e all'udienza del 05.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate dalle parti, prevedono:
-l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Caltanissetta, alla via Napoleone Colajanni 109;
-la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo per il mantenimento della minore, a carico del padre, di € 150,00 mensili, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione in favore della sig.ra Parte_2 dell'intero ammontare dell'assegno unico erogato dall'INPS.
Entrambe le parti, infine, convenivano che tutte le superiori condizioni spiegavano i loro effetti già a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le suddette condizioni, coerenti con le capacità reddituali delle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, Per_1 nata dalla loro unione e come tali sono pienamente legittime e meritevoli
[...] di accoglimento, ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Nulla deve statuirsi sulle spese attesa la proposizione congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1912/2024 R.G.V.G.: omologa le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e nei confronti della figlia minore, Parte_1 Parte_2 Per_1
di cui al ricorso introduttivo depositato il 27.11.2024.
[...]
Nulla sulle spese.
Così deciso il 6 giugno 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero Domenico Cammarata Gabriella Canto