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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1981/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1981/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CARMINE SONJA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CARMINE SONJA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 c.c.
2- Darsi atto che la casa coniugale sita in Cameri (NO), via M.te Grappa n. 2 (di proprietà esclusiva del sig.
composta di due appartamenti distinti con due ingressi separati, verrà così convenzionalmente Parte_1 suddivisa: l'appartamento al piano superiore sarà occupato dal sig. quello al piano inferiore dalla Parte_1 sig.ra . CP_1
-Darsi atto che ciascun coniuge si farà carico delle spese e delle utenze relative all'appartamento dallo stesso occupato;
Pag. 1 3- Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la potestà genitoriale, relativamente alle decisioni di maggiore interesse;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. La residenza anagrafica di sarà presso la madre. Per_1
- che il 28/07/2025 diventerà maggiorenne, darsi atto che il minore trascorrerà con ciascun Per_1 genitore il tempo che lo stesso di volta in volta concorderà con ciascuno tenuto conto degli impegni lavorativi del genitore e di quelli scolastici ed extrascolastici del ragazzo.
4- I genitori concorreranno in misura diretta al mantenimento mensile di fin quando lo stesso non sarà Per_1 economicamente autosufficiente, mentre ripartiranno al 50% fra loro le s dinarie del ragazzo (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentare giusto Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016, da intendersi integralmente richiamato e conosciuto dalle parti ed allegato (doc.to 10).
-Al fine della dimostrazione del preventivo accordo sulle spese straordinarie, ove previsto, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, e-mail, WhatsApp, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
-La quota di contributo spettante dovrà essere rimborsata al genitore che ha sostenuto integralmente l'esborso, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa. Dette somme saranno versate tramite bonifico bancario entro il successivo giorno 15 del mese sui rispettivi conti correnti.
- Le parti concordano che il figlio debba intendersi fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50%, con rinuncia del sig. alla propria quota dell'assegno unico universale in favore della sig.ra . Parte_1 CP_1 5- L'a HR targata FR983LT resterà di esclusiva proprietà di tre Parte_1
l'autovettura Toyota Yaris targata FZ816RX resterà di esclusiva proprietà della sig.ra . CP_1
6-I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, di assegno di mantenimento viene disposto a favore dell'uno ed a carico dell'altro
7-Competenze di giudizio compensate tra le parti.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Cameri (NO), in data 15.4.2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte I, anno 2006. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio , in data 28.7.2007. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1
(NO) in data 27/07/1965 e , nata in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1981/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CARMINE SONJA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CARMINE SONJA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 c.c.
2- Darsi atto che la casa coniugale sita in Cameri (NO), via M.te Grappa n. 2 (di proprietà esclusiva del sig.
composta di due appartamenti distinti con due ingressi separati, verrà così convenzionalmente Parte_1 suddivisa: l'appartamento al piano superiore sarà occupato dal sig. quello al piano inferiore dalla Parte_1 sig.ra . CP_1
-Darsi atto che ciascun coniuge si farà carico delle spese e delle utenze relative all'appartamento dallo stesso occupato;
Pag. 1 3- Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la potestà genitoriale, relativamente alle decisioni di maggiore interesse;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. La residenza anagrafica di sarà presso la madre. Per_1
- che il 28/07/2025 diventerà maggiorenne, darsi atto che il minore trascorrerà con ciascun Per_1 genitore il tempo che lo stesso di volta in volta concorderà con ciascuno tenuto conto degli impegni lavorativi del genitore e di quelli scolastici ed extrascolastici del ragazzo.
4- I genitori concorreranno in misura diretta al mantenimento mensile di fin quando lo stesso non sarà Per_1 economicamente autosufficiente, mentre ripartiranno al 50% fra loro le s dinarie del ragazzo (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentare giusto Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016, da intendersi integralmente richiamato e conosciuto dalle parti ed allegato (doc.to 10).
-Al fine della dimostrazione del preventivo accordo sulle spese straordinarie, ove previsto, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, e-mail, WhatsApp, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
-La quota di contributo spettante dovrà essere rimborsata al genitore che ha sostenuto integralmente l'esborso, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa. Dette somme saranno versate tramite bonifico bancario entro il successivo giorno 15 del mese sui rispettivi conti correnti.
- Le parti concordano che il figlio debba intendersi fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50%, con rinuncia del sig. alla propria quota dell'assegno unico universale in favore della sig.ra . Parte_1 CP_1 5- L'a HR targata FR983LT resterà di esclusiva proprietà di tre Parte_1
l'autovettura Toyota Yaris targata FZ816RX resterà di esclusiva proprietà della sig.ra . CP_1
6-I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, di assegno di mantenimento viene disposto a favore dell'uno ed a carico dell'altro
7-Competenze di giudizio compensate tra le parti.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Cameri (NO), in data 15.4.2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte I, anno 2006. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio , in data 28.7.2007. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1
(NO) in data 27/07/1965 e , nata in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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