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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/05/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Atzeni Rossella Presidente
Castiglione Marcello Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 895/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ciconte e Serena Piccardi, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova Viale Sauli 39/4, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro sito in Rapallo Via Passo delle Viole 3, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Barbero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rapallo Corso Matteotti 26 int 26, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Farinetti ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in Genova Viale Sauli 39/10 presso lo studio del difensore per mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate in relazione all'udienza del 9/11/23.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 479/2022 Parte_1
del 22-23/2/2022 che così ha statuito :
“Definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, accoglie la domanda proposta nei confronti di e per effetto la condanna a Parte_1
restituire a parte ricorrente la somma di euro 44.921,54, oltre interessi nella misura
legale dalla data della domanda.
Respinge la domanda proposta nei confronti di CP_2
Dichiara compensate le spese di lite tra parte ricorrente e e Controparte_2 condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro …”. Pt_1
Successivamente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ( avendo Parte_1
i difensori la relativa procura speciale con potere di svolgere tale rinuncia).
Le altre parti hanno dichiarato di accettare la rinuncia.
Questa Corte dato atto di quanto sopra ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di legge.
Verificata la volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio, per cui il difensore ha la relativa facoltà, come da procura in atti 3/9/2019, si rileva che le altre parti hanno accettato la rinuncia ( giusta facoltà dei loro legali di cui alle rispettive procure in atti ).
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La rinunciante deve rimborsare le spese al appellato, liquidate le prime CP_1
due fasi secondo i valori medi tariffari dello scaglione ricompreso tra € 26.001,00 ad € 52.000,00 (valore della causa € 44.921,54), nonchè le fasi di trattazione e decisionale ( v. Cass. n. 26843/2023 ), liquidate secondo i valori minimi, attesa la minima attività svolta in tali due ultime fasi e quindi come segue:
fase di studio € 2.058,00
fase introduttiva € 1.418,00
fase trattazione € 1.523,00
fase decisionale € 1.735,00 totale euro 6.734,00
2 Avuto riguardo alla natura della causa ed alla posizione sostanziale e processuale delle parti , si ritiene di compensare Controparte_3
integralmente tra le stesse le spese di lite del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'appellante a rimborsare al appellato le spese del presente grado del CP_1 giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 6.734,00 oltre a spese generali ed accessori di legge.
Compensa integralmente tra le spese di lite del Controparte_3 presente grado di giudizio.
Genova 27/5/2024
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
3
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Atzeni Rossella Presidente
Castiglione Marcello Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 895/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ciconte e Serena Piccardi, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova Viale Sauli 39/4, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro sito in Rapallo Via Passo delle Viole 3, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Barbero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rapallo Corso Matteotti 26 int 26, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Farinetti ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in Genova Viale Sauli 39/10 presso lo studio del difensore per mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate in relazione all'udienza del 9/11/23.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 479/2022 Parte_1
del 22-23/2/2022 che così ha statuito :
“Definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, accoglie la domanda proposta nei confronti di e per effetto la condanna a Parte_1
restituire a parte ricorrente la somma di euro 44.921,54, oltre interessi nella misura
legale dalla data della domanda.
Respinge la domanda proposta nei confronti di CP_2
Dichiara compensate le spese di lite tra parte ricorrente e e Controparte_2 condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro …”. Pt_1
Successivamente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ( avendo Parte_1
i difensori la relativa procura speciale con potere di svolgere tale rinuncia).
Le altre parti hanno dichiarato di accettare la rinuncia.
Questa Corte dato atto di quanto sopra ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di legge.
Verificata la volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio, per cui il difensore ha la relativa facoltà, come da procura in atti 3/9/2019, si rileva che le altre parti hanno accettato la rinuncia ( giusta facoltà dei loro legali di cui alle rispettive procure in atti ).
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La rinunciante deve rimborsare le spese al appellato, liquidate le prime CP_1
due fasi secondo i valori medi tariffari dello scaglione ricompreso tra € 26.001,00 ad € 52.000,00 (valore della causa € 44.921,54), nonchè le fasi di trattazione e decisionale ( v. Cass. n. 26843/2023 ), liquidate secondo i valori minimi, attesa la minima attività svolta in tali due ultime fasi e quindi come segue:
fase di studio € 2.058,00
fase introduttiva € 1.418,00
fase trattazione € 1.523,00
fase decisionale € 1.735,00 totale euro 6.734,00
2 Avuto riguardo alla natura della causa ed alla posizione sostanziale e processuale delle parti , si ritiene di compensare Controparte_3
integralmente tra le stesse le spese di lite del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'appellante a rimborsare al appellato le spese del presente grado del CP_1 giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 6.734,00 oltre a spese generali ed accessori di legge.
Compensa integralmente tra le spese di lite del Controparte_3 presente grado di giudizio.
Genova 27/5/2024
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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