Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/1981, n. 2005
CASS
Sentenza 8 aprile 1981

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Massime2

La colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art 1900 cod civ esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto impeditivo, che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore. Tale Onere quest'ultimo puo assolvere con la produzione, nel giudizio civile, delle prove raccolte nel giudizio penale svoltosi nei confronti del beneficiario e nel quale l'assicuratore sia rimasto assente, in quanto siffatte prove, anche se hanno valore meramente indiziario, possono essere poste dal giudice a base della decisione dopo averle sottoposte ad autonomo e rigoroso vaglio critico. ( V 86/80, mass n 403459; ( V 783/78, mass n 390116; ( V 4688/76, mass n 383432; ( V 2475/63).*

Qualora la polizza di Assicurazione, in deroga all'art 1900 cod civ, preveda espressamente l'Obbligo dell'assicuratore per i sinistri causati da colpa grave del contraente assicurato, si deve ritenere che la colpa grave del beneficiario nella causazione del sinistro e soggetta alla disciplina legale e, pertanto, costituisce causa di esclusione della garanzia assicurativa. (nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, e stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che aveva escluso l'Obbligo dell'assicuratore per la morte dell'assicurato causata dalla colpa grave del beneficiario consistente nel fatto di avere guidato la macchina su cui viaggiava l'assicurato a velocita eccessiva, non osservando la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, senza essere munito di patente di guida in quanto minorenne).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/1981, n. 2005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2005
    Data del deposito : 8 aprile 1981

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