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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2419/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2419 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Ivan Giacetti Parte_1 C.F._1
attrice contro
(P. Iva. in persona del procuratore ad nego- Controparte_1 P.IVA_1
tia, con l'avv. Giampaolo Miotto
convenuta nonché contro
Controparte_2
convenuto contumace avente ad oggetto: lesione personale, trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 24.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attrice come da note di trattazione per l'udienza 23.1.2025, e cioè: nel merito come in atto di citazione: A) accertata e dichiarata la responsabilità del signor nella causa- Controparte_2
zione dell'incidente stradale del 02.04.2019, condannarsi la convenuta compagnia ex art. 141
D.lgs. 07.09.2008 n. 209, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla signor nella misura che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di Parte_1
1 giustizia, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria;
b) con vittoria di spese e com- penso a favore del difensore ex art. 93 cpc che si dichiara antistatario;
in via istruttoria insi- stendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse formulate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 cpc;
per la convenuta ome da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_1
del 23.1.2025, e cioè: nel merito: accertata l'assenza di responsabilità del signor CP_3
nello ai fini della causazione del sinistro stradale per cui è causa o, in ogni caso, l'intervento del caso fortuito, rigettarsi le domande attoree o, quanto meno, ridursi le sue pretese a quanto solo di diritto e di ragione, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.3.2022, depositato il 5.4.2022, l'attrice, , ha adito Parte_1
questo Tribunale per il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro occorsole in Mar- ghera il 2.4.2019 alle ore 15.00 circa: Espone quanto segue. Ella si trovava quale trasportata a bordo del proprio veicolo, Opel Corsa targato BJ 619 ZP, assicurato con CP_4
, condotto dal figlio , che percorreva la via Beccaria in quella
[...] Controparte_2
frazione del Comune di Venezia (strada composta da due corsie per senso di marcia separate da un'aiuola spartitraffico piantumata). Il veicolo procedeva ad una velocità superiore ai limiti di legge vigenti in quel tratto. A causa dell'attraversamento della carreggiata da parte di un gatto, per evitare l'impatto il conducente avrebbe sterzato a sinistra, finendo così contro un albero dell'aiuola spartitraffico. L'attrice lamenta di aver subito in conseguenza dell'urto le- sioni personali per le quali si recò presso il pronto Soccorso dell'ospedale di Mirano (Ve), dove le venne diagnosticata la frattura del polso sinistro. L'attrice chiede il risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nelle spese per visite mediche e per fisioterapie e in quelli relativi alle spese di assistenza legale stragiudiziale. Lamenta di essere rimasta inabile al lavoro domestico per tutto il periodo indicato nella perizia di parte depositata in atti. Chiede pertanto il risarci- mento del danno biologico temporaneo nonché del danno biologico permanente, con il ricono- scimento e il risarcimento della componente soggettiva legata alla sofferenza morale subita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.6.2022 si è costituita la convenuta
[...]
Contr (di seguito: ) la quale ha contestato l'accadimento del fatto storico e Controparte_1
la dinamica del sinistro come narrata dall'attrice; ha rilevato l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 stante il coinvolgimento di un solo veicolo;
ha rilevato la sussi- stenza di un fatto (il repentino attraversamento della carreggiata da parte del gatto) idoneo ad integrare il caso fortuito, con conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo al condu-
2 cente del veicolo nella causazione del sinistro, con ogni conseguenza anche ai fini dell'even- tuale applicazione nel caso di specie dell'art. 144 Cod. ass. La convenuta ha contestato la pro- spettazione dei danni e dei relativi risarcimenti richiesti dall'attrice; ha contestato la perizia di parte e la risarcibilità del richiesto danno non patrimoniale da sofferenza morale.
All'udienza del 21.7.2022 è stata dichiarata la contumacia del convenuto . CP_2
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale ed è stata disposta c.t.u. medico-legale sull'attrice.
Con provvedimento reso ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa ha ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dall'attrice, trasportata su un veicolo assicurato con la convenuta, in conseguenza dell'impatto contro un albero in una via di Mar- ghera.
*
1.1 Come chiarito da giurisprudenza ormai costante, la fattispecie va sussunta nell'ipotesi di- sciplinata dall'art. 144 d.lgs. 209/2005 e non in quella dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, in quanto non risultano coinvolti nel sinistro veicoli diversi da quello su cui l'attrice era trasportata (Cass., sez. un., 30.11.2022 n. 35318; Cass., sez. III, 10.1.2024 n. 1044).
L'attrice invece ha sempre qualificato la domanda come richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005.
Nondimeno, il giudice di merito, nel pronunciare sulla domanda di risarcimento formalmente proposta ai sensi dell'art. 141 e non ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, non può limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate;
deve invece valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuri- diche spese per illustrarli (Cass., sez. un., 30.11.2022 n. 35318, punto 12.1).
Pertanto, si impone l'esame della domanda proposta dall'attrice.
Sempre in via preliminare, è appena il caso di precisare che il legame di parentela fra trasportata e conducente del veicolo è irrilevante ai fini della decisione. L'art. 129 d.lgs. 209/2005 – che esclude in via di principio dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria, fra gli altri, anche gli ascendenti dell'assicurato – fa in ogni caso salvi i diritti dei trasportati (art. 122, co. 2, d.lgs. 209/2005), a prescindere dalle loro qualità soggettive.
*
3 1.3. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 144 d.lgs. 205/2009 consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, co. I,
c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dall'art.141. Spetta pertanto al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass., sez. III,
23.6.2021 n. 17963; Cass., sez. III, 10.1.2024 n. 1044).
Pertanto, il trasportato è gravato unicamente della prova del fatto storico, del nesso di causa tra evento lesivo e conseguenze dannose nonché della qualità di trasportato.
A questo riguardo occorre avere riguardo dei risultati dell'istruttoria.
Sono stati escussi due testi oculari: un passante e un altro trasportato.
Di quest'ultimo la convenuta ha eccepito l'incapacità a testimoniare, sulla base del principio secondo cui il trasportato che abbia a sua volta patito danni dal sinistro che vede coinvolte le parti di un giudizio è incapace sempre e comunque a testimoniare (Cass., sez. VI, 17.7.2019 n.
19121; Cass., sez. III, 29.9.2015 n. 19258).
Pur tempestivamente sollevata all'udienza di escussione del teste in questione (dd. 6.6.2024),
l'eccezione non risulta efficacemente coltivata in sede di precisazione delle conclusioni, le quali recitano: « si riporta integralmente a quanto dedotto negli atti di causa Controparte_1
e nei precedenti verbali d'udienza e precisa come nel seguito le proprie CONCLUSIONI nel merito: accertata l'assenza di responsabilità del signor ai fini della causazione Controparte_2
del sinistro stradale per cui è causa o, in ogni caso, l'intervento del caso fortuito, rigettarsi le domande attoree o, quanto meno, ridursi le sue pretese a quanto solo di diritto e di ragione, con vittoria delle spese di lite. Al contempo, come sopra rappresentata e Controparte_1
difesa, CHIEDE che la causa venga trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica».
Alla stregua del tenore formale di queste conclusioni, l'eccezione è da ritenersi rinunciata.
Va richiamato infatti al riguardo il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'ecce- zione di incapacità a testimoniare va reiterata puntualmente in sede di precisazione delle con- clusioni, in caso contrario essa deve ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 157, co. III, c.p.c. (da ultimo, Cass., sez. un., 6.4.2023 n. 9456: «l'eccezione di incapacità, formulata prima dell'as- sunzione e ribadita dopo di essa, va necessariamente reiterata in sede di precisazione delle con- clusioni dovendosi altrimenti reputare rinunciata»). La medesima pronuncia sulla scorta di nu- merosi precedenti ha poi specificato che la riproposizione dell'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni deve essere precisa e puntuale, senza limitarsi (come è successo in questo
4 giudizio) al richiamo generico dei precedenti atti difensivi. È stato così escluso che la reitera- zione delle richieste istruttorie possa consistere nel richiamo generico al contenuto dei prece- denti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole ri- chieste istruttorie riproposte (Cass., sez. un., 6.4.2023 n. 9456, punto 17.4).
L'eccezione è da ritenersi pertanto non più riproposta, e dunque rinunciata.
I testi escussi hanno confermato lo scontro dell'auto su cui viaggiava l'attrice con un tronco sul margine sinistro (direzione di marcia) della carreggiata all'esito di una manovra di svolta a sinistra (teste : «la targa non la ricordo, ma posso confermare il resto;
ricordo di aver Tes_1
visto un'auto guidata da un uomo con accanto per passeggera una donna;
ho visto un gatto che tagliava la strada alla macchina e dopo visto che la macchina sterzava, credo verso sinistra, e andava a sbattere contro un albero;
mi trovavo sul marciapiede dallo stesso lato di marcia della vettura, camminavo in direzione opposta quindi ho visto la scena davanti a me a cento metri di distanza;
[…] sì, è vero, la macchina è finita contro uno degli alberi piantati in mezzo alla carreggiata», verbale udienza dd. 4.4.2024; teste : [Vero che in data 02..042019 alle Tes_2
ore 15,00 circa la sig.ra si trovava in qualità di trasportata a bordo del proprio Parte_1
veicolo Opel Corsa, targato BJ619ZP, assicurato con condotto da Controparte_1 CP_2
] sì è vero, ma non so né la targa né la compagnia assicuratrice né il modello della
[...]
vettura; […] posso confermare che il conducente ha sterzato a sinistra e ha sbattuto contro il tronco di un albero;
io non ho visto il gatto;
però ricordo che scesi dalla macchina il conducente ha controllato se avesse investito un animale e per fortuna non c'era niente», verbale udienza dd. 6.6.2024).
È dunque provata la presenza dell'attrice sulla vettura al momento dell'impatto.
Non può ritenersi invece provato il caso fortuito, l'onere della cui prova – come si è visto – incombeva ai convenuti.
Nessuna richiesta istruttoria è stata fatta al riguardo.
In assenza dell'allegazione (e della prova) di circostanze che possano riferire la manovra a fatti esterni alla sfera di controllo del conducente, come tali integranti il caso fortuito, va ritenuto che la responsabilità del sinistro è da ascrivere a quest'ultimo.
Quanto all'attraversamento del felino riferito dal teste , è da escludere che la circostanza Tes_1
sia ascrivibile al caso fortuito.
Va richiamata a questo riguardo infatti la giurisprudenza consolidatasi nella affine casistica degli impatti fra veicoli e bestiame selvatico (anche in questo ambito è stato infatti chiarito che
5 deve farsi applicazione nella valutazione della condotta del conducente della regola stabilita dall'art. 2054, co. I, c.c.).
In queste fattispecie è stato affermato che ai fini della prova liberatoria in questione è necessario che il conducente alleghi e dimostri l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli ha adottato ogni opportuna cautela nella condotta di guida e che il contegno dell'animale sel- vatico abbia avuto un carattere di effettiva imprevedibilità e irrazionalità, per cui nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto (Cass., sez. III, 21.6.2024
n. 17253).
Se ne deduce che la mera presenza di animali sulla carreggiata non integra il caso fortuito esi- mente.
Il sinistro va in definitiva ascritto alla responsabilità del conducente del veicolo su cui era tra- sportata la danneggiata.
La domanda di risarcimento svolta contro l'assicurazione convenuta merita pertanto accogli- mento.
*
2. La danneggiata espone le seguenti voci di danno: a) danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, nelle componenti del danno cd. biologico (o dinamico-relazionale) e del danno morale;
b) danno patrimoniale relativo alle spese mediche sopportate;
c) danno pa- trimoniale relativo alle spese di assistenza legale stragiudiziale;
d) danno patrimoniale da le- sione della capacità lavorativa specifica.
*
2.1. L'attrice ha esposto anzitutto voci di danno non patrimoniale, conseguenti alla lesione dell'integrità psicofisica.
È stata depositata documentazione medica (doc.
7-16 fascicolo attoreo), relativa all'evoluzione della situazione sanitaria dell'attrice.
In particolare, come anche illustrato nell'elaborato peritale, l'attrice a seguito del sinistro ha riportato una frattura scomposta del terzo distale del radio sinistro con netta angolatura dorsale del moncone epifisario e concomitante distacco del processo stiloide dell'ulna. Furono effet- tuate presso l'ospedale di Mirano le manovre di riduzione della frattura e fu applicata all'attrice un'ingessatura. La diagnosi finale fu di frattura del polso sinistro con prognosi di 25 giorni.
Seguirono varie visite di controllo, nell'ambito delle quali furono prescritte terapie farmacolo- giche e cicli fisioterapici. L'attrice risultò guarita il 12.9.2019 (c.t.u., pag. 4 e s.).
Il c.t.u. ha ritenuto che le lesioni riportate dall'attrice sono compatibili con la dinamica del trauma (c.t.u., pag. 8).
6 Il consulente ha quantificato come segue le conseguenze del sinistro: invalidità temporanea parziale al 75% per 40 giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
invalidità temporanea parziale al 25% per 20 giorni;
grado di sofferenza medio durante la malattia e me- dio-lieve nel cronico;
invalidità permanente in misura pari al 9%.
La consulente ha ritenuto che il sinistro abbia inciso sulla capacità dell'attrice di svolgere il lavoro domestico per 40 giorni in forma totale e per 30 giorni in forma parziale.
Si può pertanto passare alla quantificazione economica delle voci di danno esposte.
Si reputa di fare applicazione a questo scopo delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tri- bunale di Milano, al fine di adeguare la prassi del Tribunale alla pratica invalsa nel territorio nazionale nonché di agevolare la prevedibilità dell'esito del giudizio nell'ottica di favorire la soluzione stragiudiziale delle vertenze e infine in ragione del mancato aggiornamento delle ta- belle precedentemente applicate da questo Tribunale.
Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella loro versione più aggiornata risultano peraltro adeguate al principio secondo cui il danno biologico (dinamico-relazionale) e il danno morale
(patimento interiore) sono autonomi e non possono essere liquidati congiuntamente in assenza di accertamento della sussistenza dei rispettivi presupposti (Cass., sez. III, 10.11.2020 n.
25164).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale vanno dunque ribaditi i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo, senza che però le singole voci che lo compongono possano essere presunte né liquidate automaticamente, essendo invece necessaria la prova della sussistenza delle componenti dinamico-relazionale e morale (Cass., sez. un., 11.11.2008 n. 26172); il danno non patrimoniale comprende il pregiudizio allo svolgimento delle attività quotidiane, personali e relazionali indefettibilmente dipendenti dalla lesione dell'integrità fisica (danno biologico an- che detto dinamico-relazionale) come pure il ristoro per il patimento interiore, nella specie del dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (danno morale); le due voci di danno sono autonome e distinte, sicché la componente del danno morale non può essere automaticamente liquidata come frazione del danno biologico;
entrambe le voci vanno provate, con tutti i mezzi di prova, ma senza abuso delle presunzioni, del ricorso ai fatti notori o delle massime di esperienza;
in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata (cd. personalizzazione) solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, rispetto ad un criterio esperienziale (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) (Cass., sez.
III, 27.3.2018 n. 7513).
7 Pertanto, la liquidazione del risarcimento avverrà secondo i seguenti passaggi: 1) accertamento dell'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinazione del quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle milanesi, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo ac- certamento (con esclusione della componente morale del danno), liquidazione della sola voce del danno biologico depurata dall'aumento previsto nella tabella per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, proce- dere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, co. 3, d.lgs. 209/2005 (Cass., sez. III, 22.3.2024 n. 7892).
Nel caso di specie, può ritenersi certamente sussistente la componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale, alla luce delle considerazioni medico-legali svolte nell'elaborato peri- tale, anche n replica alle osservazioni dei consulenti di parte.
Può essere liquidata anche la componente morale del danno non patrimoniale, come quantifi- cata nelle tabelle richiamate, in considerazione del patimento interiore che presumibilmente è connesso con il genere di lesioni riportate dall'attrice (frattura del polso). Difatti, nell'elaborato peritale (pag. 10) si dà atto dell'incidenza della lesione sulla capacità di svolgimento delle man- sioni domestiche in soggetto anziano, quale è l'attrice, nonché del fatto che perdura in costei un grado di sofferenza medio-lieve non emendabile (cronico).
In definitiva vanno liquidate le seguenti somme:
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 40 giorni al 75%,)
euro 3.450,00
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 30 giorni al 50%,)
euro 1.725,00
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 20 giorni al 25%,)
euro 575,00
- invalidità permanente (anni 71, 9% invalidità, liquidazione di entrambe le voci, senza perso- nalizzazione), comprensiva del danno dinamico-relazionale e del danno morale euro 17.830,00
*
2.2. L'attrice espone varie voci di danno patrimoniale.
8 Anzitutto, chiede il risarcimento dei danni da lucro cessante per il mancato svolgimento dell'at- tività di casalinga mediante applicazione di un criterio figurativo basato sull'importo della pen- sione sociale.
La domanda non merita accoglimento sotto questo profilo.
Il danno esposto va correttamente qualificato come danno emergente e non come danno da lucro cessante.
In linea generale, infatti, un danno patrimoniale di tal fatta del danneggiato è possibile solo in relazione ai lavori domestici svolti in suo favore;
mentre con riferimento alle mansioni lavora- tive svolte gratuitamente in favore di altri, gli eventuali soggetti danneggiati possono essere solo questi ultimi (Cass., sez. III, 3.3.2005 n. 4657).
La mancata retribuzione delle attività domestiche, svolte per se stessi nell'ambito della gestione della propria casa, impedisce la qualificazione del danno da impedimento del lavoro domestico come danno da lucro cessante, senza che sia dirimente al riguardo il fatto che tale attività la- vorativa sia in astratto quantificabile in valori monetari.
È da considerare inoltre che, come esposta, la voce di danno di fatto si resolve nella duplica- zione del risarcimento del danno dinamico-relazione (cd. biologico), il quale concerne esatta- mente il pregiudizio alla vita dinamico-relazionale, comprensiva anche delle attività domes- tiche.
Nessun risarcimento può pertanto essere riconosciuto a questo titolo.
Parimenti, nessun danno patrimoniale per le spese di assistenza e per le spese mediche può essere liquidato, in ragione dell'assenza di prova di un effettivo esborso a tale titolo.
I documenti 18-22 del fascicolo attoreo consistono infatti solo nelle copie digitali di tre fatture di un poliambulatorio in Mestre, nella copia del preavviso di fattura del c.t.p. per una consulenza precedente all'instaurazione del giudizio e infine nella copia digitale di una nota spese del di- fensore, mentre non vi è in atti alcuna prova degli effettivi esborsi.
*
2.3. In definitiva va riconosciuto all'attrice unicamente il risarcimento del danno non patrimo- niale, per ammontare complessivo pari a euro 23.580,00.
Secondo giurisprudenza costante, il debito risarcitorio si qualifica come debito di valore;
per- tanto, i capitali relative ai danni non patrimoniali andranno devalutati al momento del sinistro
(2.4.2019) e successivamente rivalutati dal momento del sinistro alla liquidazione in sentenza al fine di tenere conto della svalutazione monetaria;
a tali somme vanno aggiunti gli interessi, di natura cosiddetta compensativa, i quali assolvono allo scopo di tenere indenne il creditore
9 dal pregiudizio patito in conseguenza della ritardata disponibilità della somma di danaro, cos- tituendo una componente necessaria del risarcimento del danno (Cass., sez. III, 5.7.2023 n.
19063) e maturano sulla somma rivalutata di anno in anno, al tasso legale dal fatto alla proposizione del giudizio e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c. (Cass., sez. III, 3.1.2023 n. 63).
*
3. Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della soccombenza reciproca, la quale si verifica anche nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e tale è il caso di specie, ove l'attrice ha articolato l'unica domanda di risarcimento dei danni in diversi capi, attinenti alle varie voci di danno esposte.
In applicazione del principio di causalità, vanno invece poste integralmente in capo ai conve- nuti, in solido fra loro, le spese di c.t.u., che l'attrice ha provato di aver sostenuto per intero;
le spese di c.t.u. documentate sono infatti connesse all'accertamento dei presupposti fattuali rela- tivi alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che è stata accolta. Esse ammon- tano a complessivi euro 1.830 (già comprensivi di accessori). Secondo quanto dichiarato dal c.t.u. in calce all'elaborato peritale, nessuna spesa ulteriore per c.t.u. è dovuta.
Nessuna spesa per onorari del c.t.p. di parte attrice può essere riconosciuta, in assenza di atte- stazioni di effettivi esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, defi- nitivamente pronunciando così provvede:
1. condanna al pagamento a favore di del Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni conseguenti al sinistro del 2.4.2019 per la somma complessiva di euro
23.580,00, la somma capitale andrà devalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al momento del sinistro;
andrà quindi rivalutata secondo gli indici ISTAT – FOI e su di essa saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'epoca di proposizione del giudizio;
e successivamente saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.;
2. compensa integralmente le spese di lite, ad eccezione delle spese di c.t.u. che pone in capo ai convenuti in solido fra loro.
Così deciso in Venezia il 23 maggio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2419 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Ivan Giacetti Parte_1 C.F._1
attrice contro
(P. Iva. in persona del procuratore ad nego- Controparte_1 P.IVA_1
tia, con l'avv. Giampaolo Miotto
convenuta nonché contro
Controparte_2
convenuto contumace avente ad oggetto: lesione personale, trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 24.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attrice come da note di trattazione per l'udienza 23.1.2025, e cioè: nel merito come in atto di citazione: A) accertata e dichiarata la responsabilità del signor nella causa- Controparte_2
zione dell'incidente stradale del 02.04.2019, condannarsi la convenuta compagnia ex art. 141
D.lgs. 07.09.2008 n. 209, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla signor nella misura che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di Parte_1
1 giustizia, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria;
b) con vittoria di spese e com- penso a favore del difensore ex art. 93 cpc che si dichiara antistatario;
in via istruttoria insi- stendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse formulate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 cpc;
per la convenuta ome da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_1
del 23.1.2025, e cioè: nel merito: accertata l'assenza di responsabilità del signor CP_3
nello ai fini della causazione del sinistro stradale per cui è causa o, in ogni caso, l'intervento del caso fortuito, rigettarsi le domande attoree o, quanto meno, ridursi le sue pretese a quanto solo di diritto e di ragione, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.3.2022, depositato il 5.4.2022, l'attrice, , ha adito Parte_1
questo Tribunale per il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro occorsole in Mar- ghera il 2.4.2019 alle ore 15.00 circa: Espone quanto segue. Ella si trovava quale trasportata a bordo del proprio veicolo, Opel Corsa targato BJ 619 ZP, assicurato con CP_4
, condotto dal figlio , che percorreva la via Beccaria in quella
[...] Controparte_2
frazione del Comune di Venezia (strada composta da due corsie per senso di marcia separate da un'aiuola spartitraffico piantumata). Il veicolo procedeva ad una velocità superiore ai limiti di legge vigenti in quel tratto. A causa dell'attraversamento della carreggiata da parte di un gatto, per evitare l'impatto il conducente avrebbe sterzato a sinistra, finendo così contro un albero dell'aiuola spartitraffico. L'attrice lamenta di aver subito in conseguenza dell'urto le- sioni personali per le quali si recò presso il pronto Soccorso dell'ospedale di Mirano (Ve), dove le venne diagnosticata la frattura del polso sinistro. L'attrice chiede il risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nelle spese per visite mediche e per fisioterapie e in quelli relativi alle spese di assistenza legale stragiudiziale. Lamenta di essere rimasta inabile al lavoro domestico per tutto il periodo indicato nella perizia di parte depositata in atti. Chiede pertanto il risarci- mento del danno biologico temporaneo nonché del danno biologico permanente, con il ricono- scimento e il risarcimento della componente soggettiva legata alla sofferenza morale subita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.6.2022 si è costituita la convenuta
[...]
Contr (di seguito: ) la quale ha contestato l'accadimento del fatto storico e Controparte_1
la dinamica del sinistro come narrata dall'attrice; ha rilevato l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 stante il coinvolgimento di un solo veicolo;
ha rilevato la sussi- stenza di un fatto (il repentino attraversamento della carreggiata da parte del gatto) idoneo ad integrare il caso fortuito, con conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo al condu-
2 cente del veicolo nella causazione del sinistro, con ogni conseguenza anche ai fini dell'even- tuale applicazione nel caso di specie dell'art. 144 Cod. ass. La convenuta ha contestato la pro- spettazione dei danni e dei relativi risarcimenti richiesti dall'attrice; ha contestato la perizia di parte e la risarcibilità del richiesto danno non patrimoniale da sofferenza morale.
All'udienza del 21.7.2022 è stata dichiarata la contumacia del convenuto . CP_2
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale ed è stata disposta c.t.u. medico-legale sull'attrice.
Con provvedimento reso ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa ha ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dall'attrice, trasportata su un veicolo assicurato con la convenuta, in conseguenza dell'impatto contro un albero in una via di Mar- ghera.
*
1.1 Come chiarito da giurisprudenza ormai costante, la fattispecie va sussunta nell'ipotesi di- sciplinata dall'art. 144 d.lgs. 209/2005 e non in quella dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, in quanto non risultano coinvolti nel sinistro veicoli diversi da quello su cui l'attrice era trasportata (Cass., sez. un., 30.11.2022 n. 35318; Cass., sez. III, 10.1.2024 n. 1044).
L'attrice invece ha sempre qualificato la domanda come richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005.
Nondimeno, il giudice di merito, nel pronunciare sulla domanda di risarcimento formalmente proposta ai sensi dell'art. 141 e non ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, non può limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate;
deve invece valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuri- diche spese per illustrarli (Cass., sez. un., 30.11.2022 n. 35318, punto 12.1).
Pertanto, si impone l'esame della domanda proposta dall'attrice.
Sempre in via preliminare, è appena il caso di precisare che il legame di parentela fra trasportata e conducente del veicolo è irrilevante ai fini della decisione. L'art. 129 d.lgs. 209/2005 – che esclude in via di principio dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria, fra gli altri, anche gli ascendenti dell'assicurato – fa in ogni caso salvi i diritti dei trasportati (art. 122, co. 2, d.lgs. 209/2005), a prescindere dalle loro qualità soggettive.
*
3 1.3. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 144 d.lgs. 205/2009 consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, co. I,
c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dall'art.141. Spetta pertanto al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass., sez. III,
23.6.2021 n. 17963; Cass., sez. III, 10.1.2024 n. 1044).
Pertanto, il trasportato è gravato unicamente della prova del fatto storico, del nesso di causa tra evento lesivo e conseguenze dannose nonché della qualità di trasportato.
A questo riguardo occorre avere riguardo dei risultati dell'istruttoria.
Sono stati escussi due testi oculari: un passante e un altro trasportato.
Di quest'ultimo la convenuta ha eccepito l'incapacità a testimoniare, sulla base del principio secondo cui il trasportato che abbia a sua volta patito danni dal sinistro che vede coinvolte le parti di un giudizio è incapace sempre e comunque a testimoniare (Cass., sez. VI, 17.7.2019 n.
19121; Cass., sez. III, 29.9.2015 n. 19258).
Pur tempestivamente sollevata all'udienza di escussione del teste in questione (dd. 6.6.2024),
l'eccezione non risulta efficacemente coltivata in sede di precisazione delle conclusioni, le quali recitano: « si riporta integralmente a quanto dedotto negli atti di causa Controparte_1
e nei precedenti verbali d'udienza e precisa come nel seguito le proprie CONCLUSIONI nel merito: accertata l'assenza di responsabilità del signor ai fini della causazione Controparte_2
del sinistro stradale per cui è causa o, in ogni caso, l'intervento del caso fortuito, rigettarsi le domande attoree o, quanto meno, ridursi le sue pretese a quanto solo di diritto e di ragione, con vittoria delle spese di lite. Al contempo, come sopra rappresentata e Controparte_1
difesa, CHIEDE che la causa venga trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica».
Alla stregua del tenore formale di queste conclusioni, l'eccezione è da ritenersi rinunciata.
Va richiamato infatti al riguardo il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'ecce- zione di incapacità a testimoniare va reiterata puntualmente in sede di precisazione delle con- clusioni, in caso contrario essa deve ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 157, co. III, c.p.c. (da ultimo, Cass., sez. un., 6.4.2023 n. 9456: «l'eccezione di incapacità, formulata prima dell'as- sunzione e ribadita dopo di essa, va necessariamente reiterata in sede di precisazione delle con- clusioni dovendosi altrimenti reputare rinunciata»). La medesima pronuncia sulla scorta di nu- merosi precedenti ha poi specificato che la riproposizione dell'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni deve essere precisa e puntuale, senza limitarsi (come è successo in questo
4 giudizio) al richiamo generico dei precedenti atti difensivi. È stato così escluso che la reitera- zione delle richieste istruttorie possa consistere nel richiamo generico al contenuto dei prece- denti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole ri- chieste istruttorie riproposte (Cass., sez. un., 6.4.2023 n. 9456, punto 17.4).
L'eccezione è da ritenersi pertanto non più riproposta, e dunque rinunciata.
I testi escussi hanno confermato lo scontro dell'auto su cui viaggiava l'attrice con un tronco sul margine sinistro (direzione di marcia) della carreggiata all'esito di una manovra di svolta a sinistra (teste : «la targa non la ricordo, ma posso confermare il resto;
ricordo di aver Tes_1
visto un'auto guidata da un uomo con accanto per passeggera una donna;
ho visto un gatto che tagliava la strada alla macchina e dopo visto che la macchina sterzava, credo verso sinistra, e andava a sbattere contro un albero;
mi trovavo sul marciapiede dallo stesso lato di marcia della vettura, camminavo in direzione opposta quindi ho visto la scena davanti a me a cento metri di distanza;
[…] sì, è vero, la macchina è finita contro uno degli alberi piantati in mezzo alla carreggiata», verbale udienza dd. 4.4.2024; teste : [Vero che in data 02..042019 alle Tes_2
ore 15,00 circa la sig.ra si trovava in qualità di trasportata a bordo del proprio Parte_1
veicolo Opel Corsa, targato BJ619ZP, assicurato con condotto da Controparte_1 CP_2
] sì è vero, ma non so né la targa né la compagnia assicuratrice né il modello della
[...]
vettura; […] posso confermare che il conducente ha sterzato a sinistra e ha sbattuto contro il tronco di un albero;
io non ho visto il gatto;
però ricordo che scesi dalla macchina il conducente ha controllato se avesse investito un animale e per fortuna non c'era niente», verbale udienza dd. 6.6.2024).
È dunque provata la presenza dell'attrice sulla vettura al momento dell'impatto.
Non può ritenersi invece provato il caso fortuito, l'onere della cui prova – come si è visto – incombeva ai convenuti.
Nessuna richiesta istruttoria è stata fatta al riguardo.
In assenza dell'allegazione (e della prova) di circostanze che possano riferire la manovra a fatti esterni alla sfera di controllo del conducente, come tali integranti il caso fortuito, va ritenuto che la responsabilità del sinistro è da ascrivere a quest'ultimo.
Quanto all'attraversamento del felino riferito dal teste , è da escludere che la circostanza Tes_1
sia ascrivibile al caso fortuito.
Va richiamata a questo riguardo infatti la giurisprudenza consolidatasi nella affine casistica degli impatti fra veicoli e bestiame selvatico (anche in questo ambito è stato infatti chiarito che
5 deve farsi applicazione nella valutazione della condotta del conducente della regola stabilita dall'art. 2054, co. I, c.c.).
In queste fattispecie è stato affermato che ai fini della prova liberatoria in questione è necessario che il conducente alleghi e dimostri l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli ha adottato ogni opportuna cautela nella condotta di guida e che il contegno dell'animale sel- vatico abbia avuto un carattere di effettiva imprevedibilità e irrazionalità, per cui nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto (Cass., sez. III, 21.6.2024
n. 17253).
Se ne deduce che la mera presenza di animali sulla carreggiata non integra il caso fortuito esi- mente.
Il sinistro va in definitiva ascritto alla responsabilità del conducente del veicolo su cui era tra- sportata la danneggiata.
La domanda di risarcimento svolta contro l'assicurazione convenuta merita pertanto accogli- mento.
*
2. La danneggiata espone le seguenti voci di danno: a) danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, nelle componenti del danno cd. biologico (o dinamico-relazionale) e del danno morale;
b) danno patrimoniale relativo alle spese mediche sopportate;
c) danno pa- trimoniale relativo alle spese di assistenza legale stragiudiziale;
d) danno patrimoniale da le- sione della capacità lavorativa specifica.
*
2.1. L'attrice ha esposto anzitutto voci di danno non patrimoniale, conseguenti alla lesione dell'integrità psicofisica.
È stata depositata documentazione medica (doc.
7-16 fascicolo attoreo), relativa all'evoluzione della situazione sanitaria dell'attrice.
In particolare, come anche illustrato nell'elaborato peritale, l'attrice a seguito del sinistro ha riportato una frattura scomposta del terzo distale del radio sinistro con netta angolatura dorsale del moncone epifisario e concomitante distacco del processo stiloide dell'ulna. Furono effet- tuate presso l'ospedale di Mirano le manovre di riduzione della frattura e fu applicata all'attrice un'ingessatura. La diagnosi finale fu di frattura del polso sinistro con prognosi di 25 giorni.
Seguirono varie visite di controllo, nell'ambito delle quali furono prescritte terapie farmacolo- giche e cicli fisioterapici. L'attrice risultò guarita il 12.9.2019 (c.t.u., pag. 4 e s.).
Il c.t.u. ha ritenuto che le lesioni riportate dall'attrice sono compatibili con la dinamica del trauma (c.t.u., pag. 8).
6 Il consulente ha quantificato come segue le conseguenze del sinistro: invalidità temporanea parziale al 75% per 40 giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
invalidità temporanea parziale al 25% per 20 giorni;
grado di sofferenza medio durante la malattia e me- dio-lieve nel cronico;
invalidità permanente in misura pari al 9%.
La consulente ha ritenuto che il sinistro abbia inciso sulla capacità dell'attrice di svolgere il lavoro domestico per 40 giorni in forma totale e per 30 giorni in forma parziale.
Si può pertanto passare alla quantificazione economica delle voci di danno esposte.
Si reputa di fare applicazione a questo scopo delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tri- bunale di Milano, al fine di adeguare la prassi del Tribunale alla pratica invalsa nel territorio nazionale nonché di agevolare la prevedibilità dell'esito del giudizio nell'ottica di favorire la soluzione stragiudiziale delle vertenze e infine in ragione del mancato aggiornamento delle ta- belle precedentemente applicate da questo Tribunale.
Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella loro versione più aggiornata risultano peraltro adeguate al principio secondo cui il danno biologico (dinamico-relazionale) e il danno morale
(patimento interiore) sono autonomi e non possono essere liquidati congiuntamente in assenza di accertamento della sussistenza dei rispettivi presupposti (Cass., sez. III, 10.11.2020 n.
25164).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale vanno dunque ribaditi i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo, senza che però le singole voci che lo compongono possano essere presunte né liquidate automaticamente, essendo invece necessaria la prova della sussistenza delle componenti dinamico-relazionale e morale (Cass., sez. un., 11.11.2008 n. 26172); il danno non patrimoniale comprende il pregiudizio allo svolgimento delle attività quotidiane, personali e relazionali indefettibilmente dipendenti dalla lesione dell'integrità fisica (danno biologico an- che detto dinamico-relazionale) come pure il ristoro per il patimento interiore, nella specie del dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (danno morale); le due voci di danno sono autonome e distinte, sicché la componente del danno morale non può essere automaticamente liquidata come frazione del danno biologico;
entrambe le voci vanno provate, con tutti i mezzi di prova, ma senza abuso delle presunzioni, del ricorso ai fatti notori o delle massime di esperienza;
in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata (cd. personalizzazione) solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, rispetto ad un criterio esperienziale (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) (Cass., sez.
III, 27.3.2018 n. 7513).
7 Pertanto, la liquidazione del risarcimento avverrà secondo i seguenti passaggi: 1) accertamento dell'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinazione del quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle milanesi, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo ac- certamento (con esclusione della componente morale del danno), liquidazione della sola voce del danno biologico depurata dall'aumento previsto nella tabella per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, proce- dere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, co. 3, d.lgs. 209/2005 (Cass., sez. III, 22.3.2024 n. 7892).
Nel caso di specie, può ritenersi certamente sussistente la componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale, alla luce delle considerazioni medico-legali svolte nell'elaborato peri- tale, anche n replica alle osservazioni dei consulenti di parte.
Può essere liquidata anche la componente morale del danno non patrimoniale, come quantifi- cata nelle tabelle richiamate, in considerazione del patimento interiore che presumibilmente è connesso con il genere di lesioni riportate dall'attrice (frattura del polso). Difatti, nell'elaborato peritale (pag. 10) si dà atto dell'incidenza della lesione sulla capacità di svolgimento delle man- sioni domestiche in soggetto anziano, quale è l'attrice, nonché del fatto che perdura in costei un grado di sofferenza medio-lieve non emendabile (cronico).
In definitiva vanno liquidate le seguenti somme:
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 40 giorni al 75%,)
euro 3.450,00
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 30 giorni al 50%,)
euro 1.725,00
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 20 giorni al 25%,)
euro 575,00
- invalidità permanente (anni 71, 9% invalidità, liquidazione di entrambe le voci, senza perso- nalizzazione), comprensiva del danno dinamico-relazionale e del danno morale euro 17.830,00
*
2.2. L'attrice espone varie voci di danno patrimoniale.
8 Anzitutto, chiede il risarcimento dei danni da lucro cessante per il mancato svolgimento dell'at- tività di casalinga mediante applicazione di un criterio figurativo basato sull'importo della pen- sione sociale.
La domanda non merita accoglimento sotto questo profilo.
Il danno esposto va correttamente qualificato come danno emergente e non come danno da lucro cessante.
In linea generale, infatti, un danno patrimoniale di tal fatta del danneggiato è possibile solo in relazione ai lavori domestici svolti in suo favore;
mentre con riferimento alle mansioni lavora- tive svolte gratuitamente in favore di altri, gli eventuali soggetti danneggiati possono essere solo questi ultimi (Cass., sez. III, 3.3.2005 n. 4657).
La mancata retribuzione delle attività domestiche, svolte per se stessi nell'ambito della gestione della propria casa, impedisce la qualificazione del danno da impedimento del lavoro domestico come danno da lucro cessante, senza che sia dirimente al riguardo il fatto che tale attività la- vorativa sia in astratto quantificabile in valori monetari.
È da considerare inoltre che, come esposta, la voce di danno di fatto si resolve nella duplica- zione del risarcimento del danno dinamico-relazione (cd. biologico), il quale concerne esatta- mente il pregiudizio alla vita dinamico-relazionale, comprensiva anche delle attività domes- tiche.
Nessun risarcimento può pertanto essere riconosciuto a questo titolo.
Parimenti, nessun danno patrimoniale per le spese di assistenza e per le spese mediche può essere liquidato, in ragione dell'assenza di prova di un effettivo esborso a tale titolo.
I documenti 18-22 del fascicolo attoreo consistono infatti solo nelle copie digitali di tre fatture di un poliambulatorio in Mestre, nella copia del preavviso di fattura del c.t.p. per una consulenza precedente all'instaurazione del giudizio e infine nella copia digitale di una nota spese del di- fensore, mentre non vi è in atti alcuna prova degli effettivi esborsi.
*
2.3. In definitiva va riconosciuto all'attrice unicamente il risarcimento del danno non patrimo- niale, per ammontare complessivo pari a euro 23.580,00.
Secondo giurisprudenza costante, il debito risarcitorio si qualifica come debito di valore;
per- tanto, i capitali relative ai danni non patrimoniali andranno devalutati al momento del sinistro
(2.4.2019) e successivamente rivalutati dal momento del sinistro alla liquidazione in sentenza al fine di tenere conto della svalutazione monetaria;
a tali somme vanno aggiunti gli interessi, di natura cosiddetta compensativa, i quali assolvono allo scopo di tenere indenne il creditore
9 dal pregiudizio patito in conseguenza della ritardata disponibilità della somma di danaro, cos- tituendo una componente necessaria del risarcimento del danno (Cass., sez. III, 5.7.2023 n.
19063) e maturano sulla somma rivalutata di anno in anno, al tasso legale dal fatto alla proposizione del giudizio e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c. (Cass., sez. III, 3.1.2023 n. 63).
*
3. Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della soccombenza reciproca, la quale si verifica anche nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e tale è il caso di specie, ove l'attrice ha articolato l'unica domanda di risarcimento dei danni in diversi capi, attinenti alle varie voci di danno esposte.
In applicazione del principio di causalità, vanno invece poste integralmente in capo ai conve- nuti, in solido fra loro, le spese di c.t.u., che l'attrice ha provato di aver sostenuto per intero;
le spese di c.t.u. documentate sono infatti connesse all'accertamento dei presupposti fattuali rela- tivi alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che è stata accolta. Esse ammon- tano a complessivi euro 1.830 (già comprensivi di accessori). Secondo quanto dichiarato dal c.t.u. in calce all'elaborato peritale, nessuna spesa ulteriore per c.t.u. è dovuta.
Nessuna spesa per onorari del c.t.p. di parte attrice può essere riconosciuta, in assenza di atte- stazioni di effettivi esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, defi- nitivamente pronunciando così provvede:
1. condanna al pagamento a favore di del Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni conseguenti al sinistro del 2.4.2019 per la somma complessiva di euro
23.580,00, la somma capitale andrà devalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al momento del sinistro;
andrà quindi rivalutata secondo gli indici ISTAT – FOI e su di essa saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'epoca di proposizione del giudizio;
e successivamente saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.;
2. compensa integralmente le spese di lite, ad eccezione delle spese di c.t.u. che pone in capo ai convenuti in solido fra loro.
Così deciso in Venezia il 23 maggio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
10