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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/11/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1153/2023 promossa da:
, C.F. , con l'avv. EUFRASIA GRAZIA Parte_1 C.F._1
LONGO
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. ELEONORA POSSENTI CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi per cui è causa con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei CP_1
coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 9 gennaio 1988 a Gussola
(Cr) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Gussola, N. 1, Parte 2, Serie A, anno 1988, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, con reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in data 9 gennaio 1988 nel comune di Gussola (Cr), in regime di separazione dei beni ed il relativo atto veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Gussola (Cr) all'anno 1988, N. 1, Parte 2, Serie A;
- dall'unione nasceva la figlia nata a Casalmaggiore (CR) il [...], ad [...] maggiorenne, Persona_1
autonoma ed economicamente autosufficiente;
- a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita in comune, le Parti a far data dal 21 gennaio 2019 si separavano di fatto e non riuscivano più a ricostruire la comunione materiale e quella spirituale, tanto che ciascuno di essi viveva presso la propria residenza conducendo vite autonome;
- la casa coniugale, di proprietà della sig.ra madre del resistente, era rimasta nella Persona_2
totale disponibilità di quest'ultimo unitamente a tutti i beni mobili, arredi, complementi d'arredo, ad eccezione di alcuni effetti personali della ricorrente, quali libri nonché testi universitari e regali personali ricevuti negli anni, da recuperare;
- la Ricorrente era impiegata con contratto a tempo indeterminato e dal 29 ottobre 2019 era proprietaria dell'immobile di residenza sito in Fontanellato (Pr), Via Paolo Borsellino n. 11; - il Resistente era socio nonché comproprietario della società Scaglioni Calzature S.r.l, con sede legale in Castell'Arquato (PC),
Via Dante Alighieri 52, unitamente al fratello e alla madre;
- entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti ed erano già state dagli stessi definite tutte le altre questioni patrimoniali.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente del Tribunale di Piacenza del 24 maggio 2023, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 17.10.2023 (poi rinviata al 15.11.2023), assegnando alla pagina 2 di 4 Ricorrente termine per notificare il ricorso ed il decreto alla Resistente e termine a quest'ultimo per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta avanzata dalla moglie CP_1
e ribadiva che, dalla data dell'allontanamento dalla casa coniugale, non era Parte_1
intervenuta alcuna riconciliazione, avendo i coniugi continuato a condurre vite separate.
All'udienza del 15 novembre 2023 il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
Con sentenza parziale n. 799/2023 del 20 dicembre 2023, il Tribunale di Piacenza dichiarava la separazione personale dei coniugi e , dichiarava che le parti, Parte_1 CP_1
economicamente autonome ed autosufficienti, non avevano nulla a pretendere l'una dall'altra e ordinava al competente Ufficiale di stato civile di provvedere all'annotazione e agli ulteriori adempimenti di legge.
In pari data, il Tribunale di Piacenza con ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del GI per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 4 luglio 2024, successivamente rinviata, per ragioni organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 26 settembre 2024 la quale veniva celebrata in modalità cartolare.
Con ordinanza in data 27 settembre 2024, il GI rilevato che con rispettive note scritte di udienza, le Parti avevano insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte, come da foglio depositato telematicamente e dalle stesse sottoscritto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
***
A seguito della pubblicazione della sentenza non definitiva con cui il Tribunale di Piacenza dichiarava la separazione personale dei coniugi e le Parti Parte_1 CP_1
sono giunte ad un accordo anche in ordine alle condizioni di divorzio, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e vanno pertanto integralmente accolte.
***
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle
Parti il 09 gennaio 1988 a Gussola (CR) e trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Gussola, n. 1, Parte 2, Serie A, anno 1988;
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
- dà atto che ogni questione patrimoniale è stata già definita dalle Parti e che le stesse sono autonome ed economicamente autosufficienti;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 13 novembre 2024.
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1153/2023 promossa da:
, C.F. , con l'avv. EUFRASIA GRAZIA Parte_1 C.F._1
LONGO
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. ELEONORA POSSENTI CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi per cui è causa con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei CP_1
coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 9 gennaio 1988 a Gussola
(Cr) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Gussola, N. 1, Parte 2, Serie A, anno 1988, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, con reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in data 9 gennaio 1988 nel comune di Gussola (Cr), in regime di separazione dei beni ed il relativo atto veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Gussola (Cr) all'anno 1988, N. 1, Parte 2, Serie A;
- dall'unione nasceva la figlia nata a Casalmaggiore (CR) il [...], ad [...] maggiorenne, Persona_1
autonoma ed economicamente autosufficiente;
- a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita in comune, le Parti a far data dal 21 gennaio 2019 si separavano di fatto e non riuscivano più a ricostruire la comunione materiale e quella spirituale, tanto che ciascuno di essi viveva presso la propria residenza conducendo vite autonome;
- la casa coniugale, di proprietà della sig.ra madre del resistente, era rimasta nella Persona_2
totale disponibilità di quest'ultimo unitamente a tutti i beni mobili, arredi, complementi d'arredo, ad eccezione di alcuni effetti personali della ricorrente, quali libri nonché testi universitari e regali personali ricevuti negli anni, da recuperare;
- la Ricorrente era impiegata con contratto a tempo indeterminato e dal 29 ottobre 2019 era proprietaria dell'immobile di residenza sito in Fontanellato (Pr), Via Paolo Borsellino n. 11; - il Resistente era socio nonché comproprietario della società Scaglioni Calzature S.r.l, con sede legale in Castell'Arquato (PC),
Via Dante Alighieri 52, unitamente al fratello e alla madre;
- entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti ed erano già state dagli stessi definite tutte le altre questioni patrimoniali.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente del Tribunale di Piacenza del 24 maggio 2023, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 17.10.2023 (poi rinviata al 15.11.2023), assegnando alla pagina 2 di 4 Ricorrente termine per notificare il ricorso ed il decreto alla Resistente e termine a quest'ultimo per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta avanzata dalla moglie CP_1
e ribadiva che, dalla data dell'allontanamento dalla casa coniugale, non era Parte_1
intervenuta alcuna riconciliazione, avendo i coniugi continuato a condurre vite separate.
All'udienza del 15 novembre 2023 il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
Con sentenza parziale n. 799/2023 del 20 dicembre 2023, il Tribunale di Piacenza dichiarava la separazione personale dei coniugi e , dichiarava che le parti, Parte_1 CP_1
economicamente autonome ed autosufficienti, non avevano nulla a pretendere l'una dall'altra e ordinava al competente Ufficiale di stato civile di provvedere all'annotazione e agli ulteriori adempimenti di legge.
In pari data, il Tribunale di Piacenza con ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del GI per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 4 luglio 2024, successivamente rinviata, per ragioni organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 26 settembre 2024 la quale veniva celebrata in modalità cartolare.
Con ordinanza in data 27 settembre 2024, il GI rilevato che con rispettive note scritte di udienza, le Parti avevano insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte, come da foglio depositato telematicamente e dalle stesse sottoscritto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
***
A seguito della pubblicazione della sentenza non definitiva con cui il Tribunale di Piacenza dichiarava la separazione personale dei coniugi e le Parti Parte_1 CP_1
sono giunte ad un accordo anche in ordine alle condizioni di divorzio, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e vanno pertanto integralmente accolte.
***
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle
Parti il 09 gennaio 1988 a Gussola (CR) e trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Gussola, n. 1, Parte 2, Serie A, anno 1988;
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
- dà atto che ogni questione patrimoniale è stata già definita dalle Parti e che le stesse sono autonome ed economicamente autosufficienti;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 13 novembre 2024.
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 4 di 4