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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2269/2024 promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CRIVELLARI DANIELA, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRUNO BUOZZI, 1 04100 LATINA presso il difensore avv.
CRIVELLARI DANIELA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CRIVELLARI DANIELA, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRUNO BUOZZI, 1 04100 LATINA presso il difensore avv. CRIVELLARI
DANIELA
RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
pagina 1 di 3
OGGETTO: separazione
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza
IN FATTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la pronunzia della separazione personale alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, innanzi al Presidente Relatore, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole, sicchè, corretto il refuso relativo alla
“patria potestà” in luogo della “responsabilità genitoriale” di cui al punto secondo delle “Condizioni”, ad esse il collegio si conforma.
Né è circostanza ostativa la mancata trascrizione in Italia del matrimonio celebrato all'estero (Cass. ord. 17620/2023; Cass. 10351/1998).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la separazione personale tra le parti come unite in matrimonio in
Golesti (Romania) il 15 agosto 2014; omologa le condizioni concordate nel ricorso, come integrate nel verbale del
21 maggio 2025 e corretta la dizione “patia potestà” in “responsabilità genitoriale”; compensa le spese di causa.
pagina 2 di 3
LATINA, 26/05/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2269/2024 promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CRIVELLARI DANIELA, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRUNO BUOZZI, 1 04100 LATINA presso il difensore avv.
CRIVELLARI DANIELA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CRIVELLARI DANIELA, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRUNO BUOZZI, 1 04100 LATINA presso il difensore avv. CRIVELLARI
DANIELA
RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
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OGGETTO: separazione
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza
IN FATTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la pronunzia della separazione personale alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, innanzi al Presidente Relatore, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole, sicchè, corretto il refuso relativo alla
“patria potestà” in luogo della “responsabilità genitoriale” di cui al punto secondo delle “Condizioni”, ad esse il collegio si conforma.
Né è circostanza ostativa la mancata trascrizione in Italia del matrimonio celebrato all'estero (Cass. ord. 17620/2023; Cass. 10351/1998).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la separazione personale tra le parti come unite in matrimonio in
Golesti (Romania) il 15 agosto 2014; omologa le condizioni concordate nel ricorso, come integrate nel verbale del
21 maggio 2025 e corretta la dizione “patia potestà” in “responsabilità genitoriale”; compensa le spese di causa.
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LATINA, 26/05/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
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