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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 685/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.11.1980, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela
Vianzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO),
Piazza XX Settembre n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
Vianzone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO),
Piazza XX Settembre n.4, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa,
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri e in data Parte_1 CP_1
06.09.2008, nel Comune di Malesco (VB), Atto n. 3, parte II, serie C, anno 2008, scegliendo il regime di separazione dei beni, dando disposizione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malesco
(VB) di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, alle seguenti
CONDIZIONI
2) dare atto che, sull'accordo delle parti, i figli minori, e vengono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso l'abitazione della madre;
1 3) dare atto che, sull'accordo delle parti, i figli e seguiranno il piano di Per_1 Per_2 frequentazione settimanale, nonché quello stabilito per il periodo delle vacanze, come concordato nel piano genitoriale, allegato al ricorso introduttivo sub n.16;
4) dare atto che il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contribuzione mensile al Parte_1 mantenimento dei figli minori, l'importo di €500,00 mensili (€250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, mediche non coperte dal SSN) previamente concordate salvo l'urgenza per quelle mediche. Il contributo mensile verrà corrisposto entro il giorno 05 di ogni mese.
Nella valutazione sulla natura straordinaria delle spese si avrà riguardo, in ogni caso, a quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Torino, allegato al ricorso introduttivo sub n.17;
6) dare atto che, sull'accordo delle parti, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti
e di non avere alcuna reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento per se stessi;
7) dare atto che, sull'accordo delle parti, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione patrimoniale afferente ai loro rapporti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere se non il rispetto delle presenti condizioni e di quanto stabilito nell'allegato piano genitoriale;
8) dare atto che, sull'accordo delle parti, i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
9) disporre la perdita del cognome per la signora Parte_1 CP_1
10) dare atto che, sull'accordo delle parti, i coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Malesco Parte_1 Controparte_1
VA (NO) in data 6.9.2008.
Dall'unione matrimoniale sono nati (il 24.11.2009) e (il giorno 1.8.2013). Per_1 Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 30.5.2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato dal
Tribunale di VA con decreto n.8043/2015.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
2 Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti, e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possano essere integralmente recepite dalla presente decisione, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Malesco il 6.9.2008, dai signori e , atto iscritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n.2, parte II, serie C, anno 2008;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a CP_1 Parte_1 seguito del matrimonio;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.12.2024
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 685/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.11.1980, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela
Vianzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO),
Piazza XX Settembre n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
Vianzone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO),
Piazza XX Settembre n.4, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa,
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri e in data Parte_1 CP_1
06.09.2008, nel Comune di Malesco (VB), Atto n. 3, parte II, serie C, anno 2008, scegliendo il regime di separazione dei beni, dando disposizione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malesco
(VB) di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, alle seguenti
CONDIZIONI
2) dare atto che, sull'accordo delle parti, i figli minori, e vengono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso l'abitazione della madre;
1 3) dare atto che, sull'accordo delle parti, i figli e seguiranno il piano di Per_1 Per_2 frequentazione settimanale, nonché quello stabilito per il periodo delle vacanze, come concordato nel piano genitoriale, allegato al ricorso introduttivo sub n.16;
4) dare atto che il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contribuzione mensile al Parte_1 mantenimento dei figli minori, l'importo di €500,00 mensili (€250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, mediche non coperte dal SSN) previamente concordate salvo l'urgenza per quelle mediche. Il contributo mensile verrà corrisposto entro il giorno 05 di ogni mese.
Nella valutazione sulla natura straordinaria delle spese si avrà riguardo, in ogni caso, a quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Torino, allegato al ricorso introduttivo sub n.17;
6) dare atto che, sull'accordo delle parti, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti
e di non avere alcuna reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento per se stessi;
7) dare atto che, sull'accordo delle parti, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione patrimoniale afferente ai loro rapporti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere se non il rispetto delle presenti condizioni e di quanto stabilito nell'allegato piano genitoriale;
8) dare atto che, sull'accordo delle parti, i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
9) disporre la perdita del cognome per la signora Parte_1 CP_1
10) dare atto che, sull'accordo delle parti, i coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Malesco Parte_1 Controparte_1
VA (NO) in data 6.9.2008.
Dall'unione matrimoniale sono nati (il 24.11.2009) e (il giorno 1.8.2013). Per_1 Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 30.5.2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato dal
Tribunale di VA con decreto n.8043/2015.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
2 Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti, e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possano essere integralmente recepite dalla presente decisione, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Malesco il 6.9.2008, dai signori e , atto iscritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n.2, parte II, serie C, anno 2008;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a CP_1 Parte_1 seguito del matrimonio;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.12.2024
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
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