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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2093/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2093/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata a Vittoria, Via Gaeta n. 85, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Irene La Ferla, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Camerina, Via del Melo n.6, C.F. elettivamente domiciliato in Vittoria, in via C.F._2
G. Matteotti n.399, presso lo studio dell'Avv. Gianpaolo Sciclone, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 29.01.2025.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale da Parte_2 [...]
, con cui ha contratto matrimonio concordatario in Chiaramonte Gulfi il 31.10.1983, Controparte_1
trascritto nei registri dell'ufficio dello stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi al n. 73, parte II, serie A, anno 1983, e dal quale sono nati i figli il 26.06.1998 e il 22.07.1989, Per_1 Per_2
maggiorenni ed autosufficienti;
la ricorrente ha, inoltre, chiesto addebitarsi al marito la relativa responsabilità della separazione e disporsi in capo al resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 800,00 a titolo di assegno di mantenimento per la stessa, nonché disporre la divisione del patrimonio comune;
costituendosi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta ha chiesto di Controparte_1
versare, a titolo di mantenimento per la ricorrente, la somma di euro 400,00, nonché disporre la divisione del patrimonio comune e dichiarare la ricorrente tenuta alla restituzione in favore del CP_1
della somma di euro 7.500,00 quale 50% del corrispettivo prezzo pagato interamente da quest'ultimo per l'acquisto del garage sito a Vittoria, in via S. Martino n.232, oltre euro 1.150,00 quale 50% di spese notarili sostenute per detto acquisto;
all'udienza di comparizione del 17.11.2022, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice ha autorizzato le stesse a vivere separate, e, con separate ordinanza del 21.11.2022, è stato posto a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di euro 750,00 per il mantenimento della CP_1
stessa; con sentenza non definitiva n. 1226/23 del 19.07.2023, publicata in data 03.08.2023, il Tribunale di
Ragusa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1
;
[...]
nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto brevi rinvii perché in corso trattative finalizzate a raggiungere un accordo;
successivamente, in data 22.01.2025 le parti hanno depositato l'accordo sulle condizioni della separazione, già pronunciata con la sentenza non definitiva sopra indicata, come di seguito qui esposte:
“1) il IG. continuerà a corrispondere alla IG.ra la somma Controparte_1 Parte_2 mensile di €750,00 a titolo di mantenimento, siccome disposto dall'ordinanza presidenziale del
21.11.2022;
2) i IGg.ri e convengono espressamente di procedere alla vendita dell'immobile di CP_1 Pt_2
proprietà in comunione per ½ cadauno sito in Santa Croce Camerina (RG), via Cagliari n.6, al catasto fabbricati al foglio41, part.lla 266, sub 2, incaricando all'uopo un'agenzia immobiliare di gradimento
pagina 2 di 4 ad entrambi coniugi, precisando sin d'ora che il prezzo di vendita dovrà soddisfare le eIGenze dei medesimi e . Il mandato all'agenzia immobiliare dovrà essere concesso entro 30 giorni CP_1 Pt_2
dalla sottoscrizione del presente atto.
3) La IG.ra , col presente atto, dichiara espressamente di voler trasferire a titolo Parte_2
gratuito al IG. (già comproprietario di ½), la propria quota indivisa di ½ Controparte_1 dell'immobile uso garage sito a Vittoria, in via San Martino n.284, piano terra, al catasto fabbricati al foglio 207, p.lla 27579, sub 3 (ex part.lle 1085 e 1086 sub1), z.c.1, categoria C/6, classe 1, mq.19, r.c.
€35,33. Detto trasferimento in favore del IG. della quota di ½ in capo alla IG.ra dovrà CP_1 Pt_2
avvenire entro e non oltre giorni 30(trenta) dalla sottoscrizione del presente atto, e gli oneri e spese del predetto trasferimento saranno a totale carico del IG. ; Controparte_1
4) la IG.ra , col presente atto, dichiara espressamente di voler trasferire a titolo gratuito al Pt_2 IG. l'intera proprietà del proprio immobile uso garage sito a Vittoria, in via Controparte_1
San Martino n.232, piano terra, al catasto fabbricati al foglio 207, mappale 5355, sub 1, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6 classe 1, consistenza mq.16, superficie catastale mq.16, r.c. €29,75. Detto trasferimento in favore del IG. della piena proprietà quota in capo alla IG.ra dovrà CP_1 Pt_2
avvenire entro e non oltre giorni 30(trenta) dalla sottoscrizione del presente atto, e gli oneri e spese del predetto trasferimento saranno a totale carico del IG. . Controparte_1
5) il IG. si impegna, entro trenta giorni dalla stipula degli atti notarili, a volturare tutte le CP_1
utenze e i relativi tributi a suo nome;
I IGg.ri e dichiarano espressamente di rinunciare Parte_2 Controparte_1 all'udienza che eventualmente dovesse essere fissata innanzi all'Ill.mo Tribunale benché a conoscenza della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, e di confermare le condizioni tutte di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della superiore istanza congiunta”; preso atto che i coniugi hanno regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra gli stessi;
relativamente alle spese le stesse vanno compensate tra le parti. al Pubblico Ministero è stata disposta la trasmissione degli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, ritenuta la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1226/23 del 19.07.2023, pubblicata in data 03.08.2023, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, così decide:
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la Controparte_1 Parte_2
somma mensile di euro 750,00 a titolo di mantenimento della stessa;
pagina 3 di 4 Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti per come riportati in parte motiva;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2093/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata a Vittoria, Via Gaeta n. 85, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Irene La Ferla, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Camerina, Via del Melo n.6, C.F. elettivamente domiciliato in Vittoria, in via C.F._2
G. Matteotti n.399, presso lo studio dell'Avv. Gianpaolo Sciclone, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 29.01.2025.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale da Parte_2 [...]
, con cui ha contratto matrimonio concordatario in Chiaramonte Gulfi il 31.10.1983, Controparte_1
trascritto nei registri dell'ufficio dello stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi al n. 73, parte II, serie A, anno 1983, e dal quale sono nati i figli il 26.06.1998 e il 22.07.1989, Per_1 Per_2
maggiorenni ed autosufficienti;
la ricorrente ha, inoltre, chiesto addebitarsi al marito la relativa responsabilità della separazione e disporsi in capo al resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 800,00 a titolo di assegno di mantenimento per la stessa, nonché disporre la divisione del patrimonio comune;
costituendosi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta ha chiesto di Controparte_1
versare, a titolo di mantenimento per la ricorrente, la somma di euro 400,00, nonché disporre la divisione del patrimonio comune e dichiarare la ricorrente tenuta alla restituzione in favore del CP_1
della somma di euro 7.500,00 quale 50% del corrispettivo prezzo pagato interamente da quest'ultimo per l'acquisto del garage sito a Vittoria, in via S. Martino n.232, oltre euro 1.150,00 quale 50% di spese notarili sostenute per detto acquisto;
all'udienza di comparizione del 17.11.2022, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice ha autorizzato le stesse a vivere separate, e, con separate ordinanza del 21.11.2022, è stato posto a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di euro 750,00 per il mantenimento della CP_1
stessa; con sentenza non definitiva n. 1226/23 del 19.07.2023, publicata in data 03.08.2023, il Tribunale di
Ragusa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1
;
[...]
nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto brevi rinvii perché in corso trattative finalizzate a raggiungere un accordo;
successivamente, in data 22.01.2025 le parti hanno depositato l'accordo sulle condizioni della separazione, già pronunciata con la sentenza non definitiva sopra indicata, come di seguito qui esposte:
“1) il IG. continuerà a corrispondere alla IG.ra la somma Controparte_1 Parte_2 mensile di €750,00 a titolo di mantenimento, siccome disposto dall'ordinanza presidenziale del
21.11.2022;
2) i IGg.ri e convengono espressamente di procedere alla vendita dell'immobile di CP_1 Pt_2
proprietà in comunione per ½ cadauno sito in Santa Croce Camerina (RG), via Cagliari n.6, al catasto fabbricati al foglio41, part.lla 266, sub 2, incaricando all'uopo un'agenzia immobiliare di gradimento
pagina 2 di 4 ad entrambi coniugi, precisando sin d'ora che il prezzo di vendita dovrà soddisfare le eIGenze dei medesimi e . Il mandato all'agenzia immobiliare dovrà essere concesso entro 30 giorni CP_1 Pt_2
dalla sottoscrizione del presente atto.
3) La IG.ra , col presente atto, dichiara espressamente di voler trasferire a titolo Parte_2
gratuito al IG. (già comproprietario di ½), la propria quota indivisa di ½ Controparte_1 dell'immobile uso garage sito a Vittoria, in via San Martino n.284, piano terra, al catasto fabbricati al foglio 207, p.lla 27579, sub 3 (ex part.lle 1085 e 1086 sub1), z.c.1, categoria C/6, classe 1, mq.19, r.c.
€35,33. Detto trasferimento in favore del IG. della quota di ½ in capo alla IG.ra dovrà CP_1 Pt_2
avvenire entro e non oltre giorni 30(trenta) dalla sottoscrizione del presente atto, e gli oneri e spese del predetto trasferimento saranno a totale carico del IG. ; Controparte_1
4) la IG.ra , col presente atto, dichiara espressamente di voler trasferire a titolo gratuito al Pt_2 IG. l'intera proprietà del proprio immobile uso garage sito a Vittoria, in via Controparte_1
San Martino n.232, piano terra, al catasto fabbricati al foglio 207, mappale 5355, sub 1, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6 classe 1, consistenza mq.16, superficie catastale mq.16, r.c. €29,75. Detto trasferimento in favore del IG. della piena proprietà quota in capo alla IG.ra dovrà CP_1 Pt_2
avvenire entro e non oltre giorni 30(trenta) dalla sottoscrizione del presente atto, e gli oneri e spese del predetto trasferimento saranno a totale carico del IG. . Controparte_1
5) il IG. si impegna, entro trenta giorni dalla stipula degli atti notarili, a volturare tutte le CP_1
utenze e i relativi tributi a suo nome;
I IGg.ri e dichiarano espressamente di rinunciare Parte_2 Controparte_1 all'udienza che eventualmente dovesse essere fissata innanzi all'Ill.mo Tribunale benché a conoscenza della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, e di confermare le condizioni tutte di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della superiore istanza congiunta”; preso atto che i coniugi hanno regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra gli stessi;
relativamente alle spese le stesse vanno compensate tra le parti. al Pubblico Ministero è stata disposta la trasmissione degli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, ritenuta la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1226/23 del 19.07.2023, pubblicata in data 03.08.2023, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, così decide:
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la Controparte_1 Parte_2
somma mensile di euro 750,00 a titolo di mantenimento della stessa;
pagina 3 di 4 Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti per come riportati in parte motiva;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
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