Improcedibile
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 10474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10474 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10474/2025REG.PROV.COLL.
N. 03612/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3612 del 2024, proposto da Immobiliare 3c s.n.c. di AU U' &C. e dalla Società Alb Immobiliare s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vimercate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 02561/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio deli Comune di Vimercate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il consigliere GI ND;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 4/4 del 24 giugno 2016, prot. n. 21522 con la quale il Comune di Vimercate ha ordinato “al sig. AU CA, quale legale rappresentante della Società Immobiliare 3C snc, di far cessare immediatamente, nell’immobile sito in Via dei Quadri n.24/44, l'attività condotta dalla locataria Società ON s.r.l.”.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La Società Immobiliare 3C è proprietaria di un’area sita in Vimercate sulla quale insiste un capannone industriale con uffici, per una superficie di circa 1.638,00 mq, catastalmente identificata al Foglio 47, mappale 35, sub. 4, ricadente in zona industriale produttiva.
L’insediamento produttivo è stato ivi trasferito perché l’originaria area di sedime era stata inglobata in zona a destinazione completamente residenziale.
Per consentire questo trasferimento, la Società sottoscrisse con il Comune di Vimercate una convenzione urbanistica in data 8 giugno 2005 con la quale assunse l’obbligo di non modificare l’attività, ovvero la produzione di manufatti in ferro battuto (alla quale sarebbe stato destinato il nuovo insediamento) per la durata di venti anni, salvo rinnovo, a partire dalla stipula della convenzione. L’eventuale modifica dell’attività avrebbe richiesto il previo assenso, mediante delibera di consiglio comunale, del Comune di Vimercate.
In data 22 luglio 2009, la Società comunicava all'Amministrazione la propria intenzione di cedere in locazione parte dell’immobile industriale alla Società ON, che provvedeva a fornire al Comune una dettagliata descrizione della propria attività produttiva, che dichiarava conforme alla destinazione del capannone industriale, consistente nello specifico nella “produzione, il montaggio, la riparazione, l'assistenza, il commercio non al minuto, l'importazione e l'esportazione di macchine utensili”.
In data 30 luglio 2009, il Comune, informava la Società di non poter accogliere la domanda occorrendo il previo assenso del consiglio comunale (art. 12 della convenzione).
In data 31 agosto 2009, la Immobiliare 3C chiedeva, pertanto, al Consiglio Comunale di esprimersi sulla richiesta di assenso alla locazione di porzione dell’immobile alla società Migatronic srl.
Con rapporto di servizio del 15 settembre 2009, redatto a seguito di sopralluogo del 14 settembre 2009, veniva accertato che all’interno dei locali dell’impianto produttivo circa 500 mq erano già stati destinati alla attività svolta dalla società ON srl a decorrere dal 20 luglio 2009.
Seguiva la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato a far cessare l'attività svolta dalla locataria.
In data 28 ottobre 2009, la Società spiegava le ragioni che l’avevano indotta a locare subito la porzione del capannone, rappresentate nella necessità di far fronte ad una situazione di grave crisi dell’attività di produzione di ferro battuto e per poter avere subito degli introiti.
Il consiglio comunale non si pronunciava sull’istanza; interveniva tuttavia l’ordinanza dirigenziale n. 161 del 3 novembre 2009 con la quale si comunicava di non accogliere la domanda proposta della Immobiliare 3C, sostenendo la violazione dell'art. 12 della Convenzione (mancato, previo assenso del consiglio comunale).
Avverso questa ordinanza, l’odierna Società proponeva ricorso al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano (n.r.g. 77/2010).
Il T.a.r. respingeva il ricorso con sentenza 2587/2015, poi confermata in appello dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 296 del 10 gennaio 2023.
In data 30 giugno 2016, la Immobiliare 3C veniva raggiunta dalla ordinanza n. 4/4, datata 24 giugno 2016, con la quale l’Amministrazione comunale, appreso della sentenza del T.a.r. n. 2587/2015, adottava un nuovo provvedimento con il quale ordinava la cessazione dell’attività svolta dalla ON.
2.1. Avverso questa ordinanza proponeva ricorso la società Immobiliare 3C deducendo i seguenti motivi.
I) Eccesso di poter per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, Violazione del diritto di partecipazione al procedimento di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Violazione degli articoli 1, 3, 7 e 10 della l. n. 241 del 1990. Violazione dei principi costituzionali di proporzionalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.
II) Violazione dei principi costituzionali di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Violazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Queste le censure:
a) con l’ordinanza impugnata, l’amministrazione ha riesaminato d'ufficio la propria precedente ordinanza dirigenziale giungendo in esito ad una rinnovata istruttoria e ad una nuova motivazione, ma sui medesimi fatti del 2009, ad emettere un nuovo provvedimento che si è sostituito al precedente;
b) detto nuovo provvedimento, in quanto da ritenersi atto di conferma in senso proprio:
i) imponeva all’amministrazione l’adempimento degli oneri partecipativi, per consentire alla Società di fornire il proprio contributo;
ii) necessitava di una compiuta e aggiornata istruttoria, nel mentre il provvedimento si sarebbe basato sulle circostanze risalenti all’anno 2009 non aggiornate;
c) il dirigente comunale neppure avrebbe considerato la dichiarazione resa dalla ON con la quale si evidenziava il carattere produttivo dell’attività svolta dalla stessa, tanto più che l’articolo 12 della convenzione non preclude che l’attività in ferro battuto venga modificata bensì, richiede semplicemente l’assenso preventivo alla modifica da parte del Consiglio Comunale;
iv) il Comune avrebbe dovuto verificare se l’attività della ON fosse compatibile - come del resto lo dimostra la descrizione dell'attività fornita dalla stessa Megratronic - con la destinazione del capannone e una volta accertata questa circostanza avrebbe dovuto decidere consiglio comunale e non il dirigente comunale, cui spettava solo svolgere l'istruttoria.
2.2. Interveniva ad adiuvandum la società ALB Immobiliare srl.
2.3. Con la sentenza del 3 novembre 2023, n. 2561/2023, il T.a.r. qualificava il provvedimento impugnato come atto meramente confermativo della precedente ordinanza n. 161/4 del 2009 e dichiarava, pertanto, inammissibile il ricorso; nulla disponeva per le spese.
3. Ha appellato la società Immobiliare 3C, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Erroneità e/o nullità della sentenza per erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado per travisamento ed omessa pronuncia. Difetto di motivazione. Travisamento:
a) l’ordinanza n. 4/4 del 2016 non rappresenta una mera conferma del precedente provvedimento ordinatorio del Comune bensì, un diverso provvedimento siccome adottato dando atto della nomina del responsabile del procedimento, del riesame della fattispecie, della modifica del contenuto dispositivo dell’ordinanza originaria del 2009;
b) tanto più che, poche settimane prima, con delibera n. 24/2014, il consiglio comunale aveva autorizzato l’insediamento della Container s.r.l. all’interno del capannone, accertandone la compatibilità con la destinazione ad esso impressa e che, in forza di ciò, fosse evidentemente necessario verificare la persistenza delle ragioni ostative alla continuazione dell’attività della ON s.r.l.;
c) l’ordinanza n. 4/4 del 2016 costituisce un atto di conferma in senso proprio, per mezzo del quale il Comune ha rinnovato e riconfigurato l’assetto pregresso degli interessi, sulla base dell’intervenuta decisione del T.a.r. determinando una sostanziale, sebbene parziale, modifica del contenuto dispositivo di quella originaria del 2009.
II) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Violazione del diritto di partecipazione al procedimento di cui agli articoli 7 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 1, 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi costituzionali di proporzionalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.:
a) stante l’evidenziata natura di conferma in senso proprio, anziché di atto meramente confermativo, del provvedimento impugnato, il Comune non poteva sottrarsi all’adempimento dell’onere partecipativo imposto dalla legge;
b) è totalmente mancata una compiuta ed aggiornata istruttoria, basandosi il provvedimento su circostanza del 2009 non aggiornate; nel provvedimento impugnato neppure si dà atto di alcun nuovo sopralluogo eseguito in loco.
III) Violazione dei principi costituzionali di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione:
a) il dirigente ha totalmente omesso l’istruttoria non considerando neppure la dichiarazione resa dalla ON con la quale si evidenziava il carattere produttivo dell’attività svolta da questa Società. Il Tecnico comunale si è semplicemente limitato a ritenere non accoglibile l’istanza, senza sottoporla al Consiglio Comunale, unico organo competente a decidere il cambio dell’attività;
b) l’art. 12 della convenzione non vieta affatto che l’attività possa essere modificata, ma subordina solo questo cambio al previo assenso del consiglio comunale, sennonché l’istanza della Immobiliare 3C non è mai stata sottoposta al vaglio del consiglio comunale;
c) il dirigente comunale non ha minimamente considerato il tipo di attività svolta dalla ON che ben rientra tra le attività produttive compatibili con la destinazione del capannone.
3.1. Si è costituito, per resistere, il comune di Vimercate il quale deduce, altresì, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
3.2. Con nota depositata in data 4 novembre 2025, le società Immobiliare 3C s.n.c. di AU CA e & e ALB Immobiliare srl hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’appello.
4. All’udienza del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. L’appello è improcedibile.
6. Le Società appellanti hanno chiesto "l'annullamento e/o l'integrale riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, n. 02561/2023”.
Con nota depositata in data 4 novembre 2025, esse riferiscono che:
- “nelle more della pendenza giudiziaria è venuto meno il vincolo della convenzione che aveva condotto al provvedimento inibitorio del Comune, impugnato in primo grado. Vincolo ventennale che risulta essere scaduto in data 8/06/2025 (data stipula convenzione 8 giugno 2005). Che oltretutto è in corso il nuovo PGT di Vimercate”;
- che, nelle more del giudizio, stante l'intervenuta decadenza del vincolo ventennale e anche del lungo lasso di tempo intercorso, è venuto meno l'originario interesse che aveva condotto alla proposizione del giudizio de quo;
- che, essendo venuto meno l'originario interesse che aveva condotto alla proposizione del giudizio de quo, gli odierni ricorrenti non hanno più alcun interesse a che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato si pronunci sul merito del presente ricorso.
7. Il Collegio prende e dà atto che, a seguito della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse proveniente dal dominus dell’appello, è venuto meno l’interesse alla decisione del presente giudizio essendo il giudice stato spogliato della potestas iudicandi.
8. Consegue a tanto che l’appello in esame va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
9. Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti come richiesto dalla parte appellante cui non si è opposta parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI PI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
GI ND, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ND | VI PI |
IL SEGRETARIO