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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1803/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1803/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Amore Laura Parte_1
Maria)
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (Avv. Meli Calogero ) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.4.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/07/2022, Parte_1 premettendo di avere contratto, in data 11.09.2009, matrimonio concordatario con dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione.
All'udienza presidenziale dell'11.01.2023, nell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Presidente del
Tribunale, senza l'adozione provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c., rimetteva le parti dinanzi a sè stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 09.04.2024, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Nessuna statuizione deve essere adotta in ordine all'uso della casa coniugale stante l'assenza di figli.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1 compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 12.4.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1803/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Amore Laura Parte_1
Maria)
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (Avv. Meli Calogero ) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.4.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/07/2022, Parte_1 premettendo di avere contratto, in data 11.09.2009, matrimonio concordatario con dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione.
All'udienza presidenziale dell'11.01.2023, nell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Presidente del
Tribunale, senza l'adozione provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c., rimetteva le parti dinanzi a sè stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 09.04.2024, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Nessuna statuizione deve essere adotta in ordine all'uso della casa coniugale stante l'assenza di figli.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1 compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 12.4.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)