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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice, all'esito della discussione mediante trattazione scritta del 17 luglio 2025; lette le note ritualmente depositate;
all'esito della camera di consiglio odierna pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 8233 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )), rappresentate e difese dall'Avv. Ines
[...] C.F._2
Trapani, nel cui studio in Palermo hanno eletto domicilio in virtù di procura depositata telematicamente agli atti del procedimento portante n. 2772/2024;
ATTRICI
CONTRO
(c.f. ), rappresentato, assistito e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Renata Riccioli, nel cui studio in Palermo ha eletto domicilio, in virtù di procura allegata telematicamente agli atti come in calce alla comparsa di costituzione del procedimento portante;
CONVENUTO CON RICONVENZIONALE
CONTRO
(CF: ), elettivamente domiciliato presso Controparte_2 C.F._4 lo studio dall'Avv. Lorenzo Iovino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente come in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento portante;
CONVENUTO
CONTRO
1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._5
Gloria Vitale, presso il cui studio in Terrasini (Pa) ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente come in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento portante.
Oggetto: azione di reintegra della lesione di legittima;
azione di invalidazione di testamento olografo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
I. Con atto di citazione ritualmente notificato a , Parte_3 Parte_4
, e , le attrici, Parte_5 Parte_6 Controparte_1 Parte_7 introducendo il procedimento n. 2772/2024 R.G., hanno chiesto di “dichiarare aperta la successione legittima in capo al sig. (nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Partimmo il 24.08.2021) con contestuale collazione dei beni oggetto di donazione effettuate in favore del convenuto , e per l'effetto, ricostruire l'asse Parte_3 patrimoniale dei beni relitti del fù sig. per le ragioni esposte;
sempre Persona_1 in via preliminare, ritenere e dichiarare la lesione della quota di legittima delle sig.re
e per effetto del testamento olografo del Parte_1 Parte_2
16.04.2020, pubblicato in Notar 1'8.09.2021 (Rep. n. 1171 — Racc. Persona_2
834), con il quale si nominava erede universale unicamente il figlio e, Parte_3 previa ricostruzione della massa ereditaria, determinare le quote di spettanza dei singoli eredi legittimi, con condanna del convenuto alla restituzione in favore Parte_3 delle odierne attrici, in virtù delle norme codicistiche in materia, dei beni ereditari in possesso dello stesso e dei frutti prodotti dai cespiti in questione e facenti parte dell'asse ereditario[…]”;
-II. con comparsa di costituzione del 3 maggio 2024 si costituiva in giudizio CP_1
il quale, per quanto importa in questa sede, domandava: “in via preliminare, accertare
[...] ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, la nullità e/o annullabilità del testamento olografo del 20.04.2020 del sig. per le ragioni indicate in narrativa;
Persona_1 conseguentemente,
- ritenere e dichiarare l'apertura della successione legittima del sig. Persona_1 deceduto in Palermo 24.08.2021 fra tutti i coeredi e odierne parti del presente giudizio […];
III. conseguentemente, con decreto del 16 maggio 2024 si ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale erede ex lege di Controparte_3 Persona_1
[...]
2 IV. che con la memoria assertiva e di precisazione, le attrici, pur insistendo nelle domande introduttive, non contestavano (in linea subordinata) la domanda riconvenzionale;
-Considerato che:
I. i convenuti e , con le rispettive comparse di Parte_7 Controparte_3 costituzione del 3 maggio 2024 e dell'11 febbraio 2025, eccepivano il difetto di legittimazione passiva sostanziale, allegando di aver rinunziato all'eredità di Persona_1
II. che nel corso dell'udienza del 4 luglio 2025, si disponeva la separazione dal procedimento portante della posizione dei convenuti e con Parte_7 Controparte_3 costituzione del presente nuovo procedimento invitando le parti alla discussione mediante la trattazione scritta del 17 luglio 2025;
-Preso atto delle note di discussione scritta ritualmente depositate da tutte le Parti di questo procedimento;
-Valutata la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e , dal momento che il primo ha rinunciato Parte_7 Controparte_3 all'eredità di con dichiarazione resa innanzi al Cancelliere di questo Persona_1
Tribunale il 16 giugno 2025 (cfr. dichiarazione di rinuncia allegata in atti il 3 luglio 2025) e ha rinunciato all'eredità di con dichiarazione resa Controparte_3 Persona_1 innanzi al Cancelliere di questo Tribunale il 15 aprile 2025 (cfr. dichiarazione di rinuncia allegata alla comparsa di costituzione nel procedimento portante);
-Considerato che con le note di trattazione scritta ha sostanzialmente Controparte_1 aderito all'eccezione chiedendo la compensazione delle spese di lite e che così hanno concluso anche le attrici e i convenuti e . Parte_7 Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo: dichiara il difetto di legittimazione passiva di e , Parte_7 Controparte_3 rispetto a tutte le domanda proposte dalle attrici e da . Controparte_1
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Palermo il 18/07/2025 Il giudice Filippo Lo Presti Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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Il Giudice, all'esito della discussione mediante trattazione scritta del 17 luglio 2025; lette le note ritualmente depositate;
all'esito della camera di consiglio odierna pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 8233 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )), rappresentate e difese dall'Avv. Ines
[...] C.F._2
Trapani, nel cui studio in Palermo hanno eletto domicilio in virtù di procura depositata telematicamente agli atti del procedimento portante n. 2772/2024;
ATTRICI
CONTRO
(c.f. ), rappresentato, assistito e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Renata Riccioli, nel cui studio in Palermo ha eletto domicilio, in virtù di procura allegata telematicamente agli atti come in calce alla comparsa di costituzione del procedimento portante;
CONVENUTO CON RICONVENZIONALE
CONTRO
(CF: ), elettivamente domiciliato presso Controparte_2 C.F._4 lo studio dall'Avv. Lorenzo Iovino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente come in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento portante;
CONVENUTO
CONTRO
1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._5
Gloria Vitale, presso il cui studio in Terrasini (Pa) ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente come in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento portante.
Oggetto: azione di reintegra della lesione di legittima;
azione di invalidazione di testamento olografo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
I. Con atto di citazione ritualmente notificato a , Parte_3 Parte_4
, e , le attrici, Parte_5 Parte_6 Controparte_1 Parte_7 introducendo il procedimento n. 2772/2024 R.G., hanno chiesto di “dichiarare aperta la successione legittima in capo al sig. (nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Partimmo il 24.08.2021) con contestuale collazione dei beni oggetto di donazione effettuate in favore del convenuto , e per l'effetto, ricostruire l'asse Parte_3 patrimoniale dei beni relitti del fù sig. per le ragioni esposte;
sempre Persona_1 in via preliminare, ritenere e dichiarare la lesione della quota di legittima delle sig.re
e per effetto del testamento olografo del Parte_1 Parte_2
16.04.2020, pubblicato in Notar 1'8.09.2021 (Rep. n. 1171 — Racc. Persona_2
834), con il quale si nominava erede universale unicamente il figlio e, Parte_3 previa ricostruzione della massa ereditaria, determinare le quote di spettanza dei singoli eredi legittimi, con condanna del convenuto alla restituzione in favore Parte_3 delle odierne attrici, in virtù delle norme codicistiche in materia, dei beni ereditari in possesso dello stesso e dei frutti prodotti dai cespiti in questione e facenti parte dell'asse ereditario[…]”;
-II. con comparsa di costituzione del 3 maggio 2024 si costituiva in giudizio CP_1
il quale, per quanto importa in questa sede, domandava: “in via preliminare, accertare
[...] ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, la nullità e/o annullabilità del testamento olografo del 20.04.2020 del sig. per le ragioni indicate in narrativa;
Persona_1 conseguentemente,
- ritenere e dichiarare l'apertura della successione legittima del sig. Persona_1 deceduto in Palermo 24.08.2021 fra tutti i coeredi e odierne parti del presente giudizio […];
III. conseguentemente, con decreto del 16 maggio 2024 si ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale erede ex lege di Controparte_3 Persona_1
[...]
2 IV. che con la memoria assertiva e di precisazione, le attrici, pur insistendo nelle domande introduttive, non contestavano (in linea subordinata) la domanda riconvenzionale;
-Considerato che:
I. i convenuti e , con le rispettive comparse di Parte_7 Controparte_3 costituzione del 3 maggio 2024 e dell'11 febbraio 2025, eccepivano il difetto di legittimazione passiva sostanziale, allegando di aver rinunziato all'eredità di Persona_1
II. che nel corso dell'udienza del 4 luglio 2025, si disponeva la separazione dal procedimento portante della posizione dei convenuti e con Parte_7 Controparte_3 costituzione del presente nuovo procedimento invitando le parti alla discussione mediante la trattazione scritta del 17 luglio 2025;
-Preso atto delle note di discussione scritta ritualmente depositate da tutte le Parti di questo procedimento;
-Valutata la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e , dal momento che il primo ha rinunciato Parte_7 Controparte_3 all'eredità di con dichiarazione resa innanzi al Cancelliere di questo Persona_1
Tribunale il 16 giugno 2025 (cfr. dichiarazione di rinuncia allegata in atti il 3 luglio 2025) e ha rinunciato all'eredità di con dichiarazione resa Controparte_3 Persona_1 innanzi al Cancelliere di questo Tribunale il 15 aprile 2025 (cfr. dichiarazione di rinuncia allegata alla comparsa di costituzione nel procedimento portante);
-Considerato che con le note di trattazione scritta ha sostanzialmente Controparte_1 aderito all'eccezione chiedendo la compensazione delle spese di lite e che così hanno concluso anche le attrici e i convenuti e . Parte_7 Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo: dichiara il difetto di legittimazione passiva di e , Parte_7 Controparte_3 rispetto a tutte le domanda proposte dalle attrici e da . Controparte_1
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Palermo il 18/07/2025 Il giudice Filippo Lo Presti Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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