Art. 1.
La misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali e' determinata come segue:
lire 3120 mensili per ciascun figlio;
lire 1820 mensili per il coniuge;
lire 1313 mensili per ciascun genitore.
La relativa aliquota di contribuzione e' determinata nella misura del 55 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione di lire 6250 mensili.
La misura degli assegni familiari e del relativo contributo di cui ai precedenti commi e' comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni.
La misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali e' determinata come segue:
lire 3120 mensili per ciascun figlio;
lire 1820 mensili per il coniuge;
lire 1313 mensili per ciascun genitore.
La relativa aliquota di contribuzione e' determinata nella misura del 55 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione di lire 6250 mensili.
La misura degli assegni familiari e del relativo contributo di cui ai precedenti commi e' comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni.