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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 335 2025 R.G. promossa da ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stabilito Martina Romagnolo con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
( ; Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero In punto: adozione di maggiorenne
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 24-1-2025 , nato a [...] il 31-7- Parte_1
1967, ha chiesto che sia pronunciata l'adozione di nato ad Controparte_1
Adria (RO) il 15-9-1989, figlio di primo letto della di lui moglie, Persona_1 con la quale è coniugato dal 30-8-1998. Parte_1
Il ricorrente ha esposto che il padre dell'adottando, era Persona_2 deceduto in data 23-4-2024 e che la rimasta vedova, si è poi risposata Per_1 con lo stesso , ma dall'unione non sono nati figli, sicché l'adottando, sin da Pt_1 quando era bambino, ha sempre visto in lui la figura paterna, così come egli ha sempre considerato e trattato come un figlio, prestandogli cura e assistenza CP_1 morale e materiale e manifestandogli sentimenti di affetto paterno.
Con decreto del 30-1-2025, a parziale modifica del decreto depositato il 27-1- 2025, il Presidente ha fissato l'udienza del 4-4-2025 per la comparizione dell'adottante e dell'adottando, nonché dei soggetti indicati all'art. 297 c.c., assegnando a parte ricorrente termine sino al 20-2-2025, per la notifica del ricorso e del decreto.
1 All'udienza sopra indicata sono comparsi il ricorrente e l'adottando, nonché
[...]
madre dell'adottando e moglie dell'adottante, e , moglie Per_1 Testimone_1 dell'adottando.
In diritto – Preliminare è l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, posto che l'art. 291 c.c. permette l'adozione alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, in quanto è nato Parte_1 il 31-7-1967 e l'adottando il 15-9-1989, cosicché sussiste tra loro una differenza di età di oltre diciotto anni.
Va riconosciuta la pienezza e la validità del consenso all'adozione espresso ai sensi dell'art. 296 c.c. all'udienza del 4-4-2025 dall'adottante e dall'adottando, e dell'assenso della madre dell'adottando e moglie dell'adottante, nonché della moglie dell'adottando, ex art. 297 c.c., posto che e Persona_1 [...]
sono comparse all'udienza sopra indicata per esprimere detto assenso Tes_1 all'adozione.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'adottante e l'adottando, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 c.c., hanno fatto riferimento al rapporto che li lega e rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso affettivo, di accudimento, cura e solidarietà che dura da quando il aveva l'età di 3 CP_1 anni ( aveva 3 anni quando ho conosciuto sua madre e da quando lui aveva CP_1
8 anni abbiamo vissuto insieme. Lui mi chiama papà e io l'ho sempre seguito”).
Sussiste indubbiamente, quindi, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., che ricorre quando l'interesse di questo trova un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006).
Essendo state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 312, n. 1), c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., e non avendo il Pubblico Ministero formulato alcuna opposizione, può farsi luogo all'adozione.
Come richiesto dall'adottante e dall'adottando, il cognome “ ” dovrà essere Pt_1 posposto al cognome “ (cfr. Corte Cost. n. 135/2023, secondo cui CP_1
l'adottato maggiore d'età può aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi).
2 Nulla sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 335/2025 R.V.G., promossa da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
- dichiara l'adozione da parte di , nato a [...] il 31-7- Parte_1
1967, di nato ad [...] il [...]; Controparte_1
- dispone che il cognome dell'adottante (“ ”) sia posposto al cognome Pt_1 dell'adottato (“ ); CP_1
- dispone che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda ad ogni conseguente adempimento;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso Rovigo, il 7 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
nella causa civile 335 2025 R.G. promossa da ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stabilito Martina Romagnolo con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
( ; Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero In punto: adozione di maggiorenne
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 24-1-2025 , nato a [...] il 31-7- Parte_1
1967, ha chiesto che sia pronunciata l'adozione di nato ad Controparte_1
Adria (RO) il 15-9-1989, figlio di primo letto della di lui moglie, Persona_1 con la quale è coniugato dal 30-8-1998. Parte_1
Il ricorrente ha esposto che il padre dell'adottando, era Persona_2 deceduto in data 23-4-2024 e che la rimasta vedova, si è poi risposata Per_1 con lo stesso , ma dall'unione non sono nati figli, sicché l'adottando, sin da Pt_1 quando era bambino, ha sempre visto in lui la figura paterna, così come egli ha sempre considerato e trattato come un figlio, prestandogli cura e assistenza CP_1 morale e materiale e manifestandogli sentimenti di affetto paterno.
Con decreto del 30-1-2025, a parziale modifica del decreto depositato il 27-1- 2025, il Presidente ha fissato l'udienza del 4-4-2025 per la comparizione dell'adottante e dell'adottando, nonché dei soggetti indicati all'art. 297 c.c., assegnando a parte ricorrente termine sino al 20-2-2025, per la notifica del ricorso e del decreto.
1 All'udienza sopra indicata sono comparsi il ricorrente e l'adottando, nonché
[...]
madre dell'adottando e moglie dell'adottante, e , moglie Per_1 Testimone_1 dell'adottando.
In diritto – Preliminare è l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, posto che l'art. 291 c.c. permette l'adozione alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, in quanto è nato Parte_1 il 31-7-1967 e l'adottando il 15-9-1989, cosicché sussiste tra loro una differenza di età di oltre diciotto anni.
Va riconosciuta la pienezza e la validità del consenso all'adozione espresso ai sensi dell'art. 296 c.c. all'udienza del 4-4-2025 dall'adottante e dall'adottando, e dell'assenso della madre dell'adottando e moglie dell'adottante, nonché della moglie dell'adottando, ex art. 297 c.c., posto che e Persona_1 [...]
sono comparse all'udienza sopra indicata per esprimere detto assenso Tes_1 all'adozione.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'adottante e l'adottando, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 c.c., hanno fatto riferimento al rapporto che li lega e rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso affettivo, di accudimento, cura e solidarietà che dura da quando il aveva l'età di 3 CP_1 anni ( aveva 3 anni quando ho conosciuto sua madre e da quando lui aveva CP_1
8 anni abbiamo vissuto insieme. Lui mi chiama papà e io l'ho sempre seguito”).
Sussiste indubbiamente, quindi, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., che ricorre quando l'interesse di questo trova un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006).
Essendo state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 312, n. 1), c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., e non avendo il Pubblico Ministero formulato alcuna opposizione, può farsi luogo all'adozione.
Come richiesto dall'adottante e dall'adottando, il cognome “ ” dovrà essere Pt_1 posposto al cognome “ (cfr. Corte Cost. n. 135/2023, secondo cui CP_1
l'adottato maggiore d'età può aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi).
2 Nulla sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 335/2025 R.V.G., promossa da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
- dichiara l'adozione da parte di , nato a [...] il 31-7- Parte_1
1967, di nato ad [...] il [...]; Controparte_1
- dispone che il cognome dell'adottante (“ ”) sia posposto al cognome Pt_1 dell'adottato (“ ); CP_1
- dispone che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda ad ogni conseguente adempimento;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso Rovigo, il 7 aprile 2025
il Presidente estensore
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