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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2349/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2349/2024 r.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato EUGENIO TRAVERSA presso il cui Parte_1
studio in MARANELLO, VIA GRIZZAGA, N. 113, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro e per essa rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocato FILIPPO GHIACCI presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA ROMA, N. 55, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 16.4.2025.
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 671/2024 con cui è stato Parte_1
ingiunto al medesimo il pagamento della somma di euro 112.876,43 oltre interessi e spese di procedura, assumendo: a) che stava agendo nei suoi confronti “perché fideiussore omnibus CP_1
(garanzia al 100%) nel contratto di mutuo sottoscritto tra l'istituto di credito e la sig.ra
[...]
(cittadina bulgara) alla quale era stato concesso un mutuo di euro 165.000”; b) che “a Per_1 seguito di esecuzione immobiliare in danno della sig.ra , l'odierna opposta ha un credito Per_1 residuo vantato nei confronti della debitrice di euro 112.876,43”; c) che “Oggi agisce nei CP_1 confronti dell'opponente per il recupero delle somme residue”; d) che non risultava esperita la mediazione obbligatoria;
e) che la fideiussione oggetto di causa era conforme allo schema A.B.I.
pagina 2 di 6 censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; f) che in ragione di ciò, “la succitata fideiussione, alla luce delle norme e della giurisprudenza citata, non può che retrocedere ad una fideiussione semplice. Ne consegue che l'asserito credito azionato in monitorio dovrà divenire oggetto di revisione ai sensi dell'art. 1243 c.c. o come meglio, ad opera del Giudicante in Sentenza”.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, fermo ed impregiudicato ogni altro diritto o miglior pronunzia:
In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs n. 28/2010, trattandosi di contratti bancari per l'effetto ordinare
l'esperimento della procedura stessa.
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la succitata obbligazione omnibus sottoscritta dal sig. è da considerarsi nulla per i motivi suesposti e per l'effetto, in Parte_1 applicazione delle norme e della giurisprudenza citata, ricondurla alla disciplina di cui all'art. 1419
c.c. per l'effetto retrocedendo la stessa ad una fideiussione semplice ex art. 1944 c.c. o come meglio ritenuto, fatta salva ogni miglior pronunzia dell'Ill.mo Giudice Adito.
Nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo quivi opposto.
Con riserva d'ulteriori argomentazioni, precisazioni, e modificazioni, nonché deduzioni e controdeduzioni, anche alla luce delle eventuali istanze difensive avversarie.
Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario
(15%) e CPA nella misura del 4% come per Legge.
I sottoscritti avvocati, si dichiarano antistatari e richiedono la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.”. ha contesto le difese attoree, affermando, tra l'altro, l'inapplicabilità al caso di Controparte_1 specie sia dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, che del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che era relativo alle sole fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche, qual era quella oggetto di causa.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e con la vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 13.3.2025 la causa è stata rinviata per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 16.4.2025.
DIRITTO
1.
In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla Banca, sul presupposto del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs n. 28/2010,
pagina 3 di 6 la Corte di Cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 31209/2022, che “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile
e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. ord. n. 31209/2022). Tale orientamento ha trovato conferma, anche di recente, avendo la Corte di Cassazione ribadito, con l'ordinanza n. 26821/2024, che “Pertanto in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che
l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”.
Essendo la controversia in esame pacificamente relativa ad un contratto di fideiussione, la mediazione non assurge a condizione di procedibilità della domanda.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
2.
Passando ora all'esame dell'eccezione di invalidità della fideiussione, va osservato, anzitutto, che quella in esame non è una fideiussione omnibus, ma specifica, essendo relativa ad un rapporto ben individuato. In particolare, emerge per via documentale che l'attore si è costituito fideiussore della signora in relazione al mutuo da lei stipulato con per l'importo di Persona_1 CP_1
complessivi euro 165.000,00 (doc. n. 5 della comparsa di costituzione).
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che la rilevazione della nullità richiede che risultino, dagli atti, tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè, tra le altre,
“la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”, qual è pacificamente quella oggetto di causa, “fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
A tale orientamento va data continuità.
pagina 4 di 6 Non ignora questo giudice l'ordinanza n. 27243 del 21.10.2024 della Corte di Cassazione secondo cui,
“S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima” (ossia una fideiussione omnibus), “bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”, ma osserva che, se è vero che la Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 fa riferimento ai contratti di fideiussione, senza ulteriori specificazioni, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 attiene, però, solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, oggetto di indagine da parte dell'Autorità Garante, “per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario”, come chiarito dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 30383 del 25.11.2024, con la conseguenza che i contratti di fideiussione, a valle di intese dichiarate parzialmente nulle, non possono che essere quelle omnibus.
In conclusione, per tutti i motivi esposti sopra, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non è applicabile alla fattispecie in esame e, dunque, la fideiussione in oggetto è valida ed efficace.
Pertanto, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale in cui si è articolato il giudizio, in ragione della non complessità delle questioni trattate, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 671/2024 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna il sig. al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite Parte_1
che liquida in euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 18.4.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2349/2024 r.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato EUGENIO TRAVERSA presso il cui Parte_1
studio in MARANELLO, VIA GRIZZAGA, N. 113, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro e per essa rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocato FILIPPO GHIACCI presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA ROMA, N. 55, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 16.4.2025.
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 671/2024 con cui è stato Parte_1
ingiunto al medesimo il pagamento della somma di euro 112.876,43 oltre interessi e spese di procedura, assumendo: a) che stava agendo nei suoi confronti “perché fideiussore omnibus CP_1
(garanzia al 100%) nel contratto di mutuo sottoscritto tra l'istituto di credito e la sig.ra
[...]
(cittadina bulgara) alla quale era stato concesso un mutuo di euro 165.000”; b) che “a Per_1 seguito di esecuzione immobiliare in danno della sig.ra , l'odierna opposta ha un credito Per_1 residuo vantato nei confronti della debitrice di euro 112.876,43”; c) che “Oggi agisce nei CP_1 confronti dell'opponente per il recupero delle somme residue”; d) che non risultava esperita la mediazione obbligatoria;
e) che la fideiussione oggetto di causa era conforme allo schema A.B.I.
pagina 2 di 6 censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; f) che in ragione di ciò, “la succitata fideiussione, alla luce delle norme e della giurisprudenza citata, non può che retrocedere ad una fideiussione semplice. Ne consegue che l'asserito credito azionato in monitorio dovrà divenire oggetto di revisione ai sensi dell'art. 1243 c.c. o come meglio, ad opera del Giudicante in Sentenza”.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, fermo ed impregiudicato ogni altro diritto o miglior pronunzia:
In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs n. 28/2010, trattandosi di contratti bancari per l'effetto ordinare
l'esperimento della procedura stessa.
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la succitata obbligazione omnibus sottoscritta dal sig. è da considerarsi nulla per i motivi suesposti e per l'effetto, in Parte_1 applicazione delle norme e della giurisprudenza citata, ricondurla alla disciplina di cui all'art. 1419
c.c. per l'effetto retrocedendo la stessa ad una fideiussione semplice ex art. 1944 c.c. o come meglio ritenuto, fatta salva ogni miglior pronunzia dell'Ill.mo Giudice Adito.
Nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo quivi opposto.
Con riserva d'ulteriori argomentazioni, precisazioni, e modificazioni, nonché deduzioni e controdeduzioni, anche alla luce delle eventuali istanze difensive avversarie.
Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario
(15%) e CPA nella misura del 4% come per Legge.
I sottoscritti avvocati, si dichiarano antistatari e richiedono la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.”. ha contesto le difese attoree, affermando, tra l'altro, l'inapplicabilità al caso di Controparte_1 specie sia dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, che del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che era relativo alle sole fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche, qual era quella oggetto di causa.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e con la vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 13.3.2025 la causa è stata rinviata per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 16.4.2025.
DIRITTO
1.
In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla Banca, sul presupposto del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs n. 28/2010,
pagina 3 di 6 la Corte di Cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 31209/2022, che “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile
e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. ord. n. 31209/2022). Tale orientamento ha trovato conferma, anche di recente, avendo la Corte di Cassazione ribadito, con l'ordinanza n. 26821/2024, che “Pertanto in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che
l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”.
Essendo la controversia in esame pacificamente relativa ad un contratto di fideiussione, la mediazione non assurge a condizione di procedibilità della domanda.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
2.
Passando ora all'esame dell'eccezione di invalidità della fideiussione, va osservato, anzitutto, che quella in esame non è una fideiussione omnibus, ma specifica, essendo relativa ad un rapporto ben individuato. In particolare, emerge per via documentale che l'attore si è costituito fideiussore della signora in relazione al mutuo da lei stipulato con per l'importo di Persona_1 CP_1
complessivi euro 165.000,00 (doc. n. 5 della comparsa di costituzione).
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che la rilevazione della nullità richiede che risultino, dagli atti, tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè, tra le altre,
“la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”, qual è pacificamente quella oggetto di causa, “fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
A tale orientamento va data continuità.
pagina 4 di 6 Non ignora questo giudice l'ordinanza n. 27243 del 21.10.2024 della Corte di Cassazione secondo cui,
“S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima” (ossia una fideiussione omnibus), “bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”, ma osserva che, se è vero che la Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 fa riferimento ai contratti di fideiussione, senza ulteriori specificazioni, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 attiene, però, solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, oggetto di indagine da parte dell'Autorità Garante, “per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario”, come chiarito dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 30383 del 25.11.2024, con la conseguenza che i contratti di fideiussione, a valle di intese dichiarate parzialmente nulle, non possono che essere quelle omnibus.
In conclusione, per tutti i motivi esposti sopra, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non è applicabile alla fattispecie in esame e, dunque, la fideiussione in oggetto è valida ed efficace.
Pertanto, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale in cui si è articolato il giudizio, in ragione della non complessità delle questioni trattate, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 671/2024 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna il sig. al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite Parte_1
che liquida in euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 18.4.2025
Il Giudice
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