Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2019 /10125
/COMUNE IN PERSONA DEL SINDACO P.T Parte_1 Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 10.1.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed al termine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10125/2019 R.G.C., avente ad oggetto: lesione personale e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Enza Parte_3
Lapomarda in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio
Attrice
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Palma Cinzia in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto
E
Convenuta
E
, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rizzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Andrano (LE) in virtù di mandato in atti
Chiamata in garanzia
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
E' opportuno premettere che l'art. 6 della Legge Regionale n. 12/1995 assegna alle aziende sanitarie locali il compito di vigilare e di recuperare i cani randagi;
i Comuni, oltre a predisporre i canili per il recupero dei cani vaganti, hanno altresì l'obbligo dei Con controlli connessi all'attuazione della citata legge regionale. I servizi veterinari delle devono vigilare sull'idoneità igienico-sanitaria delle strutture oltre al recupero dei cani randagi ed alla loro sterilizzazione. Con Pertanto il è tenuto a segnalare al servizio veterinario dell' la presenza di CP_1 eventuali cani randagi;
inoltre è tenuto a predisporre canili per il recupero dei cani vaganti, garantendo le necessarie risorse economiche per il sostentamento. I servizi Con veterinari delle devono vigilare sull'idoneità igienico-sanitaria delle strutture oltre a dover provvedere all'accalappiamento ed alla sterilizzazione di detti animali. Per detti Con compiti le si avvalgono della collaborazione delle Guardie zoofile. In caso di recupero di cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede a restituirli al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro 60 gg, possono essere ceduti.
Con Alla luce delle norme sopra richiamate le funzioni tra ed sono tra loro CP_1 complementari e si integrano a vicenda.
E' condiviso l'orientamento di questo Tribunale che ha ritenuto “…che non è necessaria la specifica denunzia del randagismo da parte del in quanto, con l'evoluzione CP_1 legislativa, le sono state trasformate da articolazioni periferiche del servizio CP_4 sanitario nazionale a vere e proprie persone giuridiche. Il Tribunale valuta che per denunziare alle la presenza di un cane randagio in un determinato territorio è CP_4 sufficiente che vi sia stata già la cattura di un altro randagio ovvero che vi sia stato Con l'intervento su di un randagio ferito. Inoltre il veterinario ovvero le Guardie zoofile, se durante la loro attività notano la presenza di cani randagi sono tenuti ad intervenire e non ad aspettare preventivamente la segnalazione del Comune di Racale o di altro ente…” (Trib.Lecce 241/2020).
Viene pertanto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dal Co
che dall' attesi i rispettivi obblighi loro imposti dalla normativa Controparte_1 speciale in materia.
L'attrice ha provato che il giorno 15.02.2019 in , alle ore 12.00/12.30 circa è CP_1 stata aggredita da un cane, tipo pastore tedesco, di colore pezzato, all'ingresso del Parco
Ricchello su Via Santa Croce: i testimoni oculari escussi e presenti al verificarsi del sinistro, IGnori e hanno dichiarato rispettivamente il primo che: Parte_4 Persona_1
“mi trovavo nel parco al momento del verificarsi del sinistro ….. sentivo dei cani abbaiare e una IGnora gridava. Notavo che la IG.ra , aveva al guinzaglio un cane di Parte_1 piccola taglia che si stava azzuffando con altro cane di media taglia, tipo pastore tedesco, privo di collare e visivamente randagio che subito dopo, forse per errore, ha morso la gamba della IG.ra stappandole i pantaloni”. Il secondo afferma: Parte_1
“Preciso che la IG.ra aveva al guinzaglio una cagnolina di piccola taglia che tirava a sé per sottrarla al cane aggressore. Questo cane era di media – grande taglia, tipo pastore tedesco col pelo lungo e malridotto …. Mi sono avvicinato e notavo che aveva i pantaloni strappati e perdeva sangue dalla gamba, la destra, se non ricordo male. Avvicinandomi insieme ad altra persona, un tizio che si trovava nel parco, notavamo che il cane aggressore si allontanava e prestammo soccorso alla IGnora che era spaventata chiamando il marito”. Tali deposizioni, uniformi, precise e concordanti, non lasciano dubbi circa l'effettivo verificarsi dell'incidente per come narrato e avvalorato dalle foto allegate nel fascicolo di parte attrice, in cui sono raffigurati i segni lasciati nell'immediato dal morso del cane sull'arto inferiore dell'attrice. Alla prova del fatto storico viene affermata la responsabilità dei convenuti nella causazione delle lesioni subite dall'attrice e la condanna degli stessi al risarcimento del danno patito.
Il CTU nella sua relazione che si condivide, ha accertato che l'attrice in conseguenza dell'aggressione ha riportato le lesioni indicate, che le stesse sono compatibili con l'evento e che le alterazioni produssero inoltre un periodo di malattia temporanea di
15 giorni al 75%, 30 al 50% e 60 al 25%, con un residua invalidità permanente del 2%. congrue le spese mediche documentate per € 444,41.
Riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve precisarsi che, alla luce del recente arresto della Cassazione a S.U. n. 26972 dell'11/11/2008, la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere "unitaria", nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui all'innanzi citata decisione.
Ed, invero, nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale) risponde ad eIGenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di diverse e distinte categorie giuridiche di danno, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul soggetto leso si siano verificate e provvedendo per intero alla loro riparazione. Di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è dato più discorrere, poiché laddove il giudice dopo aver liquidato il cosiddetto danno biologico ravvisi l'allegazione e prova di ulteriori pregiudizi all'integrità psicofisica del soggetto che in quello non abbiano trovato adeguato ristoro, pur sempre nell'ambito della voce di "danno non patrimoniale" provvederà ad adeguare - in via equitativa - le somme a tale titolo dovute.
Punto fondamentale delle considerazioni innanzi descritte deve essere il superamento della considerazione del danno esistenziale e del danno morale come danno "in re ipsa", liquidabili in ragione del solo accertamento della lesione al bene - sia pure costituzionalmente garantito - dell'integrità psicofisica. La loro considerazione e liquidazione ai fini della determinazione del danno non patrimoniale presuppone l'adempimento dello specifico onere di allegazione e prova delle specifiche circostanze che ne hanno legittimato la richiesta e che, intanto possono avere incidenza autonoma rispetto al danno biologico, in quanto l'istante abbia fornito la rigorosa prova dei pregiudizi ulteriori e diversi che il leso in conseguenza delle lesioni ha patito.
Perché il ristoro sia integrale il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso.
Nel caso di specie, può ritenersi in re ipsa solo il cosiddetto danno morale ovvero il danno derivante dal patema d'animo e dalle sofferenze fisio-psichiche connesse alla ingiusta lesione di un bene costituzionalmente protetto qual è quello della salute e della integrità fisiopsichica;
mentre alcuna altra componente del danno non patrimoniale appare liquidabile, non essendo stata neanche dedotta la compromissione di peculiari attività o la limitazione in particolari settori dell'agire umano.
All'evidenza, dunque, la finalità che ha indotto il Supremo Collegio all'assunzione della decisione innanzi commentata e che deve individuarsi oltre che in quella di evitare abnormi duplicazioni di voci di danno, con creazione di ipotesi di danno esistenziale anche laddove non sia ravvisabile alcuna situazione giuridica che assurga a diritto soggettivo ex lege previsto, in quella di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale che deve tenere conto delle lesioni dei diritti fondamentali in concreto subite dal soggetto istante, in ragione delle sue specifiche eIGenze, abitudini di vita pregresse, aspettative.
Ne deriva, dunque, che avendo all'epoca dell'incidente la danneggiata l'età di 53 anni, il danno non patrimoniale, comprensivo di quello biologico, morale ed esistenziale, secondo la tabella in vigore presso il Tribunale di Milano, aggiornata, deve essere liquidato nella complessiva misura di 7.382,54 di cui €.1.885,00 per danno biologico del
2%, €.5.053,13 per danno da invalidità temporanea ed €.444,41 per spese mediche ritenute congrue.
Conseguentemente i convenuti vengono condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma di complessivi €.7.382,54 liquidati all'attualità oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese del procedimento, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico dei convenuti. La terza chiamata è tenuta a manlevare quanto l'assicurato è tenuto a pagare n forza della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente CP_ pronunciando sulla domanda proposta da contro e Parte_5 Controparte_1
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, così provvede:
a) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
b) dichiara la responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento;
c) conseguentemente condanna gli stessi, in solido, al pronto pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €. 7.382,54 per titoli e ragioni indicati in motivazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione delle sentenza;
d) Condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €.3.237,00, di cui €. 237,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15% sugli onorari, iva e cap come per legge;
e) Dichiara la terza chiamata a manlevare il convenuto di quanto Controparte_6 sarà costretto a pagare in forza della presente sentenza.
Così deciso in Lecce il 10 gennaio 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta