Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.1188/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 28.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nella qualità di Amministratore di sostegno della sorella , nata a [...] Parte_2
Cataldo (CL) il 27.08.1972 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Filippo Calà ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella Piazza Europa n. 6
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Cavour n. 116 presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha premesso di avere avanzato, nella qualità di amministratore di sostegno della sorella istanza Parte_2
Caltanissetta il 27.01.2022 e che la domanda ha avuto esito negativo.
Essendo trascorsi oltre 90 gg. dalla proposizione del ricorso amministrativo rimasto senza riscontro, ha quindi agito in giudizio per l'accertamento del diritto di alla Parte_2
reversibilità, possedendone i requisiti di legge.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti e mediante espletamento di CTU medico-legale al fine di accertare il requisito della totale inabilità lavorativa.
È stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 28.03.2025, per discussione e decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
Il ricorso è fondato per le ragioni di cui infra.
Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto della ricorrente a percepire dall' CP_1
la pensione di reversibilità.
Come noto, l'istituto in esame rinviene la sua disciplina nell'art. 13 della L. n. 218/1952, come modificato dall'art. 22 della L. n. 903/1965, il quale stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione è quindi necessario verificare che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento. Passando all'esame del caso di specie, quanto al requisito della vivenza a carico, la documentazione reddituale e sanitaria versata in atti da parte ricorrente comprova la sussistenza di tale presupposto.
Risulta, dalla documentazione allegata che è stata familiare convivente a Parte_2
carico del genitore (certificato storico di famiglia) e di non godere di alcun reddito (dichiarazioni
ICLAV, ISEE e certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate dove si evince che la Pt_2
non ha prodotto redditi per gli anni 2020-2022), fiscalmente a carico del padre che provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento della figlia inabile.
Circa l'ulteriore requisito strutturale della inabilità al lavoro, l'espletata CTU ha permesso di accertarne la sussistenza.
Ed invero, il consulente nominato, Dott. , ha sostenuto: “Dallo studio degli Persona_2
atti processuali, dall'ananmesi, dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti, si perviene alla seguente diagnosi: sindrome schizofrenica disorganizzata cronica con necessità di trattamento continuativo.
La patologia psichiatrica accertata in sede peritale sulla sig.ra di anni 51 è da Parte_2
considerarsi certamente invalidante ai fini di un proficuo inserimento nel mondo lavorativo per le ragioni che di seguito verranno espresse.
Dalla visita peritale e dalla documentazione psichiatrica si mette in evidenza una grave patologia psichiatrica che rende la perizianda poco collaborante, facilmente irascibile, insofferente alla visita, il tono dell'umore è instabile, il pensiero poco fluente e con scarsi contenuti, l'eloquio povero e ripetitivo, l'affettività appiattita e la socialità inadeguata all'età, riferisce infatti di non avere amici ed affetti al di fuori della famiglia e non è mai stata capace di inserirsi nel mondo lavorativo. Dallo studio della documentazione clinica annessa agli atti si evince che la periziando
di anni 51, nonostante le cure è stata sottoposta TSO e quindi ricoverata in Parte_2
ambiente psichiatrico per sindrome dissociativa acuta. Il quadro clinico sopra descritto determina certamente una condizione di totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi della legge
222/1984, poiché il soggetto, a causa della sua patologia psichiatrica, non è nella condizione di poter accedere ad alcuna attività lavorativa tale da garantirle una fonte di guadagno non simbolico.
Per quanto attiene la decorrenza dello stato di totale e permanente inabilità lavorativa, così come si può dedurre dalla documentazione sanitaria annessa agli atti, essa era certamente presente alla data del 6/4/2022 epoca di presentazione della domanda di reversibilità della pensione di vecchiaia goduta in vita dal sig. , padre della sig.ra . Persona_1 Parte_2 CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice
Unico del Lavoro come segue: il complesso morboso accertato in sede peritale in atto assume gravità tale da comportare una condizione di totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi della legge 222/1984. Si precisa altresì che tale condizione di totale e permanente inabilità lavorativa era certamente presente anche in data 6/4/2022 epoca della domanda di reversibilità della pensione di vecchiaia goduta in vita dal padre della sig.ra ”. Parte_2
Va, rilevato inoltre, che in sede di richiamo il consulente medico ha segnatamente argomentato: “Lo scrivente dott. , in risposta al richiamo disposto dal Giudice del Persona_2
Lavoro all'udienza del 20/11/2024 circa la data di decorrenza del grado di invalidità della perizianda , così risponde: si conferma che il quadro clinico accertato, Parte_2
caratterizzato da patologie croniche, è responsabili certamente di una condizione di totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi della legge 222/1984, poiché il soggetto a causa della sua patologia psichiatrica non è nella condizione di poter accedere ad alcuna attività lavorativa tale da garantirle una fonte di guadagno non simbolico.
Per quanto attiene la decorrenza dello stato di totale e permanente inabilità lavorativa si chiarisce che essa era certamente presente anche alla data del 27/1/2022 epoca del decesso del sig. , padre di ricorrente nel presente giudizio”. Persona_1 Parte_2
Il CTU ha, quindi, accertato che le patologie di cui è affetta sono tali da Parte_2 determinare una assoluta inabilità lavorativa e lo erano anche alla data del decesso del congiunto.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, in quanto prive di errori e vizi logici vanno integralmente recepite.
In definitiva, va dichiarato il diritto di a percepire, con effetto dal primo Parte_2
giorno del mese successivo a quello del decesso del padre, , la pensione di Persona_1
reversibilità oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., da distrarsi in favore dell'Avv. Filippo Calà, anticipatario.
Le spese della espletata CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- accerta e dichiara il diritto di a percepire la pensione di reversibilità del padre Parte_2
, deceduto in data 27/01/2022 e, per l'effetto, condanna l al pagamento dei Persona_1 CP_1 relativi ratei a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.700,00 oltre CP_1
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 22 aprile 2025
Il GOP
Maria Zammito