Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/06/2025, n. 11693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11693 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11693/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07069/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7069 del 2021, proposto da
LE De MA, Xemotec Group S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Mannocchi e Giorgio Smerilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e dall'avvocato Marcello Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Palestrina prot. n.8642 del 3 maggio 2021, notificato a mezzo PEC in pari data, contenente il diniego definitivo alla segnalazione certificata di inizio attività ex art.22 del D.P.R. n.380/2001;
- della nota del Comune di Palestrina prot. n.5624 del 19 marzo 2021 del 19 marzo 2021, contenente l'atto di avvio del procedimento;
- per quanto occorrer possa, delle note del Comune di Palestrina prot. n.18525 del 5 novembre 2018 e prot. n.9679 del 12 giugno 2019;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palestrina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in disamina è stato impugnato il provvedimento con il quale, in data 3.05.2021, il Comune di Palestrina ha opposto “diniego definitivo della segnalazione certificata di inizio attività ex art. 22 DPR 380/2001 presentata dalla Sig.ra LE De MA in data 02/03/2021 prot.n.4393”.
Di seguito i motivi di censura prospettati nell’impugnazione:
1) in primo luogo, si assume che il provvedimento impugnato sarebbe privo di reale motivazione: in particolare, non sarebbe possibile determinare l’iter logico attraverso il quale l’Amministrazione è giunta alle proprie conclusioni, né appurare se il Comune abbia compiuto una effettiva istruttoria rispetto alle circostanze rappresentate nelle controdeduzioni;
2) si aggiunge che la DIA prot. n.17154 del 24 novembre 2015, era stata pacificamente approvata dal Comune giusto provvedimento prot.2825 del 13 marzo 2017, con il quale era stata rilasciata la prescritta autorizzazione paesaggistica;
inoltre, il Comune avrebbe fatto riferimento a due missive, asseritamente inviate nel 2018 e nel 2019, le quali, tuttavia, non sarebbero mai state ricevute dalla parte ricorrente, la quale, dunque, si troverebbe all’oscuro del loro contenuto;
infine, l’errore principale del Comune riguarderebbe la SCIA del 13 luglio 2016, della quale l’Amministrazione avrebbe negato l’esistenza, pur avendola espressamente citata per numero di protocollo nel provvedimento prot.2825 del 13 marzo 2017: l’indicazione della data corrisponderebbe, infatti, a un mero errore materiale;
3) dal progetto presentato sarebbe, peraltro, possibile evincere che la quota di sbancamento, al termine dei lavori, sarà pari a 0,00; comunque, gli sbancamenti resisi necessari in fase di realizzazione sarebbero conformi al regolamento edilizio del Comune di Palestrina;
4) l’istanza in sanatoria era, comunque, corredata di tutta la documentazione prevista dalla legge, ivi compresa quella fotografica: le deduzioni svolte sul punto dall’Amministrazione non sarebbero nemmeno state oggetto di preavviso di diniego.
Si è costituito il Comune di Palestrina, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza in data 11 aprile 2025, celebratasi mediante videocollegamento, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Palestrina ha espresso il proprio “diniego” in relazione alla SCIA in sanatoria presentata in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto la realizzazione di due piani interrati, identificati nei grafici come S1 e S2, non previsti negli elaborati originari (cfr. provvedimento prot. n.8642 del 3 maggio 2021, in allegato al ricorso introduttivo del giudizio).
Il provvedimento comunale, di segno negativo, è basato su una pluralità di argomenti.
In particolare, con esso l’Amministrazione procedente ha rilevato che:
- l’intervento sarebbe stato preceduto dalla realizzazione di ulteriori opere effettuate in forza di una DIA in data 24.11.2015, mai perfezionatasi;
- lo sbancamento effettuato sarebbe in contrasto con le previsioni del R.E.C.;
- non sussisterebbe, dunque, la cd. doppia conformità urbanistica;
- la SCIA sarebbe, comunque, sprovvista di documentazione fotografica firmata e timbrata con relativi coni di visuale, plano quotato, profili del terreno ante e post operam (cfr. provvedimento gravato).
Quanto appena osservato vale ad escludere la possibilità di apprezzare, nel caso di specie, la carenza di un adeguato corredo motivazionale lamentata con il primo mezzo di censura, essendo pienamente percepibile l’iter logico-giuridico che ha condotto il Comune di Palestrina alle determinazioni assunte. Neppure sussiste una carenza istruttoria in relazione agli aspetti evidenziati dai deducenti nelle deduzioni presentate al Comune nel corso del procedimento (e coincidenti con quelli introdotti anche nel presente giudizio) per le ragioni che si passa ad illustrare.
Parte ricorrente sostiene, infatti, che la DIA del 24.11.2015 sarebbe stata valutata positivamente dal Comune di Palestrina con provvedimento espresso reso in data 13 marzo 2017 e avente prot.2825: come risulta dalla documentazione versata in atti, detto provvedimento si risolve nella sola autorizzazione paesaggistica del progetto di demo-ricostruzione presentato dai ricorrenti, evidentemente, dunque, ad un titolo distinto da quello edilizio.
Parte ricorrente deduce, inoltre, che le successive note del 2018 e 2019 con le quali il Comune resistente si sarebbe espresso negativamente sulla DIA del 2015 non le sarebbero mai stati comunicati; esaminati detti provvedimenti, allegati alla produzione dell’ente resistente effettuata in data 20.03.2025, è possibile rilevare che essi consistono: il primo, nel rigetto di una richiesta di rilascio di permesso di costruire ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, e, il secondo, in un provvedimento inibitorio di una successiva SCIA in data 30/04/19 prot.n.7264 -Fascicolo 122/2019, in entrambi i casi riferiti allo stesso immobile interessato dal presente procedimento. Da ciò si desume, dunque, che successivamente alla SCIA del 2015, sono stati effettuati, in relazione al medesimo fabbricato, ulteriori interventi non autorizzati.
Anche a prescindere da tali circostanze, nonché dal lamentato errore del Comune procedente relativo ad ancora una ulteriore SCIA del 13 luglio 2016, ciò che risulta dirimente e vale a sostenere il provvedimento negativo impugnato nel presente giudizio è che la SCIA in sanatoria ex art. 37 DPR 380/2001 che ne costituisce l’oggetto non è neppure astrattamente idonea a legittimare l’intervento edilizio che si vuole in tal modo sanare, e cioè la realizzazione di due nuovi piani interrati che, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, non sono stati previsti nel progetto originario (e ciò sia detto indipendentemente dalla quota dello sbancamento effettuato e dalla completezza della documentazione presentata).
Neppure è possibile qualificare detta segnalazione come variante in corso d’opera, non versandosi nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 2 bis dell’art. 22 del DPR 380/2001: come in precedenza osservato, viene in rilievo la realizzazione di due nuovi piani dell’edificio, con conseguente nuova volumetria e variazione essenziale del progetto, per di più in zona vincolata, come emerge dall’autorizzazione del 2015 prodotta in atti, in difetto di ogni autorizzazione della preposta autorità.
A ciò aggiungasi che il Comune resistente ha anche dedotto la contrarietà delle modifiche effettuate rispetto alle disposizioni edilizio-urbanistiche vigenti nel territorio comunale, circostanza non efficacemente smentita dalle deduzioni contrarie della parte ricorrente che, nelle proprie difese, si è limitata ad asserire che, alla loro conclusione, le nuove opere non avrebbe profilato altezza superiore al livello del suolo (e a predicare la completezza della documentazione prodotta).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, giacché le ragioni in precedenza esplicitate giustificano la determinazione di segno negativo espressa dal Comune procedente.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO