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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12995/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI NOIA SILVIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente – dopo aver premesso che La sig.ra è titolare di pensione Inv. Civ. N. Parte_1
410007010107 con decorrenza maggio 1996, come da Obism 2023 allegato (all. 1); Dal mese di giugno 2022 la ricorrente, a seguito del decesso del marito, è anche titolare di pensione di
CP_ reversibilità pari ad € 750,00 circa (Cat. Soart, n. 410035026108); In data 22/06/22, l inviava alla sig.ra una comunicazione di indebito di € 2.669,31 per assegno sociale dalla stessa percepito Pt_1 da gennaio a luglio 2022 e provvedeva, altresì, a revocare la stessa pensione in godimento in quanto non più spettante (allegato 2) - ha chiesto: riconoscere e dichiarare che le somme richieste
CP_ dall' con comunicazione del 22/06/22 non sono dovute per le ragioni di cui in narrativa;
−
CP_ Revocare per l'effetto il provvedimento del 22/06/22; − In subordine, ridurre l'indebito alla
CP_ minor somma che l'Ill.mo Giudicante accerterà in corso di causa;
Condannare l' a restituire alla ricorrente quanto indebitamente già trattenuto, con interessi legali maturati e maturandi”.
Nei motivi di ricorso, ha eccepito in via principale “l'evidente buona fede della ricorrente ed il ritardo dell'amministrazione resistente nella verifica dei redditi già da tempo in suo possesso” e viene evidenziato comunque “l'errore in cui è incorso l' chiedendo alla sig.ra il CP_2 Pt_1 pagamento di una somma di molto superiore rispetto a quella eventualmente dovuta, considerato che la decorrenza della pensione di reversibilità è appunto giugno e non gennaio 2022”.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
L'indebito oggetto di causa, comunicato con missiva del 22.06.2022 per un importo di € 2669,31
a titolo di ratei di pensione cat. INVCIV percepiti da gennaio a luglio 2022, trae origine dal fatto che la ricorrente, a partire da Giugno 2022, è divenuta titolare anche di pensione di reversibilità
a seguito del decesso del coniuge;
ciò ha comportato la revoca dell'assegno sociale.
1 Tanto premesso, la domanda principale non può essere accolta, avuto riguardo alla disciplina specifica dell'assegno sociale prevista dall'art. 3 co. 6 L. 335/95, in base al quale “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti…”.
Si tratta quindi di prestazione legata al reddito che già nella previsione normativa è erogata in via provvisoria ed eventuali mutamenti reddituali sopravvenuti non possono non rilevare
(dando luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate in eccesso).
In tal senso depone anche l'art. 35 co. 10bis D.L. 30/12/2008, n. 207 10-bis., in base al quale “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma conferma ulteriormente la ripetibilità delle somme indebitamente erogate per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, nonostante la sua natura di prestazione assistenziale. Nello stesso senso, si veda poi l'orientamento più recente della S.C. in materia, secondo cui “L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. 07/02/2024, n. 3522).
Ne consegue che, quantomeno a partire da giugno 2022, alcuna situazione di buona fede o di legittimo affidamento può essere ravvisata in capo alla ricorrente, né può essere ritenuto alcun ritardo da parte dell' , che si è anzi attivato nello stesso mese di giugno. È invece fondata la CP_1 domanda subordinata, in quanto il riconoscimento della pensione di reversibilità è avvenuto a giugno 2022 e, pertanto, è solo a partire da tale mese (e non da gennaio) che i ratei corrisposti costituiscono indebito ripetibile, per l'importo di € 762,44 (pari al rateo di € 381,22 x n. 2 mensilità di giugno e luglio 2022); per il restante importo l'indebito deve essere annullato.
2 Il ricorso deve essere accolto nei limiti innanzi esposti, con condanna dell' alla restituzione CP_1 delle somme eventualmente trattenute in eccedenza rispetto all'importo di € 762,44 innanzi citato, oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza della fase istruttoria e/o di trattazione, oltre che dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/11/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie la domanda subordinata formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'indebito sulla pensione INVICIV n. 410007010107 comunicato con missiva del 22.06.2022 deve intendersi limitato all'importo di € 762,44 relativo ai ratei di giugno e luglio 2022 e lo annulla per la residua somma relativa ai mesi da gennaio a maggio 2022.
2. Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in eccedenza CP_1 rispetto all'importo di € 762,44 innanzi citato, oltre interessi o rivalutazione.
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 02/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12995/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI NOIA SILVIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente – dopo aver premesso che La sig.ra è titolare di pensione Inv. Civ. N. Parte_1
410007010107 con decorrenza maggio 1996, come da Obism 2023 allegato (all. 1); Dal mese di giugno 2022 la ricorrente, a seguito del decesso del marito, è anche titolare di pensione di
CP_ reversibilità pari ad € 750,00 circa (Cat. Soart, n. 410035026108); In data 22/06/22, l inviava alla sig.ra una comunicazione di indebito di € 2.669,31 per assegno sociale dalla stessa percepito Pt_1 da gennaio a luglio 2022 e provvedeva, altresì, a revocare la stessa pensione in godimento in quanto non più spettante (allegato 2) - ha chiesto: riconoscere e dichiarare che le somme richieste
CP_ dall' con comunicazione del 22/06/22 non sono dovute per le ragioni di cui in narrativa;
−
CP_ Revocare per l'effetto il provvedimento del 22/06/22; − In subordine, ridurre l'indebito alla
CP_ minor somma che l'Ill.mo Giudicante accerterà in corso di causa;
Condannare l' a restituire alla ricorrente quanto indebitamente già trattenuto, con interessi legali maturati e maturandi”.
Nei motivi di ricorso, ha eccepito in via principale “l'evidente buona fede della ricorrente ed il ritardo dell'amministrazione resistente nella verifica dei redditi già da tempo in suo possesso” e viene evidenziato comunque “l'errore in cui è incorso l' chiedendo alla sig.ra il CP_2 Pt_1 pagamento di una somma di molto superiore rispetto a quella eventualmente dovuta, considerato che la decorrenza della pensione di reversibilità è appunto giugno e non gennaio 2022”.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
L'indebito oggetto di causa, comunicato con missiva del 22.06.2022 per un importo di € 2669,31
a titolo di ratei di pensione cat. INVCIV percepiti da gennaio a luglio 2022, trae origine dal fatto che la ricorrente, a partire da Giugno 2022, è divenuta titolare anche di pensione di reversibilità
a seguito del decesso del coniuge;
ciò ha comportato la revoca dell'assegno sociale.
1 Tanto premesso, la domanda principale non può essere accolta, avuto riguardo alla disciplina specifica dell'assegno sociale prevista dall'art. 3 co. 6 L. 335/95, in base al quale “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti…”.
Si tratta quindi di prestazione legata al reddito che già nella previsione normativa è erogata in via provvisoria ed eventuali mutamenti reddituali sopravvenuti non possono non rilevare
(dando luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate in eccesso).
In tal senso depone anche l'art. 35 co. 10bis D.L. 30/12/2008, n. 207 10-bis., in base al quale “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma conferma ulteriormente la ripetibilità delle somme indebitamente erogate per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, nonostante la sua natura di prestazione assistenziale. Nello stesso senso, si veda poi l'orientamento più recente della S.C. in materia, secondo cui “L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. 07/02/2024, n. 3522).
Ne consegue che, quantomeno a partire da giugno 2022, alcuna situazione di buona fede o di legittimo affidamento può essere ravvisata in capo alla ricorrente, né può essere ritenuto alcun ritardo da parte dell' , che si è anzi attivato nello stesso mese di giugno. È invece fondata la CP_1 domanda subordinata, in quanto il riconoscimento della pensione di reversibilità è avvenuto a giugno 2022 e, pertanto, è solo a partire da tale mese (e non da gennaio) che i ratei corrisposti costituiscono indebito ripetibile, per l'importo di € 762,44 (pari al rateo di € 381,22 x n. 2 mensilità di giugno e luglio 2022); per il restante importo l'indebito deve essere annullato.
2 Il ricorso deve essere accolto nei limiti innanzi esposti, con condanna dell' alla restituzione CP_1 delle somme eventualmente trattenute in eccedenza rispetto all'importo di € 762,44 innanzi citato, oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza della fase istruttoria e/o di trattazione, oltre che dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/11/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie la domanda subordinata formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'indebito sulla pensione INVICIV n. 410007010107 comunicato con missiva del 22.06.2022 deve intendersi limitato all'importo di € 762,44 relativo ai ratei di giugno e luglio 2022 e lo annulla per la residua somma relativa ai mesi da gennaio a maggio 2022.
2. Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in eccedenza CP_1 rispetto all'importo di € 762,44 innanzi citato, oltre interessi o rivalutazione.
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 02/10/2025
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Dr. Luca Notarangelo
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